Estratto del documento

Proprietà e contratti: fondamenti romanistici

A cura di Russo Luca

Sommario

  • Il Digesto di Giustiniano
  • Le Obbligazioni
  • Contratto, fatto illecito ed effetti di obbligazioni
  • Debiti e crediti
  • Diligenza e responsabilità
  • Mandato e rappresentanza
  • Carattere patrimoniale della prestazione
  • Comportamento secondo correttezza
  • Mutuo e comodato
  • Errore, violenza, e dolo
  • Origine della proprietà
  • La proprietà
  • Modi di acquisto della proprietà
  • Possesso
  • Modo di acquisto per via ereditaria
  • Successione necessaria formale
  • Successione legittima
  • Servitù prediali
  • Prestazioni accessorie
  • Estinzione

7 Marzo 2022

Il Digesto di Giustiniano

La codificazione è il ponte con la modernità (VI secolo da Giustiniano - Digesto). L'imperatore affronta un problema pratico, ovvero lo scadimento della qualità scientifica degli operatori. L'abbandono degli studi significa che le generazioni non possono attingere a un profitto dalla produzione scientifica passata. Le scienze vengono trascurate, quindi si perdono. Giustiniano se ne preoccupa perché la scienza giuridica non è solo un lusso, ma una necessità: si arriva a un deperimento della qualità dell'amministrazione della giustizia. Rendere quindi accessibile (ordinato e semplificato) ciò che ormai rimaneva inconsultato nelle biblioteche.

Nel raggiungere questo scopo, fu accompagnato da altre razionalizzazioni, come il nuovo manuale di diritto privato, in modo che gli studenti avessero un testo aggiornato. Questa raccolta di iura, cioè di ragionamenti scientifici, sopravvisse anche all'impero romano; è stata la base del diritto applicato per intere generazioni di giuristi che non avevano più a che fare con l'impero romano. Il testo di Giustiniano continuava a comandare. Ha quindi improntato anche il medioevo fino a 800-900. Il ragionamento illuministico ha generato una reazione contro l'idea che Giustiniano potesse ancora comandare, si parlava del diritto come un'imposizione cosciente. Non è un caso che il primo grande codice che accantona il Digesto di Giustiniano è il Code Napoléon, il frutto di una rivoluzione. Il 1° gennaio del 1900 anche in Germania e in Italia nel 1865 si dimentica il Digesto e si adatta il codice civile.

Le Obbligazioni

Art. 1173: Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrre in conformità dell'ordinamento giuridico. La definizione delle obbligazioni è troppo generica, troppo aperta ("ogni fatto e atto").

N.B. È un articolo sciocco, non serve a niente: dal punto di vista tassonomico lascia a desiderare. Se avessero tolto "dal contratto, da fatto illecito" non sarebbe cambiato niente in quanto hanno incluso tutte le opzioni possibili con l'espressione "ogni fatto e atto". Neanche i romani le avevano spiegate bene perché non sopportavano le premesse e le definizioni. Era una produzione scientifico-casistica.

Ecco qualche articolo:

Giustiniano (imperatore), Istituzioni, 1,1,13:

  • Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendo rei secundum nostrae civitatis iura.

L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti a prestare (nel senso di prestazione: dare o fare) qualcosa in favore di qualcuno, secondo il diritto del nostro ordinamento. Definisce l'obbligazione come un vincolo giuridico (catena giuridica). Non esiste una catena fisica tra creditore e debitore, ma una catena giuridica tra i due. L'obbligazione non esiste senza il debitore in quanto il cuore dell'obbligazione e l'aspettativa del creditore ("crede che il debitore adempirà").

Si distinguono dai diritti reali nei quali il titolare gode del bene finché non viene disturbato: il resto del mondo rimane al di fuori; nelle obbligazioni invece è necessaria la presenza di un vincolo giuridico (dare o fare) tra due soggetti, ovvero debitore e creditore.

N.B. C'erano, ad esempio, anche vincoli di gratitudine (non giuridici) e dei vantaggi collegati a doveri.

Gaio, Res cottidianae (Le cose di tutti i giorni), Digesto 44.7.1 pr:

  • Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris.

Le obbligazioni nascono o da contratto, o da fatto illecito, o per forza (giuridica) propria, da varie figure di cause (di obbligazione). Un estratto dell'opera di Gaio viene inserito nel Digesto. Gaio espone la suddivisione delle obbligazioni, la quale corrisponde all'articolo 1173 del codice civile italiano. Utilizza un latino limpido e immediato.

Gaio, Istituzioni, 3.88:

  • Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species deducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.

Passiamo ora alle obbligazioni. La fondamentale suddivisione di queste è in due specie: ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto. Questa opera è l'unica che è sopravvissuta per intero. Gaio espone la fondamentale suddivisione delle obbligazioni, le quali nascono da contratto o da delitto ("species"). Al di fuori ci sono altre figure giuridiche che non sono obbligazioni. Si parte da una ripartizione e si arriva ad una tripartizione.

Contratto, fatto illecito ed effetti di obbligazioni

Art. 1321. Nozione.

  • Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Le prime forme di contratto erano costituite dalla ricerca di soluzioni per i fatti illeciti.

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

  • Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Viene regolato il risarcimento per fatto illecito. Al contrario del contratto, si ha una negazione dell'accordo che avviene tra sconosciuti. Deve trattarsi di un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto: può esistere anche un danno giusto (es. mi presento ad un concorso ma non vinco perché c'è un'altra persona molto più preparata di me; subisco un danno giusto).

Legge delle XII tavole (451-450 a.C.), 8.2:

  • Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.

Se avrà reso definitivamente inservibile un arto/organo, se con lui non si sarà pattuita una soluzione, sia applicato il taglione. Se si provoca una frattura reversibile, c'è l'obbligo di trovare una soluzione, altrimenti si applica il "taglione" (occhio per occhio, dente per dente). Si cerca quindi per la prima volta di frenare la violenza dei consociati. Si parla di ipotesi più o meno gravi di un fatto illecito: la gravità è l'elemento centrale. È il primo momento di normazione scritta (5° secolo): prima la legge era orale e memorizzata da un collegio sacerdotale di pontefici. Era in corso un conflitto tra patrizi e plebei: questi ultimi desideravano che la legge fosse scritta. Si arrivò quindi alla "Legge delle 12 tavole" verso la metà del 5° secolo.

Art. 2028: Obbligo di continuare la gestione.

  • Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

Tratta della terza categoria delle obbligazioni senza titolo comune. Siamo al di fuori delle obbligazioni e dei contratti. Il codice non le riconduce ad un'unica species (tratta della gestione e del pagamento). La gestione di affari altrui consiste nel gestire una cosa che non ci riguarda; siamo fuori dai contratti perché non c'è un accordo ma il comportamento volontario di gestire un'attività di cui non può occuparsi il titolare per sua assenza o incapacità.

Art. 2031: Obblighi dell'interessato.

  • Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

Il gestore momentaneo è obbligato a rimborsare il gestore reale; da qui ha origine l'obbligazione. Se vi fosse l'accordo, si tratterebbe del mandato. Cagiona un beneficio per chi è assente: è un'obbligazione che non nasce né da contratto né da delitto; nell'articolo 1193 si descrivono le obbligazioni naturali: si è tenuti a dare o fare qualcosa in favore di altri. Se non si adempie non possiamo essere costretti, non c'è un vincolo (es. debiti di gioco: è un vincolo d'onore, non è un vinculum iuris, non viene tutelato dal punto di vista giudiziario).

N.B. La dottrina tedesca distingueva il debito dalla responsabilità.

Art. 2033: Indebito oggettivo.

  • Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Si parla di indebito oggettivo, ovvero quando un soggetto, credendo debitore, paga: questo denaro ha un destino instabile. Se non c'è una ragione per cui l'accipiente deve ricevere (la causa), questa somma di denaro è passibile di ripetizione, cioè può essere richiesta indietro.

Gaio, Istituzioni, 3.91:

  • Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is, qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium, quam contrahere.

Ma questa specie di obbligazione non sembra nascere da un contratto, perché chi dà con l'intenzione di pagare, vuole piuttosto sciogliere che non contrarre un negozio. L'indebito oggettivo sta nella natura delle cose, è una fattispecie che già esisteva; il soggetto che paga vuole adempiere affinché cessi il negozio, non vuole contrarne uno nuovo. Si genera un'obbligazione perché il presunto creditore la contrae nel restituire il denaro. Il pagamento dal falso debitore è un atto volontario ma nasce dall'ordinamento. Gaio tratta questo argomento perché è una fonte di obbligazione, quindi va spiegata agli studenti. Si considera il caso del creditore in buona fede che crede che lui sia il debitore e quindi riscuote. Non nasce da contratto perché non vi è accordo, c'è solo un colossale malinteso. Il nostro codice e Gaio si arrendono perché non li inseriscono nelle obbligazioni. Gaio, nella spiegazione della bipartizione e nel rispettare la completezza, inserisce queste due figure insieme ai contratti anche se sostiene che non vi è accordo. Ciò avviene perché questi istituti sono più antichi di Gaio, già esistevano: prima il contratto non significava accordo, non esisteva il concetto dell'articolo 1321. Ogni obbligazione nella quale ci si fosse trovati ad essere vincolati era contratta, come fosse una malattia. Era questo il significato: se si toglie l'incontro della volontà nel contratto si ottiene lo stesso risultato.

L'azione di arricchimento serve a ristabilire le relative posizioni economiche. È sufficiente che ci sia un semplice turbamento. Il contratto diventa il perfetto complementare del delitto. Gaio non comprende che il pagamento dell'indebito è un'obbligazione contrattuale: è combattuto tra la nascita delle obbligazioni da contratto o da delitto e la realtà nel concreto. Gaio matura gli spunti del Sedek (manuale dei suoi studi) arrivando ad una maturazione: il contratto è ormai l'accordo, l'incontro delle volontà.

N.B. C'è la tendenza odierna nel differenziare l'obbligazione dal contratto e dal delitto: l'atto illecito si prescrive in 10 anni mentre il fatto lecito in 5 anni. Altra differenza è l'onere della prova: se è illecito, l'attore deve dimostrare tutto (presupposti, danno ingiusto e causa) mentre se è lecito la controparte deve dimostrare di aver adempiuto; anche per la responsabilità contrattuale il debitore deve dimostrare il presupposto del creditore e la prova della qualità e quantità dell'adempimento.

8 Marzo 2022

Debiti e crediti

Giustiniano (imperatore), Istituzioni, 1,1,13:

  • Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti a prestare (nel senso di prestazione: dare o fare) qualcosa in favore di qualcuno, secondo il diritto del nostro ordinamento. La codificazione giustinianea è un'opera scritta in latino. Il primo significato di obligatio è essere obbligato, legato materialmente, come un impedimento. Si tratta di un'obbligazione giuridica (art. 1173), come quella della res cottidianae, ma all'orecchio di chi parla e scrive latino la prima cosa che arriva leggendo è una legatura, un legame, un vinculum. Giustiniano precisa che è un vinculum iuris, non è una catena che pesa ma un vincolo giuridico, che tende verso una prestazione, una solutio, uno scioglimento.

Legge delle XII tavole (451-450 a.C.), 3.1-6:

  • Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iudicatum facit ... secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo, ne minore ... tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.

A coloro che hanno confessato un debito pecuniario o che sono stati ritualmente giudicati circa cose diverse dal denaro (cioè riconosciuti debitori in giudizio) sono dati trenta giorni (per adempiere). Dopo di che abbia corso la manus iniectio (imposizione della mano). Sia portato in tribunale. Se neppure allora adempie (esegue il giudicato), sia portato con sé (dal creditore), sia legato con corde o catene pesanti non meno di quindici. Dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi. Se i creditori taglieranno più o meno del loro dovuto, ciò non è considerato fraudolento. Rispetto a Giustiniano rappresentano il polo opposto. L'imposizione della mano esercitata prima del 30esimo giorno sarebbe contro la legge delle 12 tavole. Viene portato in tribunale e se neppure allora adempie, viene portato a casa del creditore. "Dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi" significa che l'esecuzione è sul corpo del debitore, quindi la responsabilità che garantisce l'obbligazione è corporale.

L'obbligazione è composta da una cosa dovuta, la prestazione, e dalla responsabilità. Sotto il primo piano il diritto romano e il diritto vigente sono perfettamente sovrapponibili: nell'antico diritto romano la responsabilità è corporale mentre oggi è patrimoniale, che scatta con obiettivi e forme diverse. La manus iniectio è un processo esecutivo dell'antica Roma: lo conosciamo per il racconto del giurista Gaio, il quale era impegnato a scrivere un manuale per gli studenti del suo tempo, scrive dettagli preziosi di una struttura che non si usava più ma che veniva ricordata. Colui che agiva, pronunciava in maniera udibile cosa stava facendo: non è un rapitore, è un soggetto che fa valere un proprio diritto. Si presenta nella comunità non come un elemento dirompente, un deviante, un delinquente che commette un delitto, ma come un membro della comunità che approfitta, usa gli strumenti legittimi per salvaguardare la propria posizione compromessa dall'ingiusta condotta altrui. Parla ad alta voce per evitare di essere scambiato per il delinquente. Si identifica come un creditore insoddisfatto, che ha atteso 30 giorni, gli pone la mano e se non adempie, scatta la responsabilità corporale.

Questo debitore sarà trascinato fisicamente a casa del creditore: non poteva allontanare la mano del creditore, che ritualmente gli era stata imposta, e non gli era consentito di difendersi da solo. Veniva avviato verso il rango di oggetto del processo, non può fermare questa forza indubbiamente anche un po' mistica della manus dichiarata e presentata come iniectio manus. Se ci sono più creditori, tutti possono ucciderlo e una volta fatto a pezzi, se le porzioni non corrispondono alla proporzione creditoria si lasci correre, non sia imputato a tentativo di frode o altro. È un po' forzata questa divisione del corpo fra i creditori che fa eco alla divisione del patrimonio tra i concreditori nel nostro diritto vigente.

Art. 2741. Concorso di creditori e cause di prelazione.

  • I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Su questa chiusura delle XII tavole si è scritto molto, si sono provate interpretazioni diverse da quella più immediata e terribile, si è immaginato che l'esito potesse non essere così brutale e mortifero. Non turba la brutalità in un mondo così antico, un mondo che con la violenza aveva un rapporto di confidenza diverso dal nostro: basti il solo ricordo del fatto che in tutta l'età classica la morte era anche una fonte di spettacolo (i gladiatori). Non di meno si è provato a sostenere se stupiva l...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucarusso22000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Proprietà e contratti: fondamenti romanistici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gulina Giovanni.
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