Estratto del documento

Introduzione

1. L’UE e il suo diritto

Idea originaria creare un’unione sempre più stretta tra i popoli → L’UE è “ambigua”: non è un super-stato federale, ma un’entità volta ad assicurare la convivenza fra stati → che hanno rinunciato a parte della propria sovranità e al tempo stesso non vogliono perdere la loro identità.

Non ha uno schema predefinito (“libertà dai modelli”) ed è in evoluzione continua → presenta tratti più simili a quelli di un’entità statale che di un’organizzazione internazionale.

Il diritto UE è “autonomo” rispetto al diritto degli stati membri, ma interferisce con i diritti nazionali dei singoli stati membri che sono ormai un mix di regole europee e regole del diritto interno.

Fonti principali di informazione sul diritto UE:

  • Gazzetta Ufficiale dell’UE (GUUE)
  • Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione

2. Origini e sviluppi del processo di integrazione europea

Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 23 luglio 1952 (CECA) tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea 1° gennaio 1957 (CEE) → Trattato istitutivo della Comunità Europea per l’Energia Atomica (CEEA o EURATOM) → Convenzione relativa a talune istituzioni comuni (allegato alle precedenti).

Ciascuno dei 3 trattati crea 4 istituzioni principali:

  • 2 istituzioni di governo: Alta Autorità e Consiglio (dei ministri) per CECA
  • 2 istituzioni di controllo: Parlamento Europeo e Corte di Giustizia
  • Commissione e Consiglio (dei ministri) per CEE e EURATOM

Trattato sulla fusione degli esecutivi 1° luglio 1967 (per tutti e 3: Commissione + Consiglio) → a1 revisione dei trattati: AUE.

Atto Unico Europeo 1° luglio 1987 (AUE) → Novità:

  • Per le deliberazioni del Consiglio necessaria la maggioranza qualificata (anziché unanimità)
  • Introduzione di una procedura di cooperazione con il Parlamento Europeo per alcune deliberazioni del Consiglio (rilevanza PE)
  • Introduzione di una prima forma di cooperazione in materia di politica estera dei vertici semestrali tra i capi di stato o governo e il Consiglio Europeo

a2 revisione dei trattati: creazione UE.

Trattato di Maastricht 1° novembre 1993 (TUE) → Creazione dell’UE, fondata sulle Comunità Europee (CECA, CEE, EURATOM) e sulle altre forme di cooperazione.

Cooperazione in materia di Politica Estera e Sicurezza Comune (PESC) ▪ Testo unico composto da Cooperazione in materia di Giustizia e Affari Interni (GAI) ▪ TUE e TCE (Trattato sulle 3 Comunità Europee).

Novità:

  • Inserita per la prima volta nei trattati la nozione di cittadinanza dell’Unione (status comune ai cittadini degli stati membri)
  • Creazione dell’Unione Economica e Monetaria in vista del passaggio alla moneta unica

a3 revisione dei trattati: trattato di Amsterdam.

Trattato di Amsterdam 1° maggio 1999 → Perfezionamento del TUE: principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto, vengono consacrati nel TUE come valori fondanti dell’Unione (la cui violazione grave e persistente di uno stato membro conduce a sanzioni da parte del Consiglio).

a4 revisione dei trattati: trattato di Nizza.

Trattato di Nizza 1° febbraio 2003 →

  • Se si esclude la riforma del sistema giurisdizionale, esso reca modifiche circoscritte
  • Una dichiarazione relativa al futuro dell’Unione approvata dalla stessa conferenza di Nizza pone le basi per un’ulteriore conferenza intergovernativa di revisione del trattato

Tentativo (fallito) di una 5 revisione dei trattati.

Trattato che adotta una costituzione per l’Europa 29 ottobre 2004 → Firmato a Roma - Obiettivo: creare un nuovo e unico Trattato.

  • L’entrata in vigore viene bloccata da 2 referendum negativi in Francia e Paesi Bassi (ma i suoi contenuti pongono le basi per il successivo trattato di Lisbona)

a5 revisione dei trattati: trattato di Lisbona.

Trattato di Lisbona 1° dicembre 2009 → La sua entrata in vigore dell’1° gennaio 2009 viene bloccata da un referendum negativo in Irlanda.

Soluzione: i capi di stato e governo dei paesi membri approvano una serie di garanzie giuridiche per rispondere alle preoccupazioni dell’Irlanda, aprendo così un nuovo referendum che avrà esito positivo.

Paesi membri UE (28): Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia.

Parte I: L’ordinamento giuridico dell’UE

1. Profili generali

Struttura e contenuti del trattato di Lisbona

Con il Trattato di Lisbona l’UE si sostituisce e succede alle comunità europee, riconoscendo così personalità giuridica direttamente in capo all’UE. Non crea un unico trattato ma modifica precedente struttura giuridica:

  • Relazione strumentale
  • TUE + TCE “nuovo” TUE + TFUE → Stesso valore giuridico
  • 55 articoli in cui sono tracciate le linee del nuovo assetto europeo
  • 358 articoli
  • Accoglie principi e regole di base di funzionamento dell’Unione
  • Disciplina le aree di competenza dell’UE e le loro modalità d’esercizio

Art. 5: principio delle competenze di attribuzione.

Art. 6: richiama la carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Capo 1: disciplina dell’azione estera dell’UE.

Capo 2: dedicato alle disposizioni sulla PESC.

Art. 222: introdotta per la prima volta disciplina per l’aiuto umanitario e clausola di solidarietà in caso di attacco terroristico o calamità naturale ad uno stato membro.

Vicende e acquisto dello status di membro UE

Acquisto dello status

(requisito della soggettività internazionale) (requisito geografico)

Ogni Stato europeo che rispetti i valori (requisito politico) di cui all’art. 2 TUE e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’UE.

(economico e giuridico)

Si aggiungono anche 2 altri requisiti stabiliti dai “criteri di Copenaghen” del 1993.

  • Parlamento europeo e Parlamenti nazionali sono informati della domanda
  • Stato richiedente trasmette la domanda al Consiglio Europeo (che si pronuncia all’unanimità), previa consultazione della Commissione e approvazione del Parlamento Europeo (che si pronuncia a maggioranza)
  • Il trattato di adesione tra stati membri e stato richiedente deve essere sottoposto alla firma di tutti i membri e contiene le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati

Limitazione o sospensione dei diritti di uno Stato membro

  • L’accertamento della situazione passa per una decisione del Consiglio (a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri, su proposta di 1/3 degli stessi o della commissione o del PE e previa approvazione di quest’ultimo)
  • Prima di decidere il Consiglio deve sentire lo Stato e muovere raccomandazioni: se non vengono accolte il Consiglio Europeo votando all’unanimità (con la stessa procedura del p.1) evidenzia la “violazione grave e persistente dei valori”
  • Con la maggioranza qualificata del Consiglio si può procedere alla sospensione di specifici diritti (es. diritto di voto del rappresentante del governo in seno al Consiglio)
  • Lo stato membro continua comunque ad essere vincolato dagli obblighi dei trattati
  • Con la maggioranza qualificata del Consiglio tale sospensione può essere modificata o revocata

Recesso dall’UE (es. Brexit)

  • Ogni Stato può decidere di recedere dall’UE (clausola di recesso volontario)
  • Lo Stato notifica la sua intenzione al Consiglio Europeo, il quale avvierà un negoziato (accordo di recesso) che stabilisce modalità e futuri rapporti con l’unione dello Stato uscente
  • Il recesso è concluso dal Consiglio Europeo, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del PE
  • I trattati cessano di essere applicabili allo Stato dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso (o in mancanza di tale accordo 2 anni dopo la notifica di recesso dello stato). Salvo che il Consiglio Europeo (d’accordo con lo Stato) decida all’unanimità di prorogare tale termine
  • Se lo Stato che ha receduto chiede di entrare di nuovo nell’UE, si applicano le regole per l’acquisto dello status

Deroghe al principio di applicazione generale e uniforme del diritto UE a tutti i paesi membri

1. Deroghe a carattere transitorio

Es. quelle contenute nel trattato di adesione di un nuovo stato membro.

2. Deroghe a carattere territoriale

Applicazione differenziata di norme del trattato in diversi Stati.

3. Esclusione dall’applicazione di certe norme a determinati Stati per ragioni di carattere politico-ordinamentale

Es. esclusione dall’applicazione della carta europea dei diritti fondamentali a Polonia e Regno Unito.

4. Cooperazione rafforzata (min. 9 stati membri)

In materia di eliminazione dei controlli alle frontiere comuni e l’istituzione dell’Eurozona.

5. Cooperazione strutturata permanente

In materia di missioni per il mantenimento della pace e della sicurezza.

2. Quadro istituzionale

Principi di funzionamento del sistema istituzionale

Principio delle competenze di attribuzione: ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati.

Principio della leale cooperazione: fra istituzioni, fra istituzioni e Stati membri.

Principio del rispetto dell’equilibrio istituzionale: ciascuna istituzione esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni.

Sistema istituzionale e Parlamenti nazionali

Con il Trattato di Lisbona si prevede un coinvolgimento diretto e una posizione autonoma dei parlamenti nazionali nel funzionamento dell’Unione (prima invece si prevedeva una rappresentanza unitaria degli Stati solo attraverso i rispettivi governi).

Istituzioni politiche

I. Consiglio Europeo

Funzioni e poteri

  • Definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’UE
  • Non esercita funzioni legislative (anche se può bloccare l’adozione della
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.
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