Differenze fra inadempimento di un’obbligazione e atto illecito (violazione di un dovere assoluto)
Entrambi danno luogo a responsabilità civile, ma le regole applicabili presentano qualche diversità. Per lo più la distinzione viene formulata in termini di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Vi sono poi situazioni particolari nelle quali il fatto dannoso può essere considerato sia come illecito extracontrattuale, sia come inadempimento contrattuale.
Inadempimento obbligazione e atto illecito
Inadempimento obbligazione – Atto illecito = violazione dovere assoluto.
Responsabilità: responsabilità contrattuale – responsabilità extracontrattuale.
Onere della prova: spetta al debitore l’onere di provare che l’inadempimento sia dovuto a circostanze delle quali egli non debba rispondere; spetta alla vittima, di regola, provare la colpa del danneggiante.
Costituzione in mora: può essere necessaria in materia di inadempimento; non è necessaria in materia di illecito extracontrattuale.
Danno risarcibile: l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, qualora non dipenda da dolo del debitore, obbliga a risarcire solo il danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.). L’illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni danno, con i soli limiti derivanti dall’applicazione dei criteri della causalità giuridica.
Prescrizione dell’azione: l’azione per il risarcimento del danno da inadempimento si prescrive, di regola, in dieci anni. Per il risarcimento del danno derivante da un illecito extracontrattuale si prescrive, di regola, in cinque anni.
Risarcimento del danno
Il creditore danneggiato dall’inadempimento ha diritto al risarcimento del danno. Ma, anziché accontentarsi del risarcimento in danaro, egli può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Quanto al risarcimento del danno, esso deve comprendere così il danno emergente come il lucro cessante, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Il risarcimento viene ridotto se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno (art. 1227 c.c.). Viene così imposto al creditore l’onere di usare una ragionevole diligenza e prudenza per non concorrere a cagionare danno a sé stesso.
Riguardo i danni derivanti dall’inadempimento di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, dal giorno in cui il debitore è in mora, egli è tenuto a pagare gli interessi moratori, anche se precedentemente non era dovuto nessun interesse, e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se poi il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore, gli spetta l’ulteriore risarcimento, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Limitazione del risarcimento del danno
Fuori del caso di dolo del debitore, il risarcimento del danno è limitato a quanto poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Valutazione del danno derivato da inadempimento di un’obbligazione
Caparra confirmatoria e clausola penale
Caparra confirmatoria: consiste in una somma di danaro o in una quantità di cose fungibili, che una parte abbia dato all’altra al momento della conclusione del contratto:
- Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno.
- Se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Questa è solo una facoltà attribuita al creditore insoddisfatto, il quale può anche insistere per l’esecuzione del contratto o domandarne la risoluzione, secondo le norme generali.
- Se il contratto viene adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
La somma versata a titolo di acconto sul prezzo non può considerarsi come caparra, se non quando risulti che le parti hanno inteso attribuirle tale funzione.
Clausola penale: con essa si stabiliscono preventivamente la somma che sarà dovuta a titolo di risarcimento del danno nel caso di inadempimento.
La parte inadempiente sarà allora tenuta a pagare la penale pattuita, senza che il debitore debba dare la prova di avere subito effettivamente un danno.
Il creditore non può pretendere più di quanto stabilito nella clausola penale, che può essere diminuita equamente dal giudice quando sia manifestamente eccessiva, avuto riguardo.
Differenza tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale
Caparra confirmatoria: la caparra confirmatoria è una cautela contro l’inadempimento.
Chi abbia dato una caparra confirmatoria è obbligato ad adempiere il contratto, e qualora non adempia, è esposto alle azioni del creditore, il quale ben potrebbe insistere per l’esecuzione del contratto, o domandarne la risoluzione e il pieno risarcimento del danno, anziché accontentarsi di recedere trattenendo la caparra.
Caparra penitenziale: la caparra penitenziale è un corrispettivo del recesso.
Chi abbia dato una caparra penitenziale può legittimamente recedere dal contratto e non è esposto ad altra conseguenza se non la perdita della caparra stessa.
Il contratto di compravendita
Definizione
“È un contratto consensuale ad effetti reali a titolo oneroso”.
Consenso
Si dice consensuale perché è sufficiente il consenso per il trasferimento della proprietà.
Vendita a effetti reali
È un contratto a effetti reali perché trasferisce la titolarità di un diritto o costituisce un diritto reale minore, ma solo quelli di godimento.
Il trasferimento dell’oggetto venduto si verifica alla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti.
Vendita a titolo oneroso
Il contratto si dice a titolo oneroso quando dopo aver ricevuto un bene, ricevo un corrispettivo alla prestazione corrisponde una controprestazione che consiste nel pagamento di una somma.
Vendita obbligatoria
Se alla conclusione del contratto l’oggetto non esiste ancora attualmente nel patrimonio del venditore e non risulta individuato, gli effetti reali immediati della vendita sono solo obbligatori: il venditore è obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà in un momento successivo (vendita obbligatoria). Ciò accade nei seguenti casi: vendita di cosa futura, di cosa altrui.
Oggetto
La compravendita può avere per oggetto sia beni mobili che immobili, diritti trasferibili e beni sia presenti che futuri.
- Vendita immobiliare: beni immobili o trasferimenti di diritti immobiliari, forma scritta e determinazione del prezzo dell’immobile a misura o a corpo.
- Vendita cose mobili: normalmente avviene al domicilio/sede impresa del venditore.
- Vendita con riserva proprietà: clausola che trasferisce la proprietà di un bene/diritto al momento del completo pagamento da parte dell’acquirente, mentre la consegna è immediata, prima del pagamento.
Stipulazione
Può essere un contratto stipulato:
- Per fatti concludenti, pagare alla cassa senza consulenza precedente.
- Verbalmente.
- Mentre per alcuni, come la vendita di immobili, è sempre necessaria la scrittura privata; se la scrittura privata è assente, il contratto è nullo.
Obbligazioni delle parti
Il compratore deve pagare il prezzo e, salvo patto contrario, le spese della vendita.
Le prestazioni principali del venditore sono:
- Quella di consegnare la cosa al compratore.
- Quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto.
Se il venditore non consegna la cosa, o consegna una cosa diversa, il compratore può a sua scelta domandare l’adempimento oppure la risoluzione del contratto secondo le regole generali.
Diritto di prelazione
Patto con cui una parte promette all’altra di preferirla in un eventuale contratto di vendita di un determinato bene.
Efficacia obbligatoria: è un patto che ha efficacia solo tra le parti, quindi se si vende ad un altro il bene il venditore risponde dei danni, ma l’avente diritto non può riavere il bene.
Efficacia reale: se il diritto di prelazione è concesso dalla legge, l’avente diritto ha il potere di riscattare la cosa.
Vizi del bene compravenduto
- Il bene compravenduto non deve essere viziato.
- Il vizio è una caratteristica del bene che lo rende inidoneo all’uso a cui è destinato, o che ne diminuisce in maniera rilevante il valore.
- Esclusione della garanzia: la garanzia, però, non è dovuta se i vizi erano riconoscibili, se il compratore sapeva dei vizi, ma è dovuta se il venditore aveva dichiarato della loro inesistenza. Non possono essere accollati al venditore difetti sopravvenuti con uso.
Garanzie
La garanzia per evizione è dovuta dal venditore:
- Sia nell’ipotesi che egli non abbia fatto acquistare al compratore la proprietà della cosa, perché questa non gli apparteneva.
- Sia nell’ipotesi che abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti altrui non previsti dal contratto.
La garanzia per vizi o per mancanza di qualità deve tutelare il compratore:
- Nell’ipotesi che la cosa abbia difetti che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano il valore.
- Nell’ipotesi che la cosa venduta non abbia le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata.
Azioni edilizie
Se il compratore compra una cosa viziata può agire in giudizio con due azioni edilizie, con caratteristiche che, in presenza di un vizio, impongono dei termini di:
- Denuncia entro 8 giorni dalla scoperta.
- Prescrizione entro un anno dalla consegna della cosa.
Metodi di risoluzione del contratto scelti dall’acquirente
- Azione redibitoria: si domanda la risoluzione del contratto e successivo rimborso del corrispettivo, se già pagato, o se non pagato escluso dal pagamento del corrispettivo.
- Azione estimatoria: si domanda la riduzione del prezzo.
Vi sono dei casi in cui è possibile solo la riduzione del prezzo, ad esempio quando la cosa sia stata trasformata, o sia perita per colpa del compratore, o per caso fortuito, o nel caso in cui il venditore l’abbia già venduta.
Contratti simili al contratto di vendita
Permuta
La permuta è il contratto con il quale le parti si scambiano la proprietà di cose, o altri diritti (art. 1552 c.c.). Alla permuta si applicano le norme stabilite per la vendita, in quanto compatibili (art. 1555 c.c.).
Somministrazione
Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Contratto estimatorio
Una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Locazione
Definizione
È un contratto “tipico” col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Forma
Per la validità della locazione di un immobile per più di nove anni occorre l’atto scritto.
Obbligazioni del cedente
Il locatore deve:
- Consegnare al conduttore la cosa locata, in buono stato di manutenzione.
- Mantenerla in stato da servire all’uso convenuto.
- Garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Obbligazioni dell’altra parte
Il conduttore può:
- Agire contro i terzi in nome proprio per ottenere la cessazione delle molestie e il risarcimento del danno.
- Ha diritto di essere garantito dal locatore.
- Può esercitare l’azione di reintegrazione qualora venga spogliato della cosa in modo violento o clandestino.
- Egli è tenuto a rispettare la locazione solo per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Durata
- La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa alla scadenza del termine, senza che sia necessaria la disdetta. La locazione si ha per tacitamente rinnovata se, scaduto il termine, il conduttore rimane ed è lasciato nella conduzione della cosa.
- La locazione a tempo indeterminato cessa per effetto della disdetta, cioè della dichiarazione di recesso di una delle parti, comunicata all’altra parte con il dovuto preavviso.
Locazione di immobili per abitazione
- Il contratto ha una durata non inferiore ai quattro anni, decorsi i quali esso è rinnovato per un periodo ulteriore di quattro anni, fatti salvi i casi nei quali è consentito al locatore di dare disdetta fin da questa prima scadenza, ad esempio per vendita immobile.
- Il conduttore può sempre recedere dal contratto per gravi motivi.
- La disciplina circa la durata minima non è applicabile agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
- Il recesso, sia del conduttore, che del locatore, deve essere comunicato con un preavviso di sei mesi; in mancanza, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
- Per la validità del canone pattuito fra le parti è richiesta la forma scritta.
Locazione di immobili urbani destinati ad altro uso
- La durata della locazione non può essere inferiore, di regola, a sei anni.
- Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi; dovrà, però, dare un preavviso di almeno sei mesi.
- La locazione si rinnova tacitamente ad ogni scadenza per un uguale periodo, se nessuna delle parti comunica all’altra disdetta nel termine fissato dalla legge.
Affitto e comodato
Definizione
Affitto: contratto con il quale una parte, verso un determinato corrispettivo, si obbliga per un determinato tempo a far godere all’altra una cosa produttiva mobile o immobile, affinché ne tragga e ne faccia propri i frutti in conformità alla destinazione economica della cosa stessa.
Comodato: contratto col quale una parte, comodante, consegna all’altra, comodatario, una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta: il comodato è gratuito.
Obbligazioni del cedente
Nell’affitto, il locatore deve consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso a cui è destinata.
Nel comodato, il comodante è colui che possiede la cosa e la consegna.
Obbligazioni dell’altra parte
Nell’affitto, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della sua destinazione economica e dell’interesse della produzione, e può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore, non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.
Nel comodato, il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza; non può servirsene per un uso diverso da quello determinato dal contratto o dalla natura della cosa, né può concederne il godimento a un terzo senza il consenso del comodante. Inoltre deve restituire la cosa quando se ne è servito, o alla scadenza del termine convenuto.
Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario deve restituirla non appena il comodante la richieda.
Durata
Il rapporto si estingue per la scadenza del termine o, nei contratti a tempo indeterminato, per recesso, comunicato con il dovuto preavviso. Si estingue anche per incapacità o insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia. Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono recedere dal contratto.
Norme particolari
Norme particolari valgono per i contratti di affitto di fondi rustici.
Contratto di trasporto
Definizione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. È un contratto consensuale a titolo oneroso.
Trasporto di persone
Nel trasporto di persone il vettore risponde:
- Dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio.
- Della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Trasporto di cose
Nel trasporto di cose i soggetti del contratto sono:
- Il mittente, che affida le cose per il trasporto.
- Il vettore, che si obbliga ad eseguire il trasporto.
Il contratto ha la struttura di contratto a favore di terzi.
Trasporto di cose a favore di terzi
Se le cose devono essere consegnate a un destinatario diverso dal mittente.
Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione.
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