Tributo
Tributo: prelievo di ricchezza effettuato coattivamente da un ente pubblico per il finanziamento delle proprie attività istituzionali.
- Profilo pubblicistico: l’ente percettore ha natura pubblica.
- Profilo della coattività: serve a distinguere le entrate tributarie da quelle che avvengono ad altro titolo (es. da gestione del patrimonio).
- Profilo finalistico: finanziamento della spesa pubblica.
Imposte, tasse e contributi
Imposte
Tributi al cui pagamento non fa riscontro alcuna immediata controprestazione in favore del soggetto obbligato (es. imposte sui redditi), servono per coprire il costo dei servizi pubblici indivisibili (es. difesa nazionale) e sono prelevati in relazione alla capacità contributiva.
Tasse
Tributi il cui presupposto di fatto è un’attività dell’ente pubblico in favore del soggetto obbligato (es. tasse universitarie), sono correlati al finanziamento dei servizi pubblici divisibili e sono poste a carico dei relativi utenti (es. istruzione).
Contributi
Categoria intermedia, hanno dell’imposta il profilo dell’obbligatorietà e della tassa quello della correlazione ad un finanziamento di intervento pubblico che specificatamente riguarda i soggetti obbligati (es. contributi di bonifica).
Imposte dirette e indirette
Imposte dirette
Colpiscono il reddito o il patrimonio dei contribuenti in quanto la ricchezza che si possiede (patrimonio) e quella che si guadagna (reddito) costituiscono manifestazioni dirette ed immediate di capacità contributiva.
IRPEF – IRES – IRAP – ICI.
Imposte indirette
Colpiscono i trasferimenti e i consumi di ricchezza in quanto eventi denotanti la titolarità della ricchezza che si trasferisce o si consuma e che quindi possono essere assunti a manifestazioni indirette di capacità contributiva.
IVA, es. fruizione di un servizio - Imposta di registro, es. vendita di un bene.
Imposte sui redditi e sui consumi rappresentano gli strumenti più importanti di copertura del fabbisogno pubblico. Imposte sul patrimonio sono costituzionalmente ammissibili solo come forme di prelievo straordinario o se fronteggiabili con i redditi ordinariamente prodotti dal patrimonio, in modo da non tradursi in una forma di espropriazione senza indennizzo vietata dalla Cost., e in questo secondo caso la loro funzione economico-finanziaria è comunemente identificata nel soddisfacimento di esigenze di cd. discriminazione qualitativa dei redditi, o di equità orizzontale, per le quali si ritiene che i redditi provenienti, in tutto o in parte, dal patrimonio esprimano maggiore capacità contributiva, e possano quindi essere maggiormente tassati, di un corrispondente ammontare di redditi da lavoro.
Aliquota
Aliquota: rapporto percentuale, stabilito dalla legge, tra l’ammontare dell’imposta dovuta e quello della base imponibile (tasso che si applica alla base imponibile per calcolare l’imposta dovuta).
Aliquote proporzionali
Aliquota non varia al variare delle dimensioni della base imponibile (es. imposta del 10% su imponibili sia di 100 che di 1000). Imposta aumenta proporzionalmente all’aumentare della ricchezza imponibile (10 su 100, 20 su 200).
Aliquote progressive
Aliquota cresce all’aumentare della base imponibile con aliquote del 10% su imponibili da 0 a 100, del 15% su quelli che vanno da 100 a 200. Imposta cresce più che proporzionalmente all’aumentare della ricchezza imponibile (10 su 100, 25 su 200).
Tipi di progressività:
- Per classi: aliquote sono diversificate, e via via crescenti, in relazione alle diverse classi nelle quali i contribuenti vengono suddivisi.
- Per scaglioni: aliquote sono diversificate in relazione ai singoli scaglioni nei quali la ricchezza dei contribuenti può essere suddivisa.
- Per detrazione di una quota fissa dalla base imponibile ed applicazione aliquota costante sulla residua ricchezza.
La giustificazione economico-finanziaria della progressività, che l’art. 53 Cost. assume a valore informatore del sistema tributario, e le sue finalità, sono sostanzialmente ravvisate nell’utilità marginale decrescente della ricchezza, e nell’intento di rispondere ad esigenze di cd. equità verticale; ossia, nell’obiettivo della tendenziale perequazione dei sacrifici che i tributi arrecano alle economie dei singoli contribuenti.
Astrattamente possibili sono anche le imposte fisse, il cui ammontare non varia al variare delle dimensioni del presupposto di fatto del tributo, e quelle regressive, il cui ammontare decresce all’aumentare della ricchezza tassabile.
Imposte reali e personali
Nel campo delle imposte sui redditi vi è l’ulteriore distinzione tra imposte reali e personali.
Imposte reali
Prelevate da una parte dei redditi prodotti dalle singole fonti produttive (redditi fondiari, di capitale, ecc.), indipendentemente dalla situazione personale dei percettori.
Campo di operatività è limitato ai soli redditi prodotti all’interno dell’ambito territoriale dell’ente che le istituisce, in quanto in esse la localizzazione della fonte produttiva costituisce il fondamentale elemento di collegamento tra la materia imponibile ed il potere impositivo dell’ente pubblico.
Aliquote proporzionali in quanto distintamente applicate sui singoli redditi (progressività discriminerebbe redditi di pari ammontare a seconda che derivanti da una o più fonti).
Imposte personali
Prelevate da una parte del reddito complessivo dei singoli soggetti passivi, indipendentemente dalla fonte dalla quale essi provengono.
Campo di operatività è esteso anche ai redditi prodotti all’esterno, si valorizza la localizzazione (all’interno dello Stato) del soggetto che i redditi percepisce, indipendentemente dal luogo in cui essi vengono prodotti.
Aliquote progressive in quanto sono commisurate all’ammontare complessivo dei redditi percepiti da uno stesso soggetto.
Accertamento delle imposte
Con (preliminare) accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria
Quelle nelle quali:
- L’amministrazione finanziaria determina le imposte dovute nei singoli casi concreti.
- I contribuenti devono solo dichiarare all’Ufficio i fatti fiscalmente rilevanti.
- Imposte vengono parametrate a valori medio-ordinari invece che alle dimensioni effettive dei fenomeni economici colpiti.
- L’Amministrazione è investita di poteri che attengono alla valutazione estimativa della materia imponibile.
Procedimento del prelievo: iniziale dichiarazione dei contribuenti, successivi controlli amministrativi e determinazione amministrativa dell’imposta dovuta, riscossione (anche coattiva) dell’imposta determinata dall’Ufficio.
Senza accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria
Quelle nelle quali:
- Il contribuente deve procedere alla determinazione ed al versamento delle imposte stabilite dalla legge (esistono pesanti sanzioni, anche penali, per quanti non vi provvedono).
- L’Amministrazione deve orientare l’operato dei contribuenti e reprimere i comportamenti antigiuridici. I controlli amministrativi sono effettuati ex post e riguardano percentuali assai modeste delle posizioni tributarie, essendo il sistema soprattutto fondato sull’efficacia deterrente dell’apparato sanzionatorio.
- Affermate nel campo delle imposte sui redditi e sui consumi, assicurano il maggiore adeguamento possibile dei prelievi tributari agli effettivi termini dei fenomeni economici colpiti.
Elementi del tributo
Presupposto: manifestazione di capacità contributiva assunta ad oggetto del tributo (es. reddito).
Soggetti passivi: coloro in capo ai quali si verifica il presupposto medesimo.
Base imponibile: grandezza che rappresenta il parametro per la determinazione dell’importo dovuto nei singoli casi concreti.
Fonti
Costituzione
Riserva di legge relativa – art. 23 – nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Sotto il profilo contenutistico si ritiene imposta una prestazione non solo quanto derivante da un atto di autorità, ma anche quando, benché derivante da fonte contrattuale privatistica, la prestazione è richiesta per servizi pubblici essenziali per i quali la libertà di scelta si riduce o alla sua rinunzia, o all’accettazione di obblighi unilateralmente e autoritativamente prefissati.
L’ambito di operatività si estende a tutte le prestazioni personali e patrimoniali che possano dirsi imposte e a chi deve effettuarle, ingloba anche prestazioni non tributarie ma cmq riconducibili alla legge o al provvedimento amm.ivo e perciò caratterizzate dal requisito della “coattività”.
Il principio della riserva di legge si distingue dal generale principio di legalità dell’azione amministrativa per un di più costituito dalla negazione della possibilità che le leggi possano attribuire poteri discrezionali alla P.A. nella determinazione ed applicazione dei prelievi tributari.
L’art. 23 va coordinato con l’art. 53 Cost. che riconosce e promuove le autonomie locali, e solo una riserva relativa consente di lasciare spazio anche all’autonomia degli enti locali.
Essendo la riserva di legge relativa, la legge primaria deve delineare gli elementi essenziali delle prestazioni (presupposto di fatto del tributo, soggetti attivi e passivi, base imponibile, aliquote), mentre fonti normative subprimarie possono integrare e specificare le norme primarie nei loro profili concretamente applicativi (accertamento, riscossione, ecc). I profili procedimentali sono sottoposti quindi alla sola legalità dell’azione amministrativa, P.A. può determinare il profilo procedimentale, completare la disciplina sostanziale e prevedere agevolazioni fiscali.
Termine legge comprende non solo la legge ordinaria ma anche d.l. e d.lgs., tuttavia, nello Statuto del contribuente viene espressamente esclusa la possibilità del ricorso al d.l. per l’istituzione di nuovi tributi o per l’estensione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Anche la legge regionale è idonea a soddisfare la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Capacità contributiva – art. 53 – tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (principio dell’universalità si riferisce a tutti i cittadini e stranieri che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i presupposti di legge necessari per essere soggetti all’imposizione fiscale).
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, tuttavia, nulla vieta che i singoli tributi possano non essere progressivi; e nulla assicura che il sistema tributario nel suo complesso lo sia.
L’art. 53 svolge una doppia funzione nell’ordinamento tributario: una solidaristica (chiamando tutti i consociati a concorrere alla spesa pubblica) e un’altra garantista (chiamando al concorso solo coloro che hanno un’effettiva capacità di contribuzione).
La capacità contributiva funge da parametro dell’imposizione di ognuno, infatti maggiore è la capacità economica di un soggetto e maggiore è il contributo che a questi deve essere richiesto; inoltre costituisce il limite massimo all’imposizione dato che non si può richiedere ad un soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che è la sua capacità contributiva.
I tributi devono essere sempre correlati a manifestazioni di ricchezza e di capacità economica, la discrezionalità del legislatore ordinario nella scelta dei fatti da sottoporre a tassazione ha un limite invalicabile nella necessità che l’imposizione venga sempre collegata a fatti indicativi di ricchezza e di disponibilità economica; con la conseguenza che non possono ritenersi costituzionalmente ammissibili tributi che non si correlino a manifestazioni di ricchezza del contribuente.
Sotto il profilo della parità del trattamento l’art. 53 è considerato espressione ed applicazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. dal quale si fa discendere la ragionevolezza di discriminazioni tributarie solo quando sono giustificate dalla diversità della capacità contributiva. Il legislatore può derogare al principio dell’universalità dell’imposta esentando quei cittadini che versano in determinate condizioni economiche.
Indici di capacità contributiva sono reddito, patrimonio, consumo.
Art. 75 – non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, sono ammesse, invece, iniziative legislative popolari che possono avere ad oggetto l’introduzione di nuove leggi tributarie.
Art. 81 –
- Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (l’approvazione del bilancio è condizione indispensabile perché le norme finanziarie possano trovare concreta esecuzione). Parziale ridimensionamento di tale previsione si è avuto con l’introduzione della legge finanziaria, particolare legge che viene presentata dal Governo al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, con la quale si possono apportare modifiche alle leggi finanziarie previgenti al fine di adeguare le entrate e le spese pubbliche agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale dello Stato.
- Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (cd. obbligo di copertura delle nuove spese), i quali possono anche consistere in riduzioni di spese preesistenti.
Decentramento finanziario – art. 117 (l. cost. 3/2001) –
- Stato ha legislazione esclusiva in materia di sistema tributario contabile dello Stato e perequazione delle risorse finanziarie.
- Rientra tra le materie di legislazione concorrente (potestà legislativa spetta alle Regioni, mentre è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali) la armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- Enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) hanno risorse autonome e autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.
La legge costituzionale ha introdotto le materie di legislazione esclusiva statale e quelle di legislazione concorrente, lasciando alle regioni la potestà residuale.
Rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale la delineazione degli ambiti nei quali gli enti territoriali sub centrali possono esercitare i loro poteri impositivi.
Usi e consuetudini
Escluse dalle fonti del diritto tributario in quanto la valenza normativa della prassi è in questo campo preclusa dal principio costituzionale della riserva di legge.
Circolari e risoluzioni ministeriali
Escluse dalle fonti del diritto tributario poiché tali atti esauriscono la loro efficacia nel quadro dei rapporti interni tra Uffici amministrativi centrali e periferici.
Regolamenti
Essendo la riserva di legge relativa possono disciplinare aspetti particolari delle prestazioni tributarie:
- Di attuazione ed esecuzione integrano e completano la disciplina prevista dalle norme primarie.
- Di organizzazione regolano l’organizzazione ed il funzionamento dei pubblici Uffici.
- Esclusi quelli autonomi disciplinano materie non regolate dalla legge.
Con i regolamenti la disciplina dei tributi viene ad essere integrata e specificata ad opera di atti che non possono derogare alla legge primaria, e che, in quanto aventi natura amministrativa, possono essere fatti oggetto di impugnazione avanti il giudice amministrativo, oltreché disapplicati dal giudice.
Fonti comunitarie
Direttive e regolamenti comunitari hanno una valenza preminente, in nome dell’art. 11 Cost., su quella delle norme ordinarie interne sia precedenti che successive.
- Direttive hanno come destinatari i singoli Stati membri e contengono regole alle quali essi debbono adeguare le rispettive legislazioni nazionali. Quando formulate in termini sufficientemente precisi, tali da poter avere immediata applicazione, possono avere efficacia immediata all’interno degli Stati membri.
- Regolamenti sono atti normativi che hanno diretta efficacia all’interno dei singoli Stati membri.
Interpretazione delle norme tributarie
Interpretazione delle norme tributarie: valgono le regole generali di cui all’art. 12 disp. prel. c.c. (nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore).
No estensione analogica per le norme impositive, eccezionali e a fattispecie esclusiva, perché di per se stesse riferite ad ipotesi specificatamente individuate.
Per la qualificazione degli atti e dei negozi giuridici il giudice tributario può prescindere dalla forma giuridica degli atti e applicare le norme tributarie tenendo conto della sostanza economica delle sottostanti operazioni.
Elusione fiscale
Elusione fiscale: ricorso a forme negoziali anormali o atipiche, civilisticamente valide e fiscalmente lecite, per conseguire vantaggi tributari che non potrebbero altrimenti ottenersi (es. se le imposte sulla vendita di un immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il possessore dell'immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le azioni della società proprietaria dell'immobile con fortissimo risparmio fiscale).
Per contenere il fenomeno vengono emanate nuove norme che chiudono le brecce del sistema che permettevano l’elusione ed è attribuito all’Amministrazione finanziaria ed al giudice tributario il potere di disapplicare le norme che hanno permesso l’elusione e di disconoscere i correlativi vantaggi tributari.
I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le norme antielusive possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’A.F.. detti soggetti a tal f
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