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Il bilancio di esercizio dopo la riforma del diritto societario

Che il legislatore ha attribuito al bilancio d’esercizio è riconducibile alla funzione informativa, II comma dell’art. 2423:

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Questa fondamentale disposizione è nota come la “clausola generale” del quadro normativo imposto con la riforma del 1991, e si pone ad un livello gerarchico superiore rispetto a tutte le altre norme concernenti il bilancio d’esercizio.

Analisi art. 2423, comma II

  • Chiarezza: il legislatore ha voluto imporre il vincolo della comprensibilità delle informazioni contenute nel bilancio;
  • Veritiero (veridicità): intenzione del legislatore è quella di richiedere agli amministratori due comportamenti:
    • Esatta determinazione delle poche grandezze “oggettivamente” quantificabili;
    • Onestà intellettuale e perizia tecnica nel procedimento di previsione e stima per la valutazione di tutti gli altri elementi per i quali non è possibile una “misurazione oggettiva”.
  • Corretto (correttezza): comportamenti conformi a stabilite regole di comportamento (il bilancio deve essere redatto secondo corrette regole contabili); mediante tale principio il legislatore chiede agli amministratori di operare nel rispetto di un “codice deontologico” più ampio. Esso costituisce il “vertice” della “clausola generale” rispetto sia della “chiarezza”, in quanto postula implicitamente la neutralità e completezza, sia della “veridicità” della situazione aziendale rappresentata in bilancio.

Anche se all’interno del quadro normativo civilistico del 1991 non è esplicitato il fine del bilancio di esercizio, nell’attuale impianto, attraverso la “clausola generale” della “rappresentazione chiara, veritiera e corretta” emerge chiaramente la richiesta che il bilancio d’esercizio risponda a caratteristiche di intelligibilità, indispensabili per poter costituire quella “base informativa comune” atta a soddisfare le esigenze conoscitive dei diversi soggetti interessati.

Art. 2423, comma III

“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

(Con ciò si richiede agli amministratori di garantire comunque la rappresentazione veritiera e corretta)

Art. 2423, comma IV

“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

I principi civilistici di redazione

La normativa civilistica (art. 2423-bis, comma I) indica espressamente a quali principi di ordine generale ci si debba attenere nella redazione del bilancio stesso.

Art. 2423-bis

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
  2. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  4. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher karimtoncelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilanci aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gigli Sabrina.
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