Pena pecuniaria nella riforma Cartabia
Quando si discute di pena pecuniaria si scommette sull’unica alternativa alla pena principale, quale
strumento alternativo alla pena detentiva.D. Lgs. 150/2022 verte sulla stessa ottica.
Segnatamente in base ad una riflessione sulla finalità della pena pecuniaria si può pensare ad
un’alternativa alla detenzione, sia perché riveste una funzione generalpreventiva, ma anche una
funzione specialpreventiva quale forma di intimazione. Vi sono inoltre numerosi pregi su tale
sanzione. Essa si rivela da un latto una pena diseguale poiché non tutti possediamo la stessa
ricchezza; d’altro canto è una pena assai proficua per lo stato ed è priva degli effetti dannosi del
carcere. Se da un lato è una pena più ingiusta, dall’altro è una pena più utile.
Seri profili di criticità: innanzitutto è per sua natura una pena diseguale, in realtà non è però un
difetto radicalmente eliminabile poiché è regolato sul modello della pena pecuniaria prescelto,
ovvero per tassi giornalieri e il modello a forma complessiva ( art. 133-133 bis). Il sistema somma
complessiva è quello adottato dal codice penale italiano. Questo nella prassi ha comportato che non
si tenga realmente conto delle condizioni economiche del reo. Il diverso sistema dei tassi giornalieri
ha ricevuto parziale accoglimento nel nostro ordinamento sul terreno della pena pecuniaria
sostitutiva della pena detentiva breve; sia anche sul terreno della responsabilità da reato degli enti
per quanto riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata all’ente. Secondo profilo di
criticità: ineffettività della pena pecuniaria dell’ordinamento italiano oggi. È un’affermazione
ricorrente che la pena pecuniaria versa in uno stato di assoluta ineffettività. Dalle statistiche del
ministero emerge che la pena pecuniaria riveste nel nostro ordinamento un ruolo secondario e che la
sua riscossione verse in uno stato di assoluta inefficacia. Dall’annuario istat 2022 le condanne alla
sola pena pecuniaria rappresentano solo il 23 % delle condanne. Qua fa eccezione la prassi del
giudice di pace che nel 2019 rappresentava il 99,07%. Perché questi dati destano perplessità?
Perché negli altri paesi europei la pena pecuniaria supera l’80% delle condanne, quindi si fa ricorso
prevalentemente a tale pena. Inoltre queste statistiche rappresentano il grave stato di ineffettività in
quanto non vengo né eseguite né convertite. Le condanne eseguite si attestano al 5 % del totale
degli ultimi anni. Guardando alle risultante ministeriali ricaviamo che dal 2012 al 2019 il credito
per pene pecuniarie e di giustizia monta a 6 miliardi e ne sono stati incassati solo 3 milioni. Anche
dinanzi al giudice di pace il tasso di riscossione del 2019 è pressoché nullo, non viene mai eseguita.
Questi dati sono confermati anche dalla relazione illustrativa della riforma Cartabia, dove ciò viene
evidenziato. Negli altri paesi i tassi di riscossione della pena pecuniaria è pari al 90%. Perché in
Italia non funziona? Perché c’è una inefficienza della giustizia italiana e della macchinosità del
processo dovuta al dpr 115/2002. Accadeva che le pene pecuniarie non eseguite, che dovrebbero
essere convertite in sanzione sussidiaria, non venivano neanche convertite in caso di mancato
pagamento. Come è stato evidenziato dalla riforma Cartabia. Questa ineffettività della pena
pecuniaria interessa anche i decreti penali di condanna; 9 su 10 decreti penali non vengono eseguiti.
È importante guardare al modello di commisurazione della pena pecuniaria prescelto; ma la
comparazione è molto importante perché ci permettere di evincere che l’obbiettivo di effettività è
un elemento realizzabile. In Germania c’è un model