Diritti di credito e diritti reali
Diritti di credito (di obbligazione): diritto di ricevere una prestazione; sono diritti relativi (relativi alla controparte del contratto); derivano dalla stipula di un contratto.
Diritti reali: diritto su una cosa; sono diritti assoluti (perché valgono erga omnes = verso tutti) <- non ci troviamo di fronte a una controparte.
Caratteristiche dei diritti reali
- Immediatezza: possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa senza la necessaria cooperazione di terzi.
- Difetta: servitù negative, ipoteca.
- Caratterizza: la locazione, il comodato, l'anticresi.
- Assolutezza: dovere dei consociati di estraniarsi dall'interferire nel rapporto fra il titolare che possiede il diritto e il bene che ne è oggetto; questo carattere sottolinea l'efficacia erga omnes del diritto reale.
- Difetta: diritti reali di garanzia, servitù.
- Caratterizza: locazione per l'ipotesi di molestie arrecate da terzi che non pretendono di avere diritto sulla cosa.
- Inerenza: opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa.
- Difetta: proprietà immobiliare non trascritta, proprietà mobiliare senza possesso del bene.
- Caratterizza: locazione ultranovennale trascritta che può essere opposta a qualunque terzo.
Non è possibile costituire e introdurre nel nostro ordinamento nuovi diritti reali al di fuori di quelli sanciti dal codice (si dice che siano a “numero chiuso”); il diritto reale su cosa altrui limita la circolazione giuridica dei beni e il loro commercio perché, ad esempio, se su un bene vi è un usufrutto o una servitù prediale che mi limita l'utilizzo, questo limita l'ipotetico futuro proprietario a procedere all'acquisto.
Così, per evitare il congelamento del mercato e un limitato cambiamento di titolari di beni, si è congelata la possibilità di limitare la libertà di utilizzo dei beni con la costituzione di nuovi diritti reali.
Tipi di diritti reali
Distinguiamo due tipi di diritti reali:
- Proprietà: ius in re propria.
- Diritti reali: diritti che gravano su beni di proprietà altrui e iura in re aliena; che sono destinati a coesistere con il diritto del proprietario.
Diritti reali di godimento
Diritti di godimento: sfruttare i diritti in capo a un altro per poter usufruire della cosa; attribuiscono al loro titolare il diritto di trarre dal bene talune delle utilità che lo stesso è in grado di fornire; diritti reali su cosa altrui; rappresentano una limitazione del diritto di proprietà; comprimono il potere di godimento del proprietario; costituiscono un numerus clausus.
- Usufrutto: beni mobili e immobili.
- Uso: beni mobili e immobili.
- Abitazione: solo immobili.
- Servitù prediali: solo immobili.
- Superficie: art. 934.
- Enfiteusi (andato in disuso): solo immobili.
Diritti reali di garanzia
Diritti di garanzia: non può essere sfruttato l'oggetto in garanzia, ma può richiederne la vendita forzata alle autorità giudiziarie in caso di inadempimento del debitore; attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare il ricavato dell'eventuale alienazione forzata del bene in caso di mancato adempimento dell'obbligo garantito; comprimono il potere di disporre della cosa da parte del proprietario a garanzia di crediti di terzi.
- Pegno.
- Ipoteca.
Obbligazioni propter rem
Obbligazioni propter rem (obbligazioni reali): si ricollegano al tema dei diritti reali; l'obbligato viene individuato in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene.
Esempi:
- Obbligo di sostenere le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune grava su ciascun proprietario.
- Obbligo di sostenere le spese necessarie per le ripartizioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune grava sui comproprietari.
Atipiche: obbligazioni reali diverse ed ulteriori rispetto a quelle che rientrano in questa fattispecie come dettato nella norma.
Oggetto dei diritti reali
Oggetto dei diritti reali: definizione da sapere a memoria: sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto.
- Beni materiali: cose solide che occupano uno spazio; ma anche le energie.
- Beni immateriali: beni creati dall'invenzione umana (invenzioni, idee, scoperta scientifica, software, know-how industriale e commerciale, brevetti, diritti d'autore, ditta, marchio, insegna).
- Beni immobili: 812 c. 2.
- Per natura.
- Per legge.
- Beni mobili: 812 c. 2 - 814 (parla delle energie rinnovabili).
- Beni mobili registrati: 815, beni iscritti in appositi registri pubblici con finalità di controllo (autoveicoli, moto, navi, aerei).
- Cose di specie: 1178, bene unico al mondo; ci si può risalire dal numero di telaio, dal mese di produzione, ecc.
- Cose di genere: 1178, fanno parte di una categoria limitata di cose con limitato numero di produzione.
- Cose fungibili: 1243.
- Cose infungibili: 1243.
- Cose consumabili: 995; usufrutto può rientrare all'interno di questa categoria di beni.
- Cose inconsumabili: 995.
- Cose divisibili: 1319 (il debitore non può opporsi alla divisibilità o indivisibilità dei beni nei confronti dei creditori ai quali spetta oppure al creditore al quale spetta).
- Cose indivisibili: 720.
- Cose deteriorabili: 996.
- Cose non deteriorabili.
Universalità, pertinenze e frutti
Universalità dei beni: 816. I beni che compongono il bene principale posseggono un doppio valore: uno come bene singolo e uno nella loro collegialità; (esempio: un gregge; la biblioteca; la coppia di francobolli; un pacchetto azionario).
Pertinenze di un bene: 817-818. Bene legato o per natura o per decisione dell'uomo ad un altro bene; (esempio: garage, la giurisprudenza li considera sempre di più pertinenze di un immobile).
Frutti: 820.
- Naturali.
- Civili.
Beni pubblici
- Bene demaniale: art. 822 c.c., beni naturali (fiumi, laghi, mari, spiagge); artificiali (strade, opere per la difesa militare); i beni demaniali non sono alienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi e non sono usucapibili (art. 823 c.c.); attraverso provvedimenti legislativi o leggi amministrative che possono trasformare i beni demaniali in beni alienabili (art. 829 c.c.).
- Patrimonio indisponibile: art. 826 commi 2-3. Fanno parte tutti i beni che non fanno parte del demanio (esempio: foreste, miniere, caserme, armamenti, edifici destinati ad uffici pubblici e i beni destinati a servizi pubblici, beni artistici o di interesse storico, foreste, caserme, cave, miniere); questi beni costituiscono il patrimonio dello Stato; non sono usucapibili, possono essere oggetto di disponibilità limitata attraverso concessioni.
- Patrimonio disponibile: beni che non sono né demanio né fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato; sono di proprietà dell'ente pubblico ma non sono considerati di interesse così elevato da dover essere preservato; non è necessaria la richiesta di una concessione per poterli vendere; seguono le regole del diritto privato (art. 828 comma 1 c.c.); (esempio: auto fornita a lavoratori pubblici, attrezzature, edifici non destinati a sede di uffici pubblici, ...).
Proprietà
Proprietà (art. 832->977).
Art. 42 Cost.: l'istituto della proprietà privata è un vero e proprio pilastro dell'organizzazione sociale; fondamento dell'ordine e della sicurezza sociale; la proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne lo scopo sociale (proprietà come funzione sociale, che non serve a soddisfare esclusivamente un bisogno privato).
Il godimento della propria proprietà viene garantito solo finché non danneggia il prossimo (i giudici recentemente hanno condannato tutti gli atteggiamenti e gli atti di godimento della proprietà di soggetti che potevano essere considerati lesivi nei confronti degli interessi della collettività).
Art. 832 c.c. (questo articolo si ricollega più volte al suo parallelo nel codice civile francese); questo contenuto: articolo enuncia il principio secondo cui al proprietario spetta il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo; tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.
- Potere di godimento: godere in maniera statica nel senso di utilizzare il bene così come si presenta (godere del suolo o della vista); godere di un bene vuol dire anche sfruttarlo economicamente; potere di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire dicendo se, come, quando utilizzarla.
- Potere di disposizione: nel senso di costituire dei diritti, sfruttarlo, venderlo; potere di cedere ad altri in tutto o in parte il diritto sulla cosa.
- I poteri di godimento e disposizione sono tendenzialmente pieni ed esclusivi, con dei limiti costituiti dall'ordinamento (art. 832).
- Esclusivi: solo il proprietario può goderne a meno che il proprietario stesso non abbia posto in essere sul bene un diritto reale a favore di un altro soggetto (art. 832).
Questa connotazione è propria ad oggi soltanto della proprietà di beni di uso strettamente personale.
Caratterizzata da connotati di:
- Pienezza: attribuzione al proprietario del diritto di fare della cosa tutto ciò che vuole, persino distruggerla (ius utendi et abutendi).
- Esclusività: attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza di terzi in ordine alle scelte che il proprietario si riserva di effettuare con totale arbitrio e discrezionalità (ius excludendi omnes alios).
Tradizionalmente i connotati erano:
- Imprescrittibilità.
- Perpetuità.
- Elasticità: i poteri che competono al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali o di vincoli di carattere pubblicistico, questi diritti si riespandono automaticamente non appena viene meno il diritto reale o il vincolo pubblicistico concorrente.
(Libro) Proprietà dei beni culturali.
(Libro) Proprietà edilizia: sia nel sottosuolo che nello spazio aereo soprastante.
Proprietà fondiaria = art. 840: “usque ad inferos et usque ad sidera”; la proprietà non si estende ad un limite, ma si estende all'infinito; l'utilizzo del sottosuolo e del soprasuolo si limitano a quella parte suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità.
Art. 841: si estende, in maniera orizzontale, nell'ambito dei propri confini; il proprietario ha diritto di cintare il proprio fondo in qualsiasi momento e di impedirne l'accesso a chiunque.
La proprietà non si perde mai, salvo nei casi di usucapione che provoca la prescrizione del diritto; non si prescrive la facoltà di utilizzo; l'azione per rivendicare il diritto è imprescrittibile (si può rivendicare la proprietà sempre), salvo il caso dell'usucapione.
Limiti di diritto pubblico e costituzionale
Art. 42.3 Cost.: “la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo” (ricerca di un punto di equilibrio fra l'interesse del proprietario alla conservazione del suo diritto sul bene e l'interesse contrapposto della collettività ad utilizzarlo a fini di pubblico interesse).
L'interesse del privato può essere sacrificato nei casi di:
- Interesse generale.
- Riserva di legge: previsione legislativa che lo consenta.
- Indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce.
Nell'interesse pubblico, a questo proposito introduciamo le discipline:
- Vincoli urbanistici (art. 871-872 c.c.) (esempio: distanza da fiumi, dal mare, dalle strade, dai beni artistici, isolamento termico, acustico...).
- Vincoli idrogeologici (art. 866 c.c.).
- Vincoli dei piani regolatori.
- Diritto di prelazione: nel caso in cui il proprietario voglia vendere un bene artistico o di valore archeologico, il soggetto interessato all'acquisto deve notificare la richiesta al ministero competente.
- Cessione volontaria: quando non è necessaria una formale richiesta di esproprio e il proprietario del bene decide volontariamente di cedere il terreno all'ente pubblico; per questo suo gesto riceve in cambio una maggiorazione del 10% sull'indennizzo che lo Stato gli eroga per la cessione del bene.
- Espropriazione per pubblico interesse (art. 834 c.c. e art. 42.3 Cost.).
Espropriazione e indennizzo
Espropriazione: concezione tradizionale: trasferimento della titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro soggetto pubblico o privato (espropriazione traslativa); limitazione che determina lo svuotamento di contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno del suo valore di scambio.
Indennizzo: concezione tradizionale: integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall'espropriato, questo non deve necessariamente essere pari al suo valore di mercato.
Dal D.P.R. (decreto del Presidente della Repubblica) 327/2001: l'indennizzo deve essere:
- Espropriazione di area non edificabile coltivata: pari al suo valore agricolo (tenendo conto delle colture fatte sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati); al proprietario che esercita la coltivazione come imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto spetta un indennizzo aggiuntivo pari al corrispondente valore agricolo medio del tipo di coltura praticata effettivamente.
- Espropriazione di area non edificabile non coltivata: indennizzo pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona e al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati (ritenuto incostituzionale).
- Espropriazione di area edificabile: indennizzo pari al suo valore venale, a meno che l'espropriazione non sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale dove l'indennizzo è ridotto del 25%.
- Espropriazione di costruzione legittimamente edificata: indennizzo pari al suo valore venale, di mercato.
- Vincolo sostanzialmente espropriativo: indennizzo commisurato all'entità del danno effettivamente prodotto.
Limiti di diritto privato
Limiti di diritto privato (rapporti di vicinato): limiti di buon vicinato.
- Atti di emulazione (art. 833): atti che hanno come scopo solo quello di nuocere al prossimo e che portino ad un abuso del diritto di godimento della proprietà del vicino; due presupposti:
- Elemento oggettivo: assenza di utilità dell'atto compiuto.
- Elemento soggettivo: intenzione di nuocere o recare molestia ad altri, che si può presumere solo quando l'atto risulti non giustificato da alcun interesse del proprietario e lesivo di interessi del vicino (animus aemulandi o nocendi).
Il comportamento omissivo del proprietario non incorre nel divieto sancito dall'art. 833.
- Immissioni (art. 844 c.c.): attività svolte dal vicino che incidono sul diritto di godimento del proprio bene.
- Immissioni materiali: opposizione del proprietario allo svolgimento di qualsiasi attività materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo.
- Immissioni immateriali: di regola non ci si può opporre ad una attività svolta nel fondo vicino, a meno che non si tratti di attività che intaccano il proprio fondo con fumi, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti.
(Vedi pag. 276).
- Art. 843 c.c.: accesso da parte del vicino non può essere limitato perché quest'azione sarebbe dichiarata illegittima.
- Distanze (art. 873 c.c.): per le costruzioni, piantagioni, scavi; limite nazionale di 5 m., ma può essere superato questo limite perché poste in essere da norme di diritto pubblico comunali o regionali (ha prevalenza rispetto a quello statale).
- Apertura di luce e veduta: aperture (art. 900 c.c.) nel muro contiguo al fondo finitimo, si distinguono in:
- Vedute/prospetti: consentono di guardare sul fondo del vicino senza l'ausilio di mezzi artificiali (esempio: scale, ...).
- Vedute dirette: sporgere e vedere di fronte.
- Vedute oblique: sporgere e vedere obliquamente.
- Vedute laterali: sporgere e vedere lateralmente.
- Luci: aperture che consentono il passaggio di aria e luce ma non permettono la vista o l'affaccio (inspectio e prospectio).
- Luce regolare: art. 901.
- Luce irregolare: art. 902.
- Vedute/prospetti: consentono di guardare sul fondo del vicino senza l'ausilio di mezzi artificiali (esempio: scale, ...).
- Stillicidio (art. 908 c.c.): il gocciolare, la goccia che cade (esempio: le grondaie non possono far colare l'acqua piovana sul terreno del vicino a meno che non sia inevitabile, allora bisogna costituire una servitù di stillicidio).
Modi di acquisto della proprietà
Titolo originario: il diritto viene acquistato senza un trasferimento di un diritto da un precedente titolare, lo si acquista ad origine e nasce dall'attività del soggetto; il diritto si acquista libero da pesi, oneri e diritti altrui, il diritto acquistato non dipende più dalla situazione che riguardava il precedente proprietario.
- Usucapione.
- Occupazione.
- Invenzione.
- Accessione.
- Possesso in buona fede di beni mobili (possesso vale titolo).
Titolo derivativo: il diritto ha alle spalle un atto che trasferisce il diritto stesso, e si trasmette da un soggetto ad un altro; tutti i diritti, gli oneri e i diritti altrui si trasferiscono col passaggio di proprietà, secondo la regola latina “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet” (nessuno può trasferire ad un altro un diritto maggiore o diverso rispetto ad un altro precedente); importano la successione di un diritto appartenente ad un altro, i vizi sulla cosa attribuiti al precedente proprietario si riverberano anche sul successore (“resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis”).
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