1) la Banca d'Italia: La Banca d’Italia occupa una posizione centrale nel sistema bancario e
finanziario nazionale, in quanto autorità di vigilanza prudenziale e parte del Sistema Europeo delle
Banche Centrali (SEBC). Sebbene operi come istituto di diritto pubblico con autonomia funzionale,
la sua attività è disciplinata da precise disposizioni normative che ne definiscono sia
l’organizzazione interna che le responsabilità istituzionali. titolarità̀
È un organo tecnico-amministrativo a cui fa capo l’esclusiva del potere di vigilanza
prudenziale sulle banche, nei limiti di cui al Meccanismo di Vigilanza Unico e tranne per le materie
che rientrano nella competenza esclusiva del CICR. Nell’esercizio delle sue funzioni; formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR, emana regolamenti nei casi previsti dalla
legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza
(TUB art. 4, comma 1) contro i quali è ammesso ricorso dinanzi al giudice competente. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di
vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Presidente del CICR. Il segreto non può
essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (TUB, art. 7, comma 1). Può
disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche
(Amministrazione straordinaria) ai sensi dell’art. 70 TUB.
L’articolo 1 dello Statuto qualifica espressamente la Banca d’Italia come istituto di diritto pubblico,
che opera con autonomia e indipendenza, ma nel rispetto del principio di trasparenza.
L’integrazione nel SEBC e il riconoscimento del ruolo di autorità nazionale competente nel
Meccanismo di Vigilanza Unico confermano una funzione sovranazionale, in cui l’autonomia è
condizione necessaria per svolgere compiti tecnici al riparo da pressioni politiche.
L’articolo 2 dello Statuto precisa che la Banca d’Italia ha sede legale in Roma ma può avere delle
filiali (sedi o succursali).
Il capitale della Banca d’Italia è invece disciplinato dall’art. 3 dello Statuto e detenuto da soggetti
giuridici privati selezionati (banche, assicurazioni, enti previdenziali). Tuttavia, la normativa limita il
peso di ciascun partecipante, evitando concentrazioni di potere economico. È evidente come
questa struttura miri a garantire autonomia finanziaria, senza però trasformare l’Istituto in un
soggetto di diritto privato. L’interesse pubblico permane come bussola dell’azione dell’ente, che
non distribuisce utili come un’impresa commerciale, ma li destina in parte allo Stato e in parte a
riserve.
Gli organi centrali e quindi il Direttorio generale e i Vice Direttori generali, il Governatore,
l’Assemblea dei partecipanti o il Consiglio superiore e il Collegio sindacale, sono articolati secondo
un modello che riflette sia la necessità di controllo interno, sia quella di una guida tecnico-
professionale. Il Governatore è la figura apicale, ma opera all’interno di una struttura collegiale (il
Direttorio), a garanzia di una gestione condivisa e bilanciata. Gli organi periferici, invece, assicurano
una presenza territoriale diffusa, fondamentale per l’attività ispettiva e di vigilanza, oltre che per
l’interlocuzione con cittadini e operatori economici.
Per concludere, l’ordinamento bancario italiano si caratterizza per due aspetti, entrambi disciplinati
dal Testo Unico Bancario: lo Statuto speciale dell’impresa bancaria e le Strutture speciali
dell’organizzazione politico-amministrativa di cui l’art. 1 comma 1 a del TUB.
2) Il CICR: Nel contesto del diritto bancario italiano, il Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio (CICR) riveste un ruolo cruciale nella definizione delle linee guida in materia di credito e
tutela del risparmio. Istituito con il D.L.C.P.S. n. 691/1947 e disciplinato organicamente dagli articoli
2 e 4 del Testo Unico Bancario (TUB), il CICR si presenta come un organismo amministrativo
collegiale, dotato di elevata discrezionalità tecnica, ma privo di autonomia politica nella
determinazione degli obiettivi.
Il CICR, pur essendo composto da membri del Governo, non è un organo politico, ma un’autorità
amministrativa dotata di poteri regolamentari e di alta vigilanza. Esso svolge una funzione
fondamentale per l’equilibrio del sistema finanziario, garantendo che le scelte tecniche siano
guidate da criteri di stabilità e trasparenza, non da logiche di opportunità politica.
Sebbene composto da ministri (Economia, Politiche Agricole, Sviluppo Economico, Infrastrutture e
Politiche Europee), il CICR opera su proposta della Banca d’Italia e con la partecipazione (non
votante) del Governatore. Questo assetto garantisce che l'iniziativa normativa derivi da un’autorità
tecnica indipendente e non da spinte politiche contingenti. L’art. 4 del TUB ne è la prova: il CICR
delibera su proposta della Banca d’Italia, che ne è anche il principale organo esecutivo e operativo.
Il dibattito pre-TUB sulla natura del CICR è stato superato dalla codificazione dell’art. 5 TUB, che
limita i fini perseguibili dall’autorità creditizia alla vigilanza creditizia. In questo modo si esclude
qualsiasi margine di discrezionalità politica nell’individuazione degli obiettivi. Il CICR è dunque
vincolato dalla legge a finalità specifiche, ed è pertanto un’autorità amministrativa dotata di poteri
normativi secondari.
Il CICR svolge una funzione di cerniera tra l’indirizzo politico e l’attuazione tecnica delle politiche
creditizie. Le sue deliberazioni, anche se formalmente adottate da ministri, rispondono a logiche di
alta vigilanza e prudenza finanziaria. La presenza della Banca d’Italia come organo proponente e
operativo rafforza ulteriormente la natura tecnica del CICR. Esso inoltre, si esprime attraverso
provvedimenti amministrativi di natura normativa, pubblicati sul sito della Banca d’Italia, e in
Gazzetta Ufficiale quando rilevanti per soggetti non vigilati.
Ai sensi dell’art. 9 TUB, contro i provvedimenti della Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine
di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione
delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza ì, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
Prima del TUB erano emerse incertezze circa la natura politica ovvero amministrativa del CICR, a
seguito dell’emanazione del TUB le incertezze sono venute meno, a favore della tesi della natura
amministrativa del CICR.
L’art. 5 del TUB stabilisce che «le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti
dalla presente legge (...) nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia». In tal senso
la legge limita i fini che il CICR deve perseguire, privandolo di una libertà (politica) di scelta delle
finalità cui rivolgere la propria attività.
3) L'attività bancaria e riferimento agli artt.41 e 47 cost. (e le differenze): Essa non è solo
un’attività d’impresa, ma una funzione strategica per lo sviluppo economico del Paese e per la
tutela del risparmio, come riconosciuto dalla stessa Costituzione italiana. In particolare, due
articoli costituzionali guidano l’inquadramento giuridico dell’attività bancaria: l’art. 41, relativo alla
libertà di iniziativa economica, e l’art. 47, che tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne
promuove l’investimento.
Articolo 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica: L’articolo 41 della Costituzione sancisce che
“l’iniziativa economica privata è libera”, ma stabilisce anche limiti precisi: essa “non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”. Lo Stato può quindi indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini
sociali. Nel contesto bancario, ciò significa che l’apertura e la gestione di un’attività bancaria
rientrano nell’ambito della libertà d’impresa. Tuttavia, trattandosi di un settore altamente
sensibile per l’economia collettiva, tale libertà è fortemente regolata: chi intende esercitare
l’attività bancaria deve ottenere una specifica autorizzazione, essere soggetto alla vigilanza delle
autorità competenti (come Banca d’Italia e BCE) e rispettare norme prudenziali, patrimoniali e
organizzative. Questo riflette l’esigenza di coniugare la libertà economica con la protezione
dell’interesse generale.
Articolo 47 Cost.: la tutela del risparmio: L’articolo 47 della Costituzione assume un significato
ancora più diretto nel settore bancario, affermando che “la Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. Si tratta di
una norma che impone un dovere positivo allo Stato: quello di garantire che il risparmio, bene
essenziale per l’economia, sia protetto e che l’attività creditizia si svolga in modo ordinato e
affidabile. Mentre l’art. 41 riguarda la dimensione liberale, l’art. 47 introduce una prospettiva
sociale e protettiva. Le banche sono quindi chiamate a esercitare la loro attività non solo per fini
di profitto, ma anche nel rispetto di una funzione pubblica: intermediare risparmio e credito in
modo sicuro e trasparente, alimentando la fiducia dei risparmiatori e sostenendo la crescita
dell’economia reale.
La differenza fondamentale tra i due articoli consiste nel diverso approccio all’attività economica:
L’art. 41 riconosce il diritto all’iniziativa privata, ma ne subordina l’esercizio all’interesse
collettivo.
L’art. 47 esprime una finalità di protezione attiva del risparmio e impone allo Stato di
disciplinare e controllare l’attività bancaria.
In sostanza, l’attività bancaria nasce sotto il segno della libertà economica (art. 41), ma si sviluppa
e si legittima solo se rispetta i vincoli e le garanzie imposti per la tutela del risparmio (art. 47).
4) Partecipazioni detenibili: Nel diritto bancario, la disciplina delle partecipazioni detenibili è un
aspetto fondamentale del sistema di vigilanza prudenziale. Le partecipazioni detenibili sono
trattate dall’art. 53 comma 1 c) del TUB, il quale indica specificamente le partecipazioni detenibili
come uno degli oggetti della vigilanza regolamentare. Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca
d’Italia (Circ. 285/2013):
“partecipazione”: il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che,
realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del
partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai
nonché́
sensi delle presenti disposizioni nelle altre ipotesi in cui l’investimento della banca si
accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari
"partecipazione qualificata", una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che
rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di
un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; (cfr. CRR, art. 4)
Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in
partecipazioni e in immobili.
Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i
fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. Ove, in
entità̀
relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di tale da comportare
il superamento del limite generale, l’organo con funzione di gestione sottopone all’organo con
funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla disciplina nel
più̀ breve tempo possibile.
5) requisiti di onorabilità, professionalità e correttezza: Nel diritto bancario, i requisiti di
onorabilità, professionalità e correttezza rappresentano un presupposto fondamentale per
garantire la sana e prudente gestione degli intermediari finanziari. Tali requisiti sono richiesti ai
componenti degli organi di amministrazione, controllo e direzione delle banche e degli altri
soggetti vigilati (come SIM, SGR, intermediari finanziari ex art. 106 TUB). La disciplina trova
fondamento nel Testo Unico Bancario (TUB) e in una serie di regolamenti attuativi, in particolare il
D.M. n. 169/2020.
I requisiti di onorabilità si riferiscono all’integrità morale e alla assenza di cause ostative alla
funzione, come condanne penali (anche non definitive) per determinati reati (es. delitti contro la
pubblica amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il sistema finanziario).
Il D.M. 169/2020 stabilisce specifiche soglie temporali di esclusione, differenziate tra condanne
definitive e non. L’onorabilità è una condizione essenziale: la sua mancanza comporta la decadenza
automatica dall’incarico.
I requisiti di professionalità sono legati al possesso di competenze ed esperienze, valutate in base:
ai titoli di studio (es. laurea in ambito giuridico, economico, finanziario),
all’esperienza professionale maturata in posizioni di responsabilità (es. in enti finanziari,
pubbliche amministrazioni, studi professionali).
Il decreto distingue tra profili esecutivi e non esecutivi: ruoli come il CEO o il presidente del
consiglio di amministrazione richiedono esperienze più approfondite e qualificate.
I requisiti devono essere valutati sia individualmente che in termini di adeguatezza complessiva
dell’organo collegiale.
I requisiti di correttezza son stati introdotti in modo organico con il D.M. 169/2020 e collegati alla
reputazione e alla condotta del soggetto nel corso della propria carriera.
La valutazione si basa su elementi oggettivi, come:
procedimenti giudiziari pendenti,
provvedimenti di autorità amministrative,
condotte gravemente scorrette in precedenti incarichi.
L’obiettivo è prevenire conflitti di interesse e garantire la reputazione dell’intermediario.
In sostanza, i requisiti di onorabilità, professionalità e correttezza sono fondamentali per garantire
la trasparenza, l'integrità e la competenza nella gestione di enti e società, specialmente in settori
sensibili come quello bancario e finanziario.
6) Vigilanza regolamentare: Con la vigilanza regolamentare l
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Appunti Diritto bancario - parte 2
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Appunti Diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria