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DIRITTO TRIBUTARIO

1. I tributi

comportano il sorgere di un’obbligazione, o un’altra forma di decurtazione patrimoniale, i cui

I tributi

effetti sono definitivi ed irreversibili; è caratterizzato dalla coattività, ed è destinato al finanziamento

di spese di interesse generale. Sono proprio questi ultimi 2 aspetti che caratterizzano un tributo

secondo la giurisprudenza.

Il tributo rappresenta una categoria generale, che però racchiude imposte, tasse e contributi.

Il presupposto dell’imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, a cui l’ente e

l’attività pubblica sono estranei (es: il conseguimento di un reddito o il possesso di un bene).

La tassa, invece, ha come presupposto un atto o un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un

provvedimento, o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un determinato soggetto.

Infine, i contributi indicano ciò che si dà per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più

persone; ha come presupposto l’arricchimento che certe categorie di soggetti ritraggono

dall’esecuzione di un’opera pubblica.

2. Le fonti

L’art. 23 Cost. stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se

non in base alla legge”; questo racchiude una riserva di legge.

La riserva di legge ha come oggetto solo le norme impositrici, cioè le norme che definiscono i soggetti

passivi, il presupposto, la base imponibile e la misura del tributo.

Importanti disposizioni in materia di leggi tributarie sono contenute nello Statuto dei diritti del

contribuente, il quale si divide in 2 parti: la legge tributaria e i rapporti fisco-contribuente.

La funzione legislativa spetta al Parlamento, ma il Governo può emanare decreti con forza di legge,

detti decreti-legge e decreti legislativi. I decreti-legge sono provvedimenti provvisori con forza di

legge che possono essere adottati dal Governo in casi di necessità e urgenza; perdono efficacia se

non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Con i decreti legislativi, invece, il Parlamento può

delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa: nella legge di delega fissa i principi e i

criteri direttivi.

Il Testo unico è un testo normativo che contiene la raccolta e la riunificazione di norme relative alla

stessa materia.

In base all’art. 117 Cost. anche le regioni possono svolgere la funzione legislativa, in maniera

concorrente e residuale rispetto allo Stato.

Con riferimento ai regolamenti governativi, sono deliberati dal Consiglio dei ministri, e disciplinano:

l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi e la loro attuazione, le materie in cui manchi la

disciplina da parte delle leggi, e l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l’UE, l’ordinamento dell’UE ha una posizione di primato rispetto all’ordinamento

nazionale; i regolamenti dell’UE sono l’equivalente delle leggi negli ordinamenti statali, e sono

direttamente applicabili a destinatari in senso astratto. Oltre ai regolamenti, ci sono le direttive

(vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere) e le decisioni (riguardano

casi specifici, hanno effetto e sono obbligatori solo per i destinatari indicati).

Le leggi, dopo l’approvazione parlamentare e la promulgazione da parte del PdR, sono pubblicate

nella GU ed entrano in vigore dopo un periodo di 15 giorni di vacatio legis; non hanno effetto

retroattivo. Cessano di essere efficaci quando sono abrogate, sono dichiarate incostituzionali, o

quando scade il termine previsto (per le leggi temporanee).

Le leggi tributarie non possono essere abrogate con referendum.

Hanno effetto su tutto il territorio politico nazionale, a meno che ci siano norme che escludono

determinate zone del territorio politico.

3. Interpretazione e analogia

è molto importante per capirne a pieno il significato. Ve ne sono di

L’interpretazione delle leggi

diversi tipi.

L’interpretazione letterale è quella che l’interprete attribuisce ad un termine derivante da una

definizione del legislatore.

Nell’interpretazione sistematica le singole disposizioni devono essere interpretare come componenti

di un sistema normativo.

In base all’interpretazione conforme, le leggi devono essere interpretate in modo da risultare

conformi alle norme costituzionali, alle norme dell’UE e alle convenzioni internazionali. Le

disposizioni tributarie devono essere interpretate in conformità alle norme dello Statuto dei diritti del

contribuente.

Le leggi interpretative riguardano una disposizione di incerto significato; da questo presupposto, il

legislatore, dettando una norma interpretativa, impone una certa interpretazione. Le disposizioni

interpretative sono, per loro natura, retroattive, ma hanno però dei limiti, come il fatto che si richiede

che la capacità contributiva sia attuale.

4. I soggetti passivi

Il termine contribuente, nelle leggi tributarie, indica il debitore dell’imposta o, più genericamente, il

di rapporti tributari.

soggetto passivo

Ogni contribuente ha un domicilio fiscale, il quale è nel comune dell’anagrafe in cui sono iscritti,

mentre per le società e gli enti è nel comune in cui hanno la sede legale.

Oltre alle persone fisiche e agli enti dotati di personalità giuridica, possono essere titolari di situazioni

giuridiche fiscali anche i soggetti non personificati, ossia le società di persone e le associazioni non

riconosciute.

Anche l’obbligazione tributaria può essere un’obbligazione solidale (passiva). Ci sono 2 tipi di

solidarietà tributaria: s. partitaria (il presupposto del tributo è riferibile in modo indistinto ad una

pluralità di soggetti; es: gli eredi del contribuente) e s. dipendente (un soggetto è l’obbligato

principale, che pone in essere il presupposto del tributo, e un obbligato dipendente; es: ogni società

controllata risponde dei debiti che si collegano alla sua dichiarazione dei redditi).

Si definisce “responsabile d’imposta” il debitore che non realizza il presupposto del tributo, ma è

tuttavia obbligato in solido con il soggetto che realizza il presupposto.

Si ha sostituzione tributaria quando un soggetto, detto sostituto, è obbligato, quando corrisponde

somme al sostituito, ad operare una ritenuta e a versare all’erario quanto ritenuto. La sostituzione è

una garanzia per il fisco, in quanto l’obbligo è posto a carico di un soggetto che non paga con risorse

proprie; sono sostituti d’imposta: i soggetti passivi Ires, le società di persone, le associazioni e gli

imprenditori individuali. La sostituzione tributaria può essere a titolo d’imposta e a titolo d’acconto.

La sostituzione a titolo d’imposta comporta l’applicazione di un’aliquota fissa su un determinato

provento; il sostituto a titolo definitivo è l’unico debitore dell’imposta dovuta sul presupposto

realizzato verso il fisco. Tra fisco e sostituito non c’è nessun rapporto, mentre tra sostituto e sostituito

c’è un rapporto privatistico, che vede il sostituto in posizione debitrice verso il sostituito.

Nella sostituzione a titolo d’acconto, invece, il sostituto è soggetto passivo di un obbligo autonomo

di versamento; nei confronti del fisco è tenuto ad operare e versare una somma pari alla ritenuta.

Per chi le subisce, le ritenute costituiscono un acconto dell’imposta che sarà dovuta sui redditi di

quel periodo d’imposta: si realizza, quindi, una forma di riscossione anticipata. Il sostituito, invece,

subendo le ritenute, viene assoggettato ad una tassazione anticipata da cui deriva il diritto di detrarre

dall’imposta di quel periodo le ritenute subite.

Con riferimento alla traslazione e alla rivalsa, ogni contribuente cerca di trasferire ad altri l’onere del

tributo.

Occorre distinguere tra contribuente di diritto e contribuente di fatto; il primo è il debitore che è tenuto

a pagare il tributo, il secondo è colui che sopporta l’onere del tributo, senza poterlo riversare su altri.

Ci sono dei casi nei quali è espressamente conferito il diritto di rivalsa al soggetto passivo del tributo,

come i soggetti passivi delle accise che hanno diritto di rivalsa verso i cessionari dei prodotti per i

quali hanno assolto il tributo.

La rivalsa dell’imposta può essere facoltativa, obbligatoria o vietata. È obbligatoria quando il

legislatore vuole che l’onere del tributo sia trasferito dal soggetto passivo ad altri; se non ci sono

norme che vietano la rivalsa, i privati sono liberi di stipulare patti di accollo dell’imposta.

5. I principi costituzionali

dispone che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

L’art. 53 Cost.

capacità contributiva”, e che “il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività”; concorrere

alle spese pubbliche è uno dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, così

come stabilito dall’art. 2 Cost.

La funzione naturale dei tributi, infatti, è quella di procurare entrate allo Stato.

Lo Stato non deve limitarsi a garantire il libero svolgimento della vita economica e sociale, ma deve

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l’uguaglianza dei

cittadini, e impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Per capacità contributiva di un soggetto si intende la sua capacità economica, che deve risultare da

“indici concretamente rilevatori di ricchezza, dai quali sia deducibile l’idoneità soggettiva

all’obbligazione d’imposta”.

Ci sono indici diretti e indiretti di capacità contributiva.

Il primo indice diretto è, per eccellenza, il reddito, che viene utilizzato anche come base di

commisurazione dell’imposta progressiva sul reddito globale; oltre a questo, sono indici diretti il

patrimonio e i suoi incrementi.

Sono, invece, indici indiretti di capacità contributiva il consumo di beni e servizi (che implica

disponibilità economica) e gli affari.

Non tutti i fatti economici sono espressivi di capacità contributiva. Il primo limite è il minimo vitale,

secondo il quale un reddito minimo non è indice di capacità contributiva: il tributo non deve intaccare

i mezzi economici necessari per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Il secondo limite stabilisce

la misura massima del tributo, il quale non può essere fissato ad un livello superiore alla capacità

contributiva dimostrata dall’atto o dal fatto economico.

È necessario che il fatto tassato sia rivelatore di capacità contributiva effettiva, non apparente o

fittizia; per essere effettiva la capacità contributiva deve essere attuale, e i tributi di solito non

possono essere retroattivi, tranne nel caso in cui “trovino adeguata giustificazione sul piano della

ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti”.

Dall’art. 53 Cost, combinato con il principio di uguaglianza ( ), si ricava il principio di

art. 3 Cost

eguaglianza tributaria, in base al quale “alle stesse situazioni devono corrispondere uguali regimi

impositivi e, quindi, a situazioni diverse, un trattamento tributario disuguale”.

Il legislatore quando concede agevolazioni per scopi costituzionalmente riconosciuti, non viola il

principio di uguaglianza, proprio perché il trattamento differenziato trova giustificazione in una norma

costituzionale.

L’art. 53 Cost, proprio perché ognuno è tenuto a contribuire in ragione della propria capacità

contributiva, pone un requisito soggettivo: occorre che l’obbligazione tributaria sia posta a carico di

chi ha realizzato il presupposto del tributo; viene, perciò, violato l’articolo se il tributo ricade su un

soggetto che non realizza il tributo.

Secondo la Costituzione, il dovere tributario è un dovere inderogabile di solidarietà ( ) a cui

art 2 Cost

sono tenuti tutti. L’interesse fiscale, quindi, è il valore costituzionale che legittima le norme che

tutelano il fisco.

Secondo la scienza delle finanze, il fondamento di un tributo può essere costituito anche da altri fatti

ugualmente idonei a giustificare la previsione di una prestazione tributaria; ne sono esempi i servizi

divisibili e indivisibili. Invece, quando chi usufruisce del servizio pubblico è individuabile, il relativo

finanziamento può essere fondato sul principio del beneficio, e quindi il tributo è a carico di chi fruisce

del servizio.

Sempre secondo l’art. 53 Cost, “il sistema tributario è costruito in base a criteri di progressività”; il

principio di progressività indica che il sistema tributario ha, oltre allo scopo di fornire i mezzi finanziari

allo Stato, anche delle funzioni redistributive, per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati

dalla Costituzione.

6. L’imposta sul reddito delle persone fisiche

Rientrano nei soggetti passivi Irpef solo le persone fisiche; secondo l’art. 2 del Tuir, “si considerano

residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della

popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del c.c.”.

La residenza fiscale, quindi, scaturisce da uno dei seguenti 3 fatti: dall’iscrizione anagrafica, dal

domicilio, o dalla dimora abituale.

mira a tassare in modo progressivo il reddito globale delle persone fisiche residenti in Italia;

L’Irpef

non tutti però sono tassati in modo effettivo. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è, infatti,

un’imposta personale.

Le nozioni teoriche di reddito tassabile sono 3: r. come prodotto, r. come entrata e r. come consumo.

Secondo la nozione di reddito come prodotto, un’entrata ha natura di reddito solo se deriva da una

fonte produttiva; vengono, quindi, tassati sia i redditi prodotti in modo continuativo, sia i redditi

variabili ed eventuali, e quelli prodotti una tantum.

La nozione reddito-entrata, invece, considera reddito qualsiasi entrata; sono inclusi, quindi, gli

incrementi di valore del patrimonio, le entrate conseguite a titolo gratuito (es: donazioni e

successioni), e i guadagni casuali.

Infine, la concezione del reddito come consumo implica che è tassata solo la ricchezza consumata.

Il presupposto dell’Irpef, secondo l’art. 1 del Tuir, è “il possesso di redditi in denaro o in natura”.

Sono categorie reddituali: r. fondiari, r. di capitale, r. di lavoro dipendente, r. di lavoro autonomo, r. di

impresa e r. diversi; sono uno strumento di individuazione e classificazione della base imponibile

dell’imposta, ma anche l’oggetto di regimi giuridici diversi.

Il possesso per i vari tipi di reddito può avere diversi significati. I redditi di capitale, di lavoro e redditi

diversi sono tassabili quando sono percepiti; perciò, il concetto di possesso vuol dire percezione; nel

caso dei redditi fondiari, il possesso si riferisce all’immobile e, infine, nel caso del reddito d’impresa,

il reddito è frutto di un calcolo.

Il reddito e il patrimonio sono 2 concetti che vanno tenuti distinti. Il patrimonio è l’insieme delle

situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto in un certo

momento; è, quindi, una realtà statica. Il reddito, invece, è un fenomeno dinamico, in quanto risulta

dalle variazioni di incremento del patrimonio.

I redditi possono essere monetari e in natura. I redditi in natura possono essere costituiti da beni o

servizi, e deve essergli attribuito un valore in moneta; si tassa il loro valore normale, che è dato dal

loro valore di mercato. Secondo l’art. 9 del Tuir, per valore normale si intende “il prezzo o corrispettivo

mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera

concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi

sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

Il reddito assume rilievo come reddito di un certo periodo di tempo, detto periodo d’imposta. Le

imposte sui redditi sono imposte periodiche, perché il loro presupposto è delimitato temporalmente

dal periodo d’imposta; le imposte istantanee colpiscono fatti specifici, mentre quelle periodiche

colpiscono l’insieme di fatti che si verificano in un dato intervallo temporale (es: anno solare o

esercizio sociale). Ad ogni periodo di imposta, secondo l’art. 7 del Tuir, “corrisponde un’obbligazione

tributaria autonoma”, e si correla una molteplicità di obblighi formali e sostanziali (es: dichiarazione,

versamenti). Per la determinazione dell’obbligazione tributaria di un certo periodo di imposta si

rilevano i fatti che si verificano in quel periodo.

Con riferimento agli eredi, proprio perché sono tali, subentrano al de cuius come soggetti passivi

dell’imposta dovuta per i presupposti d’imposta realizzati dal de cuius. Inoltre, secondo l’art. 7 del

Tuir, i redditi prodotti ma non incassati dal de cuius, sono tassati a carico degli eredi, quando li

percepiscono.

Per quanto riguarda i coniu

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoleecavallii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scalia Roberto.
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