Sicurezza industriale
Laurea magistrale in ingegneria gestionale
C. Scimeca, R. Scimeca
Università degli studi di Palermo | Scuola politecnica
Prefazione
Il presente testo costituisce un manuale completo per la sicurezza sui luoghi di lavoro, propedeutico alla formazione della figura professionale dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e non solo.
Si tratta di una sintesi completa del primo modulo del corso di Progettazione di Impianti e Sicurezza Industriale, di G. Galante, il cui primo modulo è svolto dall’Ing. Fabrizio Hopps.
Il corso è pensato per fornire all’allievo ingegnere tutte le nozioni necessarie al superamento dell’esame per il conseguimento del modulo C, oltre ad ulteriori approfondimenti su rischi specifici e rilevanti di possibile interesse ingegneristico.
Il primo capitolo introduce i primi concetti di sicurezza dal punto di vista giuridico normativo, gli attori coinvolti e i loro relativi compiti, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
In toto.
Il secondo capitolo concerne la valutazione dei rischi, dalla sua definizione fino alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il terzo capitolo affronta il tema della formazione degli attori della sicurezza aziendale, di fondamentale importanza affinché un RSPP sappia come organizzare la formazione dei lavoratori in azienda in tema di sicurezza.
Il quarto capitolo approfondisce il vasto mondo dei Sistemi di Gestione, con particolare riguardo al SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro), secondo i dettami previsti dall’INAIL.
Il quinto capitolo è dedicato all’esposizione di rischi specifici: il rischio elettrico (con richiami brevi di elettrotecnica), il rischio da esposizione a videoterminali e il rischio amianto, tema ancora oggi cruciale in Italia.
C S – R S
Claudio Cimeca Riccardo Cimeca
Il sesto capitolo approfondisce altri rischi specifici, come lo stress lavoro-correlato, il rischio incendio, la movimentazione manuale dei carichi e il rischio chimico.
Infine, il settimo capitolo tratta in maniera approfondita l’analisi del rischio di incidente rilevante.
Terminate le dispense il lettore può trovare un veloce riepilogo delle sigle adottate nel testo.
Infine, in appendice, una sezione “Allegati” mette a disposizione del lettore alcune procedure, manuali e Accordi Stato Regione di interesse pratico (i.e. estratto della procedura standardizzata di valutazione del rischio, accordi Stato-Regione sulla formazione di lavoratori e datori di lavoro come RSPP).
Si augura una buona lettura,
I Dottori, R S – C S
Riccardo Cimeca Claudio Cimeca
Indice
Indice ................................................................ 2
CAPITOLO 1. ....................................................................................................................... 2
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...................................................................................................................... 4
.............................................................................................. 6
CAPITOLO 2. ....................................................................................................... 6
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CAPITOLO 3. ..................................................................................... 10
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.................................................................................................. 12
CAPITOLO 4. .............................................................................................................. 12
...................................................................... 12
............................................................................................................................................................... 13
........................................... 14
CAPITOLO 5. ......................................................................................................................................... 14
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................................................ 19
CAPITOLO 6. .............................................................................................................................. 19
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............................................................................................................................................... 23
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CAPITOLO 7. ................................................................................................ 25
..................................................................................................................... 25
......................................................................................... 26
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Capitolo 1
Le fonti giuridiche che regolamentano la sicurezza industriale sono principalmente: fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali, etc.), fonti legislative (leggi e atti aventi forza di legge come i decreti legislativi) e fonti regolamentari (regolamenti come DPR, DM, DPCM).
Queste hanno carattere obbligatorio.
Fonti non giuridiche che hanno carattere di volontarietà sono invece le norme tecniche, ovvero documenti elaborati dalle parti interessate che spiegano, tra le altre cose, come utilizzare in sicurezza un prodotto, processo o servizio.
Riportiamo di seguito alcuni estratti rispettivamente della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del Codice Penale:
- Art.1 “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.”;
- Art.32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo […].”;
- Art.37 “La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni […] del lavoratore […]”;
- Art.41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi […] in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità del lavoratore.”;
- Art.1176 cc “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”;
- Art.2050 cc “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività […] è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”;
- Art.2087 cc “L’imprenditore è tenuto ad adottare […] le misure che […] sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
In sostanza l’imprenditore deve adottare le misure tassativamente imposte dalla legge, le misure generiche di comune prudenza, tutelare l’equilibrio psichico dei lavoratori e prevenire comportamenti negativi degli stessi.
Secondo il Codice Penale si definisce reato un comportamento che contrasta il bene della collettività e che richiede una conseguenza chiamata pena.
Per i delitti (reati più gravi) è prevista una multa o reclusione, per le contravvenzioni la pena è l’ammenda o l’arresto: i reati che riguardano sicurezza e salute dei lavoratori sono tutti delitti.
In particolare sappiamo poi che i reati possono commettersi con dolo o con colpa, a seconda che siano frutto o meno della chiara volontà di trasgredire gli obblighi di legge.
Secondo il Codice Penale, vengono puniti tutti i comportamenti che creano una condizione di pericolo; il verificarsi di questo rappresenta semplicemente una circostanza aggravante.
Il testo unico sulla sicurezza
Le direttive europee vengono recepite in Italia tramite i decreti legislativi (d’ora in avanti D.l.).
Il testo unico di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha recepito nel 2008 un insieme di direttive europee, è il D.l. 81/08, che ha un approccio proattivo, a differenza dei D.l. precedenti come il 55 e il 626, che avevano un approccio prevalentemente preventivo.
Esso è nato con la finalità di rivedere il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza, mediante il riordino delle medesime in un unico testo normativo che può applicarsi a tutti i settori e a tutte le tipologie di rischio.
I principi che regolano il decreto sono:
- Eliminazione dei rischi alla fonte;
- Aggiornamento continuo delle misure di prevenzione alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche;
- Informazione e formazione dei destinatari della tutela. Il modo migliore per conoscere se un posto di lavoro è sicuro è chiederlo ai dipendenti. È necessario sensibilizzare i lavoratori tramite corsi di formazione e sistemi di gestione.
La struttura del Testo Unico è quella visibile in figura a pagina successiva.
Sistema istituzionale e attori esterni
Secondo il D.l. 81/08, il sistema istituzionale volto alla sicurezza prevede: una commissione consultiva permanente che esamina i problemi, redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa e tanto altro, un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), enti pubblici aventi compiti specifici (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, INAIL, ISPESL, IPSEMA, organismi paritetici, etc.), organi di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale ASL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CNVF).
Gli attori della sicurezza sui luoghi di lavoro si dividono in interni ed esterni.
Gli attori esterni sono quelli menzionati alla fine del paragrafo precedente (sistema istituzionale, organi di vigilanza e paritetici).
Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale e hanno funzione di orientamento e promozione.
Gli organi di vigilanza hanno il dovere di procedere ad una verbalizzazione dell’eventuale reato riscontrato, che contiene una o più prescrizioni, con l’indicazione delle specifiche norme violate ed il termine entro cui l’inadempiente può redimersi.
Si ricordi che le attività di consulenza e di medico competente non possono essere prestate da chi svolge attività di controllo e vigilanza.
Gli attori interni della sicurezza
Passiamo agli attori interni. In figura possiamo vedere l’organigramma della sicurezza.
Definiamo lavoratore colui che svolge una attività lavorativa per un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione (quindi anche eventuali tirocinanti), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Definiamo poi datore di lavoro (d’ora in poi DdL) un soggetto titolare del rapporto con il lavoratore che nello svolgere la propria attività detiene la responsabilità dell’organizzazione stessa (o dell’unità produttiva) in quanto esercita poteri decisionali e di spesa (nella PA s’intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione).
Il dirigente è colui che attua le direttive del DdL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù del potere gerarchico conferitogli.
Il preposto è una figura che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando sul campo la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
All’art.299 del D.l. 81/08 viene citato l’esercizio di fatto di poteri direttivi, che prescrive che le posizioni di garanzia relative ai soggetti appena descritti (art.2) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti di concreto i poteri giuridici riferiti ad uno dei suddetti soggetti.
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una persona designata dal DdL per il coordinamento dei servizi di prevenzione e protezione sulla sicurezza, ovvero dell’insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati alla sicurezza dei lavoratori.
L’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) è una persona che fa parte del suddetto servizio di sicurezza, che aiuta l’RSPP a svolgere la sua funzione di coordinamento (i.e. si può avere un RSPP nella sede centrale di un’azienda, e poi un ASPP per ogni succursale).
Il Medico Competente (d’ora in poi MC) è un medico che collabora con il DdL per la valutazione dei rischi e per la sorveglianza sanitaria.
L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è una persona designata per rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
Se anziché essere nominato per un sito produttivo, viene scelto un rappresentante territoriale si parla di RLST.
A seconda del numero di dipendenti d si ha: 1 per 200; 3 per 200 1000; 6 per 1000.
Delega delle funzioni
Il DdL ha la possibilità di delegare delle funzioni purché la delega risulti da atto scritto recante data certa; inoltre il delegato deve possedere tutti i requisiti richiesti per quella funzione e la delega deve conferirgli tutti i poteri gestionali ed organizzativi e l’autonomia di spesa necessari.
Infine tale delega deve essere accettata per iscritto ed il delegato ha la facoltà di sub-delegare ulteriormente tale funzione, rispettando le suddette condizioni di delega.
In caso di delega senza il conferimento dei mezzi economici necessari per procedere all’attuazione delle misure di sicurezza, si ha un effetto di mera delega organizzativa, ma non vi è passaggio di responsabilità (il delegato ha comunque l’obbligo di segnalare e sollecitare eventuali provvedimenti).
Tuttavia il DdL non può delegare l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (d’ora in poi DVR) e la nomina del RSPP.
Collaborazione e riunione periodica
Fondamentale è che gli attori della sicurezza di cui sopra non lavorino solamente in modo “verticale”, ma che piuttosto collaborino tra loro, passando da un organigramma gerarchico-funzionale come quello a pagina precedente, ad un organigramma circolare, come quello a fianco.
Per aziende con più di 15 lavoratori il DdL indice una riunione periodica almeno una volta l’anno a cui partecipano gli attori della sicurezza e dove vengono esaminati: il DVR, le statistiche su infortuni e malattie professionali, l’efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale (d’ora in poi DPI) e delle misure di sicurezza in genere e programmi per la formazione dei lavoratori e altre misure preventive e protettive future.
Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
Gli obblighi del DdL e dei dirigenti (art.18 del D.l. 81/08) sono: nominare il MC e i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, tenere conto delle condizioni dei lavoratori nell’assegnargli le mansioni, fornire i DPI ritenuti necessari, richiedere l’osservanza delle prescrizioni, adottare le giuste misure di controllo delle situazioni di rischio, informare i lavoratori esposti al rischio e fare in modo che solo chi è idoneo acceda ai luoghi di esposizione al rischio e adempiere agli obblighi di addestramento, comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza di più di un giorno lavorativo, consultare l’RLS, adottare e aggiornare le misure di prevenzione antincendio.
Quando, i.e., l’ASP trova un’irregolarità, prescrive al DdL di mettersi in regola entro una certa data pagando una ammenda, altrimenti si procede penalmente.
Gli (d’ora in poi) APSLA sono i lavoratori incaricati di mettere in atto le misure antincendio e di occuparsi della gestione delle emergenze e di eventuali evacuazioni.
Obblighi dei preposti, dei lavoratori e del medico competente
Passiamo agli obblighi dei Preposti (art.19). Principalmente si parla di compiti di sovrintendenza e vigilanza sul campo dei singoli lavoratori, anche in caso di emergenza.
Essi hanno inoltre il compito di informare i lavoratori esposti al rischio delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione e protezione e segnalare con tempestività eventuali deficienze di mezzi e attrezzature e/o dei DPI.
Ogni lavoratore ha implicitamente l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella dei colleghi.
Essi hanno inoltre l’obbligo di contribuire alla corretta implementazione di tutte le disposizioni in merito alla sicurezza ed utilizzare correttamente sia il materiale lavorativo che i dispositivi di sicurezza e astenersi dall’utilizzare ciò che non è previsto dal loro ruolo o competenze (art. 20).
Tra i requisiti necessari vi è l’obbligo di sottoporsi a controlli sanitari, quando previsti dal decreto, e partecipare ai programmi formativi.
Il MC (art. 25) viene nominato se la valutazione dei rischi evidenzia l’esposizione a rischi specifici quali: movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, agenti chimici e/o cancerogeni, rumore, uso di
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