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Diritto tributario

Capitolo I – I tributi

1. La nozione di tributi

Nel nostro ordinamento non esistono definizioni legislative né del tributo né delle sue specie.

La definizione di tributo non si trova né nella Costituzione né in una legge ordinaria, viene ricavata dalla combinazione di due principi costituzionali:

  • Dal punto di vista formale: riserva di legge (riserva relativa) – Art. 23 della Cost.
  • Dal punto di vista sostanziale: capacità contributiva (art. 2 solidarietà economica e art. 53 primo comma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”).

Il tributo comporta il sorgere di un’obbligazione o di altra forma di decurtazione patrimoniale con effetti definitivi e irreversibili.

È da distinguere da altri istituti, che pure incidono sul patrimonio, ma comportano limitazioni o ablazioni di altro tipo.

Il tributo è un’entrata coattiva, ossia è sempre imposto con un atto dell’autorità.

L’ente pubblico impositore è quindi necessariamente provvisto di poteri autoritativi, allo scopo di costituire il rapporto tributario o anche soltanto per imporre il pagamento del dovuto.

Possono esservi entrate pubbliche imposte coattivamente che non hanno carattere tributario, come le sanzioni, ma alla base del tributo vi è sempre un atto dell’autorità, legge o provvedimento.

Presupposto: fonte di ricchezza riferibile al soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

Il principio di capacità contributiva si evolve: oggi si tende a parlare di capacità contributiva in sé, non necessariamente riferibile al soggetto passivo.

Il tributo è destinato a finanziare spese di interesse generale. Di regola, il gettito dei tributi non ha una destinazione prestabilita, vi possono essere però tributi con destinazione specifica.

Infatti, i comuni possono istituire “imposte di scopo” per finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche. Esempio d’imposta di scopo, con vincolo di destinazione: il canone radiotelevisivo.

Non ha rilievo, per la definizione del tributo, il motivo per cui è stato istituito.

Un tributo può essere istituito per fini fiscali, ossia per procurare un’entrata all’ente pubblico, ma anche per fini extra fiscali, dazi protettivi, tributi ambientali.

2. Imposte, tasse, contributi

Il termine tributo comprende:

Imposta: è il tributo per eccellenza. Il presupposto dell’imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico; è un evento cui sono estranei l’ente e l’attività pubblica.

Imposta: è una forma di imposizione, legata alla capacità contributiva che trova fondamento nella legge. Es: imposte sui redditi.

Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto.

Tasse: è il corrispettivo di un servizio che istituzionalmente può essere reso solo da un ente pubblico o su richiesta da parte di un privato.

Le tasse non vanno confuse con le tariffe che sono corrispettivi di un servizio che per legge è svolto da un Ente pubblico, ma che consiste in un’attività imprenditoriale che può essere svolta anche da altri soggetti. Es: trasporti pubblici.

TASSE: ha come presupposto un atto o un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un provvedimento o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un determinato soggetto.

Vi sono tasse collegate all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, tasse sulle concessioni governative, tasse collegate ad un’attività pubblica, contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause civili, e tasse collegate alla fruizione di un bene pubblico, occupazione di spazi pubblici, o di un servizio pubblico, raccolta dei rifiuti.

La tassa è un istituto di confine, essendo vicina da un lato ai proventi di diritto pubblico di natura non tributaria, prezzi pubblici, tariffe, e dall’altro ai corrispettivi di diritto privato, entrate patrimoniali.

La distinzione tra servizi pubblici alla cui prestazione è collegato il pagamento di una tassa e servizi pubblici per i quali è dovuto il pagamento di un corrispettivo, non dipende dalla natura dei servizi, ma dal suo regime giuridico: la prestazione imposta coattivamente è una tassa; se invece ha base contrattuale ha natura privatistica.

Nella tassa non vi è un rapporto di sinallagmaticità, quindi non vengono prodotti obblighi per entrambe le parti. Questo spiega perché esistono delle tasse correlate al servizio pubblico, che sono dovute anche in casi in cui il servizio non viene concretamente utilizzato, es: tassa sulla raccolta dei rifiuti.

Vi sono canoni, tariffe che devono essere corrisposti da chi fruisce di un servizio pubblico, ma non sono tasse ma entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale, canone al comune per l’erogazione dell’acqua potabile.

Il nomen iuris non è decisivo. Nonostante la denominazione, è una tassa il canone comunale sulla pubblicità. Il contributo unificato per le spese giudiziarie è una tassa e il canone televisivo è un’imposta.

Contributo: indica ciò che si dà per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più persone.

Il contributo è quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata, di per sé, alla collettività in modo indistinto.

Contributo: in realtà è esso stesso un’imposta, anche se si differenzia dall’imposta. In particolare si tratta di un’imposta di scopo: ciò che l’Ente incassa a titolo di contributo deve essere destinato al preciso scopo per il quale il contributo è stato istituito. Non entra nella contabilità generale dell’ente.

Sono inoltre contributi le prestazioni dovute a determinati enti per il loro funzionamento, se sono dovuti obbligatoriamente ad enti pubblici per i loro fini istituzionali, come il contributo annuale al consiglio nazionale forense.

Anche il contributo si basa sulla capacità contributiva.

Monopoli fiscali: il monopolio fiscale non è un istituto tributario. Ciò che si paga per l’acquisto di un genere di monopolio non è un tributo, ma il corrispettivo di un normale contratto di compravendita. Se invece si ha riguardo alla funzione del tributo, anche il monopolio è un tributo, quando ha per scopo di procurare entrate.

In Italia si distinguono tre forme di tributi, ma in altri paesi non è così. La presenza in Italia sia di imposte e tasse, in Germania le tasse non esistono, pone dei problemi di ordine costituzionale.

Infatti, la combinazione dell’elemento formale della legalità e di quello sostanziale della capacità contributiva definiscono non il tributo in generale ma l’imposta. Perché la tassa ad esempio non si basa sulla capacità contributiva.

Alcune sentenze della Corte costituzionale riguardano proprio questa materia: il principio di capacità contributiva, afferma la Corte, trova applicazione riguardo alle imposte, ma ci possono essere altre forme di tributo che si basano sull’art. 23 della Cost., prestazione patrimoniale imposta, senza fondarsi sulla capacità contributiva.

Quindi si assiste oggi ad un declino della nozione di tributo che sta lasciando il posto ad una categoria ancora più generale: prestazione patrimoniale imposta.

3. Le nozioni in uso nella giurisprudenza

La giurisprudenza costituzionale, con riguardo all’art. 75 Cost. che vieta il referendum abrogativo delle leggi tributarie, afferma che la nozione di tributo è caratterizzata dalla ricorrenza di due elementi essenziali: da un lato, l’imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio; dall’altro la destinazione del gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire le spese pubbliche. Ecco perché è stato affermato un concetto di tributo comprensivo del contributo previdenziale e sanitario.

Sono considerate tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, ossia senza il consenso dell’obbligato, purché non rappresentino il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione dell’ente impositore e siano destinate a finanziare le spese pubbliche in genere.

La nozione di tributo serve a delimitare:

  • L’ambito di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
  • Delle controversie devolute alle commissioni tributarie.
  • L’ambito di applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
  • Della norma che riguarda la deducibilità degli oneri fiscali e contributivi.

Capitolo II – Le fonti

Il diritto tributario è definito tradizionalmente come un diritto di secondo grado. Infatti, poggia sul diritto comune, cui apporta deroghe in materia tributaria.

1. Interesse fiscale

Perché il diritto tributario vive di deroghe al diritto comune?

La ragione non si trova né nella Costituzione, né nella legge ordinaria, ma in un principio non scritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Questo principio è detto interesse fiscale che consiste nella certa, regolare, rapida riscossione delle imposte per far fronte alla finanza pubblica.

2. La riserva di legge

L’Art. 23 Cost. dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

I problemi dell’art. 23 sono tre:

  • Nozione di legge.
  • Nozione di base legislativa.
  • Nozione di prestazione imposta.

1) Il termine legge è assunto dall’art. 23 per indicare non soltanto la legge statale ordinaria ma anche gli atti aventi forza di legge e cioè i decreti legge e i decreti legislativi. Anche le leggi ordinarie soddisfano il precetto dell’art. 23.

La riserva di legge non impedisce che in materia tributaria possano esservi fonti dell’Unione Europea.

Le fonti dell’UE non si pongono in contrasto con la riserva di legge.

2) La riserva di legge riguarda le norme di diritto sostanziale, cioè norme che definiscono i soggetti passivi, il presupposto, la base imponibile e la misura del tributo.

3) Le riserve di legge possono essere:

  • Assolute: se la disciplina di una determinata materia è rimessa in modo esclusivo alla legge.
  • Relative: se la legge si limita a disciplinare le linee fondamentali della materia, rimettendone il completamento a norme di rango inferiore.

Bisogna osservare la distinzione tra tasse e tariffe. Si è detto che alla base della tassa c’è un servizio che per sua natura può provenire solo dall’Ente pubblico, es. stato civile, giustizia, mentre la tariffa è legata ad un’attività imprenditoriale che la legge ha riservato all’ente pubblico, es. trasporti, sanità.

È importante sapere se una certa prestazione patrimoniale è una tassa o una tariffa.

Perché:

La riserva di legge dell’art. 23 è relativa. È richiesta soltanto una base legislativa.

1) È diversa la disciplina sull’IVA: la tassa in quanto tributo non è soggetta ad IVA, sulla tariffa invece l’IVA va pagata. L’IVA è un’imposta comunitaria. Il DPR 633/72 ne individua il presupposto nella cessione di beni a titolo oneroso se svolte in maniera professionale da determinati soggetti, imprenditori e lavoratori autonomi, e nelle importazioni, da chiunque effettuate. Per la direttiva CEE 77/389 il presupposto è qualsiasi attività economica svolta da un soggetto.

Non è necessario che la prestazione imposta sia regolata interamente dalla legge, ma essa deve avere un contenuto minimo, al di sotto del quale la riserva non è rispettata.

La legge deve stabilire i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo. Deve fissare la base imponibile e l’aliquota, ma l’art. 23 è rispettato anche quando la legge non indica l’aliquota o le misure massime e minime, ma fissa criteri e limiti idonei a delimitare e orientare le scelte fatte con fonti regolamentari.

La trasformazione di molte tasse in tariffe è nata proprio dall’esigenza di rispettare le prestazioni personali e patrimoniali imposte.

4) L’art. 23 comprende anche le norme comunitarie. Ad esempio l’attività di smaltimento dei rifiuti è un’attività economica.

La relativa tassa, per disposizione di legge, doveva essere trasformata entro il 2003 in tariffa, ma sono state concesse proroghe e ancora oggi molti comuni non hanno provveduto. Il gettito di una tassa confluisce nella contabilità generale dell’Ente, la tariffa ha un vincolo di destinazione: le Amministrazioni comunali preferiscono quindi incassare la stessa somma a titolo di tassa per poterne disporre con maggiore discrezionalità.

Comprende sia le prestazioni imposte in senso formale, imposte con un atto autoritativo, i cui effetti sono indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, sia le imposizioni in senso sostanziale, cioè le prestazioni di natura non tributaria, aventi funzione di corrispettivo.

La Corte considera compresi nell’art. 23 Cost., non solo i tributi, ma anche i corrispettivi di fonte contrattuale. L’art. 23 riguarda anche le tariffe e i corrispettivi dei servizi pubblici essenziali.

2) È diversa la giurisdizione: le controversie in materia di tasse sono devolute al giudice tributario, quelle in materia di tariffe, in mancanza di specifica previsione di legge restano alla giurisdizione ordinaria.

Perciò il soggetto che intende contestare un atto della Pubblica Amministrazione deve individuare il giudice davanti a cui far valere le proprie ragioni, anche in considerazione del fatto che i ricorsi tributari vanno proposti in termini brevissimi.

L’art. 2 del D.Lgs 546/92 è stato modificato, con l’attribuzione al giudice tributario della giurisdizione in materia di alcune tariffe per servizi pubblici, come quella per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il canone per la fognatura, etc.

2. Leggi tributarie e aiuti di Stato

Le leggi tributarie non possono essere abrogate con referendum popolare, art. 75 Cost., perché i referendum abrogativi dei tributi si prestano ad operazioni di facile demagogia, con ripercussioni sull’equilibrio del bilancio, art. 81 Cost.

Le leggi che contengono disposizioni tributarie di favore, se costituiscono aiuti di Stato, devono essere autorizzate dalla Commissione europea.

2.1 Statuto dei diritti del contribuente

A) Importanti disposizioni in materia di leggi tributarie sono contenute nello Statuto dei diritti del contribuente. L. 212 del 27 luglio 2000.

Gli articoli dello Statuto vanno distinti in due gruppi:

  • Legge tributaria, art. 1-4, norme indirizzate al legislatore.
  • Rapporti fisco-contribuente, art. 5 e seguenti.

L’art. 1 contiene due auto qualificazioni: stabilisce che lo statuto si pone in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e che è portatore di principi generali dell’ordinamento tributario.

Lo Statuto è una legge ordinaria e le sue norme non sono norme interposte tra le fonti di natura costituzionale e le norme ordinarie, cioè norme da assumere come parametro per valutare la costituzionalità delle leggi tributarie. Le norme dello statuto sono criteri-guida vincolanti per l’interprete.

B) Le disposizioni dello Statuto, secondo l’art. 1, comma 2, possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

Sono dunque disposizioni rinforzate per una duplice ragione: non vale per esse il disposto dell’art. 15 delle preleggi nella parte in cui prevede l’abrogazione per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.

Inoltre, l’art. 15 è derogato anche in tema di abrogazione espressa, perché le norme dello Statuto non possono essere abrogate da leggi speciali, ma solo da leggi generali.

Lo statuto è una legge ordinaria, non è quindi invalida una deroga allo statuto, contenuta in un atto con forza di legge.

Lo Statuto dei diritti del contribuente – Prof!!!

La Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", è l'unica che disciplina i principi generali dell'ordinamento tributario, in materia di rapporti tra Fisco e contribuente.

Art. 1 – Principi generali

Lo "statuto del contribuente" è una legge ordinaria che attua espressamente alcuni articoli della Costituzione:

  • Art. 3: principio di uguaglianza, e di ragionevolezza della legge.
  • Art. 23: principio di legalità, riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali.
  • Art. 53: principio di capacità contributiva.
  • Art. 97: imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Per questo suo stretto legame con i principi costituzionali, è una norma rafforzata: l'art. 1 prevede che le disposizioni dello statuto possano essere derogate o modificate solo espressamente, e mai con leggi speciali.

Le norme interpretative in materia tributaria possono essere emanate solo in casi eccezionali, e con legge ordinaria; le disposizioni di interpretazione autentica devono essere espressamente qualificate come tali.

Art. 2 – Chiarezza e trasparenza

Le norme tributarie devono essere facilmente identificabili: titoli e rubriche devono menzionare l'oggetto delle disposizioni tributarie contenute in ogni provvedimento, in ogni partizione interna, in ogni articolo.

Le leggi che non hanno oggetto tributario possono contenere solo le disposizioni tributarie inerenti all'oggetto de

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kat978 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.
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