Estratto del documento

Dell’Unione diritto europea

Introduzione

Scienza giuridica e diritto dell’integrazione europea

Dell’integrazione 1 - Ordinamento

Che cosa è un ordinamento giuridico in generale? Che cosa è l’ordinamento dell’integrazione? Quando 1) nacque l’ordinamento dell’UE? Quali erano i Paesi fondatori? Quali erano gli obiettivi delle tre Comunità originarie? L’insieme delle regole giuridiche che appartengono ad un 1) Un ordinamento giuridico, in generale, è determinato Stato, ad un determinato Paese.

Nell’ambito di uno stesso territorio possono convivere una pluralità di ordinamenti giuridici. Ad esempio in Italia abbiamo:

  • L’ordinamento dello Stato
  • L’ordinamento delle Regioni (regolato dall’art. 117 Cost. che ripartisce le competenze tra Stato e Regioni)
  • L’ordinamento delle autonomie locali
  • L’ordinamento dei privati
  • (Che segue le regole dettate dal Codice civile) l’ordinamento comunitario (ossia l’ordinamento dell’UE il quale si affianca all’ordinamento interno)
  • L’ordinamento internazionale

L’ordinamento dell’integrazione è una formula diversa per riferirsi all’ordinamento dell’UE che è un “sovranazionale”, dotata di un proprio apparato istituzionale e normativo. L’ordinamento dell’UE nacque dai Trattati istitutivi di tre organizzazioni internazionali, conclusi tra il 1951 e il 1957, la cui finalità era l’integrazione economica fra gli Stati membri: la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio), l’EURATOM (Comunità europea per l’energia atomica), la CEE (Comunità economica europea).

I Paesi fondatori erano: l’Italia, la Francia, il Belgio, l’Olanda, la Repubblica federale di Germania e il Lussemburgo. La CECA e EUROTOM miravano a stabilire forme settoriali di integrazione nel settore della produzione del carbone e dell’acciaio e nel settore dello sviluppo pacifico dell’energia atomica. La CEE mirava invece a stabilire forme di integrazione nelle attività economiche e sociali.

Funzionalismo

2) Che cosa è il “funzionalismo”? Qual è la differenza tra il processo di integrazione di tipo funzionalista da quello di tipo federalista? Qual è un tratto tipico delle esperienze federali?

Il “funzionalismo” è una concezione filosofica dell’integrazione europea. 2) Tale concezione filosofica esprime l’idea che l’integrazione fra gli Stati nazionali europei debba essere realizzata attraverso un processo graduale, che concerna inizialmente i settori economici e sociali per poi progressivamente estendersi agli aspetti politici.

L’integrazione politica avrebbe dovuto costituire l’esito finale di un processo graduale e indiretto, teso a creare vincoli di mutua dipendenza fra gli Stati rendendo irreversibile la direzione del percorso. La filosofia funzionalista prefigura un processo di integrazione ben diverso da quello che ha caratterizzato la maggior parte delle esperienze federali contemporanee.

Un tratto tipico delle esperienze federali è quello di accentrare le decisioni politicamente più rilevanti, in particolare quelle relative alla politica estera e quella militare. Nell’ambito del processo di integrazione europea, proprio tali decisioni, invece, rimangono saldamente nelle mani degli Stati membri.

Autore documento: Floriano Federico Canonico

Sviluppo del processo di integrazione europea

3) Come si è sviluppato il processo di integrazione europea? Quali sono i momenti importanti di questo processo evolutivo?

Il processo dell’integrazione 3) europea si è avviato attraverso i Trattati istitutivi delle tre comunità originarie e si è sviluppato attraverso la Comunità europea che ha costituito il paradigma concettuale del diritto dell’integrazione. Alla Comunità Europea è succeduta l’Unione europea (2009) e conta attualmente 28 Stati membri. I momenti importanti e fondamentali di questo processo evolutivo sono due:

  • Trattato di Maastricht (1993): con tale Trattato si è istituita l’Unione europea. Il Trattato non ha sostituito le tre comunità originarie ma ha mantenuto le forme di integrazione economica nell’ambito di ciascuna delle tre comunità. Accanto a tali forme di integrazione ne ha aggiunte altre: GAI (cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni) e PESC (cooperazione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune)
  • Trattato di Lisbona (2007, ma in vigore dal 2009): costituisce l’ultima tappa dell’evoluzione dell’integrazione europea. Ha tentato di razionalizzare il sistema giuridico primario: le regole fondamentali dell’Unione sono contenute nel TUE (Trattato sull’Unione europea), le regole di dettaglio relative al funzionamento sono contenute nel TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Il Trattato di Lisbona ha stabilito un quadro giuridico unitario, quello dell’Unione europea, nel quale sono state assorbite le attività di integrazione economica e sociale proprie delle Comunità europee, che hanno cessato quindi di esistere. Tale Trattato ha conferito valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, che ha assunto valore primario.

Il dilemma ordinamentale dell’Unione

1) Che cosa è l’Unione Europea secondo la concezione dei Trattati? Di quali elementi è dotato questo ordinamento per svolgere le sue funzioni? A differenza di un ordinamento statale, cosa non dispone l’UE?

L’Unione Europea 1) è concepita, secondo le logiche dei Trattati istitutivi, come centro autonomo di imputazione di rapporti soggettivi, dotato di propri interessi e avente la capacità di compiere scelte politiche. I Trattati hanno dotato l’Unione di un apparato istituzionale, di un sistema normativo e di un sistema di soluzione delle controversie.

A differenza di un ordinamento statale, l’Unione europea non dispone di strumenti coercitivi per far eseguire le sue decisioni: si avvale dell’apparato esecutivo degli Stati membri. L’attuazione del diritto dell’UE è pertanto affidata ad una complessa interazione fra Istituzioni dell’Unione e amministrazioni degli Stati membri.

Ordinamento sovranazionale

2) Che cosa si intende per ordinamento “sovranazionale”? Che differenze esistono tra le organizzazioni internazionali e un’organizzazione sovranazionale come l’UE? Che differenza c’è tra uno Stato federale e un ordinamento sovranazionale?

Spesso nei confronti dell’UE è utilizzato il termine “sovrannazionale”. Tale termine indica l’esistenza di 2) una forma evoluta di organizzazione, intermedia fra l’esperienza delle organizzazioni internazionali e le forme di aggregazione di Stati su base federale.

Le organizzazioni internazionali si limitano al coordinamento di attività degli Stati Membri, invece l’Unione esercita funzioni assegnate agli Stati attraverso un proprio apparato istituzionale e normativo. Gli Stati federali, a differenza dell’ordinamento dell’Unione, dispongono di tutte le prerogative della sovranità e i mezzi necessari per portare ad esecuzione le proprie determinazioni.

Inoltre, come già avevamo riportato nel paragrafo precedente, nell’ambito dell’organizzazione degli Stati federali, questi hanno il potere di accentrare le decisioni politicamente più rilevanti come la politica estera e quella militare, mentre nell’ambito dell’organizzazione dell’Unione europea, proprio tali decisioni rimangono di prerogativa degli Stati Membri.

Autore documento: Floriano Federico Canonico

Il sistema politico dell’Unione Europea

Parte I - Capitolo I Le istituzioni politiche - 4 Il Parlamento europeo

1) Che cosa è il Parlamento europeo? Da quale articolo del TUE è disciplinato? Qual è la differenza fra il Parlamento europeo e l’istituzione parlamentare presente nei moderni ordinamenti nazionali?

1) Il Parlamento europeo è un’istituzione politica dell’ordinamento dell’Unione europea. E’ l’organo rappresentativo della volontà generale dei cittadini europei. E’ disciplinato dall’art. 14 TUE. Il Parlamento europeo si distingue dall’istituzione parlamentare dei moderni ordinamenti nazionali perché esso non è la sede della sovranità, né l’unico rappresentante della volontà generale. Il Parlamento europeo è quindi una delle istituzioni politiche e concorre con le altre al governo dell’UE.

2) Quali sono le funzioni e i poteri del Parlamento europeo? Che cosa è la “funzione legislativa”? Su quali organi il Parlamento europeo esercita la funzione di controllo politico e attraverso quali strumenti lo applica? Qual è la sua prerogativa più specifica?

2) L’art. 14 par.1 TUE afferma che “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa, ossia l’attività di formazione delle leggi, e la funzione di bilancio. Esercita altresì le funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite nei Trattati. Elegge il presidente della Commissione”.

Il Parlamento europeo esercita quindi la funzione di controllo politico sulla Commissione. I membri del Parlamento europeo possono rivolgere interrogazioni alla Commissione e disporre audizioni nei confronti del Consiglio europeo e del Consiglio. Tra le sue prerogative, il Parlamento europeo possiede:

  • Il potere di inchiesta (art. 226 TFUE)
  • Il potere di ricevere le petizioni dai cittadini europei (art. 227 TFUE)
  • Il potere di eleggere il Mediatore europeo (è una figura che dispone di una competenza paragiudiziale per l’accertamento di casi di cattiva amministrazione da parte delle Istituzioni politiche o degli organi dell’UE)

Tale organo, inoltre, dispone del “potere di censura” che non deve essere confuso con il “potere di sfiducia” che viene svolto dai Parlamenti nazionali nei moderni sistemi costituzionali. Il “potere di censura” si applica attraverso la mozione di censura che è un meccanismo di decadenza della Commissione sulla base di un voto del Parlamento europeo.

Tale meccanismo non può essere rivolta solo ad alcuni membri della Commissione, ma concerne l’intera Commissione ed esige una maggioranza parlamentare molto alta (i 2/3 dei voti espressi e dalla maggioranza dei componenti del Parlamento).

Autore documento: Floriano Federico Canonico

Composizione e funzionamento del Parlamento europeo

3) Qual è la sua composizione? Che cosa significa che il Parlamento europeo è eletto a “suffragio universale e diretto”? Che cosa sono i gruppi parlamentari e quanti sono attualmente?

3) Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale e diretto, cioè vale a dire che tale organo viene eletto direttamente da tutti i cittadini europei e in cui votano tutti gli aventi diritto. Le elezioni avvengono sulla base di una legge elettorale nazionale e non europea.

Il Trattato di Lisbona non indica direttamente il numero dei parlamentari. L’art. 14 par.2 TUE stabilisce che “il loro numero non può essere superiore a 750 più il Presidente”. I parlamentari sono organizzati in gruppi, formati sulla base di una affinità politica e non nazionale. Attualmente sono presenti 7 gruppi. I due gruppi parlamentari più importanti e maggiori numericamente sono: il “Partito popolare europeo” e il “Partito dell’Alleanza dei Socialisti e dei democratici”.

4) Quali sono le modalità di funzionamento di questo organo? Come delibera?

4) Il Parlamento delibera a maggioranza relativa, ossia a maggioranza dei membri presenti e votanti. Tuttavia, questa modalità è utilizzata raramente perché si applica in assenza di disposizioni contrarie ai Trattati. Molto più spesso si vota a maggioranza assoluta, ossia a maggioranza dei componenti del Parlamento. A volte è prevista una maggioranza anche più alta, ad esempio per l’approvazione della mozione di censura.

5) Il Parlamento europeo e il Consiglio svolgono congiuntamente la funzione di approvazione delle leggi: hanno quindi poteri equivalenti?

5) La circostanza che la funzione legislativa sia affidata congiuntamente alle due Istituzioni non implica che esse abbiano poteri equivalenti: in alcune materie la volontà del Parlamento concorre in maniera uguale a quella del Consiglio. In altre materie, invece, la sua volontà è subordinata a quella del Consiglio e in altre ancora, di carattere politico, in particolare nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, il Parlamento è privo di poteri decisionali.

Rispetto alla procedura di bilancio, i poteri del Parlamento europeo non sono esclusivi, ma concorrono con quelli della Commissione, nella fase di proposta, e con quelli del Consiglio, nella fase di decisione. Tuttavia, in questa particolare occasione, il Parlamento europeo assume una posizione privilegiata rispetto al Consiglio.

5 Modelli di democrazia europea

1) Che cosa è la democrazia? Quali sono le forme esistenti? Quali sono i valori fondanti dell’UE?

1) Il Trattato di Lisbona, ai sensi dell’art. 2, fonda i suoi valori su dei principi consolidati in tutti gli ordinamenti degli Stati membri. Essi sono: il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni a tutti gli Stati membri.

Tra questi, vige il principio di democrazia che costituisce la fonte di legittimazione per il processo dell’integrazione europea. La democrazia, etimologicamente, è “il potere o il governo del popolo” che esercita la sua sovranità. La democrazia può essere di due forme:

  • Diretta, ossia “deliberativa”: è quella forma di democrazia nella quale la volontà del popolo viene espressa attraverso un processo deliberativo. Per questa ragione, tale democrazia è chiamata anche “partecipativa” perché sono gli stessi cittadini a esercitare questo potere (ad esempio con un referendum abrogativo)
  • Indiretta, ossia “rappresentativa” indica la forma classica di democrazia in cui il potere sovrano è esercitato dai rappresentanti eletti dai cittadini. In altri termini, è il processo che si realizza attraverso una forma di delega popolare a favore dei rappresentanti che adottano le decisioni politiche in nome della volontà generale.

Autore documento: Floriano Federico Canonico

Livelli di rappresentanza

2) Quali modelli di democrazia l’ordinamento dell’UE accoglie per il proprio funzionamento interno? Quanti e quali sono i livelli di rappresentanza nel sistema politico dell’UE?

2) L’art. 10 par.1 TUE afferma, enfaticamente, che “il funzionamento dell’UE si fonda sulla democrazia rappresentativa”. La democrazia rappresentativa, a sua volta, ha due livelli di rappresentanza nell’ordinamento dell’UE:

  • La rappresentanza dei cittadini, ossia “diretta”: “i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’UE, nel Parlamento europeo” ai sensi dell’art. 10 par.2 TUE. Il Parlamento europeo assicurerebbe la rappresentanza diretta dei cittadini
  • La rappresentanza degli Stati, ossia “indiretta”: gli Stati membri sarebbero rappresentati nell’ambito del Consiglio europeo e del Consiglio dai loro rispettivi governi nazionali, i quali “a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali e dinanzi ai loro cittadini” (Art. 10 par.2 TUE). Il Consiglio europeo e il Consiglio assicurerebbero la pari rappresentanza degli Stati membri.

Democrazia multilivello

3) Che cosa si intende per “democrazia multilivello”?

La “democrazia multilivello” 3) è un espressione inconsueta e spesso abusata nel linguaggio giuridico per indicare, nell’ambito del diritto europeo, quella circostanza in cui i governi degli Stati membri trarrebbero la propria legittimità dalla condizione che il loro mandato si fonda, a propria volta, sul principio democratico concepito nella sua dimensione interna.

6 Democrazia e ruolo dei parlamenti nazionali

1) Quale ruolo i Trattati dell’UE assegnano ai Parlamenti nazionali? In quale articolo del Trattato di Lisbona è dedicato un ruolo ai Parlamenti nazionali? Quali sono le norme maggiormente significative che si interessano del ruolo dei Parlamenti nazionali?

1) L’art. 10 par.2 TUE sembra assegnare ai Parlamenti nazionali un ruolo complementare. Tali organi avrebbero la funzione di legittimare il ruolo delle Istituzioni dell’UE a composizione intergovernativa: il Consiglio europeo e il Consiglio.

Al ruolo dei Parlamenti nazionali, nel sistema dell’UE, è dedicato l’art. 12 TUE che indica come “i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’UE”. Tale articolo non stabilisce alcuna nuova norma, ma rinvia ad altre norme dei Trattati istitutivi il ruolo dei Parlamenti nazionali, in particolare nell’ambito dei procedimenti di revisione dei Trattati istitutivi (art. 48 TUE) e di adesione di nuovi Stati Membri (art. 49 TUE).

7 Integrazione differenziata

1) Che cosa è l’“integrazione differenziata”? Perché si parla di questa forma di integrazione nell’ambito del diritto europeo?

“L’integrazione differenziata”, nell’ambito 1) del sistema politico europeo, è quella forma di integrazione che consente agli Stati membri dell’UE di applicare deroghe o eccezioni all’uniformità del diritto europeo. Si parla di “

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher florianoc237 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Papa Maria Irene.
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