Tecniche investigative
Videoriprese
Con il termine video-riprese ci si riferisce alla registrazione, mediante strumenti di captazione visiva, di quanto accade in un luogo, all’insaputa di chi in esso si trovi. L’utilità di tale mezzo investigativo non necessita di particolari spiegazioni, essendo evidente la sua massima attitudine a fornire prove per lo più inopinabili, in alcuni casi anche atte a dimostrare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
Quando l’attività è svolta da soggetti privati, la videoripresa è un documento e, in quanto tale, è utilizzabile purché non rientri nelle ipotesi di documento illegale previste dall’art. 240 comma 2 c.p.p. Quando, invece, la videoripresa è svolta da soggetti pubblici come atto di indagine nel procedimento penale, la disciplina è oggetto di acceso dibattito.
La ripresa di comportamenti comunicativi costituisce una forma di intercettazione e, pertanto, ne segue la disciplina: così, se l’intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio dovrà applicarsi l’art. 266 comma 2 c.p.p. Nei luoghi domiciliari, dato il principio costituzionale della inviolabilità del domicilio (art. 14 comma 1) ed in assenza di una disciplina legislativa espressa che regoli i casi e i modi di una eventuale sua limitazione attraverso video – riprese, queste risultano senz’altro vietate, a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.
Devono ritenersi legittimi e utilizzabili gli esiti delle videoriprese se legittimamente autorizzate per apprendere eventuali comunicazioni gestuali di interesse a fini investigativi, pur se – ex post - rivelatesi rappresentative di condotte materiali non comunicative. I luoghi riservati, invece, sono caratterizzati dalla mancanza di stabilità del diritto di escludere chiunque altro. Nel caso, poi, in cui siano avvenute in luoghi pubblici, le videoriprese possono entrare nel processo come prova atipica; anzi, come hanno evidenziato le Sezioni unite, possono perfino essere disposte ed eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.
La disciplina delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni di un membro del Parlamento e del Presidente della Repubblica
L’articolo 68 della Costituzione predispone una tutela delle funzioni del parlamentare rispetto a possibili ingerenze, prevedendo l’obbligo in capo all’autorità giudiziaria di richiedere l’autorizzazione alla Camera di appartenenza per sottoporre il titolare del mandato elettivo all’attività di intercettazione, eccezion fatta per le ipotesi di esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile ovvero nel caso in cui il parlamentare sia colto nell'atto di compiere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
L’articolo 90 della Costituzione prevede, invece, l’irresponsabilità del capo dello Stato per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, fatta eccezione per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. La legge di attuazione della norma costituzionale prevede all’art. 7 che le intercettazioni del capo dello Stato, possibili soltanto al fine di perseguire i c.d. reati propri di quest’ultimo, possano essere stabilite unicamente dal comitato che si forma nel procedimento di messa in stato d’accusa del Presidente e soltanto a seguito della sospensione dalla carica deliberata dalla Corte costituzionale, salvo i casi eccezionali di necessità ed urgenza in cui il presidente del comitato ha la possibilità di disporre le intercettazioni senza attendere il consenso del comitato, fermo restando la necessità di convalida del provvedimento che le ha disposte da parte del comitato stesso nel termine di dieci giorni dall’adozione dello stesso provvedimento.
Relativamente alle intercettazioni occasionali del parlamentare, invece, ferma restando la latente incostituzionalità dell’intero art. 6 della l. n. 140 del 2003, la disciplina attuale non prevede più per l’autorità giudiziaria l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla Camera nell’ipotesi di un loro utilizzo esclusivamente nei confronti di terzi, ma tale obbligo permane nel caso in cui essa intenda avvalersene anche contro il parlamentare, con l’ulteriore precisazione che un eventuale diniego della Camera non comporterà né l’obbligo di distruzione né la loro inutilizzabilità nei confronti dei terzi.
Il sequestro probatorio
Il nostro codice disciplina tre diversi tipi di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo e il sequestro conservativo. Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è quella di creare un vincolo di indisponibilità di una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo; differiscono, invece, quanto alle finalità e, di conseguenza, alla regolamentazione.
Il sequestro probatorio mira alla ricerca della prova. Soffermiamo la nostra attenzione sulla figura del sequestro probatorio. Il sequestro probatorio (detto anche sequestro penale) è un mezzo di ricerca della prova e consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Tale vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della res, al fine dell’accertamento dei fatti. Dunque, la ratio del sequestro è quella di assicurare al processo il relativo mezzo di prova. Ai sensi dell’art. 253, comma 1, c.p.p. sono oggetto di sequestro probatorio:
- Il corpo di reato
- Le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti
Più precisamente costituiscono corpo di reato, secondo il comma 2 dell’art. 253 c.p.p.:
- Le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
- Le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, laddove:
- Per prodotto del reato si intende il risultato, ciò che il responsabile ottiene dalla sua condotta criminosa
- Per profitto del reato si intende tanto il vantaggio patrimoniale e non che deriva dalla commissione del reato, quanto i beni valutabili economicamente dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato
- Infine, per prezzo del reato si intende il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato
Le cose pertinenti al reato includono, invece, oltre al corpus delicti e ai producta sceleris, le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell’illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso tra le cose stesse e l’accertamento dell’illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo.
In genere, l’ambito di operatività del sequestro probatorio è la fase delle indagini preliminare e possono procedervi sia il pubblico ministero che la polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 253 c.p.p.
L'interrogatorio dell'arrestato o del fermato
Tra i poteri più significativi che il Pubblico Ministero può esercitare durante le indagini preliminari – connessi alle attività investigative – rientrano quelli che gli articoli 379 e ss. c.p.p. gli attribuiscono in occasione delle misure precautelari. Prima di entrare nel merito dell’istituto de quo, giova accennare brevemente alle misure, provvisoriamente limitative della libertà personale, dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato.
L’arresto in flagranza è disciplinato espressamente dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; titolari del potere di arresto sono gli ufficiali e gli agenti della Polizia Giudiziaria e i presupposti per il suo esercizio sono due: in secondo luogo, occorre che il reato flagrante sia compreso nell’elenco dei reati per i quali l’arresto è consentito. A-tal proposito occorre distinguere tra i reati per i quali l’arresto è obbligatorio – ovvero quelli espressamente previsti dall’art. 380 comma 1 c.p.p. – e quelli per i quali è meramente discrezionale – ovvero quelli espressamente previsti dall’art. 381 comma 1 c.p.p.
Il fermo di indiziato, invece, è disciplinato dall’art. 384 c.p.p. e titolari del potere di disporlo sono il pubblico ministero o, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia assunto ancora la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Presupposto per la sua disposizione è: il fondato pericolo di fuga di una persona che sia gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo devono darne immediatamente comunicazione al pubblico ministero ai sensi dell’art. 386 c.p.p. e porre l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero – conducendolo nella casa circondariale ove l’arresto o il fermo è stato eseguito - al più presto o comunque non oltre le ventiquattro ore. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo, il pubblico ministero richiede la convalida della misura precautelare al giudice per le indagini preliminari competente, il quale, entro le successive quarantotto ore, fissa l’udienza di convalida. Una volta che l’arrestato o il fermato viene posto a disposizione del pubblico ministero, questi può procedere a interrogatorio ai sensi dell’art. 388 c.p.p.
L'assunzione di informazioni
Il più tipico atto d’investigazione del Pubblico Ministero è probabilmente l’assunzione di informazioni, ai sensi dell’art. 362 c.p.p., da persone che possono riferire circostanze utili per l’accertamento dei fatti oggetto delle indagini preliminari. Tale strumento di indagine, comunemente denominato sommarie informazioni, si distingue dalla testimonianza in quanto, mentre quest’ultima è un mezzo di prova, l’assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero è un atto finalizzato a raccogliere elementi necessari ad orientare il magistrato inquirente in ordine all’esercizio dell’azione penale; inoltre, l’assunzione delle informazioni avviene davanti al pubblico ministero e non dinnanzi ad un Giudice. Ciò posto, i soggetti che rilasciano informazioni al pubblico ministero assumono una posizione sostanzialmente analoga a quella di testimone in quanto, i predetti, hanno l’obbligo di raccontare quanto a loro conoscenza sulle circostanze intorno alle quali vengono escusse e hanno l’obbligo, penalmente sanzionato ex art. art. 371-bis c.p.p - quando le dichiarazioni che andrebbero a rendere riguardino un prossimo congiunto, valendo, anche in tal caso, le cause di incompatibilità previste per la prova testimoniale.
Una regolamentazione specifica è stata prevista, invece, quando si devono assumere informazioni da minorenni in relazione ai delitti di prostituzione minorile, di adescamento di minori, di pedo-pornografia ed assimilati. Infatti, in base al nuovo comma 1-bis, inserito nell’art. 362 c.p.p. dalla legge n. 172 del 2012 – con la quale è stata ratificata la nota Convenzione di Lanzarote - il pubblico ministero deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.
Le perquisizioni
L’istituto giuridico della perquisizione (dal latino perquirere, ricercare), come mezzo di ricerca della prova, è un tipico atto a sorpresa che trova la sua collocazione sistematica all’interno del codice di procedura penale, precisamente con gli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252 c.p.p. L’attività di perquisire consiste nella ricerca preordinata del corpo del reato e di tutte le cose pertinenti al reato; laddove, possono definirsi “corpo del reato” le cose sulle quali o attraverso le quali il reato è stato posto in essere, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto oppure il prezzo.
L’adozione del provvedimento di perquisizione richiede, pertanto, l’esistenza di una notizia di reato e, più in particolare, il fondato motivo di reità, non anche il mero sospetto. I presupposti della perquisizione sono:
- Il fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato
- Il fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo
- Il fondato motivo che in un determinato luogo possa essere eseguito l’arresto dell’imputato o dell’evaso
Il cosiddetto “fondato motivo” si ha allorquando sono presenti indizi di un certo rilievo che convergono verso la probabilità del rinvenimento della cosa oggetto della ricerca sulla persona o nel luogo in cui si effettua l’atto. La legittimazione a procedere alla perquisizione, pertanto, non può fondarsi su meri sospetti o situazioni sussumibili nell’ambito di mere congetture.
Più in dettaglio, una ulteriore condizione essenziale per la legittimità del provvedimento riguarda anche la necessaria specificazione del thema probandum ovvero di tutte le ipotesi di reato da verificare, con particolare riferimento a degli specifici elementi fattuali. Quindi, al pari dell’ispezione, anche la perquisizione può essere:
- Personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse
- Locale, quando vi è fondato motivo di ritenere che cose o tracce pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo, ovvero, ivi si trovi l’indagato o l’evaso
Il sequestro
Il terzo mezzo di ricerca della prova che andremo ad analizzare è il sequestro, espressamente disciplinato dall’art. 253 del codice di procedura. Il nostro codice disciplina tre diversi tipi di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo e il sequestro conservativo. Il primo è stato collocato dal Legislatore tra i mezzi di ricerca della prova, mentre gli altri due tra le misure cautelari. Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è quella di creare un vincolo di indisponibilità di una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo; differiscono, invece, quanto alle finalità e, di conseguenza, alla regolamentazione.
Cos'è L’investigazione
(strumento introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 397). L’investigazione in senso stretto «consiste in quell’insieme di iniziative e azioni che le Forze di Polizia pongono in essere per l’accertamento della verità o per l’acquisizione di conoscenze, in relazione al conseguimento dei fini istituzionali». Tuttavia, l’investigazione non è esclusivo appannaggio della Magistratura e della Polizia Giudiziaria: esistono infatti investigazioni private e indagini difensive ed, altresì, il termine investigazione può essere utilizzato anche fuori dal contesto prettamente istituzionale.
Ebbene, qualunque sia il soggetto che concretamente la pone in essere, l’attività di investigazione ha come fondamentale scopo la tutela ed il perseguimento dei diritti e degli interessi dei propri assistiti; attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova e/o elementi di verità, l’investigazione rappresenta strumento essenziale e strategico per la tutela della libertà della persona e per la raccolta di materiale giuridicamente valido da rappresentare in sede di giudizio.
Dunque, nel nostro Ordinamento, la fase procedimentale attraverso cui prendono vita le investigazioni è quella delle indagini preliminari, laddove la preliminarità deriva dal fatto che le indagini sono necessarie a raccogliere tutti quegli elementi relativi all’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero; solo e unicamente all’esito delle predette e, pertanto, solo nella fase processuale, le risultanze si trasformeranno.
I protagonisti dell'investigazione: soffermarsi in particolar modo sulla figura del PM
L’attività investigativa del Pubblico Ministero è disciplinata dal Titolo V del Libro V del codice di procedura penale – dedicato alle indagini preliminari ed all’udienza preliminare – ed in particolare dagli artt. 358 e ss. c.p.p. Infatti, come precedentemente rilevato, il Pubblico Ministero nella sua qualità di organo inquirente, al fine di decidere se esercitare o meno l’azione penale ex art. 326 c.p.p., dirige e svolge le indagini finalizzate all’accertamento del fatto e alla individuazione del colpevole, in ciò, seppur nella diversità delle proprie attribuzioni, doverosamente coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria.
In particolare, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., il Pubblico Ministero svolge ogni attività necessaria ad accertare fatti e circostanze in favore della persona sottoposta alle indagini; tali attività possono svolgersi in forme tipiche oppure atipiche, ovvero non disciplinate dalla legge. La disciplina degli atti investigativi tipici del Pubblico Ministero è contenuta in larga misura nel titolo III del libro III del Codice, dedicato ai mezzi di ricerca della prova; nel libro V, invece, sono regolate attività investigative assimilabili, sul piano contenutistico, a taluni degli strumenti probatori di cui si occupa il titolo II del libro III.
Tuttavia, il legislatore, riserva alle menzionate attività investigative – i c.d. atti omologhi di indagine – una denominazione del tutto diversa rispetto a quella attribuita nel libro terzo ai corrispettivi mezzi di prova. La perizia si trasforma dunque nell’accertamento tecnico; la ricognizione nell’individuazione di persone e cose; la testimonianza nell’assunzione di informazioni; l’esame dell’imputato di reato connesso o collegato nell’interrogatorio del medesimo soggetto; solo il confronto.
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