Storia del diritto moderno
- Medioevo (476-1492):
- Alto (476-1000)
- Basso (1000-1492)
- Età moderna (1492-1789)
Le fonti che generano il diritto
Legislazione:
- Sono le regole di condotta imposte dall’alto ai soggetti che vivono in tale ordinamento.
Dottrina:
- È il frutto dell’attività scientifica. È il frutto di chi interpreta le norme giuridiche (i doctores in iure).
Prassi:
- Sono i comportamenti giuridicamente rilevanti (le consuetudini).
Le consuetudini
- Esprimono il dato costante dei comportamenti sociali.
- Si adattano ai cambiamenti.
- Sono sempre uguali a se stesse ma in via di adattamento.
Distinguiamo 3 nuclei consuetudinari
Riferimento p. 11
- Feudo:
- Signoria fondiaria: È un fascio di poteri che si radica su un soggetto a partire dall’esistenza di un sistema produttivo, quello dell’azienda curtense. La curtis è l’unità abitativa principale. Il titolare della curtis è il signore, detto dominus. È collegata a un territorio coltivabile. È definitiva pars dominica, in quanto è direttamente posta sotto il controllo del signore che vi risiede. È resa produttiva dai servi, che sono soggetti privi di personalità giuridica. A questa porzione di territorio va aggiunto il massaricium, che è soggetto a tributi. I coltivatori del massaricium, oltre a una quota del prodotto del mansus, sono tenuti a una quantità di lavoro presso la curtis e la pars massaricia, come sostegno a lavoro dei servi. Il signore ha il compito di mantenere la pace interna del territorio, attraverso l’applicazione delle regole vigenti in loco e quelle tipiche dei gruppi di certe etnie.
- Signoria territoriale: È caratterizzata dal signore più ricco che estende il suo predominio su un’area ampia di territorio. Il signore territoriale è titolare di possedimenti fondiari, su cui esercitare iurisdictio e districtio, ed è capace di assicurare pace e protezione solo nella sua parte territoriale.
L'impero romano
Si divide in:
- Occidente: Odoacre, barbaro di origine germaniche, depone l’imperatore Augustolo nel 476 d.C. —> Fine dell’impero romano d’occidente
- Oriente: Giustiniano
Il diritto romano
Diritto romano pre-giustinianeo: 401-500 d.C.
Il diritto romano pre-giustinianeo è divisibile in:
- Iura: Sono i principi giuridici tratti in prevalenza dalle opere dei giureconsulti.
- Leges: Sono le norme emanate dagli imperatori (costituzioni imperiali). A loro volta si dividono in:
- Edicta: Sono i provvedimenti di carattere generale (soprattutto per quanto riguarda il diritto pubblico).
- Rescripta: Sono le risposte date dall’imperatore su determinate questioni di diritto privato. Le risposte si estendono a tutti costituendo un precedente vincolante.
Le fonti del diritto romano pre-giustinianeo sono:
- Codice gregoriano
- Codice ermogeniano
- Codice teodosiano
Diritto romano giustinianeo: 501-600 d.C.
I sistemi giuridici tardo medievali
Distinguiamo:
- Civil law: Sono i sistemi giuridici dell’Europa continentale. I giuristi dottori interpretano e completano le norme del legislatore indicando opzioni e soluzioni che eliminano i dubbi.
- Common law: Sono i sistemi inglesi. Sono i giudici a svolgere quella funzione di completamento delle lacune legislative che nell’Europa continentale svolgono i dottori universitari.
La scienza giuridica
La scienza giuridica, alla fine del 400, si divide in due movimenti:
- Mos gallicus: È caratterizzata dalla tendenza di pensiero che si consolida in Francia (umanesimo giuridico) e che si sviluppa al di fuori delle scuole.
- Mos italicus: È caratterizzata dal pragmatismo giuridico, dalla produzione eminentemente legata alle esigenze forensi (Bartolismo). Tra i nuovi generi letterari del mos italicus spiccano:
- Tractatus: Le raccolte di quaestiones diventano vere e proprie trattazioni di approfondimento monografico in un istituto giuridico.
- Consilia: Sono i pareri richiesti ai giuristi. Sono motivati ad esempio, nella prima età comunale, da un insufficiente livello di cultura giuridica dei consoli. I consilium richiesti dai consoli possono essere di due tipi:
- Consilium sapientis iudicale: Si ha quando il parere è richiesto dai giudici al giurista-dottore.
- Consilium sapientis pro veritate: Si ha quando il parere del giurista-dottore è prodotto in giudizio per la parte. Nei consilium il giurista-dottore impegna la propria responsabilità scientifica e giuridica in modo differente dall’avvocato e dallo stesso giudice—> Trionfo del pragmatismo.
Giustiniano e il Corpus Iuris
Nel 527 Giustiniano, imperatore dell’impero romano d’oriente, dà inizio a un programma di rinnovamento dell’impero. Vuole:
- Ripristinare gli antichi confini dell’impero romano —> Le vittorie militari riescono solo in parte a recuperare le terre perdute dell’antico impero romano d’occidente. Viene riconquistata l’Italia.
- Fare un’unificazione religiosa, poiché la presenza di più religioni comporta problemi di ordine pubblico —> Questo obiettivo non si realizza.
- Fare una nuova codificazione del diritto vigente (il diritto pre-giustinianeo) —> La sua iniziativa giuridica (il corpus iuris) ha successo. Vuole organizzare le costituzioni imperiali (le leges) e il diritto giurisprudenziale (gli iura).
Opera: Corpus Iuris Civilis
È formato da più parti:
- Digesta/Pandette: È una raccolta di iura in 50 libri.
- Institutiones: È un manuale elementare di sintesi per lo studio del diritto.
- Codex repetita praelectionis: È una raccolta di leges in 12 libri.
- Novellae constitutiones: Sono leges successive alla promulgazione del codex.
Giustiniano ritiene che la sua compilazione è perfetta, immutabile, pietra miliare del diritto, che esaurisce ogni ordine giuridico, una sorta di bibbia del diritto, contenitore di principi giuridici perfetti e immutabili. L’interprete, nel suo lavoro, deve attenersi alle traduzioni letterali e non deve stravolgere la ratio del diritto stesso. Il Corpus iuris civilis viene insegnato nelle scuole di diritto e il diritto romano giustinianeo viene utilizzato nelle terre italiane conquistate da Giustiniano.
Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii
Nel 554: Giustiniano promulga la con la quale estende all’Italia le Istitutiones, i Digesta, il Codex e le Novellae.
Dopo la morte di Giustiniano: La cultura giuridica subisce una modificazione posta in atto dagli imperatori successivi. I testi giustinianei subiscono semplificazioni, epitomi (=sintesi). I maestri di diritto redigono compendi, sintesi. I testi di insegnamento spariscono e iniziano a circolare degli stralci del Codex originari. Gli imperatori non utilizzano più il testo ufficiale. Il Corpus iuris si perde perché non circola, non viene insegnato né applicato, anzi è modificato.
Territorialità o personalità del diritto
- Territorialità del diritto: I rapporti tra le persone sono regolati in base alla legge del territorio dove queste si trovano. In un determinato territorio è vigente un unico diritto.
- Personalità del diritto: I rapporti tra le persone sono regolati in base alle regole del proprio diritto nazionale. In un determinato territorio possono essere vigenti più diritti, a seconda dell’appartenenza personale dei soggetti all’ordinamento. A ciascun soggetto dell’ordinamento si applica il diritto suo proprio in ragione del popolo, stirpe o nazione a cui appartiene.
Regni romano-germanici: Longobardi
Prima di Giustiniano:
- Regni romano-germanici di prima generazione:
- Questi regni si ispirano a:
- Diritto romano pre-giustinianeo.
- Leges romanae barbarorum:
- Dall’incontro/scontro tra le civiltà diversi i Barbari intuiscono la necessità di formalizzare le proprie consuetudini e di mettere per iscritto le loro leggi. Le compilazioni legislative dei regni romano-barbarici sono volute dai sovrani barbari e sono testi molto diversi tra loro: non si segue la stessa tecnica e le intenzioni sono diverse. Tuttavia sono tutte influenzate dal diritto volgare, caratterizzato da un impoverimento della lingua latina e da una semplificazione degli istituti giuridici. Non contengono norme integrali di diritto ufficiale romano.
- I Visigoti compongono importanti fonti del diritto romano-barbarico:
- Editto di Teodorico (460): Problemi di paternità. Le fonti romane sono le leges e gli iura. Viene convenzionato da un magistrato e contiene un principio di territorialità. Viene pensato per essere valido per barbari e romani.
- Codice Euriciano (476): Re Eurico. È una compilazione di diritto romano volgare. È legge territoriale.
- Lex romana visigothorum
- Lex romana burgundionum
Dopo Giustiniano
- Regni Germanici di seconda generazione (i Longobardi)
I Longobardi (568-774)
Periodo: Fine impero di Giustiniano. Sono un popolo barbarico.
Caratteristiche del popolo:
- La loro organizzazione è di tipo monarchico.
- Il re si sceglie in base alla nobiltà, ovvero al sangue.
- I capi si scelgono in base alla capacità militare.
- La capacità giuridica dipende dall’abilità di far parte dell’esercito.
- Vi è l’organizzazione per gruppi detti “fare”.
- Ogni persona ha un prezzo, detto guidrigildo.
- La famiglia si basa sul matrimonio, che sembra quasi una compravendita.
- Cambiare idea nel matrimonio può comportare, per il promesso sposo, il pagamento di penali.
- Le obbligazioni hanno contratti tipici.
Il diritto penale:
- Le offese legittimano la reazione dell’offeso. Strumenti utilizzati:
- Faida, cioè della vendetta, in cui vi è anche il coinvolgimento della famiglia.
- Combattimento a due (duello).
- Ordalia (giudizio di Dio).
- L’estinzione dell’offesa si ha attraverso ripartizioni (compositiones).
- I veri reati sono collegati alla guerra.
- Il giudice ha una funzione dichiarativa. Non deve valutare né i fatti né le pretese, interviene solo nei casi in cui la responsabilità del danno viene messa in discussione.
L’organizzazione politica si fonda sulla formazione dei ducati. I re eleggono il re fino ad Autari, con il principio di discendenza maschile. Non conoscono il diritto scritto ma hanno un diritto consuetudinario. Solo a contatto con i romani si rendono conto dell’importanza di avere elementi di diritto scritti. Vi è il principio della personalità del diritto (è l’appartenenza al popolo a definire l’adesione alle proprie usanze). Prima di Rotari il diritto è consuetudinario. Dopo il 643 si ha la formalizzazione di alcune consuetudini del popolo.
Editto di Rotari:
È la più completa delle legislazioni barbariche. Con la sistemazione delle cawarfidae non si ha la formazione di un nuovo diritto, ma la raccolta di vecchie leggi.
Liutprando (712-744)
Concorre a una politica di accentramento dello Stato. Sotto il suo potere il regno sembra più uno stato e promulga moltissimi editti validi per tutti coloro che risiedono all’interno del regno. Con Liutprando i Longobardi, che prima erano ariani, approdano all’ortodossia cristiana essendo lui difensore della chiesa cattolica e del vescovo di Roma. Liutprando opera seguendo la Lex Dei. Le idee cristiani entrano a loro volta a far parte del diritto longobardo.
I Franchi
Merovingi:
I Franchi Merovingi fondano un regno nella Gallia. Al potere vi è il Re Clodoveo (481-511), il quale promulga un testo che vuole essere una Lex Salica. La Lex Salica è il primo tariffario penale, che riporta la corrispondenza tra un atto e una pena.
Carolingi: Carlo Magno e la Renovatio Imperii Romani
La dinastia carolingia ha inizio nel 751 quando Pipino il Breve depone il re merovingio.
- 754: Pipino il Breve sottrae Ravenna ai Longobardi.
- 774: I Franchi occupano Pavia, capitale longobarda, ponendo fine al regno longobardo in Italia —> I conti franchi sostituiscono i duchi lombardi, ma il diritto longobardo mantiene la sua vigenza.
- Figlio di Pipino il Breve: Carlo Magno
- Notte di Natale dell’800: A Roma nasce il Sacro Romano Impero. Con una cerimonia presieduta dal Papa, Carlo Magno viene incoronato dal pontefice Leone III.
Renovatio Imperii Romani
Si dà vita a una nuova fase politica dei Franchi: la Renovatio Imperii Romani, il cui obiettivo è ridare nuova vita a quello che era l’impero romano di occidente. Carlo Magno ha ancora un’idea privatistica del potere: confonde l’imperium con il dominium (diritto privato e diritto pubblico odierno).
Caratteristiche dell’impero:
- Conti a capo delle contee che sono rappresentanti del re.
- Missi dominici (del signore), ovvero funzionari del re non stabili inviati in sede locale, dotati degli stessi poteri, ma in scala minore, del re.
- Nelle contee vi sono degli organi chiamati mallus, che sono dei tribunali provinciali presieduti dal conte, a cui partecipava anche un esperto di diritto detto scabino. Si occupano di diritto civile e penale.
- Il tribunale palatino è composto dai grandi del regno (imperatori e conti) e ha una duplice funzione:
- Tribunale dei pari, che giudica le controversie dove le parti sono pari tra loro.
- Giudice di appello o di secondo grado rispetto ai giudizi espressi dai mallus provinciali.
- Giudica su materie di esclusiva competenza del re.
- La legislazione consta di consuetudini ma anche di leggi scritte. Carlo Magno aggiunge delle Lex Salica Emendata nuove norme alla lex salica —>
- Capitolari:
- Vi sono poi i capitolari, che sono l’espressione del verbum regis (volontà del re). Hanno questo nome perché sono precetti del re divisi in capitoli. Sono norme orali la cui scrittura serve “ad probationem”, quindi sono validi anche se non sono scritti.
- Capitularia ecclesiastica: Riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa.
- Capitolari mundana: Riguardano il mondo laico.
- Capitulari mixta: Riguardano gli ordini del re sugli ecclesiastici e non.
- Capitulari missorum: Riguardano gli istituti per i miss dominici.
- Capitularia legibus addenda: Integrano o modificano il contenuto di leggi popolari preesistenti.
- Capitularia per se scribenda: Sono norme autonome.
- Placiti: Vi sono poi i placiti, che sono leggi deliberate in assemblee generali o locali.
L'età feudale (801-1100)
L’età feudale comprende i secoli che sono a cavallo tra l’alto e il basso medioevo. Il termine feudo indica un rapporto di dipendenza personale che nasce a causa della debolezza del potere politico.
Alle origini del sistema feudale troviamo:
- Debolezza del potere politico. L’imperium si confonde con il dominium.
- Debolezza degli individui che porta alla formazione di legami di dipendenza personale. Gli individui rinunciano alla propria libertà per ricevere protezione —> Rapporti feudali.
Per l’uomo medievale la fidelitas è un elemento che caratterizza l’intera società medievale —> Il feudatario è uomo fedele. Si configura una relazione giuridica tra due soggetti:
- Un soggetto che assume uno status superiore: Dominus
- Un soggetto che assume uno stato inferiore: Vassus o Vassallus (vassallo)
Un feudo, per essere considerato tale, deve contenere 3 elementi:
- Elemento personale: La fidelitas. Si diventa vassalli attraverso una cerimonia (homagium), che è l’atto di dedizione attraverso il quale un soggetto si sottopone a un altro. Il rapporto si basa su un rapporto di reciprocità. Con il giuramento di fedeltà nascono degli obblighi di non fare e degli obblighi di fare sia a carico del superior che dell’inferior.
- Obblighi di non fare, nei confronti del signore:
- Non tradirlo.
- Non nuocergli.
- Non allearsi con i suoi nemici.
- Obblighi di fare, nei confronti del signore:
- Consiglio in tutte le questioni.
- Aiuto militare.
- Le cause di scioglimento del vincolo feudale si hanno per:
- Morte.
- Inimicizia.
- Tradimento.
- Elemento reale: Beneficium. Il beneficio è ciò che il signore conferisce al suo vassallo a titolo di ricompensa per la fedeltà, attraverso una cerimonia solenne detta investitura. Il beneficium più ambito è una porzione di terra la cui dimensione è variabile e l’unità di misura è il manso (3 ettari). Il fondo non è trasmissibile ereditariamente, né trasferibile. È permanente, viene a meno solo quando il vincolo feudale si scioglie. In tal caso il beneficio ritorna nella disponibilità del dominus. —> Riferimento: Capitolare di Quierzy (trasmissibilità nel caso in cui il vassallo muore in battaglia).
- Elemento di valenza negativa: Immunitas. L’inferior diventa proprietario di alcuni diritti che nemmeno il suo superiore potrà limitare:
- Diritto di controllare l’ingresso nel proprio territorio.
- Diritto di amministrare la giustizia.
- Diritto di esercitare il prelievo fiscale.
Esistono diversi tipi di feudo:
- Feudo franco: Solo obbligo di fedeltà.
- Feudo ligio: Rapporto di fedeltà esclusiva in cui l’inferior dipende solo da un soggetto.
- Feudo oblato: Nasce da un atto di rinuncia di un proprietario di beni immobili che si privava formalmente di una propria terra a favore di un altro uomo, ricevendo.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Storia del diritto medievale e moderno
-
Storia del diritto medievale e moderno
-
Storia del diritto medievale e moderno
-
Storia del diritto medievale e moderno