Seminario Dott.ssa Bertoldi
Lezione del 11 novembre 2008
Actio de dolo: azione penale, intrasmittibile mortis causa, sussidiaria. Il presupposto è il comportamento doloso del convenuto (nb dolus malus).
Exceptio doli: contro l'attore, fatti che se provati impediscono o diminuiscono la condanna del convenuto. Valida sia per dolo nel negozio che nel processo.
Il giudice ha poteri analoghi a giudizi di buona fede in quanto il dolo è il suo opposto. Ha funzioni rimediali rispetto ai contratti di stretto diritto.
Lezione del 13 novembre 2008
Solidarietà attiva: il debitore si libera adempiendo a un creditore.
Solidarietà passiva: l'adempimento di un debitore libera anche gli altri.
Stipulazione accessoria crea solidarietà rispetto a quella principale ma non tutte. Quella accessoria è causale e non può essere più gravosa della principale.
Garanzie personali: altri soggetti che insieme al debitore danno più possibilità al creditore di soddisfarsi.
Sponsio e fidepromissio sono la stessa cosa solo che la seconda valeva anche per gli stranieri. L'obbligazione assunta è la stessa del debitore. Fideiussio si assume responsabilità per inadempimento del debitore, coprirà eventuale danno; ma le prestazioni sono diverse. Può essere usata per tutti i contratti. Mai superiore della principale, fideiussore ha tutte le azioni e eccezioni del debitore.
Actio mandati: regresso. Poiché non si crea rapporto tra garante e debitore non c'è promessa. Il primo rimedio è stato Lex Publilia che imponeva a pena di una sanzione di rimborsare il garante; poi nasce questa azione che configura il pagamento del garante all'interno di un rapporto di mandato. NB: garante ha tutte azioni e eccezioni del debitore; attraverso escamotage della vendita di azioni acquista dal creditore il beneficio di escussione. Codificazioni moderne hanno mantenuto lo schema romano anche se esistono garanzie non accessorie.