Storia del diritto romano
Fine dell’Impero di Giustiniano (565 d.C.). Fondazione di Roma (753 a.C.).
753 a.C. – 509 a.C. → Età monarchica, fase dei sette re di Roma. Epoca più circoscritta, in quanto esistono solo fonti di produzione del diritto: non esiste ancora un diritto scritto, ma solo un diritto dato dal re, Leges regiae, ovvero i primi provvedimenti dati dal monarca sotto forma di leges datae.
→ Leggi primitive, descritte dagli storici antichi come Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, storico greco.
Leges regiae
- Prime assemblee popolari;
- Primitivo senato romano;
- Attività del rex;
- Attività dei primi collegi sacerdotali;
- Primitivo processo civile e penale.
Tuttavia, su questo periodo, le fonti dirette sono piuttosto scarse.
509 a.C. → Passaggio dalla monarchia alla repubblica, Res Publica.
509 a.C. – 31 a.C. → Fine Battaglia di Azio tra Cesare Ottaviano e Marco Antonio, generale di Cesare e triumviro del secondo triumvirato; compagno di Cleopatra. Con la sconfitta di Marco Antonio e Cleopatra, Cesare Ottaviano rimane solo al comando, diventando poi il futuro Augusto, nonché primo imperatore di Roma o princeps, secondo i canoni moderni della storia, poiché l’inizio dell’impero è cambiato nel corso dei secoli.
509 a.C. – 27 a.C. → Anno in cui Cesare Ottaviano viene innalzato agli onori dal senato, che gli conferisce il titolo di Augusto, 13 gennaio del 27 a.C.
La fase dell’età repubblicana è piuttosto complessa: qui si comincia ad avere un vero e proprio diritto scritto, una forte attività dei giuristi romani e delle assemblee popolari, primi fra tutti i comizi centuriati, i quali hanno il compito di approvare le leggi, fonti di produzione del diritto, e una serie di magistrature, cursus honorum.
Fonti di produzione = Leggi, che scaturiscono dall’attività dei comizi centuriati, plebisciti, atti normativi che scaturiscono dall’attività dei concilia della plebe, ovvero assemblee popolari plebee, editto, atto normativo del pretore, magistrato romano la cui funzione è quella di dirimere le controversie, senato-consulti, atti normativi che scaturiscono dall’attività del senato.
Fonti di cognizione, attività scritta = primi libri di diritto civile scritti dai giuristi, che non abbiamo in originale ma attraverso la compilazione di Giustiniano.
Nell’epoca repubblicana, il processo penale romano ha avuto la sua massima affermazione.
Giurisprudenza: oggi il termine “giurisprudenza” significa l’attività dei vari tribunali, delle corti d’appello e della cassazione; quindi, le sentenze che derivano da questi organi giurisprudenziali è la giurisprudenza. Nel diritto romano, invece, la giurisprudenza è l’attività dei giuristi.
235 d.C. → Morte di Alessandro Severo, fine della dinastia dei Severi.
235 d.C. – 284 d.C. → Cinquantennio di anarchia militare, in cui una serie di generali dell’esercito vengono acclamati come imperatori.
284 d.C. → Diocleziano sale al potere: fase del dominus et deus, periodo del dominato.
292/93 d.C. → Era delle codificazioni del diritto.
L’imperatore diventa fonte del diritto: quindi, il potere delle assemblee popolari e l’attività dei giuristi sarà inglobata all’interno dell’accentramento del potere statale nelle mani dell’imperatore.
Costituzioni imperiali: provvedimenti che emergono dall’attività della cancelleria imperiale nelle forme del mandato e dell’editto, che hanno carattere generale, ma anche dei rescripta, dei decreti e delle epistole, costituzioni a carattere particolare.
Le attività delle assemblee popolari, nell’impero, non esiste praticamente più. Anche il senato è soltanto espressione della volontà dell’imperatore.
L’ultima parte dell’impero, fino alla morte di Giustiniano, sarà occupata dalle grandi codificazioni del V secolo d.C., Codice Teodosiano II e Valentiniano III. Il Codice Teodosiano sarà alla base della grande compilazione giustinianea, chiamata Corpus iuris civilis, opera di giurisprudenza dell’epoca di Giustiniano.
Giustiniano → A partire dal suo ingresso al potere, ha voluto raggiungere due obbiettivi fondamentali: la riunione dell’impero, con il conseguente scopo di sconfiggere i barbari che già si erano insediati all’interno della parte occidentale di esso, e una maggiore chiarezza della norma giuridica, così come una maggiore omogeneità del diritto stesso.
529 d.C. → Giustiniano, con collaboratori dati da professori di diritto e avvocati e con Triboniano, suo braccio destro, dà inizio all’organizzazione di tutta la giurisprudenza e di tutte le costituzioni imperiali a partire dall’impero di Adriano, imperatore vissuto dal 117 al 138 d.C.
530 d.C. – 533 d.C. → Giustiniano dà il via ai lavori del Digesto, ovvero alla riorganizzazione dell’attività dei giuristi romani in un’opera monumentale, realizzata in tre anni e pubblicata nel 533 d.C.
533 d.C. → Pubblicazione delle Istituzioni, opera scritta in prima persona da Giustiniano, dedicata agli studenti del primo anno di giurisprudenza, manuale di diritto civile.
Tutte le parti del Corpus iuris civilis non sono solo manuali destinati alla didattica ma anche opere che hanno valore di legge.
534 d.C. → Giustiniano pubblica il Secondo Codice, riorganizzazione delle costituzioni imperiali.
534 d.C. – 565 d.C. → L’attività della cancelleria imperiale di Giustiniano provvede ad emanare nel tempo altre costituzioni imperiali, riunite in tre raccolte private, dopo la morte di Giustiniano.
Fonti
La fonte di cognizione più utile per lo studio del diritto romano è rappresentata dalla compilazione di Giustiniano.
Giustiniano → Nasce nel 482 d.C. nella Iugoslavia, ai confini con l’Albania.
Lo zio, Giustino, successe all’imperatore Anastasio, che morì nel 518 d.C.
Nel 524 d.C. Giustiniano sposa Teodora, la quale avrà un ruolo fondamentale nella legislazione sul diritto di famiglia. Si dice, ad esempio, che contribuì a far abrogare la norma che vietava il matrimonio delle attrici con uomini di rango senatorio, le attrici, nel diritto romano, erano considerate donne di bassa legatura sociale.
Il 1° aprile del 527 d.C. Giustiniano ottiene il titolo di Augusto; l’1 agosto, dello stesso anno, diventa imperatore. Sarà imperatore fino al 565 d.C., anno della morte.
Il progetto di Giustiniano, nel fare chiarezza nella mole di giurisprudenza e di costituzioni imperiali che nel tempo si erano accatastate, consta della duplice e separata raccolta di:
- Leges = Costituzioni imperiali, che hanno forza di legge.
- Iura = Pareri dei giuristi dell’epoca classica.
Nella forma di una codificazione, utile agli studenti del primo anno della facoltà di Giurisprudenza, così come nella pratica dei tribunali. Dalle università di Berito e Costantinopoli, infatti, Giustiniano preleva una serie di professori e avvocati e, con Triboniano, suo braccio destro, oltre che funzionario imperiale, darà origine a questa enorme compilazione, Corpus iuris civilis.
Differenza tra Codice e Digesto: con il Codice, Giustiniano intende raccogliere le Leges; con il Digesto, invece, intende raccogliere gli Iura.
Febbraio del 528 d.C. → Idea di creare una codificazione di Leges, a partire dall’imperatore Adriano. Tale idea deriva dalla conoscenza delle costituzioni codificate nei codici Gregoriano ed Ermogeniano, codici dell’impero di Diocleziano, 292/293 d.C., e in quello Teodosiano, entrato in vigore nel 439 d.C. e voluto dall’imperatore d’oriente Teodosio II.
529 d.C. → Pubblicazione della costituzione Summa Rei Publicae, indirizzata al prefetto del pretorio.
Secondo Giustiniano, è necessario eliminare dalla raccolta tutto ciò che è oscuro in una norma, ovvero non comprensibile, e far sì che anche i giudici possano giudicare con maggiore serenità e consapevolezza, principio di chiarezza, astrattezza e generalità della norma, tipico del periodo giustinianeo.
15 dicembre del 530 d.C. → Giustiniano promulga la costituzione Deo auctore, “con l’aiuto di Dio”, indirizzata al ministro della giustizia Triboniano, suo braccio destro.
Nello stesso anno, Giustiniano dà il via ai lavori del Digesto, o Pandectae, un enorme volume diviso in 50 libri, divisione argomentativa, di frammenti di opere di giuristi romani. Ogni libro è diviso in titoli, divisi a loro volta in frammenti. Il frammento riporta il nome e l’opera del giurista dal quale è tratto il parere. Se il frammento è particolarmente lungo, è presente anche una divisione in paragrafi.
Dato che il Digesto è un’opera destinata alla pratica dei tribunali e allo studio di giurisprudenza, Giustiniano ha anche un’esigenza pratica: adattare i testi dei giuristi, lontani dalla propria epoca, al periodo in cui va a redigere l’opera, ha dovuto modificare i testi per adattarli al presente. Questo adattamento testuale è chiamato interpolazione.
530 d.C. – 533 d.C. → Compilazione del Digesto.
- Nel 1820, uno studente austriaco, del primo anno dell’università di Berlino, leggendo il cinquantesimo libro del Digesto al titolo sedicesimo, si accorge che i frammenti inseriti nei vari titoli non si succedevano in modo casuale ma rispettavano un determinato ordine. Nota, ad esempio, che un certo numero di testi all’interno di un determinato titolo erano tratti tutti da un commento all’editto pretorio; in altri titoli, invece, si susseguivano tutti frammenti che derivavano da un commento allo Ius civile, il primitivo diritto civile romano. Altre opere ancora si susseguivano tutte tratte da opere di casistica, la soluzione di casi concreti. Lo studente, quindi, capisce che la commissione dei professori universitari, così come gli avocati, Triboniano e Giovanni di Cappadocia, non hanno letto tutti insieme le opere ma se le sono suddivise in commissioni, così da velocizzare il lavoro.
- Altra teoria: probabilmente, già prima del Digesto, esistevano dei libretti d’udienza. Questo significa che le opere dei giuristi erano già state suddivise anche nelle scuole di Berito e Costantinopoli, a scopi pratici. Esempio: se fossi andata in tribunale per sostenere una mia situazione giuridica, e a vantaggio della mia posizione avessi voluto riportare un testo del giurista, avrei dovuto consultare proprio i libretti d’udienza, così da capire se qualche giurista si fosse espresso su quella determinata situazione, che poteva portare un vantaggio alla mia tesi.
Anche secondo gli studiosi moderni, sono già esistite delle scremature delle varie opere giurisprudenziali, che sono servite a Giustiniano per completare in soli tre anni il Digesto.
Dal 535 al 553 d.C. → Giustiniano ha combattuto la guerra greco-gotica, ai fini di una riunificazione dell’impero.
Digesto
Parte del Corpus iuris civilis.
È un’opera molto vasta: i frammenti, infatti, sono ben 9142. I giuristi letti ed analizzati sono circa 39. L’indice è ancora conservato nella cosiddetta Littera florentina, ovvero il manoscritto dell’opera a noi pervenuto nel modo migliore, leggibile.
Il Digesto è diviso in 7 parti:
- I - IV: Principi generali;
- V - XI: Azioni, parte processuale civile;
- XII - XIX: Obbligazioni e contratti;
- XX - XXVII: Diritto di famiglia, Umbilicus;
- XXVIII - XXXVI: Successioni testamentarie;
- XXXVII - XLIV: Successioni del possesso e pretoria;
- XLV - L: Diritto penale.
50° libro, titolo 16 → Titolo particolare, che riguarda il significato delle parole, come se fosse un vocabolario giuridico.
Il Digesto diventa la base del diritto, fino alle codificazioni moderne.
Giustiniano, a questo punto, impone una cosa fondamentale: ormai, non è più possibile utilizzare niente del passato, solo le opere inserite nella compilazione hanno valore di legge; le varie opere, inoltre, devono essere lette ed utilizzate senza commenti di nessun tipo, in realtà, nell’impero d’oriente, dopo la morte di Giustiniano, saranno presenti giuristi che interpreteranno e commenteranno l’opera stessa.
Istituzioni
533 d.C. → Giustiniano vuole anche dare corpo ad un’opera che sostituisse le vecchie istituzioni di Gaio. Pur avendo forza di legge, tale opera doveva quindi essere dedicata alle matricole per lo studio del diritto civile del primo anno, il Digesto, invece, veniva studiato durante tutti e cinque gli anni.
Giustiniano concepisce le istituzioni sui modelli del passato: le istituzioni di Gaio rappresentano il suo modello di riferimento.
Gaio → Giurista vissuto tra il 117, epoca di Adriano, e il 180 d.C., non sappiamo nient’altro. Tuttavia, abbiamo le sue istituzioni in originale.
Nel 1816, in un palinsesto, rotolo di pergamena che veniva utilizzato più volte: si scriveva sulla pergamena, si cancellava e ci si riscriveva sopra, della biblioteca capitolare di Verona, sotto le lettere di San Girolamo, uno studioso tedesco ha intravisto un particolare testo antico: le istituzioni di Gaio.
Pregio della scoperta → Essendo un professore di scuola, Gaio analizza e presenta gli istituti giuridici di diritto civile e processuale civile anche in forma storica. In più, tale scoperta rappresenta la fotografia originale del diritto romano classico, in quanto le istituzioni non hanno subito le interpolazioni giustinianee.
Le istituzioni di Gaio sono divise in 4 libri, proprio come le istituzioni di Giustiniano. A loro volta, le istituzioni di Gaio, sono divise in tre parti.
- Prima parte: Diritto delle persone;
- Seconda parte: Diritti reali, le res = beni giuridici;
- Terza parte: Processo civile romano, le actiones.
Le istituzioni di Giustiniano sono divise in 4 libri.
- Primo libro: Diritto delle persone;
- Secondo libro: Diritti reali e successioni;
- Terzo libro: Successione legittima e diritto delle obbligazioni;
- Quarto libro: Obbligazioni, soprattutto quelle che derivano da un atto illecito, e parte processuale. In più, a differenza delle istituzioni di Gaio, è presente anche una parte di diritto criminale, o penale.
534 d.C. → Giustiniano decide di emanare un nuovo codice, sostituendolo al precedente, che noi non abbiamo. La costituzione con cui darà vita a questo secondo codice è la cosiddetta repetitae praelectionis, codice rifatto.
Tale codice è diviso in 12 libri, con una prevalenza del diritto pubblico sul diritto privato.
- Primo libro: Le fonti del diritto;
- Dal secondo libro all’ottavo: Diritto privato, tutto il diritto civile;
- Nono libro: Diritto penale;
- Dal decimo libro al dodicesimo: Diritto pubblico in senso lato, tutto ciò che concerne i rapporti tra il cittadino e lo stato.
La più antica costituzione di questo codice è quella di Adriano. Le più recenti sono proprio di Giustiniano. Secondo alcuni studiosi, inoltre, molte costituzioni appartengono al periodo di Diocleziano.
Le costituzioni imperiali raccolte nel codice vengono definite massimate, ovvero non raccolte per intero ma soltanto nel principio giuridico generale, si legge il solo principio di diritto.
Codice → All’interno di ogni titolo, viene sempre indicato il nome dell’imperatore che ha emanato quella determinata costituzione e la data di emanazione, per chiarezza espositiva. Nel Digesto, invece, è presente il nome del giurista e dell’opera redatta. Le costituzioni, inoltre, sono poste in ordine di materia e in ordine cronologico all’interno della materia stessa.
565 d.C. → Morte di Giustiniano.
534 d.C. – 565 d.C. → Vengono emanate altre costituzioni, trent’anni di costituzioni imperiali, che noi abbiamo in forma privata, non sono state pubblicate, poiché raccolte successivamente alla morte di Giustiniano. Queste nuove costituzioni prendono il nome di Novelle.
Le raccolte delle Novelle sono tre:
- Epitome Iuliani, Riassunto latino di 122/124 novelle;
- Authenticum, raccolta dell’anno mille, di 134 novelle;
- Raccolta greca o marciana, comprende 168 novelle, che hanno sia un fronte greco che latino.
Rispetto al Codice, le Novelle hanno una diversa conformazione: in esse è presente tutta la costituzione imperiale per intero, così come sono state concepite da Giustiniano. Le Novelle, quindi, non sono massimate, come il Codice, ma è presente tutta l’esposizione della costituzione imperiale.
Età monarchica
753 a.C. – 509 a.C.
753 a.C. → Fondazione di Roma. Tuttavia, Timeo, storico di Taormina, fa riferimento ad un’altra data, cioè l’814 a.C., che coincide con la data di Cartagine.
Plutarco → Storico greco; scrive “Le vite degli uomini illustri”, in cui traccia un parallelo tra Romolo e Teseo, fondatore di Atene, per far coincidere certe situazioni.
La storia della fondazione di Roma, ovviamente, è intrisa anche di significati mitici e religiosi. Il numero sette, ad esempio, rappresenta un numero magico, 7 sono i re di Roma, 7 sono i colli romani, così come il numero due, 2 i consoli, 2 i patrizi e i plebei.
I sette re di Roma:
- Romolo;
- Numa;
- Tullo Ostilio;
- Anco Marzio, o Marcio;
- Tarquinio Prisco;
- Servio Tullio;
- Tarquinio il Superbo.
Le informazioni che riguardano questi monarchi, ci giungono dagli storici. Secondo questi ultimi, è esistito un corpo legislativo chiamato Leges regiae, antichi costumi messi per iscritto, così da fissare delle regole.
→ Giurista del secondo secolo d.C., afferma proprio che i re davano leggi al popolo.
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