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Revisione aziendale

Ispettorato amministrativo. Oggetto: revisione contabile. Revisione gestionale.

La revisione aziendale è una disciplina che si occupa di analizzare i sistemi informativi e di controllo, ovvero i fenomeni aziendali, attraverso una serie di controlli in linea ai principi di economia aziendale e ragioneria applicata. Viene definita come un sistema ordinato di verifiche, indagini e monitoraggi volti all'espressione di un giudizio o parere da parte del soggetto abilitato, riguardo l'attendibilità di determinate rilevazioni aziendali al fine di garantire la credibilità di un'azienda. La revisione aziendale tuttavia è soprattutto un controllo attivo, dato che può variare l'oggetto della verifica.

Destinatario, soggetto incaricato, obbligatorietà e tipo di incarico

  • Per l'interno.
  • Destinatario: per l'esterno.
  • Interna.
  • Soggetto incaricato.
  • Esterna.
  • Volontaria.
  • Obbligatorietà.
  • Obbligatoria.
  • Tipo di incarico: revisione contabile, assurance, attestazione.

Modifiche del 2016 al D.Lgs 39/2010

Testo unico, idoneità, registri e controllo qualità

  • 1.1 Sezione A: iscrizione dei soggetti che comunicano gli incarichi di revisione.
  • 1.2 Sezione B: iscrizione di soggetti che non hanno assunto alcun incarico.
  • 1. Testo unico.
  • 2.1 Persone fisiche: laurea triennale + tirocinio triennale formativo + esame di Stato.
  • 2.2 Onorabilità (EIP).
  • 2. Idoneità.
  • 2.3 Società di revisione: persone fisiche abilitate.
  • 3.1 Registro del tirocinio.
  • 3.2 Registro unico dei revisori.
  • 3. Registri.
  • 4.1 Periodicità sessennale.
  • 4.2 Periodicità triennale.
  • 4. Controllo qualità.
  • 4.3 Controllo indipendenza ed adeguatezza.

Principi etici, vigilanza e incarico

  • 5.1 Deontologia professionale.
  • 5.2 Scetticismo professionale.
  • 5. Principi etici.
  • 5.3 Segreto professionale.
  • 6.1 ISQC Italia 1.
  • 6.2 ISA Italia (34).
  • 6. Principi di revisione.
  • 6.3 SA Italia (250B e 720B).
  • 7.1 MEF, enti di interesse non pubblico.
  • 7.2 CONSOB, EIP e ESRI.
  • 7. Vigilanza.
  • 8.1 3 esercizi, negli EIP 7/9.
  • 8.2 Revoca per giusta causa.
  • 8. Incarico.
  • 8.3 Dimissione.

Responsabilità del revisore

Secondo la quale i revisori e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società revisionata. Il responsabile dell'incarico e i dipendenti sono responsabili in solido tra loro per i danni conseguenti ai propri inadempimenti e il risarcimento si prescrive in cinque anni. Molto importante è il nesso di causalità tra inadempimento e danno cagionato: deve esistere un danno direttamente riconducibile alla negligenza del revisore, un fatto, un elemento soggettivo e un danno immediato e diretto.

Civile. La responsabilità amministrativa riguarda le sanzioni emessi dal MEF per mancato assolvimento degli obblighi di formazione e di comunicazione negli enti che non sono di interesse pubblico, e dalla CONSOB per irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione negli enti di interesse pubblico.

La responsabilità del revisore si distingue in responsabilità legale e disciplinare. Nello specifico parleremo di responsabilità legale.

Penale. Colpisce in solido il revisore o la società di revisione e deriva da eventi quali falsità, corruzione, compensi legali, illeciti rapporti patrimoniali, impedito controllo, divulgazione di notizie riservate.

Tributaria. Si verifica per mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi.

Indipendenza del revisore

I requisiti di indipendenza devono essere rispettati dal revisore incaricato e da tutti coloro che si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione, in generale quindi l'audit team, l'ufficio, la rete e i familiari.

Chi. Le minacce che possono compromettere l'indipendenza sono l'auto riesame, gli interessi personali, ovvero il conflitto di interessi, l'esercizio del patrocinio legale, le relazioni familiari, l'eccessiva fiducia, situazioni di intimidazione e rapporti di lavoro subordinato.

Indipendenza del revisore, ISA Italia 200. L'indipendenza del revisore è un requisito fondamentale per ottenere fiducia ed affidabilità, così da svolgere l'incarico in maniera oggettiva. Essa si distingue in indipendenza legale e professionale. Si ha indipendenza legale quando non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi della legge, si ha indipendenza professionale quando non vi sono condizionamenti tra società revisionata e soggetto incaricato.

L'indipendenza deve essere fatta valere nei confronti della società soggetta a revisione, audit client, e nei confronti di tutte le società ad essa collegate, controllate o controllanti, related entities.

Quando e chi verifica. L'indipendenza deve essere rispettata sia prima di accettare che l'incarico, sia durante tutto lo svolgimento e deve essere verificato dal responsabile.

Modelli di governance e sistema di controllo

Modelli di governance, SRL e SPA. Sistema di controllo: sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico.

La revisione legale dei conti su una società è esercitata dal revisore legale o da una società di revisione, iscritti all'albo. Tuttavia, per quanto riguardano le società che non sono tenute alla redazione del bilancio, la revisione legale dei conti deve essere effettuata dal Collegio Sindacale. Nelle società a responsabilità limitata può essere nominato per tale incarico o un organo di controllo o un revisore, e ciò diventa obbligatorio nel caso in cui la società in questione sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revisione legale e superi un limite tra questi: totale attivo 8 min, totale ricavi 4 min, 20 dipendenti occupati in media.

Sistema tradizionale, dualistico e monistico

  • Tradizionale: organo amministrativo, CDA o amministratore unico; organo di controllo, Collegio Sindacale; Assemblea dei Soci, nomina CS e CDA.
  • Dualistico: organo amministrativo, Consiglio di gestione; organo di controllo, Consiglio di Sorveglianza; Assemblea dei Soci, nomina Consiglio di sorveglianza.
  • Monistico: organo amministrativo, CDA; organo di controllo, Comitato di controllo sulla gestione; Assemblea dei Soci, nomina CDA.
  • Altri sistemi: interno, solo un organo di controllo; esterno, solo un revisore; interno ed esterno, sia organo che revisore.

Incaricati

Sindaco Unico e Collegio Sindacale sono incaricati alla revisione legale solo nel caso in cui la società revisionata non sia obbligata alla tenuta del bilancio consolidato e solo nei casi di sistemi tradizionali di Governance. Revisore Unico o Società di Revisione possono essere sempre nominati per la revisione legale dei conti, ma sono tenuti a svolgere solo quella.

  • Sindaco Unico.
  • Collegio Sindacale.
  • Incaricati.
  • Revisore Unico.
  • Società di Revisione.

I membri sono min. 3, max. 5 (+2) e hanno molti più compiti di un revisore/società, poiché effettuano anche atti ispettivi e di controllo, partecipano a riunioni e chiedono informazioni all'Amministrazione.

Comunicazioni tra revisore e governance

Comunicazioni tra revisore e governance, ISA 260-265. Il principio dell'ISA 260 stabilisce che il revisore debba comunicare con i responsabili della governance, ovvero con le persone/organizzazioni che hanno responsabilità di direzione, supervisione e controllo di un'impresa. Tale comunicazione può essere sia verbale che scritta e il revisore deve valutare se la comunicazione reciproca è adeguata ai fini della revisione contabile.

Il revisore deve individuare il soggetto più adeguato con cui comunicare: le proprie responsabilità; elementi relativi all'indipendenza; la portata e la tempistica pianificate; i risultati significativi emersi.

Attori del controllo: Consiglio di amministrazione; amministratore esecutivo; comitato controllo e rischi; collegio sindacale; organo di vigilanza; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sociali; audit interno; revisore o società di revisione.

Sistema di controllo interno

Attività di governance e di direzione, valori etici, atteggiamento e azioni del manager, assegnazione di ruoli e responsabilità.

Procedure per registrare, elaborare e presentare le informazioni ed anche per dare evidenza contabile. Possono essere computerizzati o manuali.

S.C.I. Il sistema di controllo interno è un processo attuato dai responsabili della governance, dalla direzione e dall'altro personale per fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi e sull'attendibilità delle informazioni finanziarie e per garantire la conformità alle leggi.

  • 01. Ambiente di controllo.
  • 02. Valutazione rischio.
  • 03. Sistema informativo e gestionale.
  • 04. Attività di controllo.
  • 05. Monitoraggio dei controlli.

Modalità con cui la direzione identifica i rischi rilevanti. Procedure atte ad assicurare l'integrità dei dati contabili.

Principi di revisione

I principi di revisione sono dei parametri di comportamento che guidano il revisore nello svolgimento dell'attività di revisione. Essi stabiliscono delle linee di condotta senza però sostituire la competenza professionale del revisore. L'art. 11 del D.Lgs 39/2010 stabilisce che la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla commissione europea. In Italia vi sono dei principi chiamati ISA Italia che si basano sui principi internazionali ISA: sono sostanzialmente una traduzione rivisitata con adattamenti ed integrazioni opportune.

Definiscono gli standard. Limitano la discrezionalità del revisore.

Caratteristiche: si applicano alla revisione dei bilanci di esercizio e consolidati e ai revisioni particolari. Permettono una valutazione della diligenza e della responsabilità del revisore. Evitano l'insorgere di problematiche connesse al controllo qualità della revisione.

ISA Italia

Gli ISA Italia sono i principi di revisione su cui si basa il nostro paese e sono delle "traduzioni" degli ISA internazionali, con opportuni adattamenti ed integrazioni. Essi sono obbligatori e devono essere aggiornati periodicamente.

Gli ISA Italia comprendono:

  • 34 principi di revisione internazionali ISA.
  • 2 principi SA Italia, non internazionali, 250B e 720B.
  • ISQC Italia 1.

La loro struttura è articolata in sezioni: introduzione, obiettivi, definizioni, regole, linee guida e appendice.

Risk approach, proporzionalità e traduzione

Risk approach. L'approccio alla revisione degli ISA si basa sulla valutazione dei rischi, ovvero di errori significativi nel bilancio e nell'individuazione e svolgimento di procedure idonee per fronteggiarli. Viene posta attenzione quindi sulle attività aziendali che risultano essere più rischiose.

Proporzionalità. Gli ISA Italia sono stati sviluppati per qualsiasi impresa, ma la loro applicazione è proporzionale alla dimensione e alla complessità dell'azienda analizzata. Le differenze sono esplicitate sotto le linee guida di ogni principio. Comprendono inoltre degli esempi esplicativi.

Traduzione. Gli ISA Italia sono delle traduzioni di quelli internazionali, con degli adattamenti e aggiunte specifiche. Tuttavia alcuni paragrafi internazionali ritenuti non applicabili in Italia sono evidenziati in grigio e segnalati con una nota a piè di pagina.

ISA 200

Il principio ISA 200 enuncia gli obiettivi principali del revisore e della revisione contabile e afferma che tale attività deve essere svolta in conformità di principi etici, quali scetticismo professionale e giudizio professionale, e dei principi contabili, tramite elementi provativi sufficienti ed approvati. Il fine della revisione contabile è quello di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio e di esprimere un giudizio in merito all'affidabilità e alla correttezza del bilancio stesso su tutti gli aspetti significativi.

Responsabilità e significatività

Responsabilità. L'attività di revisione non solleva la direzione e i responsabili della governance dalle responsabilità. Nei modelli tradizionali e monistico gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio, nel modello dualistico lo è il Consiglio di gestione.

Significatività. Il revisore nel formulare il giudizio si deve attenere al principio di significatività, ciò significa che deve acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o errori non intenzionali. Deve quindi minimizzare il rischio di revisione. Questo concetto va applicato durante tutto lo svolgimento dell'attività ed è fondamentale distinguere gli errori significativi da quelli non significativi, ovvero trascurabili.

È tuttavia opportuno sottolineare che il revisore non può mai acquisire una sicurezza assoluta a causa di alcuni limiti dell'attività di revisione. Il revisore supporto al sistema immunitario deve garantire una ragionevole sicurezza, ovvero un livello elevato di sicurezza e tale si ottiene dopo aver acquisito elementi provativi sufficienti ed approvati per ridurre il rischio di revisione.

Principi etici

Per scetticismo professionale si intende un approccio dubitativo, ovvero un atteggiamento caratterizzato da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione durante tutte le fasi. Devono essere quindi considerati adeguatamente le situazioni dubbie per evitare eventuali frodi.

Scetticismo. Principi etici, ISA 200.

L'ISA 200 stabilisce inoltre quali sono le regole e i principi etici ai quali il revisore deve attenersi nello svolgimento dell'attività di revisione contabile, oltre ovviamente ai principi di revisione. I principi di riferimento sono quindi deontologia, scetticismo professionale, indipendenza formale sostanziale, obiettività, riservatezza e segreto professionale, competenza e diligenza professionale e conformità a leggi e regolamenti.

Il revisore deve rispettare il principio di conformità alle regole contenute nei principi di revisione.

È fondamentale che il giudizio espresso dal revisore sia professionale; ciò significa che deve essere formulato da un soggetto formato, con esperienza e competenza. Un giudizio può essere valutato professionale in linea alla corretta utilizzazione e applicazione dei principi contabili e di revisione e che rispecchi la verità dei fatti per tutta la durata della revisione. È inoltre necessario che tale giudizio sia documentato e giustificato in maniera appropriata.

Elementi probativi

Gli elementi provativi comprendono tutte le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni e per elaborare il suo giudizio professionale. Comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili che altri e sono di natura cumulativa, ovvero vengono raccolte durante tutto il processo. Quando il revisore ritiene che gli elementi provativi da lui stesso trovati ed analizzati siano sufficienti, appropriati per ridurre il rischio di revisione ed attendibili, procederà alla formulazione del giudizio.

Rischio di revisione

Rischio di revisione AR. Il rischio di revisione è rischio a cui è esposto il revisore nella formulazione di un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato nei casi di giudizio positivo su bilancio sostanzialmente corretto. Anche in questo caso ci sono dei limiti all'attività di revisione, tali da permettere al revisore di assicurare un livello ragionevole di sicurezza e di minimizzare il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e coerente.

Rischio intrinseco, di controllo e di individuazione

Rischio intrinseco IR. Esso rappresenta la suscettibilità di un saldo o di una classe di operazioni di essere oggetto di errori significativi indipendentemente dalla presenza di controlli interni. Esiste indipendentemente dalla revisione di bilancio ed è quindi un rischio di impresa. Può dipendere da fattori oggettivi, interni o esterni all'azienda, o soggettivi.

Rischio di controllo IC. Esso rappresenta il rischio che un errore significativo in una voce di bilancio non sia individuato e corretto in maniera tempestiva dal sistema di controllo. Dipende dall'efficacia del sistema di controllo interno e per questo è un rischio d'azienda, indipendente dalla revisione.

Rischio di individuazione DR. Esso rappresenta il rischio che il processo di revisione non riesca ad individuare errori significativi contenuti nel bilancio preso in esame. Tale rischio è collegato direttamente all'attività del revisore poiché è correlato all'esecuzione stessa della revisione. Le verifiche vengono effettuati a campione. È costituito da due componenti:

  • Rischio di campionamento, errore non individuato per involontaria selezione di un campione non rappresentativo.
  • Rischio di non campionamento, errore dovuto alla negligenza del revisore.

È il rischio caratteristico della revisione e il revisore deve quantificarlo in relazione agli altri due. Non è eliminabile.

Modello professionale

Tale modello stabilisce che, una volta individuato il rischio intrinseco e quello di controllo, il rischio viene definito sulla base della sensibilità del revisore. I tre rischi sono tra loro dipendenti e si gestiscono insieme:

  • IR, CR modesti, DR elevato, AR accettabile, si può ridurre l'estensione delle verifiche.
  • IC, CR elevati, AR elevato, bisogna minimizzare DR, bisogna estendere le verifiche.

Rischio di errori significativi e modello statistico

Il rischio di errori significativi è il rischio che il bilancio contenga.

Modello statistico del rischio residuo. Tale modello stabilisce che, una vol

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.ballini.cb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Giuliani Marco.
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