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Concetti Chiave

  • Il progresso scientifico ha permesso interventi nel processo riproduttivo, sollevando questioni sullo stato dei figli generati.
  • La legge n.40 del 2004 regola la procreazione assistita, vietando l'uso di gameti esterni alla coppia.
  • Le coppie coniugate non possono disconoscere la paternità, mentre il donatore di gameti non ha alcun rapporto con il nato.
  • Solo la fecondazione omologa è consentita, con attribuzione automatica dello stato di figlio nato nel matrimonio.
  • La madre non può rimanere anonima, poiché è obbligata a essere nominata nel processo di riconoscimento del figlio.

Progresso scientifico e riproduzione assistita

Il progresso scientifico ha offerto la possibilità di intervenire nel processo riproduttivo, ciò ha determinato l’insorgere di ovvi problemi in ordine allo stato dei figli così generati. Con le tecniche di procreazione assistita e assistiamo allo scontro tra principi e regole affermatisi in materia di filiazione, in particolare con riguardo al rapporto tra derivazione biologica e responsabilità nei confronti del generato.

Regolamentazione della procreazione assistita

Con la L. 19.2.2004 n.40 Il nostro Legislatore ha dettato una regolamentazione della procreazione medicalmente assistita. È opportuno sottolineare come, pur essendo vietato il ricorso a tecniche di tipo eterologo (comportanti l’utilizzazione di gameti esterni alla coppia che accede al trattamento), non si Sia mancato di disciplinarne le conseguenze. A coloro che si sono prestati all’applicazione delle tecniche in esame, risulta negata, se si tratta di coppia coniugata, l’azione di disconoscimento della paternità. Il donatore di gameti resta estraneo a qualsiasi rapporto con il nato.

Fecondazione omologa e diritti dei figli

Tuttavia il nostro ordinamento consente solo fecondazione omologa (utilizzo di gameti della coppia che accede al trattamento).se si tratta di coppia coniugata o è escluso l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità.al figlio si attribuisce “lo stato di figlio nato nel matrimonio o di figlio riconosciuto della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tecniche“ (Art 8). Alla madre è negata la facoltà di non essere nominata, restando anonima.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le implicazioni legali della procreazione assistita secondo la legge italiana?
  2. La legge italiana sulla procreazione assistita (L. 19.2.2004 n.40) vieta l'uso di tecniche eterologhe e stabilisce che i donatori di gameti non hanno alcun rapporto legale con il nato, mentre le coppie coniugate non possono disconoscere la paternità (come indicato nel testo).

  3. Che tipo di fecondazione è consentita dalla normativa italiana?
  4. La normativa italiana consente solo la fecondazione omologa, ovvero l'utilizzo di gameti della coppia che accede al trattamento, attribuendo al figlio lo stato di figlio nato nel matrimonio o riconosciuto dalla coppia (Art. 8).

  5. Quali diritti ha la madre in caso di fecondazione assistita?
  6. Nel caso di fecondazione assistita, alla madre è negata la facoltà di rimanere anonima, poiché deve essere nominata e riconosciuta nel processo di filiazione (come evidenziato nel testo).

Domande e risposte

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