Guglielmo Gulotta
Normativizzazione del giudizio sull'imputabilità', che sostanzialmente finisce col negare la base Antonietta Curci empirica del giudizio medesimo, prevenendo “alla creazione di un concetto artificiale”; sicché, postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione mente, società e diritto tra giustizia penale e scienza, a quest'ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare e, pur in presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni che prevede la gestione delle pene penali.
La testimonianza è un mezzo di prova che viene assunto scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate, per l'altro, sia quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo col costruire generalizzata prassi applicativa dei relativi protocolli per provare determinate cose o che certe cose non sono avvenute.
Essendo un mezzo di prova necessita di essere assunta in maniera scientifica perché la scienza è oggettiva, richiede un tasso di scientifici.” (Cass, Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163). La Corte di Cassazione si esprime a validità ed affidabilità.
Quindi la prova scientifica è la sentenza di Cassazione. La Corte di Cassazione è proposito dell’imputabilità, cioè se un imputato è davvero capace di intendere e di volere nel momento in l’ultimo grado di giudizio.
Il primo è il tribunale dove si realizzano i processi di primo grado, poi vi cui ha compiuto il fatto. Cioè io posso dire che è imputabile soltanto facendo riferimento al momento in cui ha compiuto l’atto, se era consapevole di quello che sta facendo o meno.
Il giudice per capire se la è la Corte d’appello che è il secondo grado di giudizio o d’assise per i reati gestiti dalla corte di Franzoni è innocente o colpevole, fa riferimento alla norma, alla legge, il diritto è autoreferenziale, il assise.
La Corte d’appello, se non ritiene adeguata una sentenza, richiede un appello, però se la giudizio non deve essere basato solo sulla norma. La psicologia ha diversi approcci, per questo dà seconda sentenza non va bene vi è la Cassazione, penale e civile, si pronuncia sulla legittimità della sentenza.
Quindi la Cassazione, organizzata in sezioni, può esprimersi in particolari situazioni a sezioni l’impressione di non univocità, mentre il medico ha l’abitudine di fare una diagnosi rispetto criteri unite.
Sono importanti le sentenze della Cassazione perché in Italia abbiamo diverse fonti di diritto: vi precisi, in quanto due psicologi possono interpretare uno stesso fenomeno sulla base di approcci differenti.
La Cassazione però dice che in presenza di paradigmi interpretativi il giudice deve fare è la Costituzione, le leggi dello Stato, i privilegi legislativi, leggi regionali, dottrina autorevole e giurisprudenza.
La dottrina sono gli scritti dei giuristi che pubblicano sulle riviste dei giuristi che fa riferimento a quelle più aggiornate. Inoltre è importante inserire sempre dei riferimenti bibliografici.
Un’interpretazione delle leggi. Bisogna applicare poi una legge al caso concreto. La giurisprudenza consolidata è l’insieme delle sentenze, raccolti in repertori, che possono essere consultate nel momento in cui deve essere effettuato un ricorso.
Gli attori di un processo penale
- Giudice (imparziale);
- Imputato;
- Accusa (che è sempre di pubblico ministero cioè se subisco qualcosa faccio la denuncia e la procura porta avanti la procedura. Il PM è la società che ti accusa quindi chiede di dimostrare che non sia vero.
- Difesa;
- Parte civile: la parte offesa può costituirsi in giudizio come parte civile, assiste al processo al fine di un risarcimento per aver ricevuto un danno.
Ogni reato è un attacco alla società e quindi l’azione penale la porta avanti un pubblico ministero. Ovviamente le parti portano prove a favore delle proprie tesi. Il giudice assiste e il processo è una rappresentazione in cui il giudice deve essere convinto.
Le parti possono nominare anche un esperto. Quindi viene nominato un consulente tecnico di parte. Il CTU è civile e il perito è penale.
Nel processo civile non c’è un reato ma interessi di parti che devono essere gestiti. Il processo penale è ritualizzato, v. uso toga. La psicologia forense è una sottocategoria della psicologia giuridica e lo psicologo funge da consulente o da perito.
L’avvocato deve difendere a prescindere perché ognuno ha un diritto di difesa. Lo psicologo ha un codice deontologico che lo obbliga a promuovere il benessere. Il processo penale rispetto a quello civile ha anche un investimento emotivo soprattutto quando prende in riferimento soggetti vulnerabili come B e anziani.
Capitolo 1: La psicologia forense oggi
1. Introduzione
Due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione hanno attualizzato il delicato rapporto tra scienza e processo. Gli odierni insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione impongono al giudice di non trascurare nella valutazione delle prove “gli enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico”, le cosiddette “leggi di copertura”, quando esse portino ad un “ragionevole dubbio fondato su specifici elementi che, in base all'evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto”.
Le Sezioni Unite, in particolare, in questa decisione, hanno affermato che il giudice, dovendo accertare se l'antecedente causale di un evento lesivo è quello che ipotizza l'accusa, ed avendo a disposizione evidenze scientifiche che “neutralizzano” con alta probabilità “l'ipotesi prospettata dall'accusa, non ha altra strada che disporre l'esito assolutorio stabilito dall'articolo 530 comma 2 c.p.p. secondo il canone di garanzia in dubio pro reo”.
A proposito di imputabilità, si legge in una ancora più recente sentenza delle Sezioni Unite: “E per il resto, quanto al rapporto ed al contenuto dei due piani di giudizio, quello biologico e quello normativo, il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico, dovendosi anche ritenere superato l'orientamento inteso a sostenere la 'estrema normativizzazione del giudizio sull'imputabilità', che sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo, prevenendo 'alla creazione di un concetto artificiale'; sicché, postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a quest'ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare e, pur in presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate, per l'altro, sia quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo col costruire generalizzata prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici..” (Cass, Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163).
La Corte di Cassazione si esprime a proposito dell’imputabilità, cioè se un imputato è davvero capace di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto il fatto. Cioè io posso dire che è imputabile soltanto facendo riferimento al momento in cui ha compiuto l’atto, se era consapevole di quello che sta facendo o meno.
Il giudice per capire se la Franzoni è innocente o colpevole, fa riferimento alla norma, alla legge, il diritto è autoreferenziale, il giudizio non deve essere basato solo sulla norma. La psicologia ha diversi approcci, per questo dà l’impressione di non univocità, mentre il medico ha l’abitudine di fare una diagnosi rispetto a criteri precisi, in quanto due psicologi possono interpretare uno stesso fenomeno sulla base di approcci differenti.
La Cassazione però dice che in presenza di paradigmi interpretativi il giudice deve fare riferimento a quelle più aggiornate. Inoltre è importante inserire sempre dei riferimenti bibliografici.
2. Scienza e processo
I mezzi principe attraverso cui il processo viene in contatto con la scienza, la scienza entra nel processo, sono la consulenza tecnica e la perizia. Il giudice ordina la perizia quando, per decidere, emettere il suo giudizio, necessita di nozioni tecniche specialistiche.
Le parti nel processo penale, ma non in quello civile, possono fare ricorso, indipendentemente dalla perizia, anche a dei consulenti per avanzare giudizi di carattere scientifico utili ai fini della decisione della causa; quindi viene nominato un consulente tecnico di parte.
Quando viene nominato dal giudice prende il nome di perito in ambito legale. In genere ci sono degli elenchi presso il tribunale in cui uno si iscrive e i giudici nominano a partire da questi elenchi. Può essere nominato in diverse fasi del giudizio;
- Perito nominato dal giudice in ambito penale;
- CTU, consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito civile;
- CTP consulente tecnico di parte nominato dalle parti.
Si parla di consulenza anche quando viene nominato dal pubblico ministero perché quest’ultimo è anche una parte. La perizia viene condotta dal perito, presta giuramento, si prende l’incarico e fa una serie di inchieste.
Chiedo di essere autorizzato ad estrarre copie del fascicolo, chiedo autorizzazione ad avvalerci di ausiliari per somministrare i test, chiedo autorizzazione ad acquisire info dalla famiglia, scuola, dai servizi, per fare un’attività peritale ampia.
Una volta avute queste autorizzazioni nomina dei consulenti che devono assistere, non decidono. È il perito che dice come condurre le operazioni e se non è d’accordo il consulente può dirlo. Alla fine si fa la relazione, le parti hanno un tempo per produrre le proprie relazioni. Nella mia relazione metto in luce cose che non mi piacciono.
Secondo quanto ha disposto la Cassazione nel 1994, “nel valutare i risultati della perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagini utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica.
Quando invece la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche di indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche” (Cass, Sez. V, 9 luglio 1993). Quindi bisogna fare in modo che chi valuta debba avere gli strumenti per valutare.
Quale sia il significato e il contenuto del ruolo del giudice quale peritus peritorum è ben evidenziato in una sentenza della Cass. Sez. III, 11 aprile 2006 in cui si legge “è vero che in tema di valutazione delle indagini peritali il giudice del merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, ma ciò sempre purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha creduto di non condividere”.
Nel caso poi in cui ci sia conflitto tra i periti, si è anche stabilito che “allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di non dover seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite” (Sez. I, 24 maggio 2000, n. 8076).
Negli Stati Uniti nel 1994 è stato pubblicato un Reference Manual on Scientific Evidence, che a scopo giudiziario esamina la prova scientifica in differenti campi.
3. Le leggi di copertura
La perizia e la consulenza fanno riferimento a leggi di copertura: cioè l’idea è spiegare con delle leggi probabilistiche i comportamenti umani. Probabilistica perché vi sono dei margini di errore ma molto piccoli. Non deve esistere qualcosa di incerto né i falsi positivi né negativi.
Il giudice va alla ricerca di prove e testimonianze, le mette insieme per poter costruire una storia. Il concetto di legge scientifica, universale o statistica, di copertura è stato introdotto nella letteratura da Hemper.
Bisogna distinguere due tipi di leggi di copertura:
- Le leggi di copertura universale;
- Le leggi di copertura statistico/probabilistica.
Nelle prime il fatto di spiegare segue dalle relative ipotesi per necessità fenomenica, mentre per quanto riguarda le leggi di formulazione statistico/probabilistica anche il fatto che esse devono spiegare segue da esse, ma è associato ad un certo grado di probabilità. Il suo non verificarsi non è quindi ragione sufficiente per inficiare la relativa legge.
4. L'unità nel metodo scientifico
Hempel ha indicato come necessario al lavoro dello storico l'utilizzo di regole e leggi di copertura. La storiografia è quindi, secondo questa corrente di pensiero, una scienza tanto quanto la fisica. Nonostante si tratti infatti di una “scienza inesatta per eccellenza” questo “non la trasforma in un racconto di fantasia”.
5. Lo storico e il giudice
Il lavoro dello storico e quello del giudice sono stati spesso accomunati. “Il processo è per così dire il solo caso di “esperimento storiografico”: in esso le fonti sono fatte giocare de vivo, non solo perché sono assunte direttamente, ma anche perché sono messe a confronto tra loro, sottoposte ad esami incrociati e sollecitate a riprodurre, come in uno psicodramma, la vicenda giudicata”.
Se il lavoro del giudice si avvicina a quello dello storico anche per il suo lavoro in generale e non solo per il giudizio sul nesso di causalità bisogna che tenga conto di leggi di copertura come fa lo storico.
6. Lo storico e le massime di esperienza
Tra gli strumenti conoscitivi utilizzati dal giudice nella sua attività di ricostruzione del fatto assumono notevole importanza le cosiddette massime di esperienza, il convincimento del giudice può essere libero fino a che non ci siano delle valide risultanze scientifiche che lo limitino, libero perché non deve essere condizionato, Gulotta.
Per l'articolo 192 comma 1 del c.p.p. “il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”: nella motivazione della pronuncia deve comparire l'indicazione dei criteri di valutazione, siano essi costituiti da leggi scientifiche o massime d'esperienza utilizzati per vagliare il fondamento della prova.
La massima d'esperienza è sostanzialmente una generalizzazione: viene infatti ottenuta attraverso l'individuazione di caratteri “comuni” presupposti come presenti in eventi passati assunti come dati di partenza. Tale generalizzazione non consente però di giungere ad una conclusione inferenziale priva di incertezze.
“E' ovvio che via via che le generalizzazioni tratte dal linguaggio ordinario vengono rimpiazzate dalle generalizzazioni di scienze quali l'economia, la linguistica e la psicologia, le generalizzazioni degli storici tendono ad essere sempre meno banali”. Questo è precisamente ciò che la scienza psicosociale vuole ottenere offrendo strumenti scientifico-culturali al giudice affinché possa migliorare le proprie inferenze.
7. Verso una scienza dei fatti: l'analisi situazionale
La scientificità si ottiene tramite un’analisi situazionale come scienza psicosociale dei fatti. La differenza essenziale tra le leggi di carattere universale e le generalizzazioni empiriche sta nel fatto che la legge universale regge giudizi controfattuali, mentre ciò non è possibile con le generalizzazioni empiriche, il che comporta che esistono una pluralità di spiegazioni possibili di uno stesso fatto, ed ecco perché l'analisi situazionale è quella che può aiutare nell'applicazione della generalizzazione empirica per mezzo di una scienza che definiamo psico-sociale.
L'analisi che dobbiamo compiere è regressiva, per cui dai fatti da giudicare dobbiamo cercare delle generalizzazioni empiriche o, se esistenti, delle leggi universali che le spieghino. Per spiegazioni si intendono un gruppo di proposizioni o una storia da cui può essere logicamente inferito il fatto da spiegare e la cui accettazione elimina o diminuisce il carattere problematico o enigmatico del fatto stesso.
8. La scienza psico-sociale
Studiare l'individuo nella società significa fare i conti con prospettive diverse e spesso irriducibili. L'uomo può essere visto come un agente, frutto del sistema in cui è calato o come attore e cioè come creatore del contesto in cui vive e del mondo sociale, può essere studiato cioè in modo catascopico e cioè dall'alto verso il basso o anascopico, dal basso l'alto.
Così nella prima visione bisogna spiegare cercando nessi di causa, nell'altra bisogna comprendere trovando i significati delle azioni. Questa doppia ermeneutica appare per alcuni la caratteristica tipica delle scienze sociali che dovrebbero invece, secondo altri, trattare gli episodi e i fatti sociali come “cose”.
Le discipline che studiano l'uomo come la psicologia, la sociologia, l'antropologia prese singolarmente non possono pretendere di poter dare una lettura esaustiva di un certo fenomeno. Ecco perché il riconoscere le dimensioni psico-socio-relazionali di questi fenomeni non significa che questa sia la loro unica spiegazione.
9. L'individuo e la situazione
Solo ciò che realmente videro, ma anche informazioni che hanno ottenuto successivamente (83%).
Se l'esame della situazione appare decisivo per lo storico come per il giudice, è opportuno indicare come dal punto di vista generale, in base alle ricerche, si sia riusciti ad estrapolare alcuni principi da tenere conto. La scienza psicologica infatti fornisce un valido aiuto in quanto strumento di studio delle regole comportamentali.
Possiamo riassumere i principi di psicologia interazionista da un punto di vista soggettivo ed oggettivo, Lewin et al.
Da un punto di vista soggettivo:
- Ciascuno di noi è come tutte le altre persone, come qualche altra persona, come nessun'altra persona: l'uomo va considerato per ciò che ha di generale e ciò che ha di speciale;
3) Suggestionabilità dei bambini: i bambini sono più vulnerabili che gli adulti alla suggestione dell'intervistatore, a pressioni personali e altre influenze sociali (81%).
4) Le istruzioni date per la ricognizione di persona possono influenzare la volontà di un testimone oculare di identificare qualcuno e/o la probabilità che venga identificata una determinata persona (79%).
5) Suggestionabilità per ipnosi: l'ipnosi incrementa la suggestionabilità a domande fuorvianti o conduttrici (76%).
6) Influenzabilità della sicurezza del testimone: la sicurezza di un testimone può essere influenzata da fat
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