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L’imprenditore

La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'imprenditore. Secondo l'articolo 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

La disciplina non è identica per tutti gli imprenditori; infatti il codice civile distingue diversi tipi di imprese e imprenditori in base a tre criteri:

  1. L'oggetto dell'impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e quello commerciale;
  2. Le dimensioni dell'impresa: in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore, quello medio grande;
  3. La natura del soggetto che esercita l'impresa: che determina la ripartizione fra impresa pubblica, impresa individuale e imprese costituite in forma di società.

In generale tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune che va sotto il nome di statuto generale dell'imprenditore, che comprende la disciplina dell'azienda, dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Inoltre chi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato ad un ulteriore statuto, cioè parliamo in questo caso dello statuto tipico dell'imprenditore commerciale, che comprende l'iscrizione nel registro delle imprese con effetto di pubblicità legale, la scrittura contabile, il fallimento, altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare e infine l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

L'imprenditore è quindi quel soggetto che esercita un'attività qualificata, ovvero un'attività connotata da quelli che tradizionalmente vengono indicati come i requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore: economicità, professionalità, organizzazione, attività produttiva. Difatti l'articolo 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere affinché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile dettate per l'impresa e per l'imprenditore.

Dall'articolo si ricava che l'impresa è un'attività caratterizzata sia da uno scopo specifico, produzione e scambio di beni e servizi, sia da specifiche modalità di svolgimento come organizzazione, economicità e professionalità.

Attività produttiva

Requisito indispensabile per l'acquisizione della qualità di imprenditore è l'esercizio di un'attività produttiva, cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione e dello scambio di beni e servizi; è in breve un'attività produttiva di nuova ricchezza.

Tale definizione esclude l'attività di mero godimento, cioè l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi, ad esempio il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione, egli non è imprenditore perché non produce nuove utilità economiche ma si limita a godere i frutti dei propri beni.

Un'attività può però costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi; in tal caso, in presenza degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2082, fa acquistare la qualità di imprenditore, ad esempio il proprietario di un immobile che adibisca lo stesso albergo, pensione o residence.

Ancora è godimento del proprio patrimonio attività di produzione e impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato con scopo di investimento e di speculazione; sotto questo profilo gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando sono coordinati in modo da configurare un'attività, possono dar vita ad impresa se ricorrono gli ulteriori requisiti dell'organizzazione della professionalità. Ad esempio sono imprese commerciali le società finanziarie, società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico, che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie.

Tuttavia la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Esistono due tipi di impresa illecita:

  1. Impresa illegale, consiste in un'attività svolta in violazione di norme che disciplinano concessioni, licenze, autorizzazioni, attività bancaria senza la prescritta autorizzazione governativa oppure commercio all'ingrosso senza la licenza amministrativa;
  2. Impresa immorale, in questo caso è l'oggetto stesso dell'attività ad essere illecito, come ad esempio il contrabbando di sigarette o il commercio di droga.

Chi svolge attività d'impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l'imprenditore nei confronti dei terzi e tuttavia da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.

Organizzazione

Secondo l'ordinamento non è concepibile attività di impresa senza l'impiego coordinato di fattori produttivi, cioè senza l'impiego di capitale e lavoro proprio o altrui. L'imprenditore crea normalmente un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali.

È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui, purché vi sia organizzazione di mezzi e di capitali, oltre che del proprio lavoro. Si pensi ad una gioielleria gestita dal solo titolare. Allo stesso modo, è imprenditore chi opera senza creare un apparato aziendale di beni mobili e immobili, ma solamente attraverso mezzi finanziari propri o altrui, come ad esempio si può verificare per le attività di finanziamento e di investimento.

Non è imprenditore invece il soggetto che svolge un'attività produttiva basata unicamente sul proprio lavoro personale. Più la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale.

Economicità dell’attività

L'impresa è un'attività economica, secondo l'articolo 2082 economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo delle attività.

Per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo delle modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi e assicurino l'autosufficienza economica, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

Non è imprenditore chi produce beni e servizi che vengono erogati gratuitamente in quanto vi è l'impossibilità di coprire i costi con i ricavi; invece è imprenditore chi utilizza un metodo economico che consenta la copertura dei costi con i ricavi. Tuttavia perché l'attività possa dirsi economica non è essenziale che essa sia caratterizzata dall'intento dell'imprenditore di conseguire un guadagno, un profitto personale, ossia dallo scopo di lucro.

Professionalità

L'ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall'articolo 2082 perché si abbia la qualità di imprenditore è il carattere professionale dell'attività. Professionalità significa perciò esercizio abituale e non esercizio occasionale di un'attività produttiva.

  • Non è imprenditore chi compie un solo acquisto e successivamente lo rivende.
  • Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto oppure chi organizza un singolo spettacolo sportivo.
  • La professionalità non richiede però che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato senza che ci siano delle interruzioni.

Ad esempio per le attività stagionali come alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari, rifugi alpini, è sufficiente che gli atti d'impresa si ripetano costantemente secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.

  • Il requisito della professionalità non richiede neppure che l'impresa sia l'unica attività oppure la principale attività del soggetto.
  • È imprenditore anche il professore oppure l'impiegato che gestisce un negozio oppure un albergo.
  • Da questo si deduce che è possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa, ad esempio, si possono esercitare insieme l'impresa agricola e l'impresa commerciale da parte dello stesso soggetto.

Quindi per potere essere considerati imprenditori devono ricorrere tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 2082 del codice civile.

Liberi professionisti

I liberi professionisti non sono mai imprenditori in virtù di una precisa scelta legislativa. Questo è vero anche se si avvalgono di ingenti organizzazioni di lavoratori subordinati e mezzi, purché si limitino allo svolgimento della propria attività professionale.

I liberi professionisti sono, dunque, imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, art. 2238 c.c.

Categorie di imprenditori

L'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale sono 2 categorie di imprenditori che il codice distingue in base all'oggetto dell'attività.

L'imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale, esso è esonerato per l'iscrizione nel registro delle imprese, dalla tenuta delle scritture contabili, non è assoggettato al fallimento ed altre procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale fatta eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore commerciale. Tale trattamento è accentuato dalla legislazione speciale attraverso una serie di incentivi agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo di tale settore.

Stabilire se un dato imprenditore sia agricolo o commerciale serve a definire l'ambito di operatività di questo trattamento di favore e l'ampiezza dell'area di esonero della rigorosa disciplina dell'imprenditore commerciale. Area che è stata ampliata per effetto della sostituzione dell'originaria nozione di imprenditore agricolo.

Il testo originario dell'articolo 2135 del codice civile stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e attività connesse e tuttavia si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le attività agricole possono perciò essere distinte in:

  1. Attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame sono attività tipicamente agricole. Tali attività hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi grazie al processo tecnologico che ha coinvolto anche l'agricoltura; difatti oggi è possibile ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, si pensi all'allevamento in batteria, coltivazione artificiale o fuori terra. Dunque c'è stata una modifica dell'articolo 2135 secondo cui è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività come coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; tale articolo specifica però che per coltivazione di fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o marine.

Attività per connessione

È la seconda categoria delle attività agricole. Si intendono le attività connesse:

  1. Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
  2. Le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola.

Sia le une che le altre sono attività oggettivamente commerciali. Sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle attività agricole essenziali.

Ai fini della qualificazione dell'attività connessa come agricola è richiesto: in primo luogo un collegamento soggettivo nel senso che l'attività deve essere svolta dalla stessa impresa che esercita attività agricola principale. In secondo luogo è indispensabile un collegamento aziendale individuato nella circostanza che i prodotti manipolati e trasformati devono provenire prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento.

Quindi tali attività, che singolarmente sarebbero qualificate come industriale, acquistano dunque carattere agricolo se svolte in connessione con un'attività agricola.

Imprenditore commerciale

Secondo l'articolo 2195 è imprenditore commerciale chi esercita attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto sia per terra, acqua e aria e sia di persone che cose; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti.

In sostanza, la nozione di imprenditore commerciale assume carattere residuale a quella dell'imprenditore agricolo dovendosi intendere commerciali tutte le attività che non sono ricomprese tra quelle agricole.

Il piccolo imprenditore

La dimensione dell'impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina dell'imprenditore. Al riguardo il codice civile individua la distinzione tra piccolo imprenditore e medio grande.

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento ed altre procedure concorsuali potendo solo usufruire delle procedure concorsuali da sovraindebitamento.

Ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La prima parte dell'articolo indica quali sono le figure tipiche del piccolo imprenditore e precisamente: coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti.

La seconda parte invece stabilisce che sono piccoli imprenditori coloro che esercitano attività che deve essere professionale, quindi non occasionale, ma deve essere un'attività svolta abitualmente dal soggetto, deve essere un'attività organizzata.

L'attività del piccolo imprenditore, oltre ad essere professionale e organizzata, deve essere caratterizzata dalla presenza del lavoro proprio del lavoro e dei componenti della famiglia; la presenza del lavoro proprio familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori.

Per aversi piccole imprese è necessario quindi: che l'imprenditore presti il lavoro proprio nell'impresa; che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collabora nell'impresa siano prevalenti sia rispetto il lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio oppure altrui investito nell'impresa.

Tuttavia l'articolo del codice civile non era la sola norma a definire il piccolo imprenditore perché anche la legge fallimentare fissava una definizione di piccolo imprenditore. La nozione della legge fallimentare individuava il piccolo imprenditore sulla base di criteri completamente diversi da quelli del codice civile, essa non si basava sul principio di prevalenza bensì su un sistema di soglie quantitative rapportato al reddito e il capitale investito nell'impresa; col tempo i parametri quantitativi indicati dalla legge fallimentare sono stati abrogati e dichiarati incostituzionali.

Oggi la legge fallimentare non definisce più chi è piccolo imprenditore ma semplicemente individua alcuni parametri dimensionali dell'impresa al di sotto dei quali l'imprenditore commerciale non fallisce; secondo l'attuale disciplina non è soggetto a fallimento l'imprenditore commerciale che dimostri il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 €;
  2. Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200.000 €;
  3. Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 €.

Basta aver superato anche solo uno di questi limiti dimensionali per essere esposto al fallimento.

Impresa artigiana

Fra i piccoli imprenditori rientra anche l'imprenditore artigiano. La legge quadro dell'8 luglio 1985 numero 443, che ha sostituito la legge numero 860 del 1956, ha fissato all'articolo due la definizione dell'imprenditore artigiano secondo cui è imprenditore colui che esercita personalmente, professionalmente in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi che si riferiscono la sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Tale definizione è basata: 1. sull'oggetto dell'impresa, Ch

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarapapale97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Patriarca Camillo.
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