Concetti Chiave
- L'unione di comuni è un ente locale composto da due o più comuni, con poteri statutari e soggetto a leggi statali e regionali.
- Le unioni possono essere volontarie o obbligatorie; quelle obbligatorie riguardano comuni con meno di 5.000 abitanti che devono collaborare per svolgere funzioni fondamentali.
- La fusione di comuni crea un nuovo comune, con incentivi regionali e statali per facilitare il processo e attenuare vincoli finanziari.
- Le convenzioni sono accordi tra comuni per gestire insieme funzioni, mentre gli accordi di programma sono utilizzati per realizzare opere pubbliche coordinando vari enti.
- Il limite demografico minimo per costituire un'unione è di 10.000 abitanti, ridotto a 3.000 per i comuni montani che devono includere almeno tre comuni.
Definizione e scopo delle unioni
L’unione di comuni è un ente locale costituito da due o più comuni ed è dotata di potestà statutaria. Essa è sottoposta, oltre che alla legge dello Stato (art. 32 Tuel, art. 1 commi 104-115 l. 56/2014), anche alla disciplina legislativa della regione di appartenenza (per esempio, ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio di determinate funzioni e delle soglie minime di abitanti). Il limite demografico minimo delle unioni, secondo la legge statale, è di 10.000 abitanti, che scendono a 3.000 se si tratta di comuni montani (nel qual caso però l’unione deve comprendere almeno tre comuni). L’unione è finalizzata allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi; un comune può far parte di una sola unione. Suoi organi sono il presidente, la giunta e il consiglio: tutti formati da amministratori in carica dei comuni associati, senza oneri aggiuntivi.
Evoluzione e obblighi delle unioni
L’unione di comuni è stata rilanciata negli anni più recenti: non solo essa ha finito col sostituire le comunità montane (affidate alla competenza legislativa residuale di ciascuna regione: per cui in alcune regioni le comunità montane esistono tuttora, in altre non più), ma è diventata, nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione istituzionale, l’alternativa concretamente praticata alla fusione di comuni. Le unioni di comuni si dividono in unioni volontarie e unioni obbligatorie: queste seconde riguardano i comuni di minor dimensione demografica (fino a 5.000 abitanti), i quali sono tenuti ad esercitare in forma associata mediante unione (o, in alternativa, mediante convenzione) le funzioni fondamentali individuate dalla legge (in numero progressivamente crescente e, infine, tutte le funzioni fondamentali: art. 14 commi 28-31-quater d.l. 78/2010). Tale disposizione, peraltro, ha visto anno dopo anno prorogato il termine di applicazione.
Fusione di comuni e incentivi
La fusione fra due o più comuni (art. 15 Tuel, art. 1 commi 116-134 l. 56/2014) dà invece vita a un nuovo comune, la cui disciplina è quella di qualsiasi comune. Essa è disposta dalla legge regionale, sentite le popolazioni interessate secondo forme disciplinate dalla regione stessa (in genere si tengono referendum popolari). Contributi regionali e statali sono previsti per incentivare le fusioni, nonché un’attenuazione dei vincoli finanziari previsti per gli altri comuni. Inoltre, lo statuto del comune nato dalla fusione può disporre l’istituzione di municipi anche dotati di organi eletti direttamente dai cittadini, per continuare a dare una rilevanza amministrativa alle comunità d’origine (art. 16 Tuel).
Convenzioni e accordi di programma
Strumenti per la gestione associata delle funzioni sono anche le convenzioni (art. 30 Tuel). Esse consistono in accordi o contratti fra due o più comuni, i quali definiscono ciò che si intende fare insieme, nonché i reciproci obblighi e i relativi rapporti finanziari (per esempio, l’istituzione di un corpo unico di polizia municipale oppure un unico ufficio legale o per il personale o un’unica stazione appaltante). Nel caso in cui non si tratti di gestire un servizio ma piuttosto di realizzare un’opera pubblica che richieda l’azione integrata e coordinata di enti locali, regioni, amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici, allora si fa ricorso a uno speciale strumento negoziale che si chiama accordo di programma (esso può anche determinare variazioni degli strumenti urbanistici: art. 34 Tuel).
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di unione di comuni e quali sono i suoi organi?
- Qual è lo scopo principale delle unioni di comuni?
- Qual è la differenza tra unioni volontarie e obbligatorie?
- Come avviene la fusione di comuni e quali incentivi sono previsti?
- Quali strumenti possono essere utilizzati per la gestione associata delle funzioni tra comuni?
L'unione di comuni è un ente locale formato da due o più comuni, dotato di potestà statutaria e sottoposto alla legge dello Stato e alla disciplina regionale. I suoi organi sono il presidente, la giunta e il consiglio, composti da amministratori in carica dei comuni associati.
L'unione di comuni ha lo scopo di svolgere in forma associata funzioni e servizi, contribuendo alla razionalizzazione della spesa pubblica e alla semplificazione istituzionale.
Le unioni volontarie sono costituite su base consensuale, mentre le unioni obbligatorie riguardano comuni di minor dimensione demografica (fino a 5.000 abitanti) che devono esercitare funzioni fondamentali in forma associata.
La fusione di comuni crea un nuovo comune e richiede la legge regionale, spesso attraverso referendum popolari. Sono previsti contributi regionali e statali per incentivare le fusioni e un'attenuazione dei vincoli finanziari.
Oltre alle unioni, i comuni possono utilizzare convenzioni, che definiscono accordi e obblighi reciproci, e accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche che richiedono un'azione integrata di vari enti.