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Pena pecuniaria nella riforma Cartabia

Quando si discute di pena pecuniaria si scommette sull’unica alternativa alla pena principale, quale

strumento alternativo alla pena detentiva.D. Lgs. 150/2022 verte sulla stessa ottica.

Segnatamente in base ad una riflessione sulla finalità della pena pecuniaria si può pensare ad

un’alternativa alla detenzione, sia perché riveste una funzione generalpreventiva, ma anche una

funzione specialpreventiva quale forma di intimazione. Vi sono inoltre numerosi pregi su tale

sanzione. Essa si rivela da un latto una pena diseguale poiché non tutti possediamo la stessa

ricchezza; d’altro canto è una pena assai proficua per lo stato ed è priva degli effetti dannosi del

carcere. Se da un lato è una pena più ingiusta, dall’altro è una pena più utile.

Seri profili di criticità: innanzitutto è per sua natura una pena diseguale, in realtà non è però un

difetto radicalmente eliminabile poiché è regolato sul modello della pena pecuniaria prescelto,

ovvero per tassi giornalieri e il modello a forma complessiva ( art. 133-133 bis). Il sistema somma

complessiva è quello adottato dal codice penale italiano. Questo nella prassi ha comportato che non

si tenga realmente conto delle condizioni economiche del reo. Il diverso sistema dei tassi giornalieri

ha ricevuto parziale accoglimento nel nostro ordinamento sul terreno della pena pecuniaria

sostitutiva della pena detentiva breve; sia anche sul terreno della responsabilità da reato degli enti

per quanto riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata all’ente. Secondo profilo di

criticità: ineffettività della pena pecuniaria dell’ordinamento italiano oggi. È un’affermazione

ricorrente che la pena pecuniaria versa in uno stato di assoluta ineffettività. Dalle statistiche del

ministero emerge che la pena pecuniaria riveste nel nostro ordinamento un ruolo secondario e che la

sua riscossione verse in uno stato di assoluta inefficacia. Dall’annuario istat 2022 le condanne alla

sola pena pecuniaria rappresentano solo il 23 % delle condanne. Qua fa eccezione la prassi del

giudice di pace che nel 2019 rappresentava il 99,07%. Perché questi dati destano perplessità?

Perché negli altri paesi europei la pena pecuniaria supera l’80% delle condanne, quindi si fa ricorso

prevalentemente a tale pena. Inoltre queste statistiche rappresentano il grave stato di ineffettività in

quanto non vengo né eseguite né convertite. Le condanne eseguite si attestano al 5 % del totale

degli ultimi anni. Guardando alle risultante ministeriali ricaviamo che dal 2012 al 2019 il credito

per pene pecuniarie e di giustizia monta a 6 miliardi e ne sono stati incassati solo 3 milioni. Anche

dinanzi al giudice di pace il tasso di riscossione del 2019 è pressoché nullo, non viene mai eseguita.

Questi dati sono confermati anche dalla relazione illustrativa della riforma Cartabia, dove ciò viene

evidenziato. Negli altri paesi i tassi di riscossione della pena pecuniaria è pari al 90%. Perché in

Italia non funziona? Perché c’è una inefficienza della giustizia italiana e della macchinosità del

processo dovuta al dpr 115/2002. Accadeva che le pene pecuniarie non eseguite, che dovrebbero

essere convertite in sanzione sussidiaria, non venivano neanche convertite in caso di mancato

pagamento. Come è stato evidenziato dalla riforma Cartabia. Questa ineffettività della pena

pecuniaria interessa anche i decreti penali di condanna; 9 su 10 decreti penali non vengono eseguiti.

È importante guardare al modello di commisurazione della pena pecuniaria prescelto; ma la

comparazione è molto importante perché ci permettere di evincere che l’obbiettivo di effettività è

un elemento realizzabile. In Germania c’è un model

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Sintesi

Pena pecuniaria nella riforma Cartabia

Quando si discute di pena pecuniaria si scommette sull’unica alternativa alla pena principale, quale strumento alternativo alla pena detentiva.D. Lgs. 150/2022 verte sulla stessa ottica. Segnatamente in base ad una riflessione sulla finalità della pena pecuniaria si può pensare ad un’alternativa alla detenzione, sia perché riveste una funzione generalpreventiva, ma anche una funzione specialpreventiva quale forma di intimazione. Vi sono inoltre numerosi pregi su tale sanzione. Essa si rivela da un latto una pena diseguale poiché non tutti possediamo la stessa ricchezza; d’altro canto è una pena assai proficua per lo stato ed è priva degli effetti dannosi del carcere. Se da un lato è una pena più ingiusta, dall’altro è una pena più utile.

Seri profili di criticità

Innanzitutto è per sua natura una pena diseguale, in realtà non è però un difetto radicalmente eliminabile poiché è regolato sul modello della pena pecuniaria prescelto, ovvero per tassi giornalieri e il modello a forma complessiva ( art. 133-133 bis). Il sistema somma complessiva è quello adottato dal codice penale italiano. Questo nella prassi ha comportato che non si tenga realmente conto delle condizioni economiche del reo. Il diverso sistema dei tassi giornalieri ha ricevuto parziale accoglimento nel nostro ordinamento sul terreno della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve; sia anche sul terreno della responsabilità da reato degli enti per quanto riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata all’ente. Secondo profilo di criticità: ineffettività della pena pecuniaria dell’ordinamento italiano oggi. È un’affermazione ricorrente che la pena pecuniaria versa in uno stato di assoluta ineffettività. Dalle statistiche del ministero emerge che la pena pecuniaria riveste nel nostro ordinamento un ruolo secondario e che la sua riscossione verse in uno stato di assoluta inefficacia. Dall’annuario istat 2022 le condanne alla sola pena pecuniaria rappresentano solo il 23 % delle condanne. Qua fa eccezione la prassi del giudice di pace che nel 2019 rappresentava il 99,07%. Perché questi dati destano perplessità? Perché negli altri paesi europei la pena pecuniaria supera l’80% delle condanne, quindi si fa ricorso prevalentemente a tale pena. Inoltre queste statistiche rappresentano il grave stato di ineffettività in quanto non vengo né eseguite né convertite. Le condanne eseguite si attestano al 5 % del totale degli ultimi anni. Guardando alle risultante ministeriali ricaviamo che dal 2012 al 2019 il credito per pene pecuniarie e di giustizia monta a 6 miliardi e ne sono stati incassati solo 3 milioni. Anche dinanzi al giudice di pace il tasso di riscossione del 2019 è pressoché nullo, non viene mai eseguita. Questi dati sono confermati anche dalla relazione illustrativa della riforma Cartabia, dove ciò viene evidenziato. Negli altri paesi i tassi di riscossione della pena pecuniaria è pari al 90%. Perché in Italia non funziona? Perché c’è una inefficienza della giustizia italiana e della macchinosità del processo dovuta al dpr 115/2002. Accadeva che le pene pecuniarie non eseguite, che dovrebbero essere convertite in sanzione sussidiaria, non venivano neanche convertite in caso di mancato pagamento. Come è stato evidenziato dalla riforma Cartabia. Questa ineffettività della pena pecuniaria interessa anche i decreti penali di condanna; 9 su 10 decreti penali non vengono eseguiti.
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