DOMANDE ESAME PROCEDURA CIVILE I
1) DECISIONE DI DOMANDA E DECISIONE DI QUESTIONE (2)
Si tratta di due fasi del processo che attengono all’attività decisoria del giudice.
--Più precisamente, le decisioni di domanda sono il punto di arrivo nel processo, la conclusione del giudice
riguardo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e per tale motivo si collocano all’interno del
dispositivo.
--Le decisioni di questione rappresentano gli antecedenti logici delle decisioni di domanda, il percorso
logico- giuridico seguito dal giudice a si collocano nella motivazione della sentenza. Si distinguono in
preliminari di merito e pregiudiziali di rito, le seconde in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le
prime: infatti, costituiscono condizione di procedibilità alla valutazione delle questioni di merito
(preliminari e non).
--Collegamento con art.329cpc sull’acquiescenza parziale del giudicato interno prof. Poli e una parte
Il
maggioritaria della dottrina ritiene che l’art.329cpc riferendosi a “parte di sentenza” si riferisca alle
decisioni di questioni, e non di domanda. Qlq presupposto di fatto o di diritto intrinsecamente connesso
con il rapporto sostanziale e riferito alla tutela giurisdizionale richiesta.
Dunque, la disciplina dell’acquiescenza parziale si estende ad ogni questione autonoma e indipendente
dal giudicato che abbia efficacia precettiva. ( vedi sentenza Poli studiata per approfondimento).
2) LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE (1)
--Si tratta della prima condizione di esistenza del potere di azione in giudizio. L’art. 81 enuncia la regola
generale della necessaria titolarità sotto entrambi i profili attivi e passivi, per cui chi agisce e resiste in
giudizio deve farlo a nome proprio e per un diritto proprio.
--Si definisce come legittimatio ad causam e si distingue dalla legittimatio ad processum in quanto attiene
alla titolarità astratta (o meglio affermata) del rapporto sostanziale e non alla capacità delle parti di agire
in giudizio.
--La sua mancanza è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e determina rigetto della domanda per
difetto di legittimazione ad agire.
--La legge prevede delle deroghe: la legittimazione straordinaria interviene nelle ipotesi di sostituzione
processuale ex art.111 per successione a titolo particolare in un diritto controverso; il creditore che agisce
in surrogazione del suo debitore; l’azione di classe risarcitoria o inibitoria.
--La rappresentanza processuale è disciplinata dalla legittimatio ad processum che attiene alla capacità
processuale, al libero esercizio del diritto che si va valere.
3) L’INTERESSE AD AGIRE (1)
--Si tratta della 2° condizione di esistenza del potere di azione. Art.101 enuncia il p. generale
dell’interesse in capo alla parte che agisce a tutela di un rapporto sostanziale.
--L’interesse dev’essere attuale e concreto ed è deducibile con riguardo all’allegazione di fatti costitutivi e
lesivi.
Nel caso del mero accertamento in cui non è presente una lesione è necessaria la verifica della
contestazione (nella duplice veste di vanto e contestazione) e della serietà e attualità della richiesta (fatti
concreti che ne suggeriscono lo stato di dubbio). Nel caso delle azioni costitutive o dei diritti
eterodeterminati l’interesse ad agire si considera in re ipsa.
--La sua mancanza è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e determina rigetto della domanda per
difetto di legittimazione ad agire.
3bis) LA POSSIBILITA GIURIDICA (1)
Si tratta del 3°requisito di esistenza del p.a. è un presupposto teorico che riguarda la riconducibilità
giuridica del diritto che si vuole tutelare in giudizio ad una norma sostanziale. Dunque il diritto dev’essere
qualificato come tale sul piano normativo sostanziale.
4) IL REGIME DEL DIFETTO DELLE CONDIZIONI DELL’AZIONE (2)
I vizi delle condizioni dell’azione in quanto presupposti processuali per l’accoglimento o rigetto della
domanda sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado e comportano una pronuncia di rito di
inammissibilità della domanda, senza accertamento di merito.
L’unico limite temporale è il passaggio in giudicato della sentenza.
--La cassazione distingue la titolarità affermata del rapporto sostanziale, il cui difetto è soggetto a questa
disciplina; e la titolarità sostanziale che attiene invece al merito della questione e non determina una
pronuncia in rito ma sul merito e di conseguenza soccombenza dell’attore.
5) GLI ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE (1)
Si tratta di elementi la cui individuazione è fondamentale per rilevare quando siamo in presenza di
domande che si sovrappongono o di azioni duplici e dirette quindi ad evitare il bis in idem.
--Gli elementi soggettivi sono delineati nel requisito delle personae. I soggetti verso cui la sentenza è
efficace ex art.2909cc sono le parti processuali e sostanziali, gli eredi ed aventi diritto.
L’art.2909 risolve il problema dei limiti soggettivi del giudicato prevedendo che la sentenza si estenda a
tali soggetti. Casi di estensione e quindi deroga al p. qui delineato sono: a) più soggetti legittimati (es.
delibera assembleare impugnata) b) rapporto pregiudizialità-dipendenza tra il diritto giudicato ed un
soggetto terzo (es. il subconduttore nei confronti del conduttore). + l’ipotesi ex. art 111 (da specificare).
--Gli elementi oggettivi sono il petitum e la causa petendi. Il petitum nella duplice veste immediata
(provvedimento che si esige) e mediata (bene della vita oggetto di tutela) che rappresenta l’oggetto in sé
che va tutelato; la causa petendi che rappresenta lo specifico fatto allegato come costitutivo del diritto e
che qualifica la ragione del domandare.
Petitum mediato e causa petendi concorrono a delineare il diritto sostanziale come entità concreto che si
vuole dedurre in giudizio.
Il fatto costitutivo è sufficiente ad individuare la causa petendi solo nei casi di azione costitutiva
necessaria e di diritti eterodeterminati; in tutti gli altri casi è necessario anche il fatto lesivo.
6) DIRITTI ETERODETERMINATI:
la portata individuatrice dell’azione è polarizzata verso la causa petendi. Infatti per i diritti relativi e in
particolare di obbligazione a prestazione generica si realizza quel fenomeno per cui un fatto costitutivo
qualifica un diritto ed è dunque elemento sufficiente ad individuare la causa petendi. Ogni fatto storico
diverso determina un diverso diritto e una diversa causa petendi.
7) DIRITTO AUTODETERMINATI:
La portata individuatrice dell’azione è polarizzata verso il petitum. Infatti per i diritti assoluti,
principalmente di proprietà non rilevano i vari fatti genetici (costitutivi) del diritto, di conseguenza
l’allegazione di uno o dell’altro non determinerà il formarsi di una diversa causa pretendi né di una
diversa azione. Non costituiscono mutamento della domanda giudiziale perché il diritto si identifica
indipendentemente dai fatti genetici.
8) DIRITTI ALLA MODIFICAZIONE GIURIDICA (POTESTATIVI):
Ciò che determina il mutare di una det domanda giudiziale è la causa petendi. Anche qui il fatto
costitutivo è sufficiente ad individuare la causa petendi e il suo mutamente determinerà mutamento della
causa petendi e così della domanda giudiziale. Perché? La tutela giurisdizionale prescinde dalla violazione
e si dice che l’interessa ad agire è in re ipsa.
9) DELLA SOSTANZIAZIONE E INDIVIDUAZIONE (3):
TEORIE
Si tratta di due teorie che rappresentano due facce della stessa realtà. Da un lato, l’azione è individuata
con l’allegazione del fatto costitutivo; dall’altro, si individua con il rapporto giuridico sostanziale tout
court.
La teoria della sostanziazione necessita che la causa petendi sia sostanziata (che vengano allegati i
rispettivi fatti costitutivi del diritto) ed ha una portata minore in quanto fatti genetici diversi devono
determinare il proponimento di diverse domande. Questa teoria prevale per i rapporti ad oggetto diritti
eterodeterminati.
Qui essendo limitata la portata del giudicato alla singola causa petendi, si consente che lo stesso diritto
possa farsi valere nuovamente trmite altra domanda si risponde ad un’esigenza di giustizia del
rapporto dedotto e del giudicato.
La teoria dell’individuazione non necessita di sostanziazione della causa petendi (non rileva quale sia il
fatto genetico del diritto, rileva solo il diritto in tutta la sua portata) ed ha portata maggiore realizzando
una funzione di certeza
Questa teoria prevale per i rapporti ad oggetto diritti autodeterminati.
Qui la portata del giudicato essendo estesa a tutto il diritto tout court si risponde ad un’esigenza di
certezza del diritto.
10.11) DIFESE DEL CONVENUTO
A)Il convenuto ha come prima difesa la facoltà di scegliere se partecipare o meno al processo. L’inerzia
del convenuto intesa quale assenza di fatto ma non di diritto è prevista dal legislatore; tuttavia, non può
determinare né un pregiudizio per l’attore: infatti, la dichiarazione di contumacia viene redatta con
decreto del giudice istruttore alla scadenza del termine per la comparsa di risposta (70gg prima
dell’udienza di prima comparizione); né una presunzione di colpevolezza in capo al convenuto contumace.
Eccezione alla regola: i casi in cui il legis prevede il contrario ad es. il procedimento speciale per
convalida di licenza o di sfratto.
Il giudice è tenuto a valutare l’ammissibilità e la fondatezza della domanda attorea, tuttavia il suo
convincimento in assenza di contestazione può essere più semplice da formare.
B)Proponibilità di domande nei limiti dell’oggetto e della domanda del giudizio.
Il convenuto ha l’onere di proporre contestazione specifica di ciascun fatto costitutivo del diritto dedotto,
altrimenti questi si daranno per pacifici in virtù della relevatio ab oneri probandi a favore dell’attore.
Può chiedere accoglimento, rigetto o rimessione al giudice (situazione similare all’inerzia) della decisione.
C)Proponibilità di eccezioni di rito o di merito oltre i limiti dell’oggetto ma entro la domanda attorea.
Si tratta di uno strumento che sterilizza gli specifici fatti costitutivi allegati dall’attore attraverso
l’allegazione di fatti modificativi o estintivi o impeditivi del diritto. Le eccezioni di merito improprie sono
tali se costituiscono semplice negazione dei fatti costitutivi e sono rilevabili anche d’ufficio (pagamento
già effettuato; inesistenza del contratto ecc); sono proprie se richiedono una decisione negativa su una
domanda altrui e sono rilevabili solo dal convenuto (prescrizione; annullabilità contratto; compensazione).
L’attore può fare controeccezione ad es. interruzione della prescrizione.
D)Proponibilità di domanda riconvenzionale oltre i limiti della domanda attorea: autonoma domanda
proposta dal convenuto nei confronti dell’attore all’interno del medesimo processo. Non costituisce una
mera difesa ma un’autonoma azione che amplia l’oggetto del giudizio e dev’essere proposta a pena di
decadenza entro i termini previsti per la comparsa di risposta ex art 167cpc.
La sua proposizione potrebbe generare delle sovrapposizioni indebite perciò per essere ammessa è
necessario che sia connessa alla domanda principale o al titolo dedotto in giudizio ex art.36. NOTA:per la
cassazione è sufficiente il vincolo di collegamento tra dom principale e riconv che renda opportuno il
simultaneus processus.
E) Chiamata del terzo:
è un mezzo di difesa in senso ampio che non si limita a contestare la domanda ma consente al convenuto
di modificare la struttura soggettiva del processo. Il convenuto provoca l’ingresso nel processo di un
soggetto estraneo al processo per
-ragioni di garanzia: può essere propria (se deriva dallo stesso rapporto dedotto in causa) o impropria
(rapporto diverso ma collegato).
-comunanza di cause: il convenuto sostiene che sia il terzo legittimato passivo o comunque rientri nella
vicenda sostanziale. Deve sussistere un vincolo di connessione oggettiva tra della causa petendi o
petitum del rapporto originario con il rapporto in capo al terzo.
-per esercitare domanda connessa nei suoi confronti.
12) LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO INCIDENTALE (3)
--È la domanda con cui una parte chiede che una questione pregiudiziale relativa ad uno stato o a un
rapporto giuridico, che altrimenti sarebbe esaminata soltanto incidenter tantum, venga decisa con
efficacia di giudicato ex ART.34.
Essa amplia l’oggetto del processo e consente la formazione del giudicato anche sulla questione
pregiudiziale.
Quando ricorre una questione di pregiudizialità il giudice di pace deve rimettere tutta la causa a favore
del tribunale e ordinare la riassunzione della causa entro termine perentorio pena l’estinzione del
processo.
--Si distinguono le pregiudiziali in senso logico: quando una q. dev’essere definita incidenter tantum –
insieme o prima della decisione dell’oggetto del giudizio – in quanto è strettamente connessa con il fatto
costitutivo dedotto (es. canone e contratto; rapporto di filiazione e richiesta di alimenti); e le pregiudiziali
In senso tecnico (con efficacia di giudicato) se la situazione è esterna ed indipendente al fatto dedotto in
giudizio e dotata di autonomia necessita di essere accertata in un giudizio separato e soggetta al
passaggio in giudicato per essere usata in sede di accertamento principale.
Intanto il giudizio principale si sospende in attesa che vi sia decisione formale sulla questione.
Le ipotesi di accertamento con efficacia di giudicato sono previste dalla legge o su richiesta delle parti.
Occorre che la questione sia suscettibile di produrre conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso.
--Ipotesi in cui la legge richiede il giudicato formale:
- Ordine pubblico (le pregiudiziali penali in ambito civile. Quando si richiede revocazione straordinaria
della sentenza ex n.6 395 vi dev’essere stata sentenza passata in giudicato del dolo del giudice).
- Diritti indisponibili della persona
- Pubblica fede (querela di falso)
Es. la validità del contratto può essere accertata incidenter tantum con efficacia limitata al processo o può
essere richiesto che venga accertato con efficacia di giudicato.
14) IL CONCETTO DI PROCEDIMENTO E DI ATTO PROCESSUALE (2)
Per procedimento si intende la sequenza di atti strutturalmente e funzionalmente connessi che portano al
provvedimento finale oggetto del processo.
--Il procedimento è l’attuazione delle norme che contemplano l’esistenza, la validità e l’efficacia del
provvedimento esito della vicenda giudiziaria; i singoli requisiti formali di ciascun atto processuale
rappresentano gli specifici requisiti di esistenza validità ed efficacia del provvedimento finale.
Va considerato ex post ed in concreto in quanto tenderà ad assumere la modalità che più lo rende idoneo
a salvare eventuali vizi provocato da atti difettosi. (sistema cd autorettificatorio).
L’atto processuale da considerarsi ex ante ed in astratto va sempre visto in funzione del procedimento.
--Il punto più importante del ragionamento di Poli sulla Rivista di d. processuale è il regime delle nullità:
infatti, l’eventuale vizio di ciascun atto processuale va sempre valutato alla luce della sua funzione
all’interno del procedimento e del raggiungimento del suo scopo.
Il raggiungimento dello scopo all’interno del procedimento rende irrilevante la presenza di eventuali vizi
nei singoli atti.
Da ciò l’importanza del p. del raggiungimento dello scopo nella disciplina della forma degli atti.
15) IL CONCETTO DI ATTO PROCESSUALE
L’atto processuale può essere inteso nella duplice definizione di atto nel processo (dottrina) e sul processo
(Carnelutti). Nel 1° caso è collocato spazialmente all’interno; nel 2° la “processualità” è data dalla
capacità dell’atto di rilevare su un rapporto sostanziale da dedurre in giudizio. Questa seconda
impostazione ha il merito di analizzare quali atti possano produrre effetti all’interno del processo ma non
può essere utilizzata per operare una classifica dei regimi degli atti.
L’atto processuale è di per sé esistente, valido ed idoneo a produrre i suoi effetti tipici (la tutela giurisd) se
è conforme alla disciplina della forma dell’atto. La forma è infatti da intendere in modo diverso alla
definizione privatistica: concerne tutti gli elementi dell’atto, estrinseci o formali ed intrinseci o sostanziali
(che afferiscono al merito e possono rilevare per accoglimento di domanda).
16) IL CONCETTO DI FORMA DEGLI ATTI PROCESSUALI (1)
L’atto processuale non esiste al di fuori dei requisiti formali che lo costituiscono. La forma dell’atto va
intesa nella sua duplice funzione di veste esteriore o requisiti percepibili a vista (formulazione del
precetto; citazione regolare con tutti gli elementi) e requisti extra formali (volontarietà dell’atto;
legittimazione ad processum) e non è dunque solo un requisito che può essere ab stubstantiam o ad
probationem come nel diritto privato, ma è concerne qualsiasi aspetto rilevante nella formazione dell’atto.
17) IL P. DI STRUMENTALITA E DI EQUIPOLLENZA DELLE FORME DEGLI ATTI PROCESSUALI
(1)
La disciplina della forma degli atti è regolata da tre principi:
1) p. di legalità della forma da applicarsi in via principale stabilisce che il modello a cui deve conformarsi
l’atto è prescritto dal legislatore;
2)p. di equipollenza in senso stretto, prevede che in via subordinata e sussidiaria l’atto possa discostarsi
dal modello legale se raggiunge il suo scopo.
I casi in cui ciò avviene sono previsti ex lege, ma è lo stesso giudice che può valutare di volta i
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