Domanda 1 – separazione attività di indirizzo politico e attività di gestione: organi di governo e organi burocratici
P. 2 (verso la fine) – 12 (da metà) – 16. È il principio generale secondo cui l’attività di indirizzo politico e di controllo spettano agli organi di governo, ossia politici, che sono sottoposti al suffragio universale, mentre l’attività di gestione amministrativa spetta agli organi burocratici, ai c.d. dirigenti, o meglio all’unità organizzativa dell’amministrazione, quali soggetti dipendenti della P.A., non facenti parte dell’organo politico ergo non sottoposti a suffragio universale.
Allo scopo di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost. e di eliminare quelle situazioni scomode che prima di tale separazione subiva l’organo politico, precedentemente padrone e vittima del sistema amministrativo.
Domanda 2 – potestà legislativa stato-regioni: potestà legislativa 117
P. 2. È il potere di legiferare su determinate materie, tipicamente previste ex art. 117 Cost., e post riforma del Titolo V, ripartite in potestà legislativa statale, caratterizzata da assolutezza, potestà legislativa concorrente, intese materie in cui legiferano le Regioni ma lo Stato ne fissa i principi fondamentali, e potestà legislativa residuale, intesa per quelle materie non tipizzate né nella potestà esclusiva statale né in quella concorrente, ergo sono di potestà legislativa assoluta delle Regioni.
Da sottolineare la materia di cui alla lett. m dell’art. 117 comma 2, di cui, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; si tratta di una materia trasversale, perché idonea ad incidere anche sulla potestà concorrente e residuale delle Regioni, trattandosi di un concetto più che di una materia, ossia garantire gli standard minimi nazionali di certi servizi, ergo restringere eventualmente i poteri delle Regioni cosicché lo Stato agirà secondo proporzionalità ed adeguatezza.
Se le Regioni, alla luce della “nuova” ripartizione non abbiano ancora disciplinato le materie loro attribuite per le quale sia presente una vecchia normativa statale, quest’ultima viene applicata fino a che le Regioni non provvedano, per evitare un vuoto legislativo.
Domanda 3 – ruolo comuni e province: differenze
P. 5. Ex art. 3 TUEL al comma 1 viene ribadita l’autonomia degli enti locali, sancita nell’art. 5 Cost. e 114.2 Cost. per cui vengono riconosciuti quali centri di potere autonomi, più vicini al cittadino, con pari dignità istituzionale rispetto allo Stato, godendo di potestà statutaria, cioè potere di adottare un proprio statuto.
Al comma 2 dell’art. 3 TUEL il Comune è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La Provincia è un ente locale intermedio tra Comune e Regione che coordina lo sviluppo della propria comunità, oltre che rappresentarla e curarne gli interessi.
Il comma 4 prescrive i tipi di autonomia cui godono, statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva (IMU), e finanziaria (gestione del proprio patrimonio), nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Al Comune spettano ex art. 13 TUEL tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale. Alla Provincia ex art. 19 TUEL spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, in settori quali difesa del suolo, valorizzazione beni culturali, ecc.
Inoltre la Provincia ex art. 20 TUEL svolge compiti di programmazione di area vasta, quale attività volta a concorrere alla programmazione regionale, ad es. raccogliendo e coordinando proposte avanzate dai Comuni. Con la riforma Delrio il consiglio provinciale diviene un organo di secondo livello, non più eletto dalla comunità popolare così come il presidente, che viene scelto tra i sindaci.
Domanda 4 – atti normativi enti locali: tipi, natura e allocazione sistema delle fonti
Quali sono gli atti normativi degli enti locali
P. 2 (da metà) – 19. Gli atti dei Comuni, Province e Città metropolitane, sono formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi, anche se non c’è potestà legislativa.
L’atto normativo è rivolto all’intera comunità o ai soggetti interessati, ciò riguardo al regolamento, a differenza di un provvedimento scaturito da un procedimento e che è rivolto al soggetto che ha proposto la domanda. Gli atti normativi degli enti locali sono lo statuto e i regolamenti.
Lo statuto contiene ex comma 2 art. 6 TUEL le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente; specifica le attribuzioni degli organi; i modi d’esercizio della rappresentanza legale dell’ente; criteri generali in materia di organizzazione, forma di collaborazione tra Comuni e Province, ecc.
Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, e se non raggiunta tale maggioranza, si ripete entro 30 gg e si approva col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (50%+1 dei votanti).
Tesi prevalente inserisce lo statuto tra le fonti secondarie, altra tesi lo considera una fonte sub-primaria cioè tra legge e statuto non è configurabile rapporto di gerarchia bensì di riparto di competenze, ulteriore tesi ritiene sia fonte primaria anche se atipica non essendo previsto un sindacato di costituzionalità.
Nella prima parte dell’art. 7 del TUEL troviamo la differenza con i regolamenti, il Comune e la Provincia adottano i regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni (la potestà regolamentare non è limitata a queste materie tipizzate) nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, con ciò a sottolineare che i regolamenti sono subordinati allo statuto.
Domanda 5 – presupposti ordinanze del sindaco: 50 e 54 TUEL; ordinanze contingibili ed urgenti
Sono ordinanze extra ordinem non tipizzate data la diversità delle situazioni che possono venire in essere. P. 14. Ex art. 50 TUEL in caso di emergenze sanitarie o d’igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti, ossia per situazioni immediate, venute da poco in essere, e di straordinaria fattualità.
Domanda 6 – sussidiarietà orizzontale: sussidiarietà orizzontale anche verticale
P. 3 e 4. Sussidiarietà orizzontale prevista a livello costituzionale all’art. 118 Cost. ultimo comma, e si tratta della possibilità da parte di tutti i livelli di governo-amministrativi di svolgere funzioni di interesse generale tramite i cittadini, es. concessioni o appalto.
Sussidiarietà verticale ex art. 118.1 Cost. per cui le funzioni amministrative sono attribuite all’organo più vicino al cittadino, ed eventualmente all’organo sovraordinato per assicurare l’esercizio unitario della funzione amministrativa.
Domanda 7 – principio di adeguatezza + convenzioni, consorzi, unioni e fusioni
P. 3 e 4 schemi. Secondo il principio di differenziazione ex art. 118 Cost. gli enti locali sono distinti per dimensioni geografiche, demografiche, ergo sono diversi anche gli obiettivi che ognuno si prefissa, e sono differenziati anche sotto il profilo organizzativo.
Secondo il principio di adeguatezza, lo Stato trasferisce le funzioni amministrative ai Comuni, ma deve assicurarne il loro esercizio in modo adeguato, ergo l’ente deve avere una dimensione socio-economica tale da assicurare la gestione della funzione attribuitagli. Possibile anche tramite forme associative con altri enti locali.
Ex art. 15 TUEL è prevista la fusione tra più Comuni, per cui sarà delineato un nuovo statuto su approvazione di tutti i consigli comunali e assicurando sempre adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; i Comuni che hanno partecipato alla fusione diventano un unicum e cesseranno dalla carica gli organi dei precedenti Comuni.
Oppure ex art. 30 TUEL è prevista la convenzione, quale forma associativa volontaria tra Comuni, col fine di esteriorizzare al meglio determinati servizi ma riguarderà una singola funzione; simile alle comunità montane ma quest’ultime sono convenzioni imposte e disciplinate dalla legge.
Le convenzioni necessitano di apposito atto pattizio stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
O ancora ex art. 31 TUEL sono previsti i consorzi, forma associativa più strutturata rispetto alla convenzione, con cui si crea un organismo cui possono partecipare anche gli enti pubblici, viene redatto uno statuto venendo a istituirsi una persona giuridica.
L’assemblea elegge il consiglio d’amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Tra gli stessi enti locali non può essere istituito più di un consorzio.
Infine ex art. 32 TUEL sono previste le unioni di Comuni, comportando l’esercizio associato di tutte le funzioni venendosi a creare un nuovo ente locale. Possibile anche l’unione tra Comuni non confinanti essendo sufficiente una forma di collaborazione. Può essere considerato uno stato preventivo alla fusione.
Vengono uniti consiglio e giunta comunale dei Comuni per creare il consiglio e la giunta dell’unione. Il presidente verrà scelto tra i sindaci dei Comuni, ma i singoli organi non cessano dal loro incarico.
Domanda 8 – autonomia organizzativa degli enti locali: art. 3 TUEL; capacità dell’ente di potersi organizzare
P. 5. Come prescritto dall’art. 3 comma 4 tra i tipi di autonomia degli enti locali vi è riconosciuta quella di potersi organizzare, sancita anche nell’art. 117. Es. quali uffici devono esserci nel Comune anziché altri, cioè ufficio ragioneria anziché ufficio tributi.
Così come ribadito nell’art. 7 TUEL prescrivendo che gli enti locali adottano i regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
Domanda 9 – criterio di riparto competenze giunta e consiglio comunale: art. 48 e 42.2
P. 13-14 – 18. Ex art. 42 TUEL il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed ha competenza tassativa riguardo ad atti fondamentali, es. statuti dell’ente, programmi e piani finanziari, convenzioni, ecc., mentre ex art. 48.2 TUEL la giunta ha competenza residuale, cioè su ciò che non è di competenza del consiglio o del sindaco.
La giunta adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio. Se un eventuale atto è affetto da incompetenza assoluta quest’ultimo è nullo mentre se affetto da incompetenza relativa sarà annullabile per cui produrrà
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