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I REATI MATERIA AMBIENTALE

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ha introdotto il testo unico ambientale. Le fattispecie di

reato sono quasi tutte contravenzioni. Abbiamo una tutela generica che è rappresentata da alcuni

delitti a tutela della comunità pubblica inseriti nel titolo sesto del codice penale. Terzo tipo di tutela

rappresentato dalla tutela specifica, è quella rappresentata dai reati contenuti nel titolo sesto bis del

codice penale agli artt. 452 bis e ss. Introdotta con la legge 225/2015 n. 68, riforma degli eco delitti.

Come mai sono stati previsti tre diversi livelli di tutela.

Il primo livello è quello previsto dal testo unico ambientale che prevede una serie di ipotesi di tipo

contravenzionale; es. art. 29 quater gestione illegale di rifiuti; art. 256 bis combustione illecita di

rifiuti; art. 159 traffico illecito di rifiuti. Cosa accumuna queste fattispecie? La linea politica

adottata dal nostro legislatore e quella di concentrare gli sforzi in un tipo di legislazione preventiva,

da adottare tra gli enti e la pubblica amministrazione; l’idea è che prevenire la criminalità

ambientale si debbano realizzare collaborazione tra enti e P.A. La tutela dell’ambiente è fondata sui

principi di prevenzione e correzione dei danni causati all’ambiente, cioè il principio stabilisce che

chi cagiona il danno è colui che per primo deve essere chiamato a riparare il danno: chi inquina

paga. Nel testo unico ambientale, il rimedio penale è concepito come un rimedio residuale, extrema

ratio. Un altro aspetto riguarda la tutela delle funzioni amministrative poste a tutela; non si punisce

chi causa un danno ma chi viola le regole amministrative; il fine prioritario e se si sono rispettate o

no le regole amministrative. È sufficiente che si dimostri la violazione delle regolare cautelari non

tanto la prova del danno; la prova che si abbia reato anche un danno ambientale è irrilevante. Alle

volte sfuggono dalle contravenzioni casi in cui un’attività imprenditoriale abbia causato dei danni

ambientali significativi, se si sia attenuta alle regole cautelari; sulla base delle fattispecie del testo

unico non è possibile muovere alcun rimprovero all’ente. Quindi aspetto di questo modello basico è

quello di concepire la tutela penale come accessorio di quella amministrativa; le fattispecie si

contraddistinguono perché si tratta di pena pecuniaria (ammenda), solo in alcuni casi si prevede la

pena dell’arresto ma contenuta entro i limiti edittali di due anni. In molti casi è possibile ricorrere

alla causa di estinzione del reato, quale l’oblazione, tipica per le contravenzioni. Questo assetto

normativo si è rilevato nel tempo, inad

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Sintesi

Reati in materia ambientale

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ha introdotto il testo unico ambientale. Le fattispecie di reato sono quasi tutte contravenzioni. Abbiamo una tutela generica che è rappresentata da alcuni delitti a tutela della comunità pubblica inseriti nel titolo sesto del codice penale. Terzo tipo di tutela rappresentato dalla tutela specifica, è quella rappresentata dai reati contenuti nel titolo sesto bis del codice penale agli artt. 452 bis e ss. Introdotta con la legge 225/2015 n. 68, riforma degli eco delitti.

Come mai sono stati previsti tre diversi livelli di tutela

Il primo livello è quello previsto dal testo unico ambientale che prevede una serie di ipotesi di tipo contravenzionale; es. art. 29 quater gestione illegale di rifiuti; art. 256 bis combustione illecita di rifiuti; art. 159 traffico illecito di rifiuti. Cosa accumuna queste fattispecie? La linea politica adottata dal nostro legislatore e quella di concentrare gli sforzi in un tipo di legislazione preventiva, da adottare tra gli enti e la pubblica amministrazione; l’idea è che prevenire la criminalità ambientale si debbano realizzare collaborazione tra enti e P.A. La tutela dell’ambiente è fondata sui principi di prevenzione e correzione dei danni causati all’ambiente, cioè il principio stabilisce che chi cagiona il danno è colui che per primo deve essere chiamato a riparare il danno: chi inquina paga. Nel testo unico ambientale, il rimedio penale è concepito come un rimedio residuale, extrema ratio. Un altro aspetto riguarda la tutela delle funzioni amministrative poste a tutela; non si punisce chi causa un danno ma chi viola le regole amministrative; il fine prioritario e se si sono rispettate o no le regole amministrative. È sufficiente che si dimostri la violazione delle regolare cautelari non tanto la prova del danno; la prova che si abbia reato anche un danno ambientale è irrilevante. Alle volte sfuggono dalle contravenzioni casi in cui un’attività imprenditoriale abbia causato dei danni ambientali significativi, se si sia attenuta alle regole cautelari; sulla base delle fattispecie del testo unico non è possibile muovere alcun rimprovero all’ente. Quindi aspetto di questo modello basico è quello di concepire la tutela penale come accessorio di quella amministrativa; le fattispecie si contraddistinguono perché si tratta di pena pecuniaria (ammenda), solo in alcuni casi si prevede la pena dell’arresto ma contenuta entro i limiti edittali di due anni. In molti casi è possibile ricorrere alla causa di estinzione del reato, quale l’oblazione, tipica per le contravenzioni. Questo assetto normativo si è rilevato nel tempo, inadeguato per fronteggiare fenomenologie di danno tipiche dell’attuale società del rischio; emerge la necessità di adeguare l’assetto normativo in qualche maniera. La giurisprudenza ha iniziato a intervenire in maniera suppletiva all’inerzia del legislatore; ha quindi iniziato ad estendere l’aera di rilevanza penale al fine di assicurare una copertura penale a varie fenomenologie di danno e pericolo, soprattutto in materia di inquinamento ambientale e di presentazione a sostante tossiche.
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