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1 Ambito d’applicazione CCI (art. 1) e novità

“Il codice disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore intendendo per quest’ultimo sia il consumatore, il professionista, o l’imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo d’imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti locali”.

La riforma, con l’introduzione delle misure di allerta e di composizione della crisi parte dal giusto presupposto che l’emersione tempestiva della crisi consente sia la miglior salvaguardia del patrimonio del debitore, che la miglior tutela dei creditori venuti in contatto col debitore.

Dal fallimento alla liquidazione giudiziale cambia il nome ma non la finalità della procedura, dato che lo scopo è sempre quello di liquidare il patrimonio del debitore per ripartirlo in favore dei creditori.

Altre novità: la procedura di allerta quindi gli strumenti di allerta (P.5) e gli indicatori della crisi (P.6), la composizione assistita della crisi (P.8) e l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o d’insolvenza (P.9).

Definizioni

Crisi (art. 2 lett. a): stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (decreto correttivo e indicatore ex art. 13 CCI P.6).

Insolvenza (art. 2 lett. b): stato del debitore che si manifesta con inadempimenti, o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 12 Concetto d’insolvenza e crisi (sentenza scelta vedi alla fine).

Altre definizioni, sovraindebitamento (art. 2 lett. c): lo stato di crisi o d’insolvenza (presupposto oggettivo) del consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquid. Giud. o a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie (presupposto soggettivo).

Impresa minore (art. 2 lett. d): l’impresa che presenta congiuntamente i requisiti dimensionali di:

  • Attivo patrimoniale ammontare complessivo annuo >300mila € nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquid. Giud.
  • Ricavi per un ammontare complessivo annuo non > a 200mila € nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquid. Giud.
  • Ammontare di debiti anche non scaduti non >500mila € (sentenza piccolo imprenditore).

Consumatore (art. 2 lett. e): persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività commerciale, imprenditoriale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società, per i debiti estranei a quelli sociali.

Società pubbliche (art. 2 lett. f): le società a controllo pubblico (società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), le società a partecipazione pubblica (società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico) e le società in house (formalmente delle società ma in realtà vi è l’ente pubblico che esercita controllo analogo, cioè controllo gestionale e funzionario stringente sulla società, come se stesse controllando i propri organi, ed è diverso dal controllo 23 nelle società a controllo pubblico che non è determinante) ex art. 2 lett. m,n e o d.lgs. 175/2016 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica). Sentenza.

Altre definizioni

Grandi imprese (art. 2 lett. g): le imprese che, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due di tre criteri dimensionali (contenuti nella direttiva 2013/24 UE):

  • Totale stato patrimoniale 20mln€.
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 40mln€.
  • Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio 250.

Gruppo d’imprese (art. 2 lett. h): l’insieme delle società, imprese ed enti, escluso lo Stato, che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, ente o persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto, es. impresa madre/capogruppo/controllante (sottoposizione come nel gruppo cooperativo paritetico e bilancio consolidato).

Gruppi d’imprese di rilevante dimensione (art. 2 lett. i): i gruppi d’imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che superano i limiti numerici previsti per le grandi imprese, quindi non sono piccoli gruppi.

COMI (art. 2 lett. m): centro degli interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. (vedi giurisdizione e competenza P.5 e 8).

Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese (art. 2 lett. n): albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Professionista indipendente (art. 2 lett. o): 34 professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi d’impresa che soddisfi congiuntamente tre requisiti:

  • Essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali.
  • Non essere soggetto a cause d’ineleggibilità e decadenza (cioè non aver ricevuto condanne, non avere rapporto di parentela col debitore, e non aver prestato lavoro presso una diretta concorrenza del debitore).
  • Non essere legato ad altre parti coinvolte nell’operazione di regolazione della crisi.

Misure protettive (art. 2 lett. p): le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza; durata massima 12 mesi anche non continuativi, inclusi eventuali rinnovi e proroghe (ex art. 8 e 20 se su richiesta del debitore a seguito dell’audizione ex art. 18, o anche nel corso del procedimento d’apertura della liquid. Giud. o della procedura di concordato o di omologazione degli accordi).

Misure cautelari (art. 2 lett. q): i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio (se è sufficiente a soddisfare il carico debitorio) o dell’impresa del debitore (in caso di salvataggio), che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Oltre che alla risoluzione della crisi in via preventiva queste misure possono essere disposte anche nel corso della procedura d’apertura della liquid. Giud. o di concordato o di omologazione di accordi in modo che i creditori non possono, per titolo o causa anteriore, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio 45 del debitore.

Classe dei creditori (art. 2 lett. r): insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei. Ad esempio è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali e per quelli che propongono il concordato.

OCC (art. 2 lett. t): organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento che svolgono compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento (P.14) e funzione importante anche nei meccanismi di allerta.

OCRI (art. 2 lett. u): organismi di composizione della crisi d’impresa, costituiti presso ciascuna camera di commercio, ed hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi su istanza del debitore, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. Disciplina all’art. 16 (P. 7).

Doveri del debitore (art. 3)

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee e tempestive a rilevare lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo ex 2086.2 per adottare misure idonee e tempestive a rilevare lo stato di crisi. (decreto correttivo ha precisato che sono gli amministratori per le società semplici e per le srl e amministratori o consiglio di gestione per le spa, a dover istituire l’assetto organizzativo adeguato).

Doveri delle parti (art. 4)

Sia del debitore che dei 56 creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza. Dato l’interesse comune della continuità aziendale. In particolare, come il debitore ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente ai creditori, così quest’ultimi sottostanno ad un obbligo di collaborazione, non dev’esserci speculazione, e rispetto del diritto di riservatezza sulla situazione del debitore. Inoltre il debitore gestisce il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori. Anche le autorità preposte sottostanno all’obbligo di riservatezza (ex art. 5).

Prededucibilità dei crediti (art. 6)

Sono una categoria di crediti esclusi dal concorso, soddisfatti con precedenza assoluta rispetto agli altri, pagati prima del riparto, e si tratta di crediti della procedura, es. spese per un estimatore, e per compensi all’OCRI e altri crediti professionali.

Attribuzione della giurisdizione (art. 11)

La giurisdizione italiana sussiste sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell’insolvenza quando il debitore ha in Italia il COMI (mentre nella l. fall rilevava la sede legale) o una dipendenza (cioè una struttura organizzativa di ordine economico e funzionale, caratterizzata da un complesso di beni decentrati avente una propria individualità, funzionalmente collegato con l’azienda centrale in quanto destinata al perseguimento di interessi e scopi imprenditoriali); avverso il provvedimento di apertura è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione applicando il procedimento dell’art. 51 ed è sempre ammesso il ricorso in cassazione.

Strumenti di allerta (art. 12)

Sono gli obblighi di segnalazione, prima agli organi amministrativi ed eventualmente all’OCRI, posti a carico degli organi di controllo societario e revisori contabili (art. 14) (che se tempestiva vi è l’esonero dalla responsabilità solidale) e di creditori pubblici qualificati (art. 15, agenzia dell’entrate, INPS), direttamente all’OCRI, (a pena d’inefficacia del titolo di prelazione sui loro crediti) 67 finalizzati insieme agli obblighi dell’imprenditore ex 2086.2 e art. 3 CCI, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi.

Il debitore può accedere, sia prima dell’attivazione che all’esito dell’allerta, al procedimento di composizione assistita della crisi svolto in modo riservato e confidenziale davanti all’OCRI, durata massima 6 mesi. L’allerta non incide sui contratti pendenti.

Ambito d’applicazione degli strumenti d’allerta: debitori che svolgono attività imprenditoriale ad esclusione di grandi imprese, gruppi d’imprese di rilevante dimensione, società con azioni quotate, anche le banche, le società di risparmio e d’investimento sono escluse.

Altro effetto è che la pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza fa cessare gli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti ex art. 14 e 15 e se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

Sent. IPAB, si applica in via residuale la disciplina del sovraindebitamento? Per parte della giurisprudenza e dottrina no perché manca espressa previsione; per altra parte della giurisprudenza e dottrina sì perché se il legislatore avesse voluto escluderle lo avrebbe espressamente previsto. In realtà secondo un’interpretazione teleologicamente orientata, vero che manca l’esclusione degli enti pubblici dalla disciplina del sovraindebitamento ex art. 65 ma dato l’ambito d’applicazione del CCI ex art. 1 vengono espressamente esclusi gli enti pubblici e quindi anche dalla disciplina del sovraindebitamento.

Indicatori della crisi (art. 13)

Sono indicatori gli squilibri (dislivello tra attivo e passivo) di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 78 specifiche caratteristiche dell’impresa (per una pax sociale non possono essere standardizzati), e sono rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano la sostenibilità o meno dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.

Sono indicatori di crisi anche i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto dalla tempestività dell’iniziativa (art. 24 cioè non è tempestiva se il debitore propone una domanda d’accesso a una delle procedure oltre 6 mesi o se istanza ex art. 19 (per la composizione assistita della crisi) 3 mesi, a decorrere da quando si verifica alternativamente o l’esistenza di debiti scaduti da almeno 60gg in relazione al totale mensile o debiti verso fornitori scaduti da almeno 120gg in relazione al totale dei debiti non scaduti).

Tali indici sono elaborati ogni 3 anni dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. (vedi strumenti di allerta P.5).

OCRI (art. 16)

(vedi prima nelle definizioni a P.4) opera tramite il suo referente che è il segretario generale della camera di commercio o suo delegato, che assicura la tempestività del procedimento vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Ricevute le segnalazioni il referente procede senza indugio a nominare un collegio di 3 esperti iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui uno designato dalla camera di commercio, uno dal presidente della sezione specializzata in materia d’impresa e uno indicato dalle associazioni di categoria.

I soggetti nominati attestano la loro indipendenza (vedi professionista indipendente P.3). Quando il referente verifica che si tratta d’impresa minore convoca il debitore dinanzi all’OCC ai fini 89 dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.

Audizione del debitore (art. 18)

Entro 15gg dalle segnalazioni o dall’istanza del debitore (art. 19) l’OCRI convoca il debitore davanti al collegio che acquisirà tutte i dati e le dovute informazioni.

Se il collegio ritiene che non ci sia crisi o si tratti d’imprenditore cui non si applica la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.

Mentre se ritiene la sussistenza di una crisi individua col debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro cui il debitore riferisce sulla loro attuazione.

Composizione assistita della crisi (art. 19)

Su istanza del debitore, anche formulata dopo l’audizione ex art. 18, il collegio fissa termine di massimo 3 mesi prorogabile per altri 3 per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa.

Se il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procederà ad accertare la veridicità dei dati aziendali.

L’accordo coi creditori deve avere forma scritta e depositato presso l’OCRI per poi essere iscritto nel registro delle imprese producendo gli effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento (vedi P. 13 art. 56, strumento negoziale stragiudiziale, quale effetto è consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria).

Se allo scadere del termine ex art. 19 non è stato concluso un accordo coi creditori e la crisi permane, il collegio invita il debitore a presentare domanda d’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza 910 entro 30gg e gli atti fin a questo momento prodotti si potranno essere utilizzati nelle successive procedure.

Altra ipotesi è che se il collegio ritiene sussistente uno stato d’insolvenza lo segnala al referente che ne dà notizia al P.M. se il debitore non adempie i suoi doveri (es. comparire per l’audizione o non deposita l’istanza ex art. 19), che esercita la propria iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. All’OCRI spetterà un compenso.

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