Lez. 2 N°5: Le fonti del diritto e il principio della gerarchia delle fonti
Le fonti del diritto si distinguono in:
‰ FONTI LEGALI DI PRODUZIONE
Sono fonti di produzione delle norme giuridiche gli atti o fatti che producono o sono idonei a produrre il
diritto.
Le fonti legali di produzione si distinguono in:
‰ ATTI GIURIDICI: si definiscono “atti” quelle fonti che si manifestano nell’attività di un determinato organo
dello Stato o di altra autorità con potere di produrre norme; solitamente le fonti-atto trovano la loro
formulazione in un testo normativo sono cioè fonti scritte (es. legge parlamentare);
‰ FATTI GIURIDICI: si definiscono “fatti” quelle fonti rappresentate da un semplice fatto idoneo a produrre
norme (es. consuetudine).
‰ FONTI LEGALI DI COGNIZIONE
Sono fonti di cognizione i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza
dell’esistenza e del contenuto delle norme giuridiche (es. Gazzetta Ufficiale, Testi unici)
La gerarchia delle fonti del diritto interno è così strutturata:
‰ -al vertice della gerarchia si collocano i principi “fondamentali”, da cui discendono i cd. diritti “inviolabili”
(art. 2 Cost.) e che esprimono i valori portanti della Carta Costituzionale;
‰ -seguono le disposizioni della Carta Costituzionale entrata in vigore nel 1948 e le leggi costituzionali;
‰ -leggi primarie: le leggi statali ordinarie che sono approvate dal Parlamento con una particolare procedura
disciplinata dalla Carta costituzionale, gli atti aventi forza di legge e le leggi regionali;Le leggi ordinarie sono
approvate dal Parlamento secondo la procedura prevista dagli artt. 70-74 della Costituzione. La legge
ordinaria: ¾ può abrogare o modificare qualsiasi norma non avente valore di legge; ¾ non può essere
modificata o abrogata se non da legge successiva (art. 15 disp. prel. c,.c.); ¾ può disciplinare in via esclusiva
alcune materie che non possono essere regolate se non mediante leggi (cd. riserva di legge); ¾ può essere
abrogata con referendum popolare.
‰ -regolamenti;I regolamenti sono fonti secondarie del diritto subordinate alle leggi e possono essere
emanati dal Governo, dai ministri, dall’autorità amministrative anche non statali (es. Autorità garante della
concorrenza) nell’ambito di apposite prescrizioni di leggi ( art. 3 Disp. Prel. c.c.)
‰ -consuetudini.L’uso o consuetudine sono norme non scritte che consistono in regole di condotta che i
membri di un determinato ambiente sociale osservano uniformemente e costantemente nel tempo con la
convinzione di osservare norme giuridicamente vincolanti.
In dottrina si usa distinguere tre tipi di consuetudini:
‰ si dicono consuetudini secundum legem quelle che operano “in accordo” con la legge;
‰ si dicono consuetudini praeter legem quelle che operano “al di là” della legge ossia relativamente a
materie non disciplinate da fonti normative scritte;
‰ si dicono consuetudini contra legem quelle che operano contro la legge o un regolamento; tali
consuetudini sono inammissibili.
Lez. 3 N°6: L’influenza del tempo nelle vicende giuridiche: la prescrizione e la decadenza
L’art. 2934 c.c. dispone che “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un
tempo determinato dalla legge”.
La prescrizione estintiva costituisce un modo generale di estinzione del diritto soggettivo per inerzia del
titolare e trova la sua ragione di essere nella necessità di garantire la stabilità ad alcune situazione di fatto
che si sono consolidate nel tempo per inerzia del titolare e alle quali l’ordinamento tende a conformarvi la
situazione di diritto.
Il termine di prescrizione ordinaria è pari a 10 anni e trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non
disponga diversamente (art. 2946 c.c.).
Sono infatti previsti anche termini di prescrizione più lunghi o più brevi.
Si prescrivono in 20 anni i diritti reali su cosa altrui.
Sono soggetti a prescrizione quinquennale l’azione di annullamento del contratto, l’azione di risarcimento
del danno derivante da fatto illecito, l’azione revocatoria, i diritti a prestazioni periodiche, le indennità
spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Termini ancora più brevi sono previsti per i diritti derivanti da taluni rapporti commerciali (es. mediazione,
spedizione, trasporto) che si prescrivono in un anno.
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del fatto che il titolare
dello stesso non ha posto in essere, entro il termine perentorio previsto dalla legge, una determinata attività.
Si divide in Decadenza Convenzionale e Decadenza Legale
Lez. 3 N° 7: Le situazioni giuridiche soggettive attive con particolare riferimento ai diritti soggettivi e alla
loro classificazione.
Il rapporto giuridico è la relazione che intercorre tra due o più soggetti, regolata dall’ordinamento giuridico.
I soggetti del rapporto giuridico si dicono “parti” in contrapposizione al “terzo” che è colui che rimane
estraneo al rapporto giuridico. A ciascun soggetto coinvolto nel rapporto giuridico viene attribuita una
determinata posizione che viene qualificata come situazione giuridica soggettiva.
Si distinguono:
A. SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE cioè le situazioni che attribuiscono una posizione di vantaggio al loro
titolare il cui interesse è tutelato nel rapporto:
‰ Diritto Soggettivo
‰ Aspettativa Diritto
‰ Diritto Potestativo
‰ Potestà
‰ Facoltà
‰ Interesse Legittimo
Il diritto soggettivo viene definito come il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di un proprio
interesse tutelato e garantito dall’ordinamento giuridico perché ritenuto, da quest’ultimo, meritevole di
tutela.
DIRITTI SOGGETTIVI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
Sono diritti soggettivi patrimoniali quei diritti che attribuiscono al titolare una posizione di vantaggio
suscettibile di valutazione economica; sono diritti patrimoniali sia i diritti reali che i diritti di credito.
Sono diritti soggettivi non patrimoniali quei diritti che hanno ad oggetto la tutela della persona e dei suoi
interessi morali e materiali non direttamente suscettibili di valutazione economica (cd. diritti della
personalità).
DIRITTI SOGGETTIVI TRASMISSIBILI E NON TRASMISSIBILI
Sono diritti trasmissibili quei diritti la cui titolarità può essere trasferita da un soggetto all’altro.
Sono diritti intrasmissibili quei diritti che non possono trasferirsi ad altri soggetti e che si estinguono con la
morte del titolare; prevalentemente si tratta di diritti relativi alla persona (es. diritto al nome), ma sono
intrasmissibili anche alcuni diritti patrimoniali come l’uso e l’abitazione.
Lez. 5 N° 4: I diritti della personalità
Sono diritti della personalità i diritti soggettivi strettamente collegati al concetto di persona fisica
contraddistinta sia dall’insieme delle caratteristiche che la identificano (caratteristiche fisiche, etiche,
comportamentali, morali e spirituali) sia dalla sua proiezione nella vita sociale.
I diritti della personalità presentano le seguenti caratteristiche:
θ sono diritti assoluti, in quanto sono tutelati “erga omnes”
θ sono diritti necessari o essenziali in quanto spettano alla persona fin dalla nascita;
θ sono diritti personalissimi, in quanto sono strettamente collegati alla persona, quindi nascono e muoiono
con i soggetti a cui si riferiscono; sono perciò intrasmissibili, indisponibili (di essi non può disporre neppure il
titolare), irrinunciabili e inalienabili
Lez. 6 N°7: Le persone giuridiche: definizione, elementi costitutivi e tipologie
Sono PERSONE GIURIDICHE quegli enti ai quali oltre alla soggettività giuridica, è riconosciuta anche la cd.
personalità giuridica che si estrinseca nell’attribuzione di un’autonomia patrimoniale perfetta cioè tali enti
rispondono delle obbligazioni solo con il proprio patrimonio.
Gli altri enti hanno solo la soggettività giuridica. Sono persone giuridiche gli enti dotati di personalità giuridica
cioè quegli enti che godono di una AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA in virtù della quale il
patrimonio dell’ente si distingue nettamente da quello degli associati, degli amministratori o di qualunque
altro soggetto. Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono le persone fisiche, il patrimonio e lo scopo:
PERSONE FISICHE, nella persona giuridica non può mancare una pluralità di persone fisiche tanto che, nelle
associazioni, il venir meno di tutti gli associati determina l’estinzione dell’ente; nelle fondazioni l’elemento
personale è più attenuato (assumono rilievo sostanzialmente la figura del fondatore e dei soggetti che
svolgono l’attività direttiva dell’ente), risultando il patrimonio l’elemento preminente;
PATRIMONIO per poter perseguire il suo scopo l’ente necessita di un patrimonio, ritenuto elemento
indispensabile in quanto la sua insufficienza determina il venir meno dell’ente; il patrimonio assume una
rilevanza minore nelle associazioni rispetto alle fondazioni;
‰ SCOPO è il fine per cui la persona giuridica è costituita, deve essere lecito e deve essere determinato
nell’atto costitutivo e nello statuto dell’ente; il raggiungimento dello scopo è causa di estinzione dell’ente.
Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali.
Lez. 6 N° 8: Gli enti privi di personalità giuridica: le associazioni e i comitati non riconosciuti.
LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE:
In Italia anche le maggiori organizzazioni collettive del paese (es. partiti politici, sindacati) hanno optato per
il modello organizzativo dell’associazione non riconosciuta, rimettendo all’autonomia degli associati la
propria regolamentazione ed evitando così qualsiasi ingerenza da parte dello Stato nella vita interna
dell’ente. Le associazioni non riconosciute si distinguono da quelle riconosciute solo per non aver chiesto o
ottenuto il riconoscimento, mentre sono caratterizzate da una analoga organizzazione interna che prende
vita da un atto di autonomia tra fondatori e regolata da uno statuto, da un patrimonio costituito dai contributi
degli associati e dai beni acquistati con questi contributi (cd. fondo comune), da uno scopo non lucrativo e
da essere tendenzialmente aperte all’ingresso di nuovi soci. Pertanto dottrina e giurisprudenza sono concordi
nell’applicare in via analogica alle associazioni non riconosciute, per la parte non disciplinata dagli accordi
degli associati che costituiscono la fonte primaria della loro disciplina (art. 36 c.c.), le norme sulle associazioni
riconosciute. Anche nelle associazioni non riconosciute esiste un’autonomia patrimoniale: il patrimonio
dell’associazione si distingue e si differenzia da quello dei singoli associati nel senso che per le obbligazioni
dell’associazione non risponde l’associato con il suo patrimonio, ma esclusivamente l’ente con il suo fondo
comune. Tuttavia si tratta di un’ AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA dal momento che per le
obbligazioni contrattuali dell’associazione non riconosciuta oltre che il fondo comune, ne rispondono anche
personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).
Una deroga a ciò è prevista per gli amministratori dei movimenti e partiti politici che sono esonerati dalla
responsabilità solidale per debiti dell’associazione, purché non abbiano agito con dolo o colpa grave.
I COMITATI
Il comitato è un’organizzazione di più soggetti che perseguono uno scopo di natura altruistica (es. fini
benefici, culturali, di soccorso o semplicemente rivolti ad organizzare festeggiamenti o mostre) reperendo i
fondi necessari alla sua realizzazione attraverso la promozione di una pubblica sottoscrizione. Coloro che
organizzano la raccolta fondi sono detti promotori, coloro che contribuiscono o si impegnano a contribuire
sono detti sottoscrittori. Al pari delle fondazioni, anche in questo caso sul patrimonio grava un vincolo di
destinazione allo scopo programmato, pertanto i promotori non potranno distrarre i fondi raccolti dalla loro
destinazione. I comitati si distinguono in:
‰ comitati non riconosciuti, dotati di semplice soggettività giuridica: in questo caso delle obbligazioni
rispondono, sia nei confronti degli oblatori sia nei confronti dei destinatari delle offerte, personalmente e in
solido con il patrimonio dell’ente, anche tutti i componenti il comitato
Lez. 7 N° 3: Il negozio giuridico: principali classificazioni ed elementi essenziali
Il negozio giuridico è un atto giuridico consapevole e volontario, consistente in una manifestazione di volontà
diretta a produrre determinati effetti giuridici, riconosciuti meritevoli di tutela dall’ordinamento e consistenti
nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.
Negozio Unilaterale, Bilaterale e Plurilaterale. Negozi recettizi e non recettizi. Negozi Patrimoniali e Non
Patrimoniali. Negozi Mortis Causa e Inter Vivos. Negozi a titolo gratuito e a titolo oneroso. Negozi solenni e
non solenni. Negozi Tipici e Atipici.
Lez. 8 N° 5: La divergenza tra volontà e dichiarazione di volontà nel negozio giuridico: la teoria
dell’affidamento
La teoria dell’affidamento ritiene il soggetto vincolato dalla dichiarazione quando, a prescindere dalla
colpevolezza della sua condotta, la dichiarazione abbia ingenerato nei terzi in buona fede la convinzione della
corrispondenza tra volontà e dichiarazione con conseguente produzione dell’effetto giuridico annunciato.
Lez. 8 N° 6: La simulazione ed in particolare gli effetti del negozio simulato tra le parti e nei confronti dei
terzi.
Si ha simulazione quando le parti, d’accordo tra loro, dichiarano di porre in essere un negozio giuridico per
poterne invocare gli effetti (seppur apparenti) di fronte ai terzi, ma in realtà non vogliono che il negozio
produca i suoi effetti giuridici o vogliono effetti diversi. Nella simulazione la divergenza tra la dichiarazione e
la reale volontà delle parti non soltanto è consapevole, ma è addirittura concordata: le parti dichiarano di
volere l’apparenza (cd. negozio simulato), mentre un loro segreto accordo (cd. Accordo simulatorio) specifica
che non hanno voluto la sostanza.
GLI EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI
L’istituto della simulazione pone una seri di delicati problemi quando si tratta di stabilire i suoi effetti nei
confronti dei terzi cioè dei soggetti estranei al negozio simulato che pertanto possono conoscere soltanto
l’apparenza, ma non la realtà effettiva del negozio posto in essere.
Lez. 9 N°7: I vizi della volontà e le loro conseguenze sul negozio giuridico.
I vizi della volontà sono elementi perturbatori della volontà che agiscono nel suo processo formativo così da
dar vita ad una volontà diversa da quella che si sarebbe formata nel caso in cui non avessero operato. Sono
vizi della volontà:
θ errore
θ violenza
θ dolo
Un negozio affetto dai vizi relativi alla volontà sarà sempre annullabile, perché la volontà, seppur viziata,
esiste, mentre nei negozi in cui la volontà manca la conseguenza sarà di regola la nullità (art. 1427 c.c.).
L’errore cd. vizio o motivo consiste in una falsa rappresentazione della realtà che concorre a formare la
volontà del soggetto inducendolo a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto o avrebbe
compiuto in modo diverso.
Lez. 10 N°5: La rappresentanza volontaria: La procura
La procura è il negozio attraverso cui una persona (cd. dominus) conferisce ad un’altra (cd. procuratore) il
potere di rappresentanza, il potere cioè di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto impegnandolo
nei confronti di altri soggetti. La procura si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà del suo
autore, senza necessità del consenso del destinatario. La procura non obbliga il rappresentante a compiere
alcun atto, infatti essa gli attribuisce un potere, ma non lo obbliga ad esercitarlo. La procura è, quindi, un atto
unilaterale, rivolto a terzi e costitutivo di poteri. La funzione della procura è quella di rendere noto ai terzi
con i quali il rappresentante dovrà entrare in contatto che quest’ultimo è stato autorizzato dal rappresentato
ad agire in suo nome. La procura può essere espressa o tacita, risultante cioè da fatti concludenti (es.
commesso di un negozio preposto alla vendita). La procura può essere:
θ SPECIALE
θ GENERALE
Lez. 10 N° 6: La rappresentanza diretta e indiretta: definizione ed effetti
La rappresentanza vera e propria detta rappresentanza diretta presuppone che il rappresentante agisca non
solo per conto, ma anche “per nome” del rappresentato deve cioè dichiarare che non compie l’atto per sé,
ma spendendo il nome del rappresentato così che gli effetti si producano immediatamente e direttamente
sulla sfera giuridica di quest’ultimo senza che sia necessario un successivo trasferimento.
Nel caso in cui la persona agisca per conto, ma non in nome del rappresentato si ha la cd. rappresentanza
indiretta; la conseguenza è che gli effetti del negozio si producono nella sfera giuridica del rappresentante
con l’obbligo personale di quest’ultimo di trasmettere al dominus gli effetti dell’atto compiuto. La
rappresentanza indiretta ha, perciò, l’inconveniente di richiedere due negozi affinché gli effetti giuridici si
producano nella sfera giuridica del dominus.
Lez. 11 N° 8: Il bene giuridi
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