1. IN COSA CONSISTE L'ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE
L'attività amministrativa è quell'attività mediante la quale i soggetti della pubblica amministrazione provvedono
alla cura dell'interesse pubblico, interessi loro affidati dopo che la funzione politica sceglie i fini da perseguire.
Possiamo avere atti di amministrazione attiva, attraverso cui una pubblica amministrazione agisce in modo tale
da realizzare concretamente le finalità pubbliche. L'attività dell'amministrazione può inoltre estrinsecarsi con
atti di amministrazione consultiva e cioè con pareri, consigli da destinare alle autorità che concretamente
agiscono. Infine abbiamo atti di controllo con cui si va a sindacare l'operato della pubblica amministrazione.
L'azione amministrativa deve essere regolata sulla base dei due principi costituzionali contemplati dall'art.97: il
buon andamento e imparzialità. Sulla base di quelli elaborati a livello comunitario, anche l'efficienza efficacia,
trasparenza, pubblicità, principi assorbiti nel nostro ordinamento dalla legge sul procedimento amministrativo
(l.241/1990), devono essere posti alla base dell'azione della P.A. Tutti gli atti della pubblica amministrazione
possono essere suddivisi in atti di diritto pubblico, che seguono le norme e i principi del diritto pubblico. In
questo caso la pubblica amministrazione si pone in una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti
destinatari dei suoi atti. La pubblica amministrazione può però agire come un qualsiasi soggetto
dell'ordinamento, non spendendo potere autoritativo. Questa attività viene riconosciuta dall'ordinamento che
prevede all'art.1-bis della legge 241/1990 (come modificato dalla l.15/2005) che "la pubblica amministrazione,
nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente".
2. DA DOVE DERIVANO I PRINCIPI GENERALI
Nel vigente ordinamento, una parte significativa dei principi della disciplina trova esplicita enunciazione
direttamente in Costituzione. In tali casi il principio acquista un valore elevatissimo, permea di sé l'intero
ordinamento amministrativo ed è, per definizione, principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato ai
sensi dell'art. 12 preleggi. Per esempio nell’art. 97 Cost., che afferma il principio dell’imparzialità, nonché quello
del buon andamento, è racchiusa la base delle regole generali circa l’esercizio della funzione amministrativa
nelle sue diverse manifestazioni. Anche i principi che non trovano direttamente fonte in Costituzione sono
sempre riconducibili, per via di successive astrazioni, a qualche norma costituzionale. In un ordinamento a
Costituzione rigida, come il nostro, non possono esistere principi, che non siano riconducibili alla Costituzione,
che risultino privi di "copertura" costituzionale.
3. CHE RAPPORTO SUSSISTE TRA DIRITTO AMMINISTRATIVO E I PRINCIPI GENERALI?
Il diritto amministrativo è la disciplina giuridica che ha ad oggetto l’organizzazione e l’azione concreta dei
pubblici poteri ed è costituita, per gran parte, da principi generali, formulati prevalentemente in Costituzione.
Non esistendo una parte generale di fonte legislativa, l’importanza dei suddetti principi generali,
nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto amministrativo, diventa cruciale.
4. QUALI SONO I PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LE FONTI E IN COSA CONSISTONO
I principi che regolano i rapporti tra le fonti sono gerarchia e competenza. In base al principio di gerarchia, la
fonti sovraordinate hanno la capacità di stabilire una disciplina che non può essere abrogata o modificata dalle
fonti subordinate. In base al principio di competenza le varie fonti hanno la capacità di disciplinare una
determinata materia, a prescindere dalla loro posizione gerarchica. Nel diritto amministrativo la competenza è
stabilita a sua volta dalla fonte superiore (la competenza delle leggi statali è stabilita dalla costituzione),
pertanto il principio di gerarchia finisce per assorbire quello di competenza.
5. LE LEGGI REGIONALI A QUALE ORDINE GERARCHICO APPARTENGONO E IN CHE RAPPORTO SONO CON
LE LEGGI STATALI
Le leggi regionali appartengono al secondo ordine gerarchico delle fonti (fonti primarie - leggi ed atti aventi
forza di legge). Tali leggi sono equiparate alle leggi statali e sono in rapporto con queste in termini di
competenza. Infatti l’art. 117 Cost, come modificato dalla L.cost. 3/2001, riserva la capacità di produzione
normativa alle leggi statali solo per alcuni fondamentali materie (competenza esclusiva), lasciando alla
competenza cosiddetta concorrente (tra Stato e Regioni) e a quella residuale (solo Regioni) tutte le altre
materie.
6. QUALI SONO GLI ORDINI GERARCHICI DELLE FONTI E QUALI FONTI APPARTENGONO A CIASCUNO DI
ESSI
Gli ordini gerarchici sono 3: le fonti costituzionali; le fonti primarie, che è costituto da leggi ordinarie (le leggi
regionali sono equiparate alle leggi statali) ed atti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi,
regolamenti parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale); le fonti secondarie,
che comprendono tutti i regolamenti, espressione del potere del Governo, delle Amministrazioni, di disciplinare
se stesse, nella loro organizzazione e nella loro azione (regolamenti ministeriali, governativi, interministeriali,
enti locali, etc…). Discorso a parte per le fonti comunitarie, che, come è ormai pacifico, si collocano in posizione
di prevalenza sulle fonti primarie interne (leggi), ma sono sottratte al sindacato di costituzionalità.
7. QUALI SONO I REGOLAMENTI DEL GOVERNO
I regolamenti del governo sono disciplinati dall’art 17 della l. 23/8/1988 n 400, essi rappresentano l’attività
normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie. Essi sono di più
tipologie: esecutivi, che danno esecuzione ad una disciplina dettata da leggi introducendo specificazioni alle
norme di rango primario o stabilendo modalità attuative delle stesse; di attuazione o integrativi degli atti
legislativi; indipendenti, di organizzazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, di delegificazione, con
cui una determinata disciplina di livello legislativo viene sostituita; per l’organizzazione e la disciplina dei
ministeri; ministeriali ed interministeriali; di attuazione delle direttive dell’UE.
8. COSA SONO I REGOLAMENTI DELEGATI
I Regolamenti delegati, sono regolamenti del governo, che necessitano di una apposita autorizzazione legislativa
e disciplinano ex novo materie già disciplinate dalla legge. Ciò provoca una sostituzione della disciplina
preesistente, che di fatto viene abrogata, dando luogo al fenomeno della delegificazione.
9. QUALI SONO LE FONTI SECONDARIE NON STATALI
Le fonti secondarie non statali riguardano la potestà regolamentare - subordinata alla legge e ai regolamenti
governativi - di cui è dotato ogni ente pubblico per disciplinare la propria organizzazione e l’esercizio delle
proprie funzioni. Regolamenti degli enti del governo territoriale, che, in quanto enti autonomi, hanno la facoltà
di autodeterminarsi nei settori di loro competenza (statuti, regolamenti regionali, regolamenti comunali,
regolamenti provinciali…).
10. QUALI SONO LE FONTI SECONDARIE
Le fonti secondarie sono molto presenti nella disciplina dell’amministrazione ed il regolamento ne è la figura
centrale. Regolamenti governativi, regolamenti ministeriali, regolamenti interministeriali, regolamenti degli enti
del governo (regioni, province, comuni). Le fonti secondarie sono espressione del potere del Governo, delle
Amministrazioni, di disciplinare se stesse, nella loro organizzazione e nella loro azione.
11. QUALE È IL RAPPORTO TRA LE FONTI EUROPEE E LE FONTI PRIMARIE INTERNE
Le fonti europee, quantomeno quelle con sufficiente precisione e carattere dispositivo, prevalgono sulle fonti
primarie interne (leggi). Le leggi in contrasto con una normativa europea non possono essere applicate dai
giudici e dalle Amministrazioni, pertanto vengono disapplicate (non dichiarate incostituzionali).
12. QUALI SONO LE FONTI EUROPEE E CHE APPLICABILITÀ HANNO NELL'ORDINAMENTO INTERNO
Le fonti europee sono articolate e distinte e a vario titolo rilevanti per il dir amministrativo: le fonti di rango
primario sono i Trattati istitutivi e relative modificazioni; e di rango secondario (regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri). Le fonti europee non fanno parte dell’ordinamento interno, ma restano fonti proprie
del loro ordinamento (quello comunitario), come tali, sottratte anche al giudizio di costituzionalità. I principali
atti giuridici dell’UE sono: Regolamenti, che pongono norme direttamente applicabili poiché dotate di
completezza di contenuto dispositivo. - Direttive, che rivolgono agli Stati Membri semplicemente il risultato da
raggiungere, lasciando questi liberi di valutare forma e mezzi. Discorso a parte le Direttive self executing, che,
in quanto sufficientemente precise e dettagliate, vanno equiparate ai regolamenti, quindi direttamente
applicabili. Altri atti comunitari (decisioni, pareri, raccomandazioni) non hanno carattere normativo.
13. QUALI SONO I PRINCIPI CHE CARATTERIZZANO UN SISTEMA GIURIDICO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
La Costituzione pone alcuni principi fondamentali in materia di organizzazione amm. Di prima rilevanza è il
principio di legalità, secondo cui l’amministrazione deve sempre essere assoggettata alla legge, tale principio,
nella sua accezione, è applicabile non solo all’amministrazione ma a qualunque potere pubblico. Altri principi
cui l’organizzazione amministrativa deve attenersi sono:il principio di imparzialità, che impone alla PA la cura
dell’interesse pubblico senza favoritismi; il principio di responsabilità, che costituisce un’applicazione
all’organizzazione amministrativa del principio di democrazia; il principio di buon andamento, che ha la finalità
di assicurare all’amministrazione pubblica funzionalità, flessibilità e trasparenza nell’esplicazione dell’attività da
svolgere. Il principio di sussidiarietà che vede assegnate le funzioni amministrative all’ente più vicino
territorialmente ai cittadini; il principio di proporzionalità, attiene all’equo rapporto fra mezzo e fine. Sia
l’organizzazione amministrativa che l’attività da essa svolta deve essere permeata dal principio di trasparenza,
che si pone come vera e propria regola di condotta dell’agire pubblico.
14. IN COSA CONSISTONO I PRINCIPI DELL'ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO E DEL PRIMATO DELLA
LEGGE
L’accentramento amministrativo è un principio in virtù del quale l’amministrazione locale territoriale è
dipendente dal centro e quindi dal potere esecutivo. La cerniera tra apparato centrale e organo periferico è
rappresentata dal prefetto. Il primato della legge è l’affermazione del principio di legalità, in virtù del quale
l’attività amministrativa viene assoggettata al rispetto della legge.
15. NELLO STATO ITALIANO UNITARIO DEL 1861 COME È ORGANIZZATO IL SISTEMA AMMINISTRATIVO
Nello Stato italiano unitario, che si forma nel 1861, il sistema amministrativo è configurato come una
continuazione del Regno Sardo-Piemontese, dove il sovrano conserva il titolo e Governo e Parlamento restano
immutati, con la sola aggiunta di nuovi membri provenienti dalle nuove province. Gli apparati organizzativi
centrali erano organizzati secondo un modello unitario del ministero, sovraordinato gerarchicamente a tutti gli
uffici, dipendenti dall’autorità politica - il ministro. Gli uffici periferici dipendevano dal Governo.
L’organizzazione del governo locale era stata strutturata dalla Legge Rattazzi, che aveva unificato ed
omogeneizzato l’intero sistema delle amministrazioni locali, dividendoli in province e comuni, pur sottoposti ad
una forte ingerenza governativa. Infine, il contenzioso amministrativo era attribuito ai Consigli di Governo in
sede periferica e al Consiglio di Stato in sede centrale. La Corte dei Conti assumeva le funzioni di controllo
finanziario e contabile dell’amm.ne.
16. SECONDO IL PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO E DELL'AUTONOMIA LOCALE COME È ORGANIZZATA
L'AMMINISTRAZIONE
Con la Costituzione si afferma il principio del decentramento e dell’autonomia locale, come pilastro
dell’organizzazione dello Stato. Il sistema di governo così si articola in una struttura pluralistica che vede accanto
allo Stato un insieme di enti del governo territoriale (Regioni, Province, Comuni) cui la stessa Costituzione riserva
un ambito di governo loro. Con la L.Cost. 3/2001 la Repubblica viene identificata quale insieme di Enti di
Governo tra loro equiparati (Stato, Regioni, Province, Comuni) e differenziati solo con riferimento alla comunità
rispettivamente amministrata e per la dimensione degli interessi coinvolti. Gli enti locali perdono la tutela dello
Stato e diventano autonomi, indipendenti e in un certo senso padroni del loro destino, ossia direttamente
responsabili verso la propria comunità della loro azione di governo.
17. SECONDO IL PRINCIPIO DELL'ACCENTRAMENTO COME ERA ORGANIZZATA L'AMMINISTRAZIONE
Il principio di accentramento vede l’amministrazione dipendere dal Governo, che ne risponde davanti al
Parlamento. Essa si articola in uffici ordinati in Ministeri, al vertice dei quali è collocata un’autorità politica (il
Ministro) e in uffici periferici collocati in ogni provincia con compiti di amministrazione generale (Prefetture).
18. QUAL'È L'EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO
La nozione di atto amministrativo nasce come atto giuridico autoritativo, dotato di una particolare forza,
efficacia giuridica e derogatorio rispetto ai negozi di diritto comune. Perciò è sottratto alla cognizione dei giudici
ordinari. La successiva evoluzione, ad opera della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della dottrina, vede
l’atto amministrativo diventare atto d’esercizio della funzione amministrativa dotato di autorità, disciplinato
rigidamente dalle norme di legge inderogabili, a pena di invalidità. La violazione di queste norme può essere
fatta valere davanti agli organi deputati alla tutela contenziosa nei confronti dell’amministrazione.
Successivamente l’atto amministrativo diventa lo strumento finalizzato alla cura di interessi generali, quindi in
un certo senso vincolato nel fine. Immediata conseguenza è che la conformità dell’azione dell’amministrazione
debba essere controllabile, quantomeno nei momenti preparatori.
19. QUALE È L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL CONCETTO DI ATTO AMMINISTRATIVO
In giurisprudenza si è fatta strada con il passare degli anni l’idea che l’atto amministrativo fosse uno strumento
deputato a perseguire finalità pubbliche e, perciò, non libero ma vincolato (vincolato nel fine). A questo punto
l’amministrazione, nell’esercizio dell’azione concreta di preparazione dell’atto amministrativo, è tenuta a
conformarsi al perseguimento di interessi generali, a pena di invalidità. Nel caso in cui l’atto amministrativo sia
viziato (perché non persegue interessi generali e quindi non è rispettata la finalità di pubblico interesse), ciò
diviene giuridicamente rilevante in relazione ai motivi dell’azione. È per questo che l’atto amministrativo si dice
che diventa “controllabile”.
20. PERCHÉ IN GIURISPRUDENZA SI AFFERMA L'IDEA CHE L'ATTO AMMINISTRATIVO SIA CONTROLLABILE
Si afferma l’idea che l’atto amministrativo sia controllabile perché diventa vincolato alla cura degli interessi
generali. Così l’azione concreta dell’amministrazione può essere controllata, a pena di invalidità degli atti, nei
modi e nelle forme stabilite dall’ordinamento.
21. CON LE LEGGI RIVOLUZIONARIE E DURANTE IL REGIME NAPOLEONICO COME SI ATTUAVA IL
CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Con le leggi rivoluzionarie e successivamente durante il regime napoleonico si afferma il principio di separazione
tra amministrazione e giurisdizione. Tale principio viene attuato mediante organizzazione del sistema degli
organi del contenzioso amministrativo, ossia di organi interni all’apparato del Governo, cui vengono deferiti
affari contenziosi sottratti alla giurisdizione ordinaria. Pertanto i tribunali ordinari divengono competenti
esclusivamente delle controversie tra privati, mentre le altre controversie vengono attribuite alla competenza
degli organi del contenzioso amministrativo.
22. CON LA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA AL 1865 E FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE
COME SI EVOLVE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
La legge 20 marzo 1865 all.E sopprime i tribunali del contenzioso amministrativo, operando devoluzione ai
tribunali ordinari delle controversie con la P.A. concernenti diritti civili e politici. Allo stesso tempo manteneva
in capo al Consiglio di Stato qualche marginale competenza giurisdizionale e come organo consultivo la
competenza di emanare pareri sugli unici ricorsi esperibili a tutela nelle materie amministrative: Ricorsi al Re e
Ricorsi Gerarchici. Quindi le controversie con le P.A aventi ad oggetto diritti soggettivi (assoluti e a carattere
patrimoniale, in concreto) passavano alla competenza del giudice ordinario, il cui operato, inoltre, era gravato
dal divieto di annullamento, revoca o riforma degli atti amministrativi. In altre parole il G.O (giudice ordinario)
poteva solo disapplicare l’atto e disporre eventuale risarcimento del diritto dedotto in giudizio.
Successivamente, con le leggi del 1889 e del 1907 il legislatore italiano ripristinava gli organi assimilabili a quelli
del contenzioso amministrativo (Consiglio di Stato), pur mantenendo il sistema di tutela dei diritti soggettivi
davanti al G.O. La vera novità arrivava
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