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...1 APPELLO: RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO

Può avvenire su istanza di parte = quando si tratta di acquisire prove nuove che sono

sopravvenute o scoperte dopo la conclusione del giudizio di primo grado.

Sempre su istanza di parte = quando le prove esistevano già al momento del processo

di primo grado ma non erano state ammesse in giudizio. D’ufficio = se il giudice di

appello ritiene la rinnovazione assolutamente necessaria.

Su istanza dell’imputato contumace involontario in primo grado che ne faccia

richiesta e si trovi nelle medesime situazioni che gli consentirebbero di ottenere la

restituzione in termini (art. 603);.

...2 APPELLO: DIBATTIMENTO

Può avvenire su istanza di parte = quando si tratta di acquisire prove nuove che sono

sopravvenute o scoperte dopo la conclusione del giudizio di primo grado.

Sempre su istanza di parte = quando le prove esistevano già al momento del processo

di primo grado ma non erano state ammesse in giudizio. D’ufficio = se il giudice di

appello ritiene la rinnovazione assolutamente necessaria.

Su istanza dell’imputato contumace involontario in primo grado che ne faccia

richiesta e si trovi nelle medesime situazioni che gli consentirebbero di ottenere la

restituzione in termini (art. 603);.

...3 ARCHIVIAZIONE

di promuovere l’azione penale, formula al GIP istanza di

Il p.m. in luogo

archiviazione quando:

è infondata la notizia di reato (408) mediante un giudizio prognostico di

· responsabilità, ritiene che gli elementi probatori assunti nelle indagini preliminari

per sostenere l’accusa in giudizio.

sono insufficienti

manca una condizione di procedibilità oppure il reato è estinto oppure il fatto

· ignoto l’autore del

non è previsto dalla legge come reato oppure è rimasto

reato (411)

Il Pm, prima di presentare la richiesta di archiviazione al GIP, ne fa notificare avviso

alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata (ex art. 408). La persona

offesa ha facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione entro 10 gg

dalla notifica dell’avviso con richiesta di prosecuzione delle indagini (art. 410)

La richiesta del p.m. è avanzata al G.I.P. , il quale , se ritiene che debba essere accolta,

pronuncia decreto di archiviazione.

Diversamente fissa un’udienza in camera di consiglio in cui si discuterà nel

delle parti, sull’effettiva sussistenza dei presupposti per archiviare.

contraddittorio

A seguito di tale udienza , il giudice può disporre con ordinanza :

L’archiviazione – 409 co. 1

Ulteriori indagini , qualora ritenga che la richiesta di archiviazione sia frutto di un

–

carente svolgimento delle attività investigative, fissando un termine per svolgerle

409 co. 4 imputazione coatta: se ravvisa nei risultati delle indagini già svolte

elementi sufficienti per la formulazione di un’imputazione, dispone che entro 10

giorni il p.m. vi provveda - 409 co. 5. La pronuncia del provvedimento di

archiviazione non impedisce la successiva riapertura delle indagini qualora il p.m. ne

faccia richiesta, motivata dall’esigenza di nuove investigazioni.

...4 ARCHIVIAZIONE: PROCEDIMENTO

Il p.m. in luogo di promuovere l’azione penale, formula al GIP istanza di

archiviazione quando:

è infondata la notizia di reato (408) mediante un giudizio prognostico di

· responsabilità, ritiene che gli elementi probatori assunti nelle indagini preliminari

sono insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.

manca una condizione di procedibilità oppure il reato è estinto oppure il fatto non

· è previsto dalla legge come reato oppure è rimasto ignoto l’autore del reato (411)

Il Pm, prima di presentare la richiesta di archiviazione al GIP, ne fa notificare avviso

alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata (ex art. 408). La persona

offesa ha facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione entro 10 gg

con richiesta di prosecuzione delle indagini (art. 410)

dalla notifica dell’avviso

La richiesta del p.m. è avanzata al G.I.P. , il quale , se ritiene che debba essere accolta,

Diversamente fissa un’udienza in camera di

pronuncia decreto di archiviazione.

discuterà nel contraddittorio delle parti, sull’effettiva sussistenza dei

consiglio in cui si

presupposti per archiviare.

A seguito di tale udienza , il giudice può disporre con ordinanza :

L’archiviazione – 409 co. 1

Ulteriori indagini , qualora ritenga che la richiesta di archiviazione sia frutto di un

–

carente svolgimento delle attività investigative, fissando un termine per svolgerle

409 co. 4 imputazione coatta: se ravvisa nei risultati delle indagini già svolte elementi

sufficienti per la formulazione di un’imputazione, dispone che entro 10 giorni il p.m.

vi provveda - 409 co. 5

La pronuncia del provvedimento di archiviazione non impedisce la successiva

riapertura delle indagini qualora il p.m. ne faccia richiesta, motivata dall’esigenza di

nuove investigazioni.

...58ARRESTO MISURE PRECAUTELARI

L’arresto in flagranza

Il codice definisce in stato di flagranza di reato colui che viene colto nel momento

di commettere un reato oppure viene inseguito dalla PG o da un privato con cose o

tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

In questa ultima ipotesi, definita quasi flagranza, il requisito essenziale è

l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva

del reato. E’

sorpresa del presunto autore con le cose o tracce quindi necessario un

fumus commissi delicti (probabilità di effettiva consumazione del reato)

particolarmente concreto.

L’arresto senza flagranza è consentito soltanto in alcuni casi particolari quali

l’arresto dell’evaso e l’arresto della persona che viola la misura di prevenzione della

sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. In un caso specifico

recentemente introdotto nell’ordinamento è consentito il cosiddetto arresto

differito e cioè la facoltà di arrestare la persona che in occasioni sportive compie

atti di violenza (es. violenza negli stadi) e viene successivamente identificato

attraverso videoriprese. Questi può essere arrestato fino a 48 ore dopo il fatto.

L’arresto può essere di 2 tipi: obbligatorio o facoltativo e la distinzione è ancorata

alla diversa gravità del delitto nonché al nomen iuris o categoria di reato.

Obbligatorio = si deve trattare sempre di delitti non colposi . Va determinata la

misura della pena edittale prevista per la fattispecie contestata con riguardo alla

forma consumata o tentata del reato (senza tenere conto di aggravanti, attenuanti,

recidiva, continuazione ecc) e tale pena deve essere non inferiore nel minimo a 5

anni e nel massimo a 20 anni (i due limiti devono essere presenti congiuntamente

nel reato). In ogni caso l’art. 380 c.p.p. elenca espressamente una serie di reati per i

quali vi è l’obbligo di arresto. Si tratta di delitti contro la salvaguardia dell’ordine

costituzionale, della sicurezza collettiva, del vivere civile e contro i minori.

Nei delitti che prevedono l’arresto obbligatorio anche i privati possono eseguire

l’arresto (es. la vittima che arresta il rapinatore).

= regola generale è che in taluni casi l’arresto è giustificato

Facoltativo solo in

relazione alla gravità del fatto (parametri oggettivi) o alla pericolosità del soggetto

(parametri soggettivi). Pertanto è la PG che deve farsi carico di valutare se, in

aggiunta all’evidenza del reato, sussistano anche gravità del delitto e pericolosità

del soggetto che lo ha commesso tali da giustificare la restrizione della libertà

dell’individuo. Il privato cittadino in questi casi non può assolutamente eseguire

l’arresto.

L’arresto è quindi facoltativo per coloro che siano colti in flagranza di delitto non

colposo punibile con pena edittale superiore a tre anni nel massimo, oppure delitto

colposo con pena non inferiore a 5 anni nel massimo.

Inoltre l’art. 381 elenca una serie di delitti di natura tassativa per i quali è previsto

l’arresto facoltativo (peculato, corruzione, furto, danneggiamento, lesioni personali,

truffa, appropriazione indebita ecc).

...49 CAPACITA DEL GIUDICE

La capacità del giudice in senso concreto è la capacità che egli ha di esercitare la

funzione giurisdizionale in un determinato processo, ovvero che sussistano le

condizioni di indipendenza e imparzialità che lo devono caratterizzare.

Quando la capacità in concreto del giudice è compromessa trovano applicazione 4

istituti: incompatibilità, astensione, ricusazione e rimessione.

L’incompatibilità = Art. 34 e 35 c.p.p. =

E’ la situazione che pregiudica l’imparzialità (né favore dell’accusa né a favore del

reo) del giudice e lo rende incapace di esercitare le sue funzioni in un determinato

processo. Per sanarla si ricorre ad istituto come la rimessione, la ricusazione e

l’astensione.

Le incompatibilità si riassumono in tre gruppi:

• il giudice nel medesimo procedimento ha assunto ruoli distinti (PM, difensore,

consulente tecnico, curatore di una parte, perito, ha proposto denuncia, ha

proposto querela ecc). (art. 34 co. 3 c.p.p.)

• ragioni di parentela: il giudice è coniugato, parente o affine con altro giudice

che abbia esercitato funzioni nel medesimo procedimento (art. 35 c.p.p.)

• atti compiuti nel procedimento: il giudice ha già svolto nel medesimo

procedimento altre funzioni giurisdizionali che lo rendono incompatibile ad

assumere la decisione in quanto questa sarebbe fondata sulla “forza della

prevenzione”, cioè su un giudizio già precostituito.

•

• Il codice di rito prevede una lunga serie di situazioni di incompatibilità, cui si

aggiungono anche altre previsioni dettate da sentenze additive della Corte

Costituzionale.

In particolare sono elencati i casi di incompatibilità del GIP e i casi in cui alcuni

provvedimenti invece non determinano incompatibilità (permessi di colloquio,

autorizzazioni sanitarie, decreto di latitanza, provvedimento di restituzione nel

termine ecc).

Versando in una situazione di incompatibilità, il giudice deve astenersi a norma

dell’art. 36 c.p.p. e le parti hanno diritto di ricusarlo a norma dell’art. 37 c.p.p.

ASTENSIONE

I motivi che obbligano il giudice ad astenersi sono elencati nell’art. 36 e sono gli

stessi per cui potrebbe essere ricusato dalle parti. Inoltre quando ricorre l’ipotesi

generica di “altre gravi ragioni di convenienza” . A quest’ultima ipotesi però non

corrisponde il correlato potere delle parti di ricusazione. Infatti data la genericità

della definizione, essa potrebbe essere usata strumentalmente dalle parti per far

sorgere questioni pretestuose.

domanda di astensione viene presentata al Presidente dell’ufficio giudiziario

La

(Tribunale o Corte) alla quale il magistrato appartiene.

e, se accoglie l’astensione, dichiara quali

Il Presidente decide con decreto de plano

siano gli atti compiuti dal magistrato astenuto che conservano efficacia (art. 42

c.p.p.). La Corte di Cassazione ha stabilito che, se non vi

una pronuncia esplicita del Presidente su quali siano gli atti che conservano

·

efficacia, allora tutti gli atti devono intendersi privi di efficacia.

LA RICUSAZIONE

Le parti possono ricusare il giudice per gli stessi motivi che giustificano

l’astensione:

presenza di interesse proprio,

· rapporti debitori o creditori con le parti,

· legami familiari con le parti;

· inoltre = anticipazione del giudizio = che si verifica quando il giudice,

· nell’esercizio delle funzioni e prima di pronunciare sentenza abbia manifestato il

proprio convincimento sui fatti dell’imputazione;

inimicizia grave con le parti

·

La dichiarazione di ricusazione, corredata dalla relativa causa giustificatrice, può

essere avanzata tanto dal PM quanto dalle parti private. In quest’ultimo caso può

proporla solo la parte-persona oppure il difensore munito di apposita procura

speciale per la ricusazione (non è sufficiente la procura generica alle liti).

Si deposita presso la Corte d’Appello. Se ad essere ricusato è un giudice della Corte

d’appello, decide altra sezione della stessa Corte. Lo stesso avviene se il giudice

ricusato è della Cassazione.

La Corte d’appello decide con ordinanza a seguito di procedimento in camera di

consiglio.

La proposizione della domanda di ricusazione non sospende il processo e il giudice

può continuare a compiere atti, a meno che la Corte la disponga diversamente. E’

però preclusa la possibilità di pronunciare sentenza in pendenza del giudizio di

ricusazione.

Con l’ordinanza che accoglie la ricusazione la Corte stabilisce anche quali siano gli

atti compiuti dal giudice ricusato che conservano efficacia.

Poiché l’atto di ricusazione è ritenuto un atto abbastanza grave, la parte che lo ha

proposto se soccombe può essere condannata al pagamento di un’ammenda.

LA RIMESSIONE DEL PROCESSO (ART. 45 E SS C.P.P.)

Consiste nell’attribuzione di competenza a un giudice diverso da quello

più precisamente al giudice della Corte d’appello

territorialmente competente e

ugualmente competente per materia.

Trattandosi di un istituto che viola il principio di predeterminazione del giudice e

sacrifica il principio del giudice naturale, riveste carattere di eccezionalità e può

essere disposto in solo 3 casi:

gravi situazioni locali che potrebbero turbare la celebrazione del processo e

· causare pericolo per la sicurezza ed incolumità pubblica;

turbamento della libertà di determinazione delle persone che partecipano

· al processo, ovvero condizionamenti che i giudici e le altre parti private

potrebbero subire con coartazioni fisiche e psichiche che ne precluderebbero

la serenità e l’imparzialità.

Il legittimo sospetto e cioè quelle situazioni di dubbio

· sull’imparzialità e serenità del giudice legate non a fatti concreti ma a seri

dubbi di ostilità ambientale.

Poiché il presupposto per la rimessione del processo è la sussistenza di un contesto

ambientale extragiudiziario ostile, nel decidere sull’istanza dovrà

essere valutato in primis se sussiste questa effettiva grave situazione

locale/territoriale.

La richiesta di rimessione può essere avanzata in ogni stato e grado del processo dal

Procuratore Generale presso la corte d’appello, dal PM procedente oppure

dall’imputato (o dal suo proc. speciale). Non sono legittimati il difensore

dell’imputato o le parti civili.

La richiesta si presenta alla Corte di Cassazione che decide con rito camerale e

quindi con contraddittorio scritto. Le parti possono presentare memorie e

osservazioni scritte (art. 48 c.p.p.)

La pendenza di richiesta di rimessione determina la sospensione del processo solo

se lo dispone il giudice con ordinanza o la Corte stessa. Quindi, al fine di evitare

che il processo possa subire una paralisi, possono anche essere compiuti ulteriori

atti in assenza di una esplicita dichiarazione di sospensione, ma non possono essere

rassegnate le conclusioni né tantomeno discussione (art. 47 c.p.p.)

...5 CONCLUSIONE E RICHIESTA DI RINVIO E GIUDIZIO

è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione

La richiesta di rinvio a giudizio

penale.

Sulla base dell’art. 416 c.p.p., infatti, con la richiesta di rinvio a giudizio il

domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i

P.M.

cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione.

Su tale richiesta il giudice di esprimerà all’esito dell’udienza preliminare. Nel caso in cui

il giudice per le indagini preliminari ritenga che sussistano i presupposti per procedere,

emana il decreto con il quale dispone il giudizio indicando luogo, giorno e ora della

comparizione dinanzi al giudice del dibattimento. In tale udienza, le parti potranno

altresì decidere se accedere o meno alle forme alternative con le quali cercare di definire

il processo.

In tale ambito, si tenga conto che:

•la se non viene preceduta dall’avviso di

richiesta di rinvio a giudizio è nulla dall’invito a presentarsi

conclusione delle indagini, o ancora se non è preceduta

per l’interrogatorio nel caso in cui l’indagato ne abbia fatto richiesta;

•la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal P.M. nella cancelleria

del giudice unitamente al fascicolo che contiene la notizia di reato, la

documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per

le indagini preliminari.

•Cosa contiene la richiesta di rinvio a giudizio

Sulla base dell’art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere alcuni

elementi basilari.

In sintesi, costituiscono contenuto della richiesta di rinvio a giudizio:

le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che possono aiutare a

•

identificarlo;

• le generalità della persona offesa dal reato, nel caso in cui sia possibile

identificarla;

l’imputazione, da intendersi come l’enunciazione in forma chiara e precisa, del

•

fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare

l’applicazione di misure di sicurezza;

l’indicazione delle fonti di prova che sono

• state acquisite;

• la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il rin

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina_13. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Ludovici Luigi.
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