Corso di Ragioneria generale
Il Bilancio d’esercizio
Prof.ssa Eleonora Cardillo
Il Bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio ha lo scopo di rappresentare, alla fine di ogni periodo amministrativo, dati e risultati non soltanto frutto di un’applicazione aritmetica e contabile, ma che richiedono altresì giudizi di valore su investimenti, finanziamenti, processi produttivi, ecc., derivanti dalle gestioni passate e che generano effetti in quelle future.
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La formazione del Bilancio d’esercizio
Dopo le operazioni di chiusura dei conti il sistema contabile offre le informazioni necessarie per la redazione dei documenti di sintesi che compongono il bilancio d’esercizio.
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Il Bilancio civilistico
Il bilancio destinato alla pubblicazione deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche.
Gli articoli di base riguardanti il bilancio sono:
- Art. 2423 c.c.
- Art. 2435 bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata)
L’art. 2423, ss. stabilisce che il bilancio d’esercizio si compone di tre documenti:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
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Lo IASB
(International Accounting Standards Board)
I principi contabili dello IASB, recepiti dall’UE con il Reg. UE n. 1606 del 2002, costituiscono regole obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate, da applicare a partire dal gennaio 2005.
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I documenti del Bilancio
Stato patrimoniale
(art. 2424, 2424 bis c.c.)
Espone gli elementi attestanti processi non ancora conclusi in chiusura di esercizio e costituenti il capitale di funzionamento, più specificatamente i saldi di conti che rappresentano attività patrimoniali, il patrimonio netto e passività patrimoniali.
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Conto economico
(art. 2425, 2425 bis c.c.)
Evidenzia le variazioni economiche di esercizio positive e negative (costi e ricavi) che portano alla determinazione del reddito d’esercizio.
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Nota integrativa
(art. 2427, 2427 bis c.c.)
Fornisce informazioni analitiche e descrittive dei dati sintetici contenuti negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico.
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I soggetti obbligati
Sono soggette alla normativa civilistica del bilancio:
- Le società per azioni (art. 2423 c.c.)
- Le società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.)
- Le società a responsabilità limitata (art. 2478 bis c.c.)
- Le mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.)
- I consorzi e le società consortili con attività esterna (artt. 2615-bis c.c.)
- Le società cooperative (art. 2519 c.c.)
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I soggetti non obbligati
Non sono soggette alla normativa civilistica del bilancio poiché sottoposti ad altra normativa specifica:
- Enti creditizi e aziende di credito
- Imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività finanziarie
- Imprese di assicurazioni
- Imprese editrici
- Aziende elettriche
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Imprese individuali e società di persone
Il Ministero di Grazia e Giustizia con Nota 19 marzo 1993 ha precisato che le imprese individuali e le società di persone non sono obbligate al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 c.c.
Tuttavia si rende necessario redigere almeno una parte del bilancio secondo gli schemi civilistici anche ai fini di una corretta determinazione della base imponibile per l’applicazione delle imposte.
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La clausola generale di valutazione
L’art. 2423 del C.C. (così come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 127/1991) sancisce che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Vengono così individuati la cosiddetta clausola generale, che si estrinseca nei seguenti due principi:
- Principio della chiarezza
- Principio della rappresentazione veritiera e corretta
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La clausola generale di valutazione
Il principio della chiarezza implica:
- Rispetto degli schemi di bilancio
- Divieto di raggruppamento di voci
- Divieto di compensi di partite
Il principio della rappresentazione veritiera e corretta richiede le seguenti precisazioni:
- L’uso dell’aggettivo “veritiero” non implica una verità oggettiva del bilancio
- L’obbligo della rappresentazione riguarda sia la situazione finanziaria e patrimoniale, sia il risultato economico
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I principi di bilancio
Oltre alla clausola generale, la redazione del bilancio deve rispettare altri principi (detti, appunto, redazionali – art. 2423-bis):
- Principio della prudenza
- Principio della continuità della gestione
- Principio di competenza economica
- Principio della valutazione separata delle voci
- Principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione
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Il principio della prudenza
Occorre essere prudenti durante le stime di fine esercizio, e in particolare occorre:
- Non iscrivere in bilancio gli utili non ancora realizzati (sperati), se non nei casi previsti in modo esplicito
- Iscrivere in bilancio le perdite e i rischi anche se solo presunti, purché la presunzione sia fondata
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Il principio di continuità della gestione
La valutazione di un bene aziendale deve avvenire ipotizzando la continuazione dell’attività (e non la liquidazione) dell’azienda stessa.
Tale principio ha portata applicativa, in quanto influenza notevolmente il risultato del processo di valutazione.
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Il principio di competenza economica
Per determinare il risultato economico d’esercizio, i costi e i ricavi devono essere attribuiti all’esercizio al quale competono economicamente, indipendentemente dal momento in cui avvengono incassi e pagamenti ad essi relativi.
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Gli altri principi
Il principio della valutazione separata delle voci
È correlato al principio di chiarezza e a quello di prudenza.
È fatto divieto di compensare utili e perdite relativi a poste pertinenti voci diverse degli schemi di bilancio.
Il principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione
Significa che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
È correlato al principio della rappresentazione veritiera e corretta e al postulato della neutralità.
Consente di poter comparare i bilanci di più esercizi.
Consente di pervenire ad un corretto calcolo del risultato economico dell’esercizio stesso.
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I postulati di bilancio
I postulati sono ulteriori requisiti di bilancio, richiamati dai principi contabili nazionali. I principali sono:
- Utilità per i destinatari
- Completezza dell’informazione
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Comprensibilità (chiarezza)
- Neutralità (imparzialità)
- Comparabilità
- Omogeneità
- Criterio base del costo
- Funzione informativa della nota integrativa
- Verificabilità dell’informazione
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I postulati del bilancio d’esercizio secondo i principi dello IASB
(International Accounting Standard Board)
- Comprensibilità
- Significatività
- Attendibilità
- Comparabilità
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Schema di Stato patrimoniale
Attività
- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- Immobilizzazioni
- Immateriali
- Materiali
Passività
- Patrimonio netto
- Fondi per rischi ed oneri
- Trattamento fine rapporto
- Debiti
- Ratei e risconti passivi
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