Ereditare il futuro
Introduzione
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale: una “clausola” per l’eternità?
Un patrimonio ricco di diritto
Nel Purgatorio di Dante, al canto XI, vv. 82-83, il poeta racconta di un uomo che guarda certi fogli di un libro di diritto, miniati dal pittore Franco Bolognese, e si accorge che queste carte “ridono”. Con questi versetti nasce in un certo senso la nostra critica d’arte, dimostrando lo stretto legame tra diritto ed arte che ha radici antiche e che dimostra quanto il diritto abbia influenzato la formazione di una consapevolezza circa l’esistenza di un patrimonio culturale e la sua valenza per la collettività. Basti pensare alla stessa espressione “beni culturali”, che ha avuto origine grazie alla Convenzione dell’Aja del 1954 e che ci parla della protezione di detti beni in caso di conflitto armato.
Una maggiore presa di coscienza di tutto ciò è avvenuta però solo negli anni Settanta del XX secolo quando, ad esempio, in Italia è stato istituito il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Questa maggiore sensibilità ha avuto origine da due Convenzioni dell’UNESCO, la prima del 1970 che riguarda le misure da adottare per impedire l’illecita importazione ed esportazione dei beni culturali, la seconda del 1972 che disciplina la protezione del patrimonio culturale mondiale.
Un altro fenomeno che velocizzò una disciplina in merito ai beni culturali non è stata una legge o convenzione, bensì il suicidio di Mark Rothko, avvenuto a New York il 25 febbraio 1970, che aprì delle conseguenze giuridiche in merito alla contesa sull’eredità dell’artista che portò a relazionarsi diritto ed opera d’arte. Da ciò nasce, negli anni successivi, l’urgenza di approdare ad una nuova visione giuridica che integri insieme il “patrimonio culturale”, con le sue “funzioni” ed il suo “contesto”, determinando così il conseguente regime di tutela, fruizione e valorizzazione. Per fare ciò, oltre alla scienza giuridica, l’economia e la statistica, che rendono possibili occorre anche il supporto di altre discipline, come conoscere cifre e dati sulle reali condizioni in cui si trova l’amministrazione del patrimonio culturale in Italia.
Il patrimonio culturale tra globalizzazione e mitologia giuridica
Per offrire una chiara lettura giuridica delle problematiche riguardanti il patrimonio culturale, è innanzitutto necessario considerare la ricostruzione del contesto di riferimento. Abbiamo già detto che in Italia si è iniziato a studiare i beni culturali negli anni Settanta, con l’istituzione del Ministero per i Beni Culturali. Questo ritardo ha determinato alcuni difetti di comprensione della messa a fuoco dei problemi e istituti giuridici, portando alla diffusione di alcuni “miti” che ancora oggi condizionano in questo settore. Un primo mito è quello del cosiddetto “benculturalismo” che riguarda la eccessiva estensione della nozione di bene culturale e i relativi danni. Vi è poi il problema della valorizzazione che attiene alla difficoltà di definire e regolare le funzioni in materia, ed infine l’infinita riforma organizzativa (si pensi che il nostro Ministero ha visto ben 5 riforme nell’arco di 20 anni).
Un altro problema da prendere in considerazione è quello della cosiddetta globalizzazione, un fenomeno già presente nel 1500 con gli imperi coloniali portoghese e spagnolo. Basti ricordare solo l’attenzione internazionale per le distruzioni di beni culturali perpetrate dall’ISIS e l’attivazione dei “caschi blu” per la cultura da parte dell’UNESCO.
- La creazione di un sistema globale per la protezione dei siti UNESCO dichiarati Patrimonio mondiale dell’umanità
- La formazione di un quadro normativo internazionale per la circolazione dei beni culturali e i suoi limiti
- L’adozione di regole globali riguardanti musei e mostre
È necessario altresì soffermarsi anche su quella che rappresenta una delle più importanti novità legislative intervenute in Italia negli ultimi decenni, ossia il beneficio fiscale a favore del mecenatismo culturale, il cosiddetto “artbonus”, introdotto con il Decreto Legge n. 83 del 2014.
Quattro dilemmi
Per meglio comprendere come l’analisi giuridica può offrire il proprio contributo in campo di beni culturali, è utile considerare quattro dilemmi che riguardano appunto la regolazione del patrimonio culturale.
Il primo dilemma è quello del rapporto tra pubblico e privato. È un dilemma non solo italiano che riguarda il regime proprietario, il mecenatismo, le imprese e i cittadini, argomenti che ci fanno capire come a fianco della tutela si sia progressivamente affiancata la valorizzazione.
Il secondo dilemma è quello tra “retenzione” (=trattenere) e circolazione internazionale di opere d’arte. È una questione molto antica: basti pensare al noto caso della spoliazione di opere dall’Italia alla Francia. Oggi l’analisi giuridica ci dice quali sono le norme che disciplinano lo scambio delle opere.
Il terzo dilemma riguarda la progettazione di mostre. In Italia, ad esempio, negli ultimi 20 anni, si è vista una certa esternalizzazione dei servizi cosiddetti aggiuntivi, compresa anche la progettazione di mostre, cosa che ha portato lo Stato a non sviluppare una propria competenza nel settore museale.
Il quarto dilemma riguarda i limiti della nozione di patrimonio culturale, vale a dire il rapporto tra beni culturali, beni paesaggistici e ambiente. È emersa soprattutto negli ultimi anni la necessità di inquadrare correttamente la funzione di valorizzazione del paesaggio in rapporto alla tutela.
Le soluzioni organizzative
Come si è organizzato lo Stato italiano per risolvere questi dilemmi? Per capirlo è necessario conoscere l’evoluzione del Ministero per i Beni Culturali dalla sua istituzione ad oggi, esaminando in particolare la riforma del 2014 che ha molto puntato su due ambiti: i musei e gli archivi.
Infine, per meglio conoscere i limiti e le potenzialità dei modelli organizzativi usati per l’amministrazione del patrimonio culturale, è necessario analizzare il Grande Progetto Pompei, che presenta uno straordinario esempio dove si intrecciano grandi temi come le implicazioni della globalizzazione, la scelta del modello organizzativo, il ruolo dei privati, il distacco e lo spostamento delle opere, la pianificazione urbanistica e paesaggistica del sito e delle aree limitrofe.
Quale eredità per il futuro?
Per poter affrontare queste complesse problematiche legate al patrimonio culturale, è necessario poter integrare la prospettiva giuridica con quella di altre discipline. Dal 2014 l’Italia sembra essersi resa conto dell’importanza strategica del settore del patrimonio culturale. È stata introdotta una forte agevolazione fiscale, è stata fondata una Scuola del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sono state previste nuove assunzioni tramite concorsi. Le leggi di stabilità del 2015 e 2016 hanno stanziato risorse significative per la cultura.
Tutti questi sono passi importanti, ma non bastano. Occorre partire dall’inizio, dall’educazione alla tutela del patrimonio culturale e dal conoscere la sua storia. Ciò è sancito anche dall’art. 9 della nostra Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Questo dettato costituzionale rappresenta uno di quei principi che non possono essere sovvertiti o modificati, una specie di “clausola eterna” (eternal clause). Ma se questa clausola può definirsi “eterna”, lo stesso vale per le forze di distruzione dei beni culturali, che sono legate alla stupidità umana.
Parte prima
La storia e il contesto: cronache di un quarantennio
Capitolo primo
Le politiche del patrimonio culturale in Italia: poche strutture, molte congetture
La svolta degli anni Settanta
Nel 1974, grazie alla ferma volontà di Giovanni Spadolini, è stato creato il Ministero per i Beni Culturali e per l'Ambiente, successivamente denominato Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Con tale atto l'espressione beni culturali entra nella nostra legislazione e, oltre alla tutela, prenderà sempre più forma la “valorizzazione”, proprio a causa dello stato di benessere che concretizza l’art. 9 della Costituzione, che vede il patrimonio storico ed artistico della Nazione non solo quale oggetto “statico” da tutelare, ma anche come strumento “dinamico” essenziale per lo sviluppo della cultura.
A partire dagli anni Settanta, quindi, il diritto del patrimonio culturale assume sempre più importanza anche nella scienza giuridica e politica. Dall’istituzione del Ministero si è passati all’approvazione del Testo Unico e poi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fino ad arrivare, nel 2014 e 2015, ad importanti riforme. Fino al 2014 ha prevalso l'attenzione verso la sistemazione dell'esistente rispetto al tentativo di dotare il sistema del patrimonio culturale di nuovi mezzi.
Le strutture
Una breve carrellata di testimonianze d’autore mostrano una delle principali caratteristiche del patrimonio culturale e cioè la molteplicità di interessi pubblici ad esso riconducibili. Nel 1787 Goethe osservava che il fumo delle candele danneggiava l’opera di Michelangelo. Tra il 1801 e il 1812 Lord Elgin trasportò i fregi del Partenone da Atene a Londra. Nel 1829 Stendhal era turbato dal degrado delle colonne di San Lorenzo a Milano. Nel 1916 Henry James denunciava l’incessante passaggio di quadri e statue dall’Europa agli Stati Uniti.
Appare evidente un interesse al controllo della circolazione, al commercio, alla conservazione delle cose di interesse storico ed artistico e alla loro restituzione. Si parla anche di un interesse alla preservazione fisica del bene, cui si collega la conservazione o meno del bene nel suo contesto originario. È il caso di intervenire con un giudizio sui benefici di un ampio godimento, da parte della collettività, del valore espresso dal bene culturale rispetto ai danni causati dalla decontestualizzazione del bene stesso. Ad esempio, nel 1965 il Tempio di Dendur, in Nubia, risalente al 15 a.C. è stato donato dal governo egizio agli Stati Uniti ed è ancora oggi visitabile nel Metropolitan Museum of Art di New York, mentre invece la Porta del mercato romano di Mileto (120 a.C.) è stata ricostruita nel Pergamon Museum di Berlino.
Vi è poi l’interesse alla fruizione pubblica del patrimonio storico ed artistico ed alla diffusione della sua conoscenza, legato anche all’uso della cosa, come ad esempio un luogo o un edificio.
- La conservazione fisica (preservation)
- L’autenticità (cultural truth)
- L’accessibilità (access)
- L’identità nazionale (cultural nationalism)
Altro tentativo è stato quello di distinguere cinque categorie:
- L’interesse globale della società civile (accesso, libera circolazione per mostre ed esibizioni, protezione dei diritti umani)
- Gli interessi nazionali degli Stati nel conservare beni di rilievo nazionale
- Gli interessi privati dei proprietari e degli artisti
- Gli interessi dei beni stessi (funzione religiosa, conservazione nel contesto, integrità fisica)
- Gli interessi di mercato
La molteplicità degli interessi si riflette sul rapporto tra pubblica amministrazione e privati. La varietà di interessi e la costante dialettica tra pubblico e privato rendono impossibile affidare ad un unico potere pubblico tutti i compiti legislativi e amministrativi in materia. Questa pluralità di interessi permettono di considerare il settore del patrimonio culturale come un vero e proprio sistema sociale in cui art players e art supporters agiscono a livello sia nazionale sia internazionale. Di conseguenza, quindi accanto alla molteplicità di interessi, alla dialettica tra pubblico e privato, ci saranno anche molteplicità di attori pubblici, ovvero più soggetti istituzionali (stato, regioni, enti locali) fa sì che vi siano spesso intrecci e dagli anni 70 questi intrecci cominciano a chiedere soluzioni e risposte da parte dell'ordinamento.
Le congiunture e gli avvenimenti
L’aumento di problematicità che ha caratterizzato il patrimonio culturale negli ultimi 40 anni dipende da numerose cause e concause. Innanzitutto vi è l’affermazione dello Stato del benessere che, partito nel dopoguerra, si è sviluppato intorno agli anni Sessanta. Si è passati dalla dicitura “cose d’arte” o “cose di interesse storico – artistico” a “beni culturali”, proprio per rendere meno elitario questo settore. A ciò si aggiunge anche l’esigenza di far conoscere, diffondere e rendere accessibile l’immenso patrimonio storico ed artistico della Nazione.
A questo periodo, verso la fine degli anni Ottanta, ne seguì uno di crisi economico-finanziaria che porta ad un contenimento della spesa e nel settore dei beni culturali i privati vengono visti come produttori di reddito; si diffondono i cosiddetti servizi aggiuntivi, le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni. A partire dagli anni Novanta, poi, il patrimonio culturale di proprietà pubblica viene inserito all’interno del programma di dismissione immobiliare, con il timore che si arrivasse ad una sua possibile “svendita”.
Nel frattempo, il sistema amministrativo prosegue nel processo di decentramento che coinvolge anche il patrimonio culturale: con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 vengono ripartiti i compiti amministrativi tra il potere centrale e i poteri regionali e locali. Inoltre, con la realizzazione del mercato comune europeo, viene presa in considerazione anche la circolazione dei beni culturali, sino ad arrivare a riconoscere, proteggere e valorizzare un patrimonio culturale comune. Assistiamo, quindi, da una parte al riconoscimento dei siti UNESCO all’interno del patrimonio mondiale dell’umanità, e dall’altra al riconoscere valore alle singole identità nazionali.
Gli interventi normativi
Di fronte a questo panorama così variegato, le soluzioni trovate dal legislatore non sono state sempre tempestive ed organiche e, pur se dal dopoguerra ad oggi le iniziative legislative in materia di patrimonio culturale sono state molte, pochissime hanno avuto carattere sistematico.
Il lungo percorso verso le riforme
L’impianto delle leggi inerenti il patrimonio culturale sono quelli risalenti al 1939 e, fino agli anni Novanta, si sono susseguite due categorie di misure: quelle di finanziamento e quelle di natura organizzativa (prima fra tutte l’istituzione del Ministero). Nel mezzo ci sono state poche eccezioni, come la Legge n. 310 del 1964 che istituiva la Commissione Franceschini, la Legge n. 800 del 1967 sugli enti lirici, la Legge n. 512 del 1982 sul regime fiscale dei beni culturali, la cosiddetta Legge Galasso n. 431 del 1985 sui beni ambientali, la Legge n. 163 del 1985 sullo spettacolo con l’istituzione del Fondo Fus e la cosiddetta Legge Ronchey n. 4 del 1993 sui musei statali. Dalla fine degli anni Novanta, poi, sono iniziati gli interventi di riassetto normativo. Si arriva all’approvazione del Testo Unico del 1999 e poi al nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, corretto ed integrato nel 2006 e nel 2008.
Molti interventi normativi sono scaturiti dall’esigenza di recepire norme di rango internazionale, come ad esempio la Convenzione Unidroit del 1995 sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. Tra gli sviluppi più recenti si ricordano le Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nonché la Convenzione di Faro che pone l’accento sulla nozione di bene culturale e di cultura.
Possiamo quindi concludere dicendo che, negli ultimi 40 anni, la disciplina legislativa inerente il patrimonio culturale si è articolata intorno a quattro filoni:
- Il finanziamento straordinario e/o il supporto emergenziale
- Il recepimento di normative europee o internazionali
- La riorganizzazione del Ministero
- La continua ricodificazione
Il patrimonio culturale tra (ri)organizzazione e codificazione
Dopo questa prima fase di interventi, soltanto alla fine degli anni Novanta il legislatore ha intrapreso un cammino di riforma. Negli ultimi 15 anni la normativa in materia di patrimonio culturale si è polarizzata attorno a due priorità: l’organizzazione e la codificazione, quest’ultima molto ardua come impresa a causa della strutturale complessità della materia. Si amplia in questo periodo anche il concetto di valorizzazione che porta inevitabilmente ad un processo di decentramento amministrativo, distribuendo la valorizzazione tra Stato, regioni ed enti locali.
Gli sviluppi della scienza giuridica
Il patrimonio culturale è stato più volte considerato, in Italia, un “terreno” adatto per indagare istituti del diritto pubblico. Molto importante è stato il tema della proprietà, incentrando dopo le leggi del 1939 sulla qualificazione giuridica delle cose d’interesse storico ed artistico e sui.
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