Diritto sindacale 1
Diritto sindacale (escluso il capitolo 7.)
Cosa vuol dire “sindacale” e “sindacato”?
Non c’è una definizione giuridica, ma ha un significato proprio.
Sindacato → il sindacato è un gruppo di persone che hanno degli interessi comuni, relativi alla loro attività professionale.
Sono movimenti nati quando le persone, nel corso della rivoluzione industriale, si sono ritrovate a lavorare all’interno di strutture fisiche nelle quali prima svolgevano la propria attività professionale (manifatturiera) attraverso l’utilizzo della macchina a vapore (perché più efficiente e veloce) → gli operai perdono lo status di persone autonome, dal momento in cui smettono di essere artigiani e si ritrovano a controllare le macchine (attività che richiede competenze molto inferiori).
Invenzione della macchina a vapore = 1) mette fuori gioco gli artigiani; 2) abbatte il valore della prestazione lavorativa (perché è molto facile trovare nel mercato persone competenti): manodopera non specializzata che ha un valore molto basso.
Le condizioni pessime dei lavoratori fanno sì che si sviluppino i sindacati.
Scopo
- Tutelare gli interessi personali.
- Ottenere una riduzione dell’orario di lavoro.
Legislazione
- Inizialmente questo fenomeno viene visto con sospetto dalla legge → perché visto come un ostacolo all’autonomia contrattuale.
- Il fenomeno man mano viene capito e non può più essere negato → lavoro alla base della società.
La prima legislazione in materia sindacale si regola durante il periodo fascista 1926.
La legislazione corporativa individua per ogni categoria professionale un solo sindacato legittimato a stipulare il contratto collettivo e attribuisce la capacità di stipulare il contratto collettivo al solo sindacato che ha come caratteristica la “sicura fede fascista” = dev’essere un’associazione che all’interno del proprio regolamento dello statuto aderisce all’ideale fascista.
La Costituzione repubblicana del 1948
- Istituzionalizza la funzione delle organizzazioni sindacali.
- Contiene al suo interno una norma → principio di libertà sindacale (art. 39) = nessuno può sovrapporre alla libertà delle organizzazioni sindacali, regole tali da svuotare l’autonomia collettiva (= capacità di darsi regole organizzative e di funzionamento in un gruppo composto da più individui) → la forza che deriva dall’“aggregarsi” di singoli individui consente ad essi di sentirsi sullo stesso livello di forza dell’imprenditore economico.
L’art. 39 si basa anche sull’art. 3 (uguaglianza) della Costituzione: lo scopo è quello di mettere sullo stesso piano individuo-lavoratore e datore di lavoro → l’individuo singolo non ha la capacità di ottenere, allora viene sostenuto dalla figura del sindacato (gruppo professionale).
Non esiste in autonomia una regolamentazione dei rapporti sindacali per quanto riguarda l’UE. La materia della libertà sindacale è però regolata da fonti internazionali che sono state adottate da un organismo (Organizzazione-Internazionale-del-Lavoro → OIL) nato all’interno delle Nazioni Unite nel quale sono presenti rappresentanti dei lavoratori, rappresentanti delle imprese e rappresentanti dei governi.
La libertà sindacale è un valore riconosciuto 1) dalla convenzione dell’OIL 2) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (detta: Carta di Nizza), ma non è riconosciuto con la stessa importanza che è riconosciuto a livello nazionale italiano (dalla Costituzione).
Conversione del contratto collettivo
Contratto individuale e contratto collettivo: nel codice civile del 1865 non era previsto né il contratto individuale né il contratto collettivo → c’era una sottospecie di contratto/accordo non appartenente ad una disciplina specifica.
Solo verso la fine dell’800 si comincia a percepire il problema della sottoproduzione sul piano contrattuale dei lavoratori → la controparte (datore di lavoro) stabiliva le clausole senza alcuna protezione per il lavoratore (ex. il lavoratore si ammala e la prestazione risulta inadempiente).
Contratto collettivo = ha funzione di regolare interessi professionali collettivi, accordo sindacale. (ex: il datore di lavoro si impegna a licenziare 5 persone anziché 10) → fa le veci della mancata regolamentazione sindacale.
Come si faceva il contratto collettivo durante il periodo corporativo?
Come si costringono dei soggetti a stipulare un accordo?
Nel sistema corporativo, se le parti non avessero trovato un accordo, alla loro decisione e relativo contenuto si sarebbe sostituita una decisione della magistratura del lavoro = che avrebbe essa stessa determinato il bilanciamento degli interessi delle parti.
Con la caduta del periodo corporativo i contratti collettivi restano in vita ma l’economia cambia → nella costituente (assemblea di persone che hanno scritto la Costituzione) si ritrovano alcune figure sindacali che hanno contribuito a riportare i valori sindacali della libertà sindacale e contrattazione collettiva (art. 39).
Contratto che si colloca nell’ambito dell’autonomia collettiva ma è pur sempre un contratto col quale le parti costituiscono, modificano e eliminano un rapporto giuridico.
Art. 39
- L’organizzazione sindacale è libera.
- Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge.
- È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
Pancontrattualismo
Pancontrattualismo: modo di intendere l’azione sindacale, in termini diversi rispetto all’idea del classico mandato → pancontrattualismo = il fondamento dell’azione non si rivede nel potere dell’iscritto.
Rappresentatività = elemento qualificante della capacità di azione di un sindacato.
Qual è il sindacato maggiormente rappresentativo?
Criteri di giudizio per stabilire il sindacato maggiormente rappresentativo: non quello con il maggior numero di iscritti → non sono tenuti a rivelarlo pubblicamente.
- La diffusione sul territorio nazionale → dimensione nazionale dell’azione.
- La partecipazione effettiva alla contrattazione collettiva → il fatto che quel sindacato sia stato invitato dai datori di lavoro a negoziare → si misura la forza del sindacato.
Nel nostro paese ci sono più di un sindacato maggiormente rappresentativo: CGIL, CISL, UIL.
Il sindacato che convince il datore di lavoro a stipulare un contratto collettivo è un sindacato effettivo, efficace e tendenzialmente rappresentativo.
Sindacati e settore pubblico
Nell’ambito del settore pubblico (presso le pubbliche amministrazioni) i rapporti dei dipendenti sono regolati dalla contrattazione collettiva.
La sindacalizzazione dei lavoratori nel settore pubblico è un dato acquisito.
La legge stabilisce delle regole che impongono di pesare la rappresentatività dei sindacati → regole che comportano la raccolta di dati.
I lavoratori non sono obbligati ad iscriversi nei sindacati ma ci sono dei meccanismi che aiutano a capire se un sindacato del lavoro pubblico ha più supporto (in termini numerici) di un altro → in modo tale da attribuire a quel sindacato un peso maggiore.
Art. 39 seconda parte
Non si può dire che l’art. 39 seconda parte, dal momento in cui non è stata attuata, non esiste più ed è insignificante → è una norma vivente che costituisce sempre parametro di legittimità: esempio: licenziamenti collettivi.
Il datore di lavoro che vuole ridurre il personale deve avere un incontro con le organizzazioni sindacali → le convoca seguendo il criterio della rappresentatività.
Supponiamo che raggiunga un accordo sui criteri di scelta da adottare per decidere chi licenziare.
Come può un contratto produrre effetti nei confronti dei lavoratori non iscritti se quella procedura non ha avuto riscontro? Può bastare la rappresentatività di un soggetto sindacale a legittimare il licenziamento di un lavoratore?
Ragioni della mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39.
Distinzione libertà sindacale
Libertà sindacale spettante al singolo individuo vs libertà sindacale spettante all’associazione.
Il singolo ha di per sé la libertà di aderire ad un movimento sindacale → non è obbligato ad aderire ad una forma specifica: ha la libertà di aderire ad un’associazione/movimento che agisce per un fine = tutela dell’interesse professionale collettivo (l’interesse è di tutto il gruppo).
Esempio: il soggetto singolo non può decidere di scioperare da solo perché in disaccordo con il suo datore di lavoro; se il datore di lavoro ha violato una regola allora il soggetto singolo si dovrà rivolgere al giudice; se invece la questione in disaccordo ha rilevanza per un gruppo di persone, allora il gruppo di persone può promuovere l’azione di sciopero.
Per passare dall’interesse del singolo alla collettività è necessaria: l’organizzazione → i singoli devono avere la libertà di organizzarsi: libertà individuale-sindacale.
Il gruppo ha la propria libertà, e all’interno del gruppo il singolo ha la propria libertà individuale → all’interno del gruppo il singolo trova un bilanciamento e ridimensionamento.
Diritto vigente sindacale
Art. 39 → principio di organizzazione sindacale libera.
L’ordinamento sindacale si è costruito sulla base della regola che afferma la libertà sindacale.
Attraverso atti unilaterali le organizzazioni sindacali si sono date delle regole che precedentemente nel diritto corporativo erano ordinate dalla legge → se durante il periodo corporativo ci poteva essere una sola linea sindacale (= sicura fede fascista) ora ci sono molteplici sindacati che agiscono separatamente.
Attività sindacale sul posto di lavoro
Non tutti hanno la possibilità/opportunità/tempo di recarsi nei centri dove l’attività sindacale viene praticata.
Nel 1970 si è stabilito che anche all’interno del luogo di lavoro il lavoratore può svolgere attività sindacale ed esercitare i propri diritti → con le limitazioni che derivano dal fatto che si trova lì per prestare attività produttiva stabilita dal contratto di lavoro.
Ci sono delle norme che facilitano e supportano l’attività sindacale all’interno dell’azienda quando essa ha determinate dimensioni.
Libertà sindacale con accezione negativa
La libertà sindacale dà la facoltà a chi ne è titolare di:
- Non esercitare proselitismo.
- Non interessarsi alla materia degli interessi professionali collettivi.
- Non iscriversi al sindacato.
- Non partecipare.
- Non stipulare contratti collettivi (datore di lavoro).
Grande differenza rispetto al sistema corporativo = siamo in un contesto in cui i lavoratori e datori non sono obbligati; non c’è una norma che impone di applicare le norme → il periodo post corporativo è un sistema basato sul principio di libertà = libertà di scelta → la scelta può essere: sì, mi sindacalizzo con chi voglio / no, scelgo di operare individualmente (vale sia per i lavoratori che per i datori).
Ex: il tasso di sindacalizzazione (operare tramite contratto collettivo in materia di diritto del lavoro) in Italia è piuttosto basso: ca. 10%.
Se un datore ha un certo numero di dipendenti può trovare più comodo avere una disciplina collettiva che vale per tutti allo stesso modo (contratto collettivo = strumento di coordinamento).
Tutela della libertà sindacale negativa
Conseguenza: nel nostro ordinamento i patti di closed shop e union shop (U.S.A.) non sono validi e garantiti dall’ordinamento → clausole stipulate nei contratti collettivi.
Patti: aderire ad un certo sindacato pena licenziamento.
Funzione: non sono patti che vanno letti in termini liberticidi, nella federazione U.S.A. (?) il sindacato per poter ottenere un contratto collettivo deve dimostrare di avere un’ampia percentuale di lavoratori aderenti occupati nell’azienda → il datore di lavoro ha un obbligo e un interesse ad attuare la contrattazione collettiva che deriva dal fatto che solo con quel sindacato riesce a gestire la forza-lavoro.
Questo non implica che negli U.S.A. il pluralismo sindacale non abbia senso → si possono costituire tutti i sindacati che si vogliono, ma affinché un datore di lavoro sia obbligato a stipulare un contratto con un sindacato il sindacato deve dimostrare di avere la capacità di raccogliere un certo numero di lavoratori.
Questo sistema limita la libertà sindacale negativa: il concetto di libertà sindacale non è lo stesso nel sistema statunitense.
Sez. 1: il sindacato nella Costituzione e nel codice civile
Garanzie date dalla libertà sindacale
- Libera scelta di aderire ad organizzazioni complesse → vietato, per espressa disposizione ordinaria, ai soli appartenenti alla Polizia di Stato, i cui sindacati non possono confluire in associazioni di secondo grado (sì invece a Forze Armate).
Organizzazioni sindacali
Oggetto: tutela degli interessi personali collettivi.
Struttura: in base al fine perseguito.
Forma: associazione semplice.
Le associazioni sindacali sono delle vere e proprie associazioni con dei soggetti che li compongono, che versano una quota associativa (che verrà loro restituita se chiedono di uscire).
Statuto → ogni associazione ha un proprio statuto con delle regole:
- Stabiliscono quali poteri ha l’associazione sugli associati (ex. potere di rappresentanza).
- Il rappresentato paga la quota (determinata dallo statuto).
- Chi si associa conferisce all’associazione il potere di rappresentarlo in materia di contrattazione.
- I sindacati negli statuti dichiarano di agire non solo per gli iscritti ma per tutti.
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