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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reintroduzione di normative abrogate tramite referendum, poiché contrasta con la volontà popolare espressa.
  • L'abrogazione dell'articolo 23-bis ha ampliato le competenze regionali e locali, mentre la reintroduzione della disciplina ha potenzialmente leso tali competenze.
  • L'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'abrogato articolo 23-bis, mantenendo la stessa ratio ispiratrice.
  • Le modifiche apportate dall'articolo 4 accentuano la riduzione delle possibilità di affidamenti diretti, contrariamente a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.
  • La Corte ha sottolineato che il legislatore non può reintrodurre normative abrogate senza un cambiamento significativo nel contesto politico o fattuale.

Sentenza della Corte costituzionale

Tramite la sentenza 99 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reintroduzione della medesima disciplina abrogata dal quesito referendario. In particolare, la Corte ha dichiarato che, sebbene l’abrogazione dell’articolo 23-bis del d.l. 112 del 2008 avesse ridotto le possibilità di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, con conseguente delimitazione degli ambiti di competenza legislativa residuale delle Regioni e degli enti locali, le competenze regionali e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali si sono riespanse. La reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina oggetto dell’abrogazione referendaria (anzi, di una regolamentazione ancor più restrittiva, è illegittima ai sensi dell’art. 75 Cost. poiché lede la volontà popolare espressa attraverso la consultazione referendaria e determina una potenziale lesione delle richiamate sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali.

Illegittimità dell'articolo 4

In particolare, la questione di legittimità è stata considerata fondata in merito all’articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, il quale ha reintrodotto una disciplina analoga a quella disposta dal sopraccitato articolo 23-bis, precedentemente abrogato. L’articolo 4, in particolare, si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi abrogati, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi.

Nuova disciplina dei servizi pubblici

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l’impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. La disciplina recata dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione dell’art. 23-bis (il testo dei primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, ad esempio, coincide letteralmente con quello dell’art. 2 del regolamento attuativo dell’art. 23-bis di cui al d.P.R. n. 168 del 2010).

Analogia con l'articolo abrogato

Alla luce delle richiamate indicazioni, risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice.
Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere.

La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost.

Emissione

Conflitto di attribuzione e illegittimità

In relazione all’approvazione di una legge riproduttiva della disciplina abrogata, questa Corte, pronunciandosi su un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dai promotori di un referendum abrogativo, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, ormai privati della titolarità della funzione costituzionalmente rilevante e garantita, corrispondente all’attivazione della procedura referendaria, ha, tuttavia affermato l’illegittimità costituzionale della normativa successivamente emanata dal legislatore, poiché essa non rispetta i limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare». La Corte ha anche affermato che, un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria, può essere giustificato al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile. L’intervento del legislatore non è altresì consentito qualora non si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.

Fonti citate:

Art. 23-bis del d. l. 112 del 2008 abrogato

art. 4 d. l. 138 del 2011, dichiarato illegittimo poiché ha reintrodotto una disciplina analoga a quella del sopracitato art. 23-bis abrogato

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Domande da interrogazione

  1. Qual è stata la decisione della Corte costituzionale riguardo alla reintroduzione della disciplina abrogata dal referendum?
  2. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reintroduzione della disciplina abrogata, affermando che viola la volontà popolare espressa attraverso il referendum e compromette le competenze di Regioni ed enti locali (Sentenza 99 del 2012).

  3. Quali sono le implicazioni dell'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 secondo la Corte?
  4. L'articolo 4 è stato considerato illegittimo poiché reintroduce una disciplina simile a quella dell'abrogato articolo 23-bis, riducendo ulteriormente le possibilità di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, contrariamente a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.

  5. In che modo il Governo ha agito dopo l'abrogazione dell'articolo 23-bis?
  6. A meno di un mese dall'abrogazione, il Governo ha emanato l'articolo 4, che, sebbene intitolato come adeguamento alla normativa europea e al referendum, ha riprodotto in gran parte la disciplina abrogata, contraddicendo l'esito referendario.

  7. Qual è la posizione della Corte riguardo al conflitto di attribuzione sollevato dai promotori del referendum?
  8. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione, ma ha comunque affermato l'illegittimità della normativa emanata, sottolineando il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

  9. Quali sono le condizioni che giustificherebbero un intervento legislativo dopo un'abrogazione referendaria?
  10. Un intervento legislativo è giustificato solo se ci sono stati cambiamenti significativi nel quadro politico o nelle circostanze di fatto che possano giustificare la modifica della normativa abrogata, altrimenti si rischia di vanificare l'effetto utile della consultazione popolare.

Domande e risposte

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