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Procedura penale: principi fondamentali del processo penale italiano

Diritto interno, Costituzione e CPP

  • Diritto generale
  • Diritto internazionale
  • Diritto pattizio

Il principio di eguaglianza formale e sostanziale

Art. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, credo politico e condizioni sociali e personali.” Anche per i cittadini non italiani.

Conseguenze

  • Divieto di emanare leggi ad personam.
  • Gratuito patrocinio: possibilità di difesa anche ai non abbienti.

Principi relativi alla giurisdizione penale

Art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.”

Collegato al gratuito patrocinio.

Nessuna pena può essere inflitta se non da organi giurisdizionali.

Principi relativi agli organi giurisdizionali

Art. 25 Cost.: precostituzione del giudice naturale

Conseguenze

  • Il giudice non può essere designato a posteriori in relazione ad un determinato reato.
  • Il cittadino può essere sempre giudicato da un organo individuato in astratto dalla legge e non designato per nuocergli.

Da ciò ne consegue che

  1. La dislocazione degli uffici giudiziari è stabilita dalla legge.
  2. Nessuno può essere giudicato da un istituto a cui è stata data competenza o che è stato istituito in seguito al fatto.

Art. 101 Cost.: soggezione dei giudici soltanto alla legge

“La giustizia è amministrata in nome del popolo.” Ciò sancisce che la magistratura è indipendente da altri organi dello Stato per quanto riguarda il potere giurisdizionale.

La garanzia di indipendenza della magistratura si divide in tre aspetti:

  1. Indipendenza personale: obiettività e imparzialità del giudice.
  2. Indipendenza organica: ogni sezione monocratica o collegiale è indipendente dalle influenze delle altre.
  3. Riserva di giurisdizione: gli atti posti in essere da altri poteri dello Stato non possono influenzare il giudice nell’esercizio delle sue facoltà.

Art. 102 Cost.: divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali

Conseguenze: il potere giurisdizionale è legato esclusivamente a magistrati ordinari. Solo in casi di determinate materie minori i giudici ordinari sono affiancati da idonei cittadini, tribunale minorile.

Indipendenza della magistratura

  1. Art. 104 Cost.: “La magistratura è un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
  2. Art. 105 Cost.: “Il Consiglio superiore della magistratura è l’unico competente in ordine di assunzione, assegnazione, promozione, trasferimenti e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.”
  3. Art. 107: “Inamovibilità giudice e il PM gode di garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario.”

Immutabilità del giudice: dopo l’apertura di un giudizio penale il giudice monocratico o collegiale non può mutare a pena nullità del processo.

Principi relativi all’imputato

Art. 24 Cost.: diritto di difesa

“La difesa è un diritto sacro in ogni stato e grado del procedimento.”

Garantito da:

  1. Investigazioni difensive.
  2. Difesa d’ufficio.
  3. Gratuito patrocinio.

Art. 27 Cost.: presunzione di non colpevolezza

“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”

Considerata sotto due profili:

  1. Regola collegata al principio dell’onere della prova.
  2. Criterio relativo all’imputato e al suo trattamento durante il processo.

Art. 13 Cost.: diritto di libertà personale

“La libertà personale è inviolabile.”

Da qui derivano vari elementi:

  1. Riserva assoluta di legge: la restrizione della libertà personale è ammessa solo nei casi previsti dalla legge.
  2. Riserva all’autorità giudiziaria: solo il giudice può applicare questa restrizione nei modi e con le garanzie previste dalla legge.
  3. Obbligo di motivazione: tutti i provvedimenti di restrizione della libertà devono essere motivati.
  4. Eccezionalità dei casi in cui polizia giudiziaria può mettere in atto queste misure.
  5. Previsione dei termini massimi consentiti per la custodia.

Art. 26 Cost.: estradabilità

“L’estradizione è consentita solo nei casi previsti dalle convenzioni internazionali. Essa non è applicata per delitti politici del cittadino e dello straniero.”

Principi relativi al processo penale

Divieto del giudice di procedere d’ufficio

“Solo il PM può prendere l’iniziativa dell’azione penale e può richiedere di adottare dei provvedimenti a carico di un soggetto al giudice.”

Quindi il giudice:

  1. Non può procedere per fatti diversi da collegati all’esercizio dell’azione penale.
  2. Non può procedere d’ufficio per contestare nuove circostanze aggravanti o reati concorrenti.

Principio della contestazione

“Nessuno può essere condannato per un fatto per il quale non sia stato posto in condizione di difendersi.”

Principio del contraddittorio

“La valenza processuale degli atti si istituisce davanti al giudice che è l’arbitro del confronto al quale l’imputato e il PM dovranno fornire i dati che avvalorano le loro tesi.”

Art. 358 CPP: principio della lealtà processuale

“Il PM deve effettuare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini.”

Art. 192 CPP: principio del libero convincimento del giudice

“Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.”

Art. 111 Cost.: principio della motivazione

“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.” In base a ciò si può chiedere infatti il riesame della prima decisione in appello o Cassazione.

Principio dell’oralità e della concentrazione

  1. Oralità: la prova non deve essere scritta ma deve essere acquisita in presenza del giudice nel libero confronto delle parti. Ciò non è sempre vero perché in alcuni casi ci deve essere un’acquisizione anticipata delle prove. In questo caso la prova sarà scritta e allegata al fascicolo dibattimentale.
  2. Concentrazione: dovrebbe essere sufficiente una sola udienza per definire il giudizio senza rinvio ad altra data. Questo concetto opera anche per quanto concerne la deliberazione della sentenza e redazione della motivazione.

Art. 114 CPP: principio di pubblicità

“È vietata la pubblicazione con qualsiasi tipo di mezzo di atti coperti dal segreto.”

Fasi segrete

  1. Indagini preliminari e PM, PG.
  2. Alcuni atti svolti di fronte al GIP.
  3. Incidente probatorio.
  4. Udienza preliminare.

Fasi pubbliche

  1. Dibattimento.

Principio di parità tra accusa e difesa

Fase procedimentale: il PM si trova in posizione privilegiata rispetto all’indagato, poiché può svolgere una serie di indagini, in alcuni casi in segreto, per valutare se esercitare o no l’azione penale a carico di un soggetto. La situazione è un po’ riequilibrata dal fatto che si possano esperire anche delle indagini difensive.

Fase processuale: reale parità tra accusa e difesa, il supervisore è il giudice.

Principio del favor rei

“Prevalenza assoluta degli interessi dell’imputato.” La sentenza di assoluzione si ha sia se il soggetto risulti essere innocente che se non sussistano prove a suo carico. Infatti sta all’accusa, PM, provare la colpevolezza e alla difesa addurre le prove a discarico. Da qui discendono diverse applicazioni sempre a favore dell’imputato.

  • Concedibilità d’ufficio dei benefici: consistono in escamotage per evitare la detenzione. Un esempio è la sospensione condizionale della pena e ciò viene concesso se per un certo arco di tempo si ha una buona condotta, e ciò permette di evitare la reclusione. Si dice d’ufficio perché può essere concesso dal giudice anche senza richiesta del difensore.
  • Prevalenza della soluzione più favorevole: si ha quando il giudice che è chiamato a decidere non è unico ma collegiale, numero dispari.
  • Effetto estensivo delle impugnazioni: si ha nel caso in cui un reato è connesso a più persone. Se uno dei due, ad esempio, chiede appello e l’altro no, i benefici vanno ad entrambi, naturalmente se le condizioni sono favorevoli.

Principio del favor libertatis

“Solo il giudice può convalidare la limitazione della libertà personale.”

Questo articolo è la linea base anche per le misure pre-cautelari e cautelari.

  • Interrogatorio di garanzia: modo che viene dato al soggetto per esporre il suo pensiero al giudice. Se questo non viene esperito si può arrivare fino alla nullità di tutto ciò che è stato appena fatto.
  • Giurisdizione per provvedimenti de libertate: i provvedimenti che riguardano la libertà personale del soggetto sono a carico esclusivo del giudice, salvo rari casi.
  • Requisiti rigidi per disporre misure cautelari: la facoltà di scegliere a chi privare la libertà personale si basa su requisiti rigidi che sono stati descritti dal legislatore.
  • Custodia cautelare come estrema ratio: si deve applicare ad un soggetto non ancora condannato se le altre misure non sono applicabili.

Principio del ne bis idem

“Un soggetto prosciolto o condannato con sentenza o decreto divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene diversamente considerato per titolo o circostanze.”

Giusto processo

L’art. 111 Cost. raccoglie 5 commi attraverso i quali si definisce il nostro sistema penale che è di tipo:

  • Civil law: sistema molto rigido dove una norma può essere mutata esclusivamente da una legge successiva di pari rango o di rango superiore.
  • Common law: quello americano invece è common law, non si ha un ordinamento rigido ma il tutto si genera con la giurisdizione.

Principi estrapolabili dall’articolo

  1. Il giusto processo è regolato dalla legge: riserva assoluta di legge.
  2. Terzietà e imparzialità del giudice: arbitro del processo delle parti.
  3. Formazione della prova nel contraddittorio delle parti.
  4. Ammissibilità di eccezioni nei casi di consenso dell’imputato: il consenso dell’imputato permette nei casi di rito abbreviato o patteggiamento l’utilizzo come prova delle uniche indagini svolte dal PM; l’impossibilità di dialettica nella formazione della prova riguarda l’utilizzabilità di atti irripetibili svolti da PM in assenza dell’indagato.
  5. Riti speciali: ammissibilità di eccezioni al rito ordinario purché espressamente previsti dalla legge e nel rispetto delle esigenze di formazione dialettica della prova, salvo i casi previsti dove possono essere usate le prove acquisite dal PM.
  6. Parità tra le parti processuali ed in particolare il PM e la difesa dell’imputato.
  7. Ragionevole durata del processo.
  8. Informativa di garanzia: il soggetto sottoposto ad indagini deve essere informato non sempre nell’immediato delle accuse a suo carico; la discovery delle fonti di prova può essere limitata a quelle necessarie per consentire all’inquisito di difendersi sin dall’inizio.
  9. Possibilità di difesa: si concretizza nelle indagini difensive volte alla ricerca di fonti di prova che scagionino l’indagato. Da qui discerne anche il diritto di difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio.
  10. Messa in discussione dell’accusa mediante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice dei testi dell’accusa nonché l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova con proprie indagini difensive.
  11. Lingua comprensibile all’indagato o presenza di interprete.

Nuovo schema del procedimento penale

  • Processo: fase del procedimento che si svolge davanti al giudice e che consegue all’esercizio dell’azione penale. La persona in questa parte è l’imputato.
  • Procedimento: è la fase che inizia con l’acquisizione della notizia di reato e giunge all’esercizio dell’azione penale. Il soggetto in questa parte è l’indagato.

L’iter è il seguente:

Indagini preliminari

  1. Acquisizione della notizia criminis.
  2. Assunzione delle fonti di prova.
  3. Eventuale adozione di misure cautelari reali o personali.

Chiusura indagini preliminari

  1. Archiviazione.
  2. Rinvio a giudizio.

Udienza preliminare

  1. Proscioglimento.
  2. Il rinvio a giudizio dibattimentale.

Dibattimento di primo grado

  1. Assoluzione.
  2. Condanna.

Impugnazioni

  1. Appello e/o.
  2. Ricorso in Cassazione.

La giurisdizione ed il processo penale

Il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l’applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza.

Le norme sono dirette a

  1. Accertamento del reato e inflissione della pena.
  2. Accertamento di pericolosità e applicazione delle norme di sicurezza.
  3. Esecuzione dei provvedimenti.
  4. Accertamento delle responsabilità civili connesse al reato e applicazione delle sanzioni conseguenti.

Norma processuale penale → norma giuridica che regola lo svolgimento del procedimento penale.

Il carattere processuale penale di una norma si deduce dal suo oggetto, quindi:

  • È di diritto sostanziale ogni norma relativa alla richiesta punitiva dello Stato.
  • È di diritto processuale quella che si riferisce all’accertamento giudiziale di una richiesta punitiva.

Le fonti del diritto processuale penale

Insieme di atti o fatti con base normativa idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell’ordinamento giuridico statale.

  • Costituzione e le altre leggi costituzionali, ad esempio in tema di immunità.
  • Norme di diritto internazionale generale, ad esempio in tema di estradizione.
  • Norme di diritto internazionale pattizio.
  • Leggi statali: legge in senso formale redatte dal Parlamento con accordo tra Camera e Senato, sono più facili da mutare rispetto a quelle costituzionali.
  • Decreti legge, decreti legislativi: i decreti d’urgenza e le leggi delegate devono essere redatte dal Governo, devono però essere approvate dall’organo legislativo, il Parlamento, in un determinato arco di tempo.
  • Regolamenti.

Efficacia del diritto processuale

Ogni norma processuale presenta dei limiti che sono di tre specie:

  • Relativi ai soggetti.
  • Nello spazio.
  • Nel tempo.

Limiti relativi ai soggetti

La legge processuale penale non si applica verso determinati soggetti in virtù della loro posizione:

  • Pontefice: immunità totale.
  • Capi di Stati esteri.
  • Ministri degli esteri e membri stranieri dei tribunali.
  • Agenti diplomatici esteri.
  • Militari appartenenti alle truppe NATO.

Altre limitazioni

  • Presidente della Repubblica: gode di immunità per atti che riguardano la sua funzione, però risponde per reati che esulano dalle sue funzioni e davanti alla Corte costituzionale per reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
  • Membri del Governo: hanno immunità per reati ministeriali.
  • Membri del Parlamento italiano: godono di immunità limitatamente alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
  • Giudici della Corte costituzionale: che godono di immunità sostanziale e processuale.

Limiti relativi allo spazio

Regola della territorialità, quindi si applica solo e unicamente sul territorio di Stato.

Limiti relativi allo spazio

Ogni legge processuale penale entra in vigore generalmente entro

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Orlandi Renzo.
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