Concetti Chiave
- La Legge Cirinnà del 2016 ha riconosciuto uno status giuridico analogo al matrimonio per le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha regolato formalmente le convivenze di fatto.
- I requisiti per formare un'unione civile includono la maggiore età di entrambi i partner, la loro omosessualità e l'esistenza di una relazione affettiva ed economica preesistente.
- L'unione civile è considerata nulla in caso di incapacità di una delle parti, parentela tra i partner, matrimonio preesistente o condanna per reati gravi.
- I conviventi di fatto, che possono essere di qualsiasi sesso, hanno diritto a un'assistenza reciproca, visite in caso di malattia e decisioni riguardanti la morte del partner.
- La convivenza di fatto viene formalizzata tramite un'autocertificazione presentata al comune, che attesta la residenza comune e consente l'accesso a diritti legali e di tutela.
Grazie alla recente introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), in tema di diritto di famiglia, si è assistito ad una svolta epocale, in quanto ha riconosciuto a specifiche situazioni di unioni uno status giuridico analogo a quello del matrimonio. La citata legge, si divide in due parti:
-Unione civile che permette a individui dello stesso sesso di contrarre unioni civili.
- Convivenza di fatto che consente a persone conviventi, a prescindere dal sesso, di
regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico e giuridico.
Unione civile: requisiti e nullità
I requisiti essenziali per formare un'unione civile sono:
- le due persone devono avere entrambe maggiori di età;
- devono essere dello stesso sesso;
• abbiano già in essere una relazione / un rapporto sentimentale ed economico, che vogliono regolare formalmente.
A tal fine, devono effettuare un'apposita dichiarazione davanti ad un ufficiale dello stato civile, da rendere in presenza di due testimoni, nella quale vanno indicati dati anagrafici della coppia, la residenza della coppia, eventuale scelta del regime patrimoniale dalla coppia, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
L'unione civile è nulla quando: -se una delle parti è incapace;
-se sussiste tra gli interessati un rapporto di parentela o di affinità; -se una delle parti è già sposata o ha già in essere un'altra unione civile;
- se uno dei due è stato condannato in via definitiva per omicidio o tentato omicidio, nei
confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l' altra parte.
Diritti e doveri delle unioni civili
Con l'unione civile entrambi i componenti della coppia, l'uno verso l'altro, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in modo analogo al matrimonio, In qualsiasi momento ciascuno dei due soggetti in accordo o meno possono chiedere lo scioglimento dell'unione dinanzi all'ufficiale di stato civile, ritornando liberi di contrarre una nuova unione.
Convivenza di fatto: definizione e diritti
Secondo la legge Cirinnà si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da altro matrimonio o da un'altra 'unione civile.
Diritti dei conviventi di fatto
Essa viene attestata attraverso un'autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.
Il Comune, una volta abbia provveduto agli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia. La convivenza di fatto tra due persone, quando viene formalizzata, pone in essere un nucleo familiare che, nonostante sia diverso da quello matrimoniale, è, allo stesso modo, meritevole di tutela.
In presenza di una convivenza di fatto, infatti, nascono i seguenti diritti e doverit - Il diritto d'assistenza nel caso in cui uno dei due è in carcere con possibilità di fargli visita, secondo i tempi e i modi stabiliti dall'ordinamento penitenziario.
- Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto. - in caso di morte, il convivente può decidere sulla donazione degli organi e sulle modalità di trattamento del corpo del convivente deceduto
- in caso di morte del proprietario dell'abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o per un periodo fra i 2 e i5 anni,
- se | abitazione è stata presa in locazione, il convivente di fatto supersistite subentra di diritto nel contratto di locazione.
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza della Legge Cirinnà nel riconoscimento delle unioni?
- Quali sono i requisiti per formare un'unione civile?
- In quali casi un'unione civile può essere dichiarata nulla?
- Come viene definita la convivenza di fatto secondo la Legge Cirinnà?
- Quali diritti acquisiscono i conviventi di fatto?
La Legge Cirinnà ha rappresentato una svolta epocale, riconoscendo a specifiche unioni uno status giuridico simile a quello del matrimonio, introducendo l'unione civile per coppie dello stesso sesso e la convivenza di fatto per coppie di qualsiasi sesso.
Per formare un'unione civile, entrambe le persone devono essere maggiorenni, dello stesso sesso e avere una relazione sentimentale ed economica già in essere, formalizzando la loro unione davanti a un ufficiale dello stato civile.
Un'unione civile è nulla se una delle parti è incapace, se esiste un rapporto di parentela o affinità, se una parte è già sposata o ha un'altra unione civile, o se uno dei due è stato condannato per omicidio o tentato omicidio.
La convivenza di fatto è definita come l'unione stabile di due persone maggiorenni, di qualsiasi sesso, legate da affetti e assistenza reciproca, senza vincoli di parentela, affinità o altri matrimoni.
I conviventi di fatto acquisiscono diritti come l'assistenza reciproca in caso di malattia, il diritto di visita in carcere, la possibilità di decidere sulla donazione degli organi in caso di morte, e il diritto di rimanere nell'abitazione comune in caso di decesso del proprietario.