L’obbligazione in generale
L’attività economica che è diretta a soddisfare i bisogni umani richiede la disponibilità di beni e di attività o servizi da parte di altre persone.
Per esempio, chi abita in un appartamento acquista la facoltà di godimento e di disposizione ma può anche aver bisogno di altre persone come, ad esempio, di un artigiano per delle piccole riparazioni, ecc.
L’ordinamento giuridico, accanto ai diritti sulle cose (diritti reali), riconosce anche diritti nei confronti di altre persone (diritti di credito o di obbligazioni), che presentano le seguenti caratteristiche:
- Hanno come oggetto il comportamento di un’altra persona, vale a dire una prestazione personale, e richiedono la sua cooperazione, che può essere spontanea o anche, se necessario, forzata, mentre i diritti reali hanno come oggetto direttamente una cosa e richiedono solamente che tutte le altre persone si astengano dal compiere qualsiasi atto che possa impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto da parte del loro titolare.
- Sono diritti relativi o personali, perché sono opponibili nei confronti di una o più persone determinate o determinabili, mentre i diritti reali sono assoluti, perché sono opponibili nei confronti di tutti i consociati, che non devono intromettersi nel rapporto esclusivo tra il titolare della proprietà o del diritto e la cosa che ne costituisce l’oggetto.
- Di solito sono assistiti da una difesa relativa perché, in caso di contestazione o inadempimento, possono essere fatti valere in giudizio soltanto nei confronti dell’obbligato, mentre i diritti reali sono assistiti da una difesa assoluta, nei confronti di qualunque terzo: così, per esempio, se noleggio un’automobile e il custode del garage mi impedisce di ritirarla, non posso agire direttamente nei suoi confronti ma devo rivolgermi all’impresa di noleggio perché mi garantisca l’effettivo esercizio del diritto che mi ha concesso.
Il rapporto giuridico obbligatorio
I diritti di credito vengono chiamati anche diritti di obbligazione.
L’obbligazione è un rapporto giuridico per effetto del quale una parte, debitore, è obbligata a tenere a favore dell’altra un determinato comportamento, prestazione, creditore.
Gli elementi di un rapporto obbligatorio sono:
- Il debitore, soggetto passivo, che ha l’obbligo di tenere un determinato comportamento per soddisfare l’interesse di un’altra persona.
- Il creditore, soggetto attivo, che ha il diritto di pretendere che un’altra persona tenga un dato comportamento per soddisfare un suo interesse.
- La prestazione, che è il comportamento passivo, consistente nel dare o fare qualcosa: per esempio consegnare una cosa oppure eseguire un’opera o un servizio, o negativo, consistente nel non fare qualcosa: per esempio astenersi dallo svolgere un’attività concorrente, che il debitore deve tenere nei confronti del creditore.
Per poter formare l’oggetto dell’obbligazione la prestazione deve essere possibile, in senso giuridico e materiale, lecita, ossia non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, e determinata o determinabile in base a elementi oggettivi.
Per esempio, è giuridicamente impossibile l’obbligazione con la quale una persona si impegna a vendere il proprio nome, mentre è materialmente impossibile l’obbligazione di costruire un edificio in un’ora: sono illecite le obbligazioni con le quali una persona si impegna a rubare, contrarietà a norme imperative, a non votare alle elezioni, contrarietà all’ordine pubblico, oppure a prostituirsi, contrarietà al buon costume; è indeterminata l’obbligazione con la quale una persona si impegna a vendere un “terreno”, mentre è determinabile la vendita di azioni al prezzo corrispondente alla quotazione borsistica del giorno successivo.
Inoltre, la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174), cioè deve avere un carattere patrimoniale e deve essere qualificabile in una somma di denaro.
Altra cosa è l’interesse del creditore, che la prestazione del debitore è diretta a soddisfare: tale interesse non deve essere necessariamente patrimoniale, ma può avere anche una natura diversa, culturale, religiosa, affettiva e così via.
Per esempio, una persona può acquistare un libro per aggiornarsi professionalmente o per leggere un romanzo durante il tempo libero oppure può assumere una collaboratrice per gestire un negozio di vendita o per assistere una persona anziana.
La legge prevede l’obbligo a carico di entrambe le parti, di comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175): il debitore e il creditore perciò devono tenere un comportamento che consenta all’altra parte di ottenere la massima soddisfazione possibile e di subire il minore sacrificio possibile.
Le fonti delle obbligazioni
Sono fonti delle obbligazioni gli atti e i fatti giuridici che producono il sorgere di rapporti obbligatori.
Le fonti delle obbligazioni che possono essere volontarie o non volontarie, comprendono (art. 1173):
- Il contratto.
- Il fatto illecito.
- Qualunque altro atto o fatto ritenuto idoneo a produrre delle obbligazioni dall’ordinamento giuridico.
Il contratto
Il contratto è la più importante fonte volontaria.
Per esempio dal contratto di compravendita deriva, tra l’altro, l’obbligo del venditore di consegnare la cosa venduta e quello del compratore di pagare il prezzo convenuto.
Il fatto illecito
Il fatto illecito è qualsiasi atto doloso, cioè intenzionale, o colposo, cioè soltanto negligente o imprudente, che causa un danno ingiusto ad altre persone e obbliga al risarcimento dei danni (art. 2043).
A differenza del contratto costituisce una fonte non volontaria di obbligazioni, che sorgono per il solo fatto del compimento di un atto illecito.
Per esempio, una persona è obbligata a risarcire i danni se in un incidente, dovuto all’eccessiva velocità, danneggia un’altra vettura o causa delle lesioni personali a un passante.
Altri atti o fatti
Si tratta di una categoria generica che comprende sia fonti volontarie, come la promessa al pubblico, con la quale una persona prometta una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, art. 1989, sia fonti non volontarie, come l’obbligo di continuare la gestione di affare altrui, art. 2028.
La figura più importante di fonte delle obbligazioni diversa dal contratto e dall’atto illecito è costituita dai titoli di credito (art. 1992 ss.) che sono documenti che incorporano il diritto di ottenere una determinata prestazione e costituiscono delle promesse unilaterali, ossia provenienti da una sola parte.
Per esempio, una cambiale contiene l’obbligazione di una persona di pagare, a una data scadenza, una determinata somma di denaro.
Le obbligazioni naturali
Le obbligazioni naturali non sono veri e propri obblighi giuridici ma solamente doveri di carattere morale o sociale.
Per esempio, i debiti derivanti da un gioco o da una scommessa (art. 1933).
Se il debitore non adempie un’obbligazione naturale, il creditore non può agire in giudizio per ottenere l’adempimento: se però adempie l’obbligazione, spontaneamente ed è capace di agire, il debitore non può pretendere la restituzione di quanto ha pagato (art. 2034 comma 1).
La classificazione delle obbligazioni
Le obbligazioni parziarie e solidali
Un’obbligazione richiede la presenza almeno di due parti, il creditore e il debitore, ma può riguardare anche più creditori o più debitori oppure, insieme, più creditori e più debitori.
L’obbligazione può essere parziaria o solidale.
In un’obbligazione parziaria ciascun creditore o ciascun debitore ha il diritto di pretendere o l’obbligo di eseguire la prestazione soltanto per la sua parte.
Per esempio, se A e B sono creditori in parti uguali di 100 nei confronti di C, ciascuno di loro potrà pretendere solamente 50 dal comune debitore; se invece A e B sono debitori in parti uguali di 100 nei confronti di C, ciascuno di loro sarà obbligato solamente per 50 verso il creditore.
In un’obbligazione solidale ciascun creditore o ciascun debitore ha il diritto di pretendere o l’obbligo di eseguire l’intera prestazione.
Per esempio, se A e B sono creditori solidali di 100 nei confronti di C, uno qualsiasi di loro potrà pretendere l’intera prestazione (100) dal comune debitore; se invece A e B sono debitori solidali di 100 nei confronti di C, questi potrà pretendere l’intera prestazione (100) indifferentemente da uno qualsiasi di loro.
La solidarietà può essere attiva quando vi sono più creditori o passiva quando vi sono più debitori.
La solidarietà attiva semplifica l’esecuzione della prestazione perché non è necessario che tutti i creditori richiedano il pagamento al debitore e il debitore che paga l’intero debito a uno dei creditori è liberato anche nei confronti dell’altro o degli altri creditori: per esempio una figura di solidarietà attiva ricorre nel caso di una cassetta di sicurezza intestata a più persone presso una banca in quanto, se non è disposto diversamente, ciascun intestatario può pretendere di aprirla singolarmente (art. 1840 comma 1). Non si presume, è stabilita dal titolo.
Anche la solidarietà passiva semplifica l’esecuzione della prestazione: il creditore non deve richiedere il pagamento a tutti i debitori, ma può pretendere il pagamento da quello o quelli più solvibili, e il debitore in solido che adempie l’intera prestazione a favore del creditore libera anche l’altro o gli altri debitori. Si presume.
Se dalla legge o dai titoli non risulta diversamente, si applica una presunzione relativa di solidarietà passiva: quando vi sono più debitori un’obbligazione si presume solidale (art. 1294) e questo fatto presenta un vantaggio per il creditore sia per le modalità di riscossione, che sono più agevoli, sia per i rischi economici ai quali si espone, che sono minori.
Un’obbligazione è solidale solamente nei rapporti esterni tra il creditore e i debitori.
Se infatti uno dei debitori paga l’intero debito, egli libera anche gli altri debitori nei confronti del creditore, ma poi può esercitare l’azione di regresso nei loro confronti per ottenere il rimborso della loro parte (art. 1299 comma 1).
Nei rapporti interni tra i debitori in solido, invece, l’obbligazione è parziaria, dato che ciascun debitore è obbligato solamente per la sua parte, e, se non è disposto diversamente, le parti dei debitori si presumono uguali (art. 1298).
Se uno dei debitori è insolvente, la sua parte viene ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri debitori, compreso anche il debitore che ha effettuato il pagamento (art. 1299 comma 2).
Per esempio, se A e B e C sono debitori in solido e in parti uguali di 60 nei confronti di D, dopo aver pagato integralmente il debito B potrà rivolgersi nei confronti di A e di C per ottenere da ciascuno la loro parte (20). Se però A non è in grado di pagare, la perdita si ripartirà tra gli altri debitori e B potrà pretendere 30 da C, infatti, in questo modo, B e C pagheranno il debito in parti uguali.
Le obbligazioni divisibili e indivisibili
Un’obbligazione è divisibile quando ha come oggetto una cosa o una prestazione suscettibile giuridicamente di essere divisa in più parti.
Per esempio, è divisibile l’obbligazione di pagare una somma di denaro o di consegnare un determinato quantitativo di una merce, mentre non è divisibile l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, un’automobile.
La divisibilità costituisce un concetto giuridico-economico, più che fisico, in quanto richiede che non venga modificato in modo rilevante il valore o la destinazione economica dell’oggetto della prestazione.
Per esempio, l’obbligazione di fabbricare un armadio ha un oggetto che è divisibile materialmente, l’armadio è formato da più elementi diversi, ma che non può essere diviso giuridicamente, il falegname non può adempiere l’obbligazione consegnando separatamente al cliente le ante, lo specchio, i cassetti, ecc.
Un’obbligazione divisibile può dare luogo a più atti separati di adempimento parziale: pertanto se vi sono più creditori o più debitori, e l’obbligazione non è solidale, ciascun creditore ha il diritto di pretendere o ciascun debitore ha l’obbligo di adempiere soltanto la sua parte (art. 1314).
Un’obbligazione è indivisibile quando ha come oggetto una cosa o una prestazione che non è suscettibile giuridicamente di essere divisa in più parti.
L’indivisibilità di un’obbligazione può dipendere dalla natura della prestazione che forma l’oggetto oppure dalla volontà delle parti.
Per esempio, è sempre indivisibile l’obbligazione che ha per oggetto la consegna di un cucciolo mentre può esserlo o può anche non esserlo, a seconda delle volontà delle parti quella che ha per oggetto la consegna di un impianto stereofonico, anziché di singoli elementi, o di una collezione di monete, anziché di singoli pezzi.
Alle obbligazioni indivisibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le obbligazioni solidali (art. 1317) e di conseguenza ciascun creditore o ciascun debitore ha il diritto di pretendere o l’obbligo di eseguire l’intera prestazione.
Le obbligazioni semplici e complesse
Un’obbligazione è semplice quando ha per oggetto una sola prestazione.
Per esempio, un cliente si obbliga a pagare una somma per il noleggio di una bicicletta, ecc.
Una figura particolare di obbligazione semplice è l’obbligazione facoltativa.
Un’obbligazione è facoltativa quando il debitore può eseguire una prestazione diversa da quella dovuta.
Per esempio, nel contratto in conto-vendita (art. 1556) una parte, che ha ricevuto dall’altra una o più cose mobili e si è obbligata a pagarne il prezzo, può liberarsi dell’obbligazione restituendo nel termine stabilito le cose che ha ricevuto, cosiddetta “resa” della merce: si pensi alle copie invendute di giornali e riviste.
Si tratta di un’obbligazione semplice che contiene un’unica prestazione, ma attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi compiendo un’altra prestazione considerata equivalente a quella dovuta.
Nell’obbligazione facoltativa, quando la prestazione principale diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue e il debitore non deve eseguire la prestazione sostitutiva, anche se è ancora giuridicamente possibile, ma può eseguirla se vi ha interesse, per esempio perché vuole conservare il diritto alla controprestazione dell’altra parte.
Un’obbligazione è complessa quando ha per oggetto due o più prestazioni.
Le obbligazioni complesse a loro volta possono essere cumulative o alternative.
Un’obbligazione è cumulativa quando il debitore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni che vi sono contenute.
Per esempio, il proprietario di una villa si obbliga a fornire l’alloggio al custode e a corrispondergli una retribuzione periodica.
Un’obbligazione è alternativa quando il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni che vi sono previste (art. 1285).
Per esempio, un concessionario si impegna a consegnare un’autovettura grigia o metallizzata oppure un’agenzia immobiliare, prima della consegna dell’appartamento, si impegna a effettuarne la pulizia o a imbiancarlo.
Nelle obbligazioni alternative è necessario scegliere la prestazione che il debitore deve eseguire: di regola la scelta della prestazione, per effetto della quale l’obbligazione diviene semplice, cosiddetta concentrazione dell’obbligazione, spetta al debitore, ma le parti o la legge possono attribuirla al creditore o a un terzo (art. 1286).
Può accadere, però, che una o più delle prestazioni alternative divenga impossibile per una causa non imputabile al debitore o al creditore e in questo caso:
- Se l’impossibilità si verifica prima che sia stata effettuata la scelta, l’obbligazione si considera semplice e il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione che è ancora possibile.
- Se l’impossibilità si verifica dopo che è stata effettuata la scelta, l’obbligazione si estingue e il debitore non è più tenuto a eseguire l’altra o le altre prestazioni (artt. 1288, 1289).
Le obbligazioni specifiche e generiche
Le obbligazioni specifiche riguardano una o più cose determinate nella loro individualità.
Per esempio, la vendita di un quadro di Ricasso o di un mobile antico, il noleggio di un’autovettura usata, la locazione di un appartamento e così via.
Le obbligazioni generiche hanno come oggetto una data quantità di cose fungibili, individuate unicamente per la loro appartenenza a un determinato genere.
Per esempio, il pagamento di una somma di denaro, la vendita di un’auto nuova, la consegna di un certo numero di bottiglie di acqua minerale e così via.
Nelle obbligazioni generiche, in applicazione al principio di correttezza, il debitore deve fornire al creditore beni di qualità non inferiore alla media (art. 1178).
L’adempimento e l’inadempimento dell’obbligazione
L’adempimento dell’obbligazione
L’adempimento o pagamento di un’obbligazi
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