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Parte II

  • 1.1 Le società
  • A) La nozione di società
  • B) I tipi di società
  • 1.2 La società semplice. La società in nome collettivo
  • 1.3 La società in accomandita semplice
  • 1.4 La società per azioni
  • A) La costituzione
  • B) I conferimenti
  • 1.5 Le azioni ed altri strumenti finanziari
  • 1.6 Le partecipazioni rilevanti
  • 1.7 Gli organi sociali
  • A) L'assemblea
  • B) Gli amministratori e i sistemi di amministrazione: tradizionale, dualistico, monistico
  • C) Il collegio sindacale e l'organo di controllo contabile
  • 1.8 I controlli esterni
  • 1.9 Il bilancio
  • 1.10 Le modificazioni dell'atto costitutivo
  • 1.11 Le obbligazioni
  • 1.12 I diritti individuali del socio
  • 1.13 I gruppi di società
  • 1.14 La società in accomandita per azioni
  • 1.15 La società a responsabilità limitata
  • 1.16 Lo scioglimento delle società di capitali
  • 1.17 Trasformazione. Fusione e scissione
  • 1.18 La società cooperativa
  • 2.1 La crisi dell'impresa e le procedure concorsuali

1.1 Le società

A) La nozione di società

Le società sono organizzazioni di persone e mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Il legislatore pone a disposizione dell’autonomia privata 8 tipi di società, otto modelli di organizzazione dell’attività di impresa in forma societaria, i tipi previsti sono: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperativa, le mutue assicuratrici.

Contratto di società < con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili > art. 2247.

Oggi però la legislazione eccezionalmente prevede che per la srl e spa possono essere costituite con atto unilaterale, una sola persona. Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

  • 1. Conferimenti dei soci
  • 2. L’esercizio in comune di un’attività economica, scopo-mezzo
  • 3. Lo scopo di divisione degli utili, scopo-fine

1. Conferimenti

→ 1. Conferimenti. Sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano, sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale; la loro funzione è di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. L’art. 2247 stabilisce l’oggetto dei conferimenti che possono essere costituiti da beni e da servizi. Nelle spa e cooperative si hanno limitazioni ed è stabilito che non possono formare oggetto le prestazioni d’opera o di servizi.

Concetto patrimonio sociale e capitale sociale legati ai conferimenti:

Patrimonio sociale: è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, inizialmente costituito dai conferimenti dai soci, poi subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio sociale, attività e passività, è accertata periodicamente con la redazione annuale del bilancio, il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività. Il patrimonio sociale o meglio l’attivo patrimoniale costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società, funzione di garanzia.

Capitale sociale: meglio chiamato capitale sociale nominale, è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti e risulta dall’atto costitutivo, rimane immutato nel corso della vita fin quando con modifica dell’atto costitutivo si aumenta, nuovi conferimenti, o riduce, perdite subite. Il capitale sociale indica l’ammontare dei conferimenti e quindi il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività di impresa per tutta la durata della società, funzione vincolistica. Assolve anche funzione organizzativa in quanto è un termine per accertare periodicamente tramite il bilancio se la società ha conseguito un utile o perdita. Ha anche funzione di base di misurazione di fondamentali situazioni dei soci quali il diritto al voto e diritto agli utili ed alla quota di liquidazione che spetta in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.

2. L’esercizio in comune di un’attività economica

→ 2. L’esercizio in comune di un’attività economica, c.d. scopo-mezzo del contratto di società e oggetto sociale è l’attività economica che i soci si propongono di svolgere, deve essere predeterminata nell’atto costitutivo ed è modificata nel corso della vita osservando delle norme. In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività, serie coordinata di atti, e di un’attività economica più esattamente produttiva. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci, la disciplina infatti è la comunione, vietate sono le società di mero godimento ma non vi è incompatibilità tra godimento di beni ed attività produttiva, la stessa attività può costituire sia il godimento di beni preesistenti e attività produttiva di beni/servizi.

Le società fra professionisti

Le società fra professionisti, esercizio in comune di un’attività economica.

L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica, produttiva di servizi intellettuali, ma non è legislativamente considerata attività di impresa. Tali possono essere considerate le società fra professionisti che hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge, società tra medici.

Legittima la costituzione di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, riservato agli iscritti all’albo, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc., secondo i modelli societari del codice civile, società di persone, società di capitali, società cooperative. L’atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale, è tenuta ad iscriversi in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. In via generale è stato affermato che tutte le società tra professionisti non sono soggette a fallimento in quanto non svolgono attività di impresa commerciale.

3. Lo scopo-fine delle società, divisione utili

L’elemento caratterizzante delle società è lo scopo perseguito dalle parti, scopo-fine del contratto di società, da tener presente che l’art. 2247 enuncia solo uno dei possibili scopi del contratto cioè la divisione degli utili.

Una società può essere costituita allo scopo di conseguire utili, lucro oggettivo, destinati ad essere successivamente divisi tra soci, lucro soggettivo; questo è lo scopo tipico ma non esclusivo di alcune società definite società lucrative, spa, società di persone, sono società anche le società cooperative che devono perseguire uno scopo mutualistico cioè di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose del mercato. La società cooperativa è una società che deve operare con metodo economico, in quanto esercita attività d’impresa, e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci ma non è una società istituzionalmente preordinata a realizzare uno scopo di lucro in senso proprio, lucro soggettivo, anche se non le è precluso il lucro oggettivo. Dei possibili scopi di contratto di società c’è anche per tutti i tipi di società a parte la s.s. la possibilità di essere utilizzati anche per la realizzazione di uno scopo consortile, particolare vantaggio dei consorziati.

In definitiva sotto il profilo dello scopo perseguibile le società possono essere distinte in 3 categorie: società lucrative, mutualistiche e consortili.

B) I tipi di società

Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi, di modelli organizzativi, gli otto tipi di società possono aggregarsi in categorie omogenee su alcuni fondamentali criteri. (4)

→ Distinzione 1. Società lucrative e mutualistiche basata sullo scopo istituzionale perseguibile, le mutue assicuratrici e società cooperative, società mutualistiche, si contrappongono a tutte le altre definite società lucrative.

→ Distinzione 2. Società semplice e società commerciale basata sulla natura dell’attività esercitabile, la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, tutte le altre lucrative possono sia esercitare attività commerciale sia non commerciale e sono sempre soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, dette società di tipo commerciale.

3. Società con e senza personalità giuridica → hanno personalità giuridica le società di capitali, spa, sapa, srl, e le società cooperative, non hanno personalità giuridica le società di persone, s.s., snc, sas.

Nelle società di capitali:

  • A) È prevista un’organizzazione di tipo corporativo, basata su una pluralità di organi, assemblea, organo di gestione, organo di controllo, ciascuno con specifiche funzioni.
  • B) Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario.
  • C) Il singolo socio non ha potere amministrativo e di controllo, salvo nella srl, ha solo il diritto di concorrere con il suo voto in assemblea alla scelta dei membri dell’organo amministrativo e controllo. Il peso di ciascun socio in assemblea è proporzionato al capitale sociale sottoscritto cioè determinato secondo criterio capitalistico.

Nelle società di persone:

  • A) Non è prevista un’organizzazione basata su pluralità di organi.
  • B) L’attività della società si fonda su un modello organizzativo che riconosce ai soci a responsabilità illimitata il potere di amministrare la società ma di regola richiede il consenso di tutti i soci per modificare l’atto costitutivo.
  • C) Il socio a resp. illimitata in quanto tale è investito del potere di amministrazione e rappresentanza indipendentemente dal capitale investito.

→ 4. La responsabilità dei soci. Distinzione basata sul regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Vi sono:

  • A) Società dove per le obbligazioni rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente e illimitatamente.
  • B) Società come l’accomandita semplice e per azioni nelle quali coesistono istituzionalmente soci a resp. illimitata, accomandatari, e soci a resp. limitata, accomandanti.
  • C) Società nelle quali per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società con il proprio patrimonio, spa, srl, soc. cooperative.

Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale

Funzioni: entrambe costituiscono due diverse tecniche legislative per realizzare le condizioni di diritto privato per la diffusione e lo sviluppo delle imprese societarie, condizioni che risiedono nella:

  • A) Previsione di un’adeguata tutela dei creditori delle imprese societarie realizzata facendo del patrimonio sociale un patrimonio aggredibile solo dai creditori sociali e non personali dei soci.
  • B) Nel consentire ai soci di creare una divisione tra patrimonio personale e le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa, quindi il patrimonio personale dei soci non viene aggredito dai creditori sociali.

→ Personalità giuridica. Nelle società di capitali e cooperative questo duplice obiettivo è diretto e lineare con il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto persone giuridiche queste società sono trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dai soci, godono di piena e perfetta autonomia patrimoniale.

Le società di persone non godono di personalità giuridica ma il legislatore tutela i creditori sociali con disposizioni che rendono il patrimonio della società autonomo rispetto a quello dei soci; infatti, nelle società di persone i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società, i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili.

Tipi di società ed autonomia privata

Quanti costituiscono una società possono liberamente scegliere fra tutti i tipi di società previsti per legge se l’attività non è commerciale, fra tutti i tipi tranne la società semplice se è commerciale. La s.s. e la s.n.c. costituiscono i regimi residuali dell’attività societaria rispettivamente non commerciale e commerciale. Una società con oggetto non commerciale è una società semplice, ed una società con oggetto commerciale è una snc se le parti non hanno manifestato una diversa scelta. I tipi di società costituiscono un numero chiuso e non sono ammissibili società atipiche.

1.2 Società semplice e società in nome collettivo

→ Società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone.

La società semplice può essere solo attività non commerciale, ha una scarsa diffusione.

La società in nome collettivo può essere utilizzata sia per l’esercizio di attività commerciale sia per l’attività non commerciale; sono soggette all’iscrizione al registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, di tipo commerciale, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente.

La società in accomandita semplice si differenzia dalla snc per la presenza di due soci, i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente e i soci accomandanti che invece rispondono limitatamente alla quota conferita.

Costituzione società

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

→ Per SS la società semplice è previsto l’iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale con effetti di pubblicità legale all’iscrizione delle società semplici, esercenti attività agricole. Non ci sono disposizioni per il contenuto dell’atto costitutivo. Il contratto può essere concluso anche verbalmente oppure concludenti, società di fatto.

→ Per SNC la nascita di una snc esistono regole di forma e contenuto per l’atto costitutivo, iscrizione nel registro delle imprese ma a differenza della s.s. è condizione di regolarità della società ma non elevata a condizione di esistenza della stessa, come nelle spa. Da qui la distinzione tra società in nome collettivo regolare ed irregolare.

È società in nome collettivo regolare quella iscritta nel registro, disciplinata dalle norme della snc.

È società in nome collettivo irregolare quella non iscritta nel registro perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo, società di fatto, o perché pur avendolo redatto non lo hanno registrato, società irregolare in senso proprio.

Perciò solo ai fini della registrazione e della regolarità l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata. L’atto deve contenere: la generalità dei soci, la ragione sociale, i soci che hanno amministrazione e rappresentanza, sede, oggetto sociale, conferimenti, criteri di ripartizione degli utili, la durata.

Forma conferimenti: la libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni, sarà necessaria la forma scritta a pena nullità per il conferimento in proprietà dei beni immobili.

Società di fatto, società occulta, società apparente

Per la costituzione non è necessario l’atto scritto, il contratto si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto.

La società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l’attività non è commerciale e dalle norme della snc irregolare se è commerciale. Una società di fatto commerciale è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale ed il fallimento della società determina il fallimento di tutti i soci sia noti, soci palesi, sia soci occulti cioè la cui esistenza sia successivamente scoperta. L’esteriorizzazione della qualità di socio non è quindi necessaria, aver nascosto a terzi la propria partecipazione non esonera dalle responsabilità sociali e dal fallimento.

Diversa è la società occulta, è una società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno, ciò che la caratterizza è che per comune accordo l’attività d’impresa è svolta per conto della società senza spenderne il nome, la società esiste nei rapporti interni tra soci ma non viene esteriorizzata all’esterno e si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo che spende il proprio nome. Ai fini della dichiarazione di fallimento la legge tr

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Carbonara Umberto.
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