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Riassunto esame Diritto dell’informazione, prof. Brunetta, libro consigliato Il diritto dell’informazione e della comunicazione

Per prima cosa, consideriamo:

La libertà d’informazione e di comunicazione nel diritto della Chiesa

Premessa

Esiste la necessità di comparare il diritto della Chiesa e il diritto dello Stato, nell’ambito dei diritti irrinunciabili della persona umana.

Il diritto della Chiesa e il diritto dello Stato nell’ambito delle comunicazioni sociali sono così inscindibili che l’uno non può esistere senza l’altro, ed entrambi non possono contrapporsi, se non si vuole indebolire la comunità sociale e con essa i valori imprescindibili della persona umana.

Il diritto della Chiesa e dello Stato sono le uniche fonti indiscusse della legge morale universale che alberga nella coscienza dell’uomo.

I diritti irrinunciabili della persona umana sono riconosciuti da entrambi.

Il magistero della Chiesa ha il diritto e il dovere di proclamare con assoluta libertà i principi della morale che sono inseparabili dalle verità dogmatiche e dunque dai principi attinenti l’ortodossia cattolica.

Nei principi della morale si comprendono quelli che concernono l’ordine sociale e politico che hanno fondamento nell’inderogabile osservanza dei diritti fondamentali o inviolabili dell’uomo.

I diritti inviolabili dell’uomo sono:

  • Libertà personale.
  • 1. L’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
  • 2. Diritto alla vita.
  • 3. Diritto all’integrità psico-fisica.
  • 4. Diritto alla sicurezza sul lavoro.
  • 5. Diritto alle cure anche a spesa della collettività se indigente.
  • 6. Diritto al nome e alla dignità.
  • 7. Diritto alla buona reputazione in ambito sociale.
  • 8. Diritto di scegliere il coniuge.
  • 9. Uguaglianza giuridica e morale dei coniugi nel matrimonio.
  • 10. Diritto al figlio di crescere in una famiglia, con un padre e una madre, anche se adottivi in caso di abbandono del minore.
  • 11. Diritto del lavoratore a una retribuzione dignitosa per sé e la sua famiglia in modo da assicurare all’intero nucleo familiare un’esistenza libera e dignitosa.
  • 12. Diritto di associarsi e riunirsi.
  • 13. Diritto e dovere alla solidarietà e sussidiarietà nei confronti degli inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere che determina il diritto al mantenimento e all’assistenza.
  • 14. Diritto allo sciopero.
  • 15. Diritto alla libertà di pensiero.
  • 16. Diritto alla libertà di religione.

Altri diritti che concernono la scienza, l’istruzione, l’arte e la libera iniziativa economica.

Canone 747 paragrafo 2 del codice di diritto canonico

È compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l’ordine sociale e pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

È un diritto che ha una duplice prerogativa:

  • Nativo —> ossia originario in quanto non deriva da una concessione dello Stato o da altra autorità umana perché è legato alla stessa natura e missione della Chiesa.
  • Indipendente —> da qualsiasi potestà umana e per tale ragione non può essere impedito o condizionato il suo esercizio.

La Chiesa non può tacere quando la politica inficia i diritti fondamentali dell’uomo poiché essi sono intimamente connaturati alla ortodossia cattolica.

La Chiesa deve intervenire quando le leggi o proposte di leggi o leggi vere e proprie non tutelano la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale.

La Chiesa ha il dovere e diritto nativo di predicare il vangelo di Cristo a tutte le genti.

Dunque la Chiesa è, per diritto divino, chiamata anche a proclamare il rispetto assoluto dei diritti fondamentali dell’uomo attraverso la sensibilizzazione delle coscienze richiamando la comunità al rispetto delle leggi che già esistono a tutela dell’uomo oppure sensibilizzando le coscienze a una maggiore responsabilità al fine di creare leggi a favore e non contro l’uomo, per il progresso sociale ed economico della comunità.

La Chiesa non potrà mai imporre la propria fede o la propria ortodossia in base al principio del libero arbitrio.

Il canone 748, 2 paragrafo del diritto canonico dice: non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione, ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.

Il Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali: funzioni e compiti. La Segreteria di Stato: funzioni e compiti e gli altri soggetti preposti alla vigilanza delle comunicazioni sociali nel diritto della Chiesa

Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali

Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali (PCDC):

  • Si occupa delle comunicazioni sociali.
  • Attualmente è composto da 24 membri provenienti da 17 paesi diversi.
  • È un organismo della Curia Romana, istituito e regolato dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus, emanata dal Romano Pontefice Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988.
  • Scopo Pastor Bonus —> permettere alla Chiesa universale, attraverso gli organismi della Curia Romana chiamata anche Santa Sede o Sede Apostolica, di operare nel popolo di Dio in quanto Cristo Gesù ha affidato alla Chiesa e in special modo ai Vescovi di ammaestrare tutte le nazioni e di predicare il vangelo di Cristo a tutti gli uomini.
  • Non è un organismo vincolato e indipendente dal Romano Pontefice.
  • Il romano pontefice è infatti solito a trattare le questioni della Chiesa universale per il bene di tutti i fedeli e di tutte le chiese particolari.
  • Ciascun organismo opera in nome e con l’autorità dello stesso sommo pontefice.
  • Il romano pontefice è il primo autorevole soggetto che in forza del suo primato vigila sugli strumenti di comunicazione. Egli per il diritto divino ha potestà ordinaria, piena, immediata e universale sulla Chiesa che può sempre esercitare liberamente.
  • Art 169 e 170 della costituzione Pastor Bonus individuano le funzioni e i compiti del PCDC. Tuttavia nel 2015 è stata istituita la segreteria per la comunicazione che sostituirà progressivamente il PCDC.

Articolo 169

Articolo 169 —> descrive la funzione principale di questo organo ovvero: si occupa delle questioni che riguardano gli strumenti della comunicazione sociale, affinché anche per mezzo di essi il messaggio della salvezza e l’umano progresso possano servire all’incremento della civiltà e del costume. Esso deve procedere in stretto collegamento con la Segreteria di Stato.

La Segreteria di Stato è un organismo della Chiesa universale che opera vicino al romano pontefice nell’esercizio della sua suprema missione. Il pontificio consiglio deve operare a stretto contatto con il sommo pontefice in quanto capo della Chiesa universale. Funzioni:

  • A. Ha il compito di pubblicare e divulgare le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo pontefice che della Santa Sede, esercitando anche la vigilanza sul giornale denominato “L’osservatore romano”, sulla radio vaticana e sul centro televisivo vaticano.
  • B. Ha il compito di redigere e spedire le costituzioni apostoliche e gli altri documenti del sommo pontefice e favorire i rapporti tra dicasteri eventualmente coordinandone i lavori e pubblicare nella gazzetta ufficiale della Santa Sede anche le leggi universali della Chiesa.

Articolo 170

Articolo 170 —> Il pontificio consiglio ha la funzione di sostenere e promuovere l’azione della Chiesa ai fedeli nelle varie forme della comunicazione sociale, giornali, spettacoli, radio…

Al pontificio consiglio compete anche ogni utile iniziativa affinché il popolo cristiano prenda coscienza del dovere che spetta a ciascuno impegnarsi in modo che tali strumenti siano veramente a disposizione della missione pastorale della Chiesa.

Il PCDC è l’unico dicastero della Santa Sede che agisce in stretto collegamento con la segreteria di stato che, è da lui direttamente e personalmente dipendente.

Oltre al:

  • Sommo pontefice.
  • PCDC.
  • Segreteria di stato.

Nell’ambito della Chiesa universale, il diritto canonico ci sono altri soggetti che sono preposti alla vigilanza delle comunicazioni sociali come la conferenza episcopale.

La conferenza episcopale

La conferenza episcopale:

  • È l’assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio dove si esercitano funzioni pastorali per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre.
  • Comprende i presuli, vescovi, e i vescovi titolari, che hanno però qualche incarico speciale dalla Santa Sede o dalla stessa conferenza episcopale.

Le chiese particolari

Le chiese particolari:

  • Sono le diocesi alle quali sono equiparate la prelatura territoriale e l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e infine l’amministrazione apostolica.
  • A ciascuna chiesa particolare appartiene una porzione del popolo di Dio, coincidente con una circoscrizione territoriale.
  • Diocesi = circoscrizione dove si estende la giurisdizione spirituale e il governo ecclesiastico.
  • Le chiese particolari possono essere raggruppate dalla Santa Sede in province o regioni ecclesiastiche e ciascuna chiesa particolare in più parrocchie e più parrocchie possono essere riunite in particolari raggruppamenti che si chiamano vicariati foranei.
  • Le conferenze episcopali hanno una particolare funzione —> l’emanazione di direttive o norme che tutti i vescovi o presuli delle diverse chiese particolari sono tenuti a osservare e far osservare. A tale scopo la conferenza episcopale italiana ha istituito una commissione nazionale di valutazione film che è un organo tecnico pastorale composta da circa 30 membri impegnati nelle comunicazioni sociali per rispondere all’esigenza di offrire ai fedeli una valutazione rispondente alle indicazioni del Magistero della Chiesa. La commissione esprime delle valutazioni morali ai fini pastorali vincolanti alla programmazione dei film nelle sale cinematografiche dipendenti dall’autorità ecclesiastica.

I pastori della Chiesa

I pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con scritti o con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale.

Libri/testi di fede che possono essere pubblicati: da chi e come

Libri/testi di fede che possono essere pubblicati da chi e come:

  • I libri delle sacre scritture per la pubblicazione devono essere stati approvati dalla Santa Sede o dalla conferenza episcopale.
  • Le versioni delle medesime in lingue diverse idem.
  • La conferenza episcopale può anche, previa approvazione della Santa Sede, pubblicare catechismi che intendono adottare nell’ambito del territorio.
  • Sono gli ordinari del luogo, prelati, abati, vicari apostolici, prefetti apostolici, pontefice, che possono approvare la pubblicazione dei catechismi che intendono adottare nell’ambito del territorio e a favore dei fedeli della chiesa particolare cui sono preposti.
  • Anche per i libri che trattano di fede e i costumi è sufficiente l’approvazione dell’ordinario del luogo nel quale il libro viene edito.
  • I membri degli istituti religiosi per pubblicare scritti necessitano anche della licenza del proprio superiore maggiore.
  • Sono dunque esclusi dalla licenza o approvazione del superiore maggiore i membri degli istituti secolari e i membri delle società di vita apostolica.

Questo non significa che non siano soggetti a vincoli bensì dovranno preventivamente munirsi della licenza/approvazione del loro ordinario del luogo se ambiscono a una pubblicazione.

  • È vietata non solo la vendita ma anche la semplice esposizione in chiese di testi delle sacre scritture che non sono muniti della licenza.
  • Pur rimanendo intatto il diritto di ciascun ordinario del luogo di affidare a persone competenti il giudizio sui libri, la conferenza episcopale può redigere un elenco di censori, revisori, che siano a disposizione delle curie diocesane e in genere delle chiese particolari. Il censore/i dovranno tenere conto solo ed esclusivamente della dottrina della Chiesa. Il loro parere espresso non è mai vincolante, poiché è sempre e comunque l’ordinario del luogo a decidere se concedere o meno la licenza alla pubblicazione e in casi di diniego egli dovrà però motivare la ragione per la quale il testo non può essere pubblicato.

Chi vigila su strumenti di comunicazione sociale?

Chi vigila su strumenti di comunicazione sociale?

  • Romano pontefice, direttamente o indirettamente per il tramite del Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali.
  • Segreteria di stato.

Nell’ambito delle chiese particolari i soggetti che vigilano sugli strumenti di comunicazione sociale sono:

  • Conferenze episcopali.
  • Concili plenari di tutte le chiese particolari che sono convocati quando ciò risulti utile o necessario alla conferenza episcopale stessa, previa approvazione della Santa Sede.
  • I concili provinciali per le diverse chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica.

Nelle singole chiese particolari i soggetti che vigilano sugli strumenti di comunicazione sociale sono:

  • Gli ordinari del luogo.
  • Superiori maggiori, negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica.

Gli strumenti della comunicazione sociale, nel diritto della Chiesa, prima del Concilio ecumenico Vaticano II

Chi furono i primi a usare i mezzi della comunicazione e cosa dicevano?

Chi furono i primi a usare i mezzi della comunicazione e cosa dicevano?

Pontefice Pio XI fu il primo a sfruttare i mezzi della comunicazione sociale, nella fattispecie la radio vaticana con il radiomessaggio del 12 febbraio del 1931 nel 9 anniversario della sua elezione a pontefice e in occasione dell’inaugurazione della radio vaticana progettata da Guglielmo Marconi.

Rivolgendosi al mondo intero parlò di ideali come fraternità uguaglianza e giustizia, non solo ai fedeli ma anche ai non credenti.

Successivamente nella Lettera Enciclica dello stesso Pio XI sul cinema, Vigilanti Cura, pubblicata il 29 giugno 1936 con cui il pontefice evidenziava la capacità del cinema di essere mezzo o strumento di diffusione, se ben sfruttato, di sani principi e di grande utilità all’istruzione e all’educazione.

Da un lato il pontefice acclarava anche la pericolosità del cinema che se avvinghiato all’avidità di denaro può essere uno strumento gravemente diseducativo e deviante.

Per tale ragione il pontefice con la Vigilanti Cura ha posto come suprema necessità quella di vigilare e lavorare perché il cinema non sia scuola di corruzione ma anzi si trasformi in prezioso strumento di educazione e di elevazione dell’umanità.

La Chiesa e per essa i pastori, scrive il pontefice, sono chiamati a ricordare all’industria cinematografica che anche lo svago deve essere impiegato di sana moralità.

Dopo la morte di papa Pio XI succedette Papa Pio XII che sfruttò l’idea del suo predecessore, diffondendo alcuni radiomessaggi:

  • Rerum Novarum, quello del 50 anniversario del di Leone XIII sulla questione sociale avvenuto il 1 giugno 1941 e quello del 24 dic 1941 sulla questione del nuovo ordine internazionale che invitava alla realizzazione di una nuova equa distribuzione delle risorse e al rispetto delle minoranze etniche e linguistiche, in un contesto storico assai particolare.
  • Miranda Prosus. Pio XII scrisse anche una lettera enciclica su cinema, radio, tv, pubblicata l’8 sett 1957 dopo appena 3 anni dalle prime trasmissioni della RAI. In questa enciclica sottolinea che la radio e la tv entrano nelle case per tale ragione possono essere per i genitori un valido supporto all’educazione dei giovani. Anche papa Pio XII come il suo predecessore conferma la necessità di porre alcuni limiti alla diffusione o visione di film o spettacoli, soprattutto quando sono immorali e pericolosi per la visione dei giovani.

Le trasmissioni ammesse quindi sono solo quelle portatrici di verità e di bene.

È vietato dalla legge di Dio ascoltare trasmissioni dannose alla fede e alla vita morale.

I documenti del Magistero della Chiesa sulle comunicazioni sociali: il decreto “Inter Mirifica” del Concilio ecumenico Vaticano, sugli strumenti di comunicazione sociale, del 4 dic 1963

Concilio Vaticano II, indetto da Papa Giovanni XXIII

Concilio Vaticano II, indetto da Papa Giovanni XXIII:

  • Concilio più importante nella storia della Chiesa.
  • 11 ottobre 1962 - 8 dicembre 1965, si è concluso nel pontificato di papa Paolo VI.
  • Vennero elaborati 16 documenti, 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni.

4 dicembre 1963 il Concilio Vaticano II ha promulgato un documento sugli strumenti della comunicazione chiamato decreto Inter Mirifica, = tra le cose meravigliose. Esso contiene norme e principi a cui tutti i fedeli e la Chiesa stessa devono attenersi.

Nel preambolo del documento, il concilio ha definito le comunicazioni sociali “una delle tante meraviglie che l’ingegno umano è riuscito a trarre dal creato, grazie all’aiuto di Dio e di cui la Chiesa è chiamata a disciplinare e adeguatamente sfruttare per il bene comune”.

Il decreto Inter Mirifica parla quindi dell’importanza dei mass media —> le comunicazioni sociali sono state ritenute dal concilio una importante invenzione perché, strumento o mezzo attraverso il quale è possibile raggiungere l’intera umanità.

Il concilio ha individuato gli strumenti della comunicazione sociale: stampa, cinema, stadio, televisione e simili, simili conferma la consapevolezza che i mezzi di comunione sono in continua evoluzione.

I conciliari sapevano che questi strumenti se adoperati bene potevano essere una risorsa vantagg

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Brunetta Nevio.
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