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Diritto processuale civile

Parte 1 - Disposizioni generali

PARTE 1  Processo di cognizione

PARTE 2  Le impugnazioni

PARTE 3 

Parte 1 - Cap. 1 - L'attività giurisdizionale

Art. 24 Cost. TUTTI tutela diritti “possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

È chiaro che, come noto, le Norme Giuridiche sono giuridiche in quanto disciplinano determinati comportamenti umani in base ai c.d. valori che sono la Doverosità, la Liceità, l’Idoneità a produrre effetti giuridici.

L’Attività giurisdizionale può essere riconosciuta per mezzo di due criteri:

  • Criterio della funzione: o scopo, che risponde alla domanda “a cosa serve?”.
  • Criterio della struttura: che risponde alle domande “come opera? che effetti produce?”.

Art. 2907 c.c. tutela diritti “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria ordinaria”.

È chiaro come la tutela dei diritti sia il significato primario dell’attività giurisdizionale, e per diritti si intendono i Diritti in genere, i Diritti, per meglio dire, Civili.

Ne emerge che la Tutela dei Diritti non è altro che la Reazione alla loro Violazione o Lesione, per impedirla o eliminarne gli effetti eventualmente già prodotti dalla stessa.

La Tutela Giurisdizionale può essere intesa anche come Tutela secondaria: infatti, il legislatore pone a tutela degli interessi delle Norme Sostanziali, dirette, che pongono in essere una semplice Tutela Giuridica [c.d. Tutela Primaria]; alla lesione di un Status soggettivo, o meglio, alla violazione di una Norma Sostanziale, scatta il secondo meccanismo di tutela, cioè la Tutela Giurisdizionale.

La Tutela Giurisdizionale ha dunque una Natura Strumentale, verso i diritti, e una Natura Sostitutiva, cioè dove gli organi giurisdizionali si sostituiscono al legislatore per tutelare dei diritti già oggetto di Tutela primaria.

Ecco perché, in conclusione, possiamo definire la Tutela giurisdizionale come la “(normalmente) attuazione in via secondaria e sostitutiva dei diritti sostanziali”.

Si dice “normalmente” perché esistono due casi in cui vi è una Attività Giurisdizionale senza previa Lesione:

  • Giurisdizione costitutiva necessaria: al presentarsi di circostanze che sono contemplate da certe norme come condizione necessaria per la determinazione di effetti, non realizzabili se non attraverso l’opera dell’organo giurisdizionale. L’esigenza di tutela giurisdizionale è dunque in re ipsa, cioè in sé stessa.
  • Accertamento mero: qui l’esigenza è determinata dalla c.d. Contestazione, nel doppio senso di contestazione di un altrui diritto che il titolare considera esistente, o di un vanto di un proprio diritto nei confronti di un altro soggetto che lo ritiene inesistente. Si tratta dunque di una mera Incertezza Obiettiva circa l’esistenza di un diritto. È la funzione di accertamento allo “stato puro”, cioè senza sovrapposizione di altre funzioni.

NB L’ACCERTAMENTO È CARATTERISTICA GENERALE DEL PROCESSO DI COGNIZIONE.

Art. 111 Cost. Il Giudice, prima di proseguire, ci dice che il giudice deve essere Terzo e Imparziale, e deve inoltre attenersi alla Volontà della Legge; in correlazione, le Parti debbono poter contare su Precostituzione del Giudice e su una Reciproca Parità di Trattamento.

Se fino a qui abbiamo risposto alla domanda “a cosa serve?”, dobbiamo ora esaminare l’attività Giurisdizionale sotto il profilo della Struttura, p. 2., quindi “che cosa è?”.

Innanzitutto il C.P.C. disciplina Diversi Tipi di attività, con strutture diverse. Possiamo elencare i Processi di:

  • Cognizione: è il più importante, principalmente nel Libro II C.P.C. L’attività di cognizione consiste nell’accertamento dell’esistenza o inesistenza di un determinato diritto, certezza che dovrà essere Obiettiva, fatta propria dall’ordinamento, tale che possa essere imposta all’osservanza di tutti; il giudice deve convincersi di tale esistenza, e il risultato del suo convincimento sarà il Giudizio; la trasformazione da Convincimento  Certezza si avrà con la cessazione di ogni contestazione o comunque la cessazione di ogni possibilità di contestazione, 3 Gradi di Giurisdizione: Primo Grado, Appello e Cassazione – che può porre in essere solo un Riesame di Diritto. Questa Incontrovertibilità è designata come “Cosa giudicata”: significa non assoggettabile a nessun altro giudice; l’esaurimento dei riesami o dei mezzi di impugnazione danno luogo all’incontrovertibilità della cosa giudicata.

Art. 342 C.P.C. Cosa Giudicata Formale: “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione […]”, che ha cioè esaurito i gradi di giurisdizione.

Art. 2909 c.c. definisce la Cosa Giudicata Sostanziale: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, cioè lo rende effettivamente conforme a quanto è risultato dall’accertamento incontrovertibile.

  • Esecuzione forzata: secondo per ordine di importanza, alla quale è dedicato il Libro III C.P.C. Mentre l’accertamento vuole conseguire l’accertamento dell’esistenza del diritto, l’esecuzione forzata vuol conseguire l’attuazione pratica, materiale, in via coattiva o forzata, di una determinata regola. Ruolo centrale è ricoperto qui dall’Organo Esecutivo, tendenzialmente l’ufficiale giudiziario, che esegue l’azione, in maniera imparziale, anche attraverso l’impiego della Forza.
  • Attività cautelare: disciplinata da disposizioni sparse, prevalentemente nel Libro IV C.P.C. - Procedimenti Speciali. Questo tipo di attività non ha una Funzione propria, è strumentale a quella della Cognizione o dell’Esecuzione o di Entrambe; la sua funzione propria consiste nell’ovviare a pericoli che, durante il tempo occorrente per ottenere tutela giurisdizionale, possono compromettere il risultato, la fruttuosità. È del tutto evidente la mancanza di autonomi caratteri strutturali in questo tipo di attività, che dovrà comunque ricollegarsi alla Cognizione Sommaria, nel caso di accertamento dell’esigenza di tutela, o alla Esecuzione Forzata, nel caso di attuazione concreta delle misure cautelari. Il tutto però avverrà in un Unico Processo che assolve ad un’unica Funzione di Tutela.
  • Giurisdizione volontaria: disciplinata da disposizioni sparse, prevalentemente nel Libro IV C.P.C. – Procedimenti Speciali. Questa è un’attività esercitata da un Giudice, ma NON È VERA E PROPRIA GIURISDIZIONE, non tende ad attuare diritti, ma semplicemente ad Integrare o Realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare, adozione di un maggiorenne, o di un determinato potere, il giudice tutelare che autorizza l’alienazione dei beni del minore, o della vicenda Costitutiva, Modificativa o Estintiva di una persona giuridica, si pensi alle verifiche e agli ordini per l’iscrizione ai registri delle S.p.A., o di altre situazioni simili.

È stata definita come “amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari”. Si tratta di un’attività meramente Amministrativa, perché svolta con Imparzialità da Organi Giurisdizionali, e con Provvedimenti di Revocabilità e Modificabilità.

Per quanto riguarda i rapporti tra queste Attività, dobbiamo sottolineare che possiamo avere un processo di Cognizione funzionale alla Successiva Esecuzione, Esigenze Separate e Distinte, ma anche i due Processi possono coesistere, come nel caso di “Opposizione all’Esecuzione”, ovvero un processo di cognizione nel corso del processo di esecuzione.

Con il nuovo testo degli Artt. 282-283 C.P.C., è stata introdotta l’Esecuzione provvisoria tra le parti della sentenza di primo grado; all’Art. 283 C.P.C. invece, è prevista la Possibilità di Sospensione, totale o parziale, dell’esecutività della sentenza.

Parte 1 - Cap. 2 - Il processo e i suoi requisiti

Alcuni giuristi tedeschi elaborarono intorno al XIX Sec. un concetto giuridico di Processo assai evoluto, il c.d. Rapporto Giuridico Processuale: questa concezione vedeva il diritto processuale autonomo rispetto al diritto sostanziale, configurando un Rapporto Trilaterale che vedeva contemporaneamente il Diritto del primo soggetto alla tutela giurisdizionale + Dovere dell’organo di prestarla + Soggezione di almeno un terzo.

La dottrina moderna è andata assai oltre, mettendo in rilievo che il processo è ben più di un rapporto giuridico. Il procedere giuridico, ossia il Processo, si realizza attraverso una successione alternata di Poteri e Atti Giuridici Processuali, che sono l’attuazione dei comportamenti astrattamente previsti come fattispecie dei poteri, una serie di rapporti perciò, in continua trasformazione nell’evoluzione delle situazioni, attraverso l’esercizio di poteri.

Infatti, durante il processo le Facoltà sono molto limitate e non modificano alcuna situazione giuridica, si esauriscono in se stesse, si pensi alla facoltà di ritirare il fascicolo di parte; anche i Doveri non costituiscono di per sé il processo, poiché spesso sono semplicemente poteri “camuffati” da doveri, si pensi al Mutatis Mutandis “se VUOI far valere un diritto in giudizio, DEVI proporre domanda al giudice competente”, art. 99 C.P.C. – Principio della Domanda, questi diventano dei veri e semplici Oneri, cioè un particolare aspetto di alcuni poteri.

Sono dunque i Poteri le uniche situazioni che, attuandosi attraverso gli Atti, assolvono ad una funzione essenziale.

Le Situazioni giuridiche processuali possono essere distinte in:

  • Semplici: 1 comportamento, che si realizza con 1 atto, preso in considerazione da 1 norma. Qui il processo, come fenomeno giuridico unitario, è una serie di situazioni semplici che si svolgono nel tempo. [Come ad es. il potere di proporre una domanda]
  • Globali o composite: qui vi sono + comportamenti, che si realizzano con + atti e + norme, ma tali situazioni concernono l’intera serie di atti, e non i singoli atti. Il giudizio del giudice verterà non già sull’ultimo atto, ma su tutti gli atti presi in considerazione globalmente. [Come ad es. l’Azione]

Per quanto riguarda invece i Presupposti processuali, ovvero quei requisiti che devono esistere PRIMA di un determinato atto, come ad esempio la domanda, perché da quell’atto discendano determinate conseguenze, possono essere distinti in:

  • Presupposti di esistenza del processo: requisiti che devono sussistere prima della domanda perché possa venire in essere un processo. [1 SOLO: che la domanda venga proposta a un giudice competente]
  • Presupposti di validità o procedibilità del processo: requisiti che devono sussistere prima della domanda perché possa, anziché arrestarsi subito, procedere fino al conseguimento del suo scopo normale. [Nel proc. Cognizione, la “pronuncia sul merito”, Competenza del Giudice, Capacità dei Soggetti, potere, disposizioni di legge, ad es. espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ove previsto.]

Parte 1 - Cap. 3 - L'azione

L’Attore chiede tutela a un organo giurisdizionale attraverso la Domanda, atto con il quale il soggetto che lo compie esercita un potere, ossia una situazione processuale semplice.

A chi spetta di proporre la domanda? Art. 24 Cost., TUTTI “possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi”.

Cosa occorre perché una domanda sia reputabile tale? Non occorre altro requisito che quello che essa possa obiettivamente considerarsi tale, cioè che consista in una domanda di tutela vera e propria, e non ad es. in una richiesta di solidarietà o in un’espressione di disappunto o in un’invettiva.

La domanda deve essere inoltre una Domanda Accoglibile, cioè deve essere espressione di un reale diritto sostanziale, assoggettabile all’attore, che necessita realmente di tutela.

L’Azione è dunque quella situazione soggettiva processuale composita, cioè la serie di poteri facenti capo a colui che ha esercitato il potere di proporre la domanda.

L’Ipotetica Accoglibilità della domanda si basa su dei Requisiti, che rappresentano le Condizioni dell’Azione:

  • Possibilità giuridica: esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuole far valere.
  • Interesse ad agire: bisogno di tutela, la cui mancanza può portare a un “Difetto di Interesse o Azione” giurisdizionale che emerge dall’affermazione dei Fatti Costitutivi, Caio ha comprato da Tizio una cosa per € 100, e dei Fatti Lesivi, Caio non ha pagato il prezzo ledendo il diritto di Tizio, del Diritto.

Disciplinato dall’Art. 100 C.P.C. “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”; interesse che non è di tipo economico, ma è piuttosto uno “bisogno” di Tutela Giurisdizionale.

  • Legittimazione ad agire: Art. 81 C.P.C. “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. In questi “casi” si parla di Legittimazione Straordinaria o Sostituzione Processuale, ad es. l’azione diretta verso l’assicuratore proprio nella responsabilità per assicurazione civile.

Vi è una tendenza a riconoscere la Legittimazione ad agire a determinati Gruppi, che più dei singoli, appaiono sensibili alle esigenze di tutela. Espressione attuale di tale tendenza sono le c.d. Class Actions, o Azioni di Classe: questa va a Tutela dei Diritti Individuali Omogenei dei Consumatori e Utenti, sia degli Interessi Collettivi.

Questa azione ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’Iniziativa spetta al Singolo, poi l’azione rimane aperta alla adesione di altri consumatori o utenti appartenenti alla medesima classe.

Il singolo consumatore può agire anche mediante Associazioni tramite mandato, e queste possono chiedere ad es. inibizione di atti o comportamenti lesivi, correzione o eliminazione di effetti dannosi, ordine di pubblicazione del provvedimento, ecc. La Legittimazione delle associazioni non preclude le eventuali azioni individuali dei singoli.

Titolare dell’azione dunque, è l’Attore, e in capo a lui sono posti i poteri di azione nel processo, poteri che, come detto, creando una situazione composita, che rappresenta un vero e proprio Diritto.

Sull’azione si sono sviluppate diverse teorie, di cui né esaminiamo la composizione:

  • Azione in senso concreto che deve portare ad un Provvedimento Favorevole: sostiene che l’azione deve presupporre l’esistenza del diritto sostanziale, poiché non ha senso chiedere tutela di un diritto che non esiste.
  • Azione in senso astratto che deve portare ad un Provvedimento sul Merito: astrae, prescinde dall’esistenza del diritto sostanziale, poiché della certezza di tale diritto si avrà conferma solo alla fine del processo; il provvedimento è favorevole solo nell’aspirazione di chi agisce!

È vero che l’esistenza del diritto di azione non può dipendere dall’esistenza del diritto sostanziale, ma altrettanto vero è che l’azione è un diritto solo parzialmente astratto, perché il diritto sostanziale si afferma nella domanda.

L’AZIONE È DIRITTO AD UN PROVVEDIMENTO SUL MERITO, PROVVEDIMENTO CHE SI PRESENTA FAVOREVOLE SOLO NELL’ASPIRAZIONE DI CHI AGISCE.

Se l’azione è diritto alla tutela giurisdizionale, è chiaro che esisteranno tanti tipi di azione, quanti i tipi di tutela:

  • AZIONE DI COGNIZIONE  PROVVEDIMENTO DI MERITO
  • AZIONE ESECUTIVA  ESECUZIONE FORZATA
  • AZIONE CAUTELARE  PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Azione di cognizione

Per quanto riguarda la Azione di Cognizione dobbiamo distinguere a seconda che si tratti di:

  • Azione di mero accertamento: vale quanto detto in generale, cioè qui l’esigenza è determinata dalla c.d. Contestazione, nel doppio senso di contestazione di un altrui diritto che il titolare considera esistente, o di un vanto di un proprio diritto nei confronti di un altro soggetto che lo ritiene inesistente. Si tratta dunque di una mera Incertezza Obiettiva circa l’esistenza di un diritto. È la funzione di accertamento allo “stato puro”, cioè senza sovrapposizione di altre funzioni. Nel caso di:
    • Contestazione in senso Affermativo: c.d. Vanto o “Jattanza” di un diritto, che colui che agisce afferma invece inesistente; si parla qui di Azione di mero accertamento Negativo.
    • Contestazione in senso Negativo: si avrà mero accertamento Affermativo.
  • Azione di condanna in funzione e in: la cognizione si chiama condanna quando si svolge in preparazione dell’esecuzione forzata. Se la domanda dunque contiene l
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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