L’azienda dal punto di vista soggettivo: soggetto giuridico ed economico
L’azienda, dal punto di vista soggettivo, si divide in soggetto giuridico ed economico, il primo è rappresentato dal titolare o “ente” e si riferisce alla persona fisica o giuridica a cui fanno capo diritti ed obblighi dell’attività aziendale e possono essere di diversi tipi: abbiamo l’impresa individuale dove l’azienda è gestita da una sola persona fisica e il soggetto giuridico è l’imprenditore, la società di persone e la società di capitale (società per azioni, in accomandita semplice o a responsabilità limitata) dove il soggetto giuridico corrisponde alla società stessa che ha autonomia patrimoniale (separata dai soci dell’azienda), parliamo di persona giuridica perché è titolare di diritti ed obblighi, riferita perché non esiste una vera e propria persona fisica, è creata dal diritto; mentre il soggetto economico è colui che compie scelte strategiche d’impresa e si assume il rischio d’impresa, ovvero è colui che comanda l’azienda e per tale motivo è sempre riconducibile ad una persona.
Creato dal diritto, il soggetto giuridico non ha la possibilità diretta di svolgere alcuna attività, è necessario per tale motivo far riferimento ad un legale rappresentante che può essere amministratore unico o presidente in un consiglio d’amministrazione; inoltre è fondamentale la figura del soggetto giuridico poiché grazie ad esso viene limitata la responsabilità patrimoniale dei soci, esso infatti rappresenta la società stessa nelle società di capitale e ha, per tale motivo, autonomia patrimoniale oltre che avere i diritti e gli obblighi associati derivanti dall’esercizio dell’attività aziendale.
Il soggetto giuridico può essere sia privato che pubblico, le persone giuridiche private sono, per esempio, le società di capitali (tra le associazioni), mentre tra le fondazioni famosa è la Fondazione Agnelli. Quando il soggetto giuridico è pubblico ci si riferisce ad associazioni quali lo Stato, le Regioni, i Comuni, mentre per le fondazioni l’ENEL, l’ENI (prima che diventassero società per azioni).
Le aziende secondo la loro forma
Le aziende si suddividono, a seconda della loro forma, in:
- Aziende individuali
- Aziende collettive (società)
- Società di persone
- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali (possono collegarsi ad altre aziende formando i gruppi aziendali)
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società per azioni (S.p.a.)
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
- Società di persone
1. Azienda individuale
È la forma più semplice di azienda e il soggetto giuridico è colui che ha costituito l’azienda, in particolare soggetto giuridico ed economico (che risponde sia con il patrimonio societario che con i suoi averi), solitamente, coincidono. I creditori, in caso di fallimento, devono essere pagati con il patrimonio societario e, se non sufficiente, con il suo patrimonio; differente è il caso delle società di capitale nei quali il fallimento non interessa anche il patrimonio personale dei soci, solamente la società (salvo diversi casi).
Come accennato, non sempre il soggetto giuridico è anche soggetto economico nelle aziende individuali, accade quando vi è capacità giuridica ma non di agire come nei casi di soggetti che non hanno le piene capacità di agire (chi ha la capacità di agire è in grado di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione), e secondo il codice civile si riconoscono in tale ambito:
Non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione e né straordinaria (possono continuare a svolgerla qualora l’abbiano ereditata o la esercitavano prima).
- L’interdetto (soggetti in condizione di abituale infermità mentale)
- Il minore. Sia l’interdetto che il minore sono soggetti giuridici → ma non hanno il supremo potere volitivo (soggetto economico)
- Il minore emancipato: il minore emancipato è un minorenne che ha superato i 16 anni di età e che viene autorizzato dal Tribunale a sposarsi prima del compimento della maggiore età.
Inoltre, il minore emancipato può svolgere l’esercizio dell’impresa senza un curatore ma solo in seguito all’autorizzazione del Tribunale e parere del curatore.
L’inabilitato: l’esercizio dell’impresa deve essere svolto con l’assistenza di un curatore. Come anche l’interdetto e il minore, l’inabilitato non può essere soggetto economico, diversamente dal minore emancipato. Il minore emancipato può anche essere soggetto economico e quindi esercitare (gestire e amministrare) l’impresa.
Questi ultimi due, possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Tribunale.
2. Aziende collettive (società)
Le aziende collettive si dividono in due grandi famiglie, le società di persone e le società di capitale, le prime sono tipiche di piccole aziende, gestite spesso familiarmente o, comunque, da soci legati da vincoli di parentela, amicizia, di ordine morale ed etico. Nelle società di capitale, invece, il tratto caratteristico è chiaramente il “capitale”, vi possono essere vincoli di amicizia o parentela, ma si tratta comunque di aziende medio-grandi, a differenza delle prime.
Le società di persone, secondo il nostro ordinamento giuridico, si suddividono in:
- Società semplice: possono essere utilizzate per svolgere attività di artigianato, agricole, per esempio. I soci hanno una responsabilità illimitata, quindi oltre a rispondere con il patrimonio della società si è chiamati a rispondere anche con quello personale, e solidale delle obbligazioni sociali, dunque, il creditore può rivolgersi ad ogni socio per soddisfare il proprio credito.
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