Disastro ambientale - caso Ilva
Il diritto penale dell'ambiente è una branca del diritto penale che si occupa di tutelare e salvaguardare l'ambiente. Possiamo avere una concezione più o meno ampia del termine "ambiente": una più "ristretta" che raggruppa le componenti della biosfera (acqua, aria, suolo, flora e fauna) e una concezione più "ampia" del termine che comprende anche ambiti urbanistici, paesaggistici e culturali.
Disciplina penale-ambientale
La disciplina in ambito penale-ambientale è presente all'interno del d. lgs. n.152/2006, noto anche come testo unico ambientale, che delinea i temi di inquinamento idrico, atmosferico e dei rifiuti. Non poteva essere considerato un vero e proprio codice poiché mancava la parte generale o comunque un insieme di principi generali. Tuttavia, questa carenza è stata superata da interventi legislativi, tra cui uno dei più significativi a livello europeo è rappresentato dalla direttiva 2008/99/CE.
Direttiva 2008/99/CE
Lo scopo di questa direttiva è stato quello di definire una serie di reati a danno dell'ambiente e nocivi per la salute dell'uomo (come ad esempio la disciplina per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ecc.) con la conseguente introduzione di sanzioni penali effettive, proporzionate e omogenee nei vari stati membri.
Riforma del 2015 e nuovi reati ambientali
Prima della riforma del 2015, l'ordinamento italiano non conosceva figure specifiche di "delitti contro l'ambiente", che venivano ricondotti alla fattispecie del disastro innominato (434). La L.n.68/2015 ha introdotto nel Codice penale il titolo dedicato ai delitti ambientali, con nuove fattispecie criminose come:
- Inquinamento ambientale (452-bis)
- Disastro ambientale (452-quarter), dove le offese all'integrità fisica delle persone rilevano come aggravante (e/o evento alternativo all'offesa delle matrici ambientali)
- Traffico di materiale ad alta radioattività
- Omessa bonifica
- Impedimento del controllo ad hoc
Queste fattispecie vengono dotate di aggravanti, norme premiali e misure accessorie.
Articolo 452-quarter
Oggi, l'art. 452-quarter incrimina, fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. La clausola di riserva consente l'applicazione del 434 in tutti i casi in cui non sussistono gli specifici presupposti richiesti dal 452-quarter, come espressione del principio di sussidiarietà.
Nei casi di concorso apparente di norme, per quei fatti che presentino entrambi i requisiti del danno per l'ambiente e del pericolo per la pubblica incolumità, dovrà applicarsi art. 434, in quanto principale, che però è sanzionato meno gravemente del nuovo reato di disastro ambientale. Si configura come delitto di evento a forma libera (reclusione da cinque a quindici anni).
Aggravanti
È prevista un'aggravante ad effetto comune (aumento della sanzione fino ad un terzo) quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette.
Disastro innominato e disastro ambientale
Le condotte tenute prima della riforma del 2015 rientrano nella disciplina del disastro innominato (434). Invece, dove la condotta permane fino all'entrata in vigore della riforma, si applica la disciplina successiva.
Il disastro innominato esige un doppio evento: uno naturalistico (di dimensioni straordinarie, che produca effetti dannosi gravi) e uno giuridico e di pericolo, cioè l'idoneità a causare un pericolo per la vita di un numero indeterminato di persone, e cioè per l'incolumità pubblica.
Invece, nel disastro ambientale si possono avere 3 distinti eventi, tra loro alternativi:
- Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia eliminabile con operazioni particolarmente onerose o con provvedimenti eccezionali
- Offesa alla pubblica incolumità
Per ecosistema si intende un complesso di fattori fisici, chimici e biologici tra loro interdipendenti, ma che formano un sistema unitario e identificabile, come un lago, un bosco, un fiume, il mare.
Valutazioni scientifiche e tecnico-economiche
I primi due punti implicano complesse valutazioni scientifiche tecnico-economiche. Il giudice dovrà quindi avvalersi del parere di periti. Inoltre, è essenziale anche l'analisi della situazione antecedente la condotta, che non è scontato.
Il parametro dell'onerosità può essere inteso oggettivamente ma anche soggettivamente in rapporto alla capacità patrimoniale dell'inquinatore. Come è stato ribadito nella sentenza 18 giugno 2018 n. 29901, si protegge direttamente il bene giuridico ambiente e solo successivamente, come riflesso/conseguenza diretta, l'incolumità pubblica.
L'offesa alla pubblica incolumità non si riferisce all'integrità fisica in relazione a morte/lesioni come conseguenza dell'inquinamento, ma all'incolumità pubblica.
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