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Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale

Capitolo II: reati contro il patrimonio

Sezione I - La tutela del patrimonio

1 Le concezioni tradizionali del patrimonio

Lo studio dei delitti contro il patrimonio, previsto nel titolo XIII del libro II del codice penale, prende le mosse, come per ogni categoria di reati, dall’individuazione della comune oggettività giuridica riferibile alle diverse fattispecie incriminatrici: è opportuno richiamare le varie nozioni di patrimonio accolte, nel tempo, dalla dottrina penalistica.

Va premesso che, sul piano generale, il concetto tecnico-giuridico di patrimonio, per le sue ascendenze civilistiche, possiede caratteri e dimensioni che possono non essere tutti utilmente e direttamente apprezzabili nel nostro settore: se è certo infatti che fra il concetto generale di patrimonio e il bene giuridico penale vi sia una esatta coincidenza di oggetto, non può negarsi d’altra parte che dal concetto generale ‘civilistico’ vada eliminato tutto quanto non sia utile agli scopi tipici dell’intervento penale, o viceversa aggiunto quanto necessario per considerarlo sotto questo punto di vista.

In ogni caso, anche una corretta individuazione dei contenuti della nozione di patrimonio non è sempre in grado di fornire una appagante soluzione per ogni questione posta dalle singole ipotesi delittuose: le ragioni di tale limite devono individuarsi:

  • Da un lato nel ruolo decisivo che le modalità di condotta rivestono rispetto alla determinazione dell’offesa;
  • Dall’altro nell’incidenza che le diverse esigenze politiche, storicamente emerse, hanno avuto nella formazione e modificazione delle specifiche ipotesi di reato.

!) Vanno comunque ricercati concetti generali validi per il maggior numero possibile di fattispecie, allo scopo di mantenere una visione di insieme indispensabile per porre nel sistema le singole figure delittuose.

Nei codici italiani preunitari, la tutela patrimoniale era affidata a fattispecie classificate come ‘reati contro la proprietà’; il codice Rocco modifica questa tradizionale etichettatura, passando dalla proprietà al patrimonio, formalizzando così anche la tutela per ogni altro diritto reale, per il possesso di fatto separato dalla proprietà e, in alcuni casi, anche per i diritti di obbligazione.

La dottrina penalistica tradizionale ha elaborato tre diverse concezioni di patrimonio:

  • Una tecnico-giuridica;
  • Una economica;
  • Una economico-giuridica.

La concezione tecnico-giuridica

Sulla base della concezione tecnico-giuridica, il patrimonio può essere definito come il ‘complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad una persona’.

Tale concezione è di evidente derivazione civilistica: proprio per questo si può dubitare della possibilità di adattarla utilmente alle esigenze peculiari del diritto penale, senza una previa verifica delle finalità pratiche di tutela delle fattispecie specifiche. La costruzione non può essere accolta perché lo schema tipicamente civilistico esclude dalla rilevanza penale, quindi dai profili dell’offesa, ogni relazione puramente fattuale, e comunque ogni situazione non definibile come diritto soggettivo, es. le aspettative.

!) Restringendo l’area della tutela penale ai rapporti di carattere patrimoniale che vestano gli abiti di diritto soggettivo, rimarrebbero fuori dal concetto di patrimonio penalmente rilevante tutte le situazioni di fatto che legano un soggetto ad una cosa che pur potrebbero essere meritevoli di protezione. Viceversa dovrebbe poi affermarsi che anche una situazione a contenuto minimo, una qualsiasi ipotesi bagatellare, rivestendo l’abito del diritto soggettivo, debba necessariamente avere rilevanza penale.

Si consideri inoltre che il diritto soggettivo si sostanzia in un momento formale e che, pertanto, se l’offesa al patrimonio venisse ancorata ad una posizione giuridica formalmente intesa, dovremmo rinunciare ad una gradazione della lesione: il diritto soggettivo, infatti, o è leso o non è leso, rispetto ad esso non è immaginabile una diversa intensità della lesione. Eppure è lo stesso ordinamento ad ammettere, circostanze aggravanti e attenuanti comuni, art. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p., la possibilità di una diversa gradazione, dando rilevanza alla speciale tenuità o alla gravità del danno patrimoniale arrecato.

La concezione economica

Il superamento dei limiti della concezione tecnico-giuridica di patrimonio è stato operato da quanti hanno aderito ad una concezione economica del patrimonio: in tal senso il patrimonio sarebbe costituito dal ‘complesso dei beni economicamente valutabili appartenenti in forza di un diritto o per un rapporto di fatto ad una persona’.

Dunque, il patrimonio è costituito non dal complesso di tutti i beni appartenenti ad una persona, ma esclusivamente da quelli economicamente valutabili e appartenenti ad essa in forza del diritto o anche di un rapporto di fatto.

La prospettiva della ‘valutazione economica’ si presta però ad insuperabili obiezioni.

In primo luogo, l’unica aggressione penalmente rilevante diviene quella che comporta una reale diminuzione economica; di conseguenza si permette all’autore:

  • A) Di compensare la perdita provocata con altro equivalente economico;
  • B) Di sottrarsi allo spettro di incriminazione della fattispecie, pur avendo di fatto inciso negativamente sul titolare del rapporto aggredito per l’impossibilità, ad esempio, di usare la cosa sottratta, es. persona che preleva dei doposcì ad un’altra su un ghiacciaio, lasciandola sprovvista, e al loro posto lasci del denaro, anche superiore al costo dei doposcì.

!) In una situazione del genere, non realizzandosi una diminuito patrimonio economica, non si configurerebbe alcuna lesione al bene giuridico protetto.

Una costruzione esclusivamente fondata sul valore economico dei beni produce dunque conseguenze giuridiche inaccettabili, anche perché lascia prive di tutela penale situazioni che invece risultano esserne meritevoli, come quelle a puro contenuto affettivo, es. ciocca di capelli del figlio scomparso, lettere o foto di persone amate, animali senza valore economico ecc., o a cose che, prive di valore di scambio, possiedano solo un valore d’uso.

Vi è poi un altro aspetto rilevante. Nell’accezione di patrimonio in esame rientrerebbero tutti i beni, economicamente valutabili, per la sola circostanza di appartenere di fatto ad una persona, senza che si richieda alcuna ulteriore valutazione.

Aderendo a tale orientamento si rischierebbe di tutelare anche beni che siano illecitamente nella sfera giuridica di un soggetto: il bene potrebbe essere in rapporto di fatto con una persona che lo ha rubato a suo tempo, e di conseguenza si dovrebbe tutelare il ladro a cui la cosa venga poi, successivamente, ulteriormente rubata. Questa conseguenza non è accettabile.

La concezione economico-giuridica

Alla costruzione economica si contrappone la concezione economico-giuridica, la quale riconduce nella nozione di patrimonio ‘il complesso dei rapporti giuridici, tali da essere riconducibili al diritto soggettivo o semplicemente non disapprovati dall’ordinamento, economicamente valutabili che fanno capo ad una persona’.

Il richiamo alla qualificazione giuridica del rapporto con la cosa consente di superare le difficoltà evidenziate in precedenza, perché è ovvio che un rapporto ‘giuridico’ è per sua natura lecito e non può ricomprendere relazioni di tipo illecito. Tuttavia, anche questa nozione non risulta del tutto soddisfacente, poiché restringe i rapporti giuridici rilevanti solo a quelli a contenuto meramente economico, escludendo dalla tutela i rapporti a contenuto affettivo.

Questo è un profilo centrale nella elaborazione del concetto di patrimonio tutelato penalmente. Una interpretazione attuale del diritto penale liberale, incentrato sulla tutela di beni giuridici attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione, va compiuta attraverso una lettura costituzionale del bene e delle tecniche di normazione utilizzate per proteggerlo: nel nostro tema si deve allora ragionare sul concetto di patrimonio, bene giuridico tutelato, alla luce del disegno costituzionale al quale sia possibile riferirlo e compararlo.

!) Possiamo in particolare ricordare i principi costituzionali che, così come emergono dagli articoli 2, 3, 41 e 42 Cost., pongono al centro del sistema la tutela della persona e la sua dignità, proprio per questo non è coerente una opzione ermeneutica che escluda dall’intervento penale la lesione di rapporti giuridici con cose che abbiano solo un valore affettivo.

Esempio: si pensi al furto della ciocca di capelli di un bambino morto precocemente; seguendo la concezione economico-giuridica, si dovrebbe concludere nel senso che l’impossessamento e la sottrazione della ciocca di capelli non integri il delitto di furto perché non vi è la lesione al patrimonio, in quanto il patrimonio che deve essere leso è il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili. Sicuramente la cosa sottratta aveva un valore inestimabile per i genitori del bambino, e non vi è dubbio che la Carta costituzionale intenda tutelare anche tali beni.

Altro esempio: si pensi ad un barbone che porti con sé le sue poverissime cose, così misere da non potersi definire economicamente valutabili; questo non sarebbe mai considerabile come soggetto passivo del reato di furto se tali cose gli venissero sottratte. Paradossalmente, si escluderebbe la tutela penale proprio contro il soggetto più debole, che pur vive in uno stato ‘costituzionale’ centrato sulla tutela dell’individuo e della sua personalità.

!) Per questi motivi le esigenze del diritto penale non consentono di accogliere una definizione di patrimonio che si limiti al complesso dei rapporti giuridici solo se economicamente valutabili.

2 Il fondamento costituzionale

Questo risultato necessita una più approfondita dimostrazione. La concezione ‘funzionale’ è l’unica che ricollega il disegno del patrimonio, quale bene giuridico di categoria, alla struttura personalistica della nostra Costituzione; così deve essere in un diritto penale liberale, incentrato sulla tutela dei beni giuridici attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione.

L’esigenza di una interpretazione unitaria dell’ordinamento impone di collocare al centro del sistema la tutela della personalità individuale, da intendersi come completa realizzazione dell’individuo nella società, superando gli aspetti puramente economici della sua esistenza.

!) Risulta dunque coerente che si appresti tutela ai rapporti uomo-cosa, che sono momento fondamentale dell’esistenza dell’individuo, anche quando si sostanziano esclusivamente in modo sentimentale.

La lettura della normativa penale segnala indubbiamente una prospettiva di particolare riconoscimento di questa esigenza. Numerosi istituti nel nostro sistema penale attribuiscono infatti cospicua rilevanza al valore della personalità dell’individuo: esempi sono la disciplina dell’imputabilità, della colpevolezza, della pena, della capacità a delinquere, del danno.

Principio univoco del sistema penale è l’attribuzione del massimo rilievo possibile alla personalità umana.

Il processo interpretativo deve strutturarsi secondo più fasi:

  • La ricognizione dei diversi e concreti momenti di tutela, individuazione dei diversi interessi tutelati dall’ordinamento;
  • L’identificazione della matrice comune, personalità umana;
  • La valutazione di questa in modo conforme a quanto disposto dai principi generali dell’ordinamento giuridico in sede costituzionale.

Tornando al nostro tema, il problema è dunque quello di individuare un concetto di patrimonio che si ponga in armonia con i principi costituzionali espressi in materia di individuo e personalità; esigenza che in concreto si giustifica per il particolare rilievo che il concetto di patrimonio assume nella realtà esistenziale dell’individuo.

Premesso che la valorizzazione della persona trova negli articoli 2 e 3 della Costituzione il suo momento espressivo più alto, si evidenzia come ogni ‘fenomeno’ che si collochi nel diritto debba essere interpretato e funzionalizzato in modo che tuteli nella maniera più ampia possibile l’individuo.

Dunque, accogliere un concetto di patrimonio bloccato sui soli momenti economici è costituzionalmente inaccettabile:

  • 1) Perché l’individuo non si estrinseca esclusivamente come ‘essere economico’, ma manifesta e realizza la propria personalità in riferimento a situazioni che possono essere totalmente prive di contenuto economico, pur materializzandosi in oggetti, la cui esclusione dall’ambito del patrimonio condurrebbe ad una inaccettabile limitazione delle garanzie apprestate alla persona in sede costituzionale;
  • 2) Perché esistono soggetti che nulla o quasi possiedono di apprezzabile a livello economico, dunque una garanzia penale predisposta solo nei confronti delle componenti economiche del patrimonio condurrebbe ad una totale discriminazione. In questa prospettiva deve ammettersi che, mentre l’art. 3 Cost. avverte sull’uguaglianza dei cittadini al di là delle condizioni economiche, tutelando la personalità individuale di ciascuno, l’adesione alle tesi economicistiche potrebbe ad un vuoto penale in sede di tutela che si rifletterebbe negativamente sulla personalità dell’individuo.

3 Il bene giuridico e le modalità di aggressione

Abbiamo fissato la struttura e i contenuti dell’oggetto giuridico. Ora vanno considerate tutte le condizioni che determinano la sistematica della materia.

In presenza di un bene giuridico, patrimonio, dai grandi contorni, si può al massimo giungere ad una prima delimitazione del terreno su cui si realizza l’intervento punitivo, ma non si coglie ancora una costruzione articolata, ordinata e comprensibile della fattispecie.

Per conseguire tale obiettivo bisogna aver riguardo alle specifiche condotte aggressive: la modalità di attacco consente di ritagliare con precisione lo specifico oggetto giuridico tutelato dalla struttura-base di repressione.

!) La tutela penale del patrimonio è assolutamente parziale: la necessità della pena non è mai determinata tanto dall’evento lesivo, quando dalle modalità di condotta con le quali viene cagionato. Il delitto è un illecito a modalità di aggressione: non è solo il momento dell’offesa al bene giuridico che determina il significato offensivo del fatto, quanto il modo, il comportamento con cui il soggetto aggredisce quel bene.

Nei delitti contro il patrimonio questa caratteristica della essenziale rilevanza delle modalità di condotta nella previsione di un fatto come illecito penale ha una valenza totale.

È opportuno dunque effettuare un controllo della tecnica di incriminazione prescelta dal legislatore. Si considerino, ad esempio:

  • La fattispecie di danneggiamento, 635 c.p., la quale prevede che ‘chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro’.

Dunque se Tizio distrugge, condotta di massima lesività del bene, l’orologio di Caio può essere punito con la reclusione fino ad un anno.

  • La fattispecie della truffa, 640 c.p., prevede che ‘chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro’.

Quindi se Tizio, con artifizi o raggiri, induce in errore Caio in ordine al grande valore economico di un Rolex posseduto da Tizio, determinando così Caio a scambiare il proprio orologio con quello che in realtà è solo un falso della famosa marca, Tizio può essere punito con la reclusione fino a 3 anni.

  • Il delitto di furto, 624 c.p., dove si prevede che ‘chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro’.

Si tratta della stessa pena base prevista per la truffa, tuttavia la pena edittale è aumentata da uno a sei anni se il furto avviene in abitazione o il furto avviene con strappo, 624-bis c.p.; inoltre, in base alle previsioni dell’art. 625 c.p., la pena massima può raggiungere: a) i sei anni, se ricorre una circostanza aggravante; b) i dieci anni, se concorrono due o più di queste circostanze.

!) Tornando al nostro esempio, Caio può perdere l’orologio perché gli viene distrutto, perché lo cede ad un truffatore o perché gli viene sottratto: in tutti e tre i casi Caio, in quanto titolare del rapporto con la cosa, proprietà o possesso, ha ricevuto un’identica offesa al bene giuridico patrimonio.

Tuttavia, a fronte dello stesso identico livello di offesa al bene giuridico la pena cambia in modo significativo, si va da un anno di reclusione previsto per il danneggiamento, ai tre della truffa, fino ai sei o dieci anni in caso di furto aggravato; questo dimostra che la rilevanza penale del fatto si sostanzia, oltre che nell’offesa al bene giuridico protetto, anche e soprattutto nel modo con cui questa offesa al bene viene determinata.

Nel danneggiamento, tutto si esaurisce in sostanza nella perdita del rapporto uomo-cosa, mentre nelle fattispecie di truffa e di furto non rileva evidentemente solo il momento della perdita, ma un aspetto ulteriore: il trasferimento della cosa o il ten

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelecosta_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Rampioni Roberto.
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