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Diritto processuale penale

Diritto processuale penale: procedura per l’accertamento e la punizione dei reati, stabilendo le forme e cadenze per punirli nel processo penale che è appunto, il mezzo per accertare e punire i reati (né si può parlare solo quando esiste un’accusa), attraverso il quale si attua la giurisdizione penale, ovvero l’attività di applicazione della legge penale da parte del giudice che accerta se l’imputato è colpevole, applicando così una legge penale.

Due forme di processo

  • Modello inquisitorio.
  • Modello accusatorio (Italia, forma più soft).

Due differenze fondamentali

1. Distribuzione differente delle funzioni di accusa e di giudizio

  • Inquisitorio: caratterizzato dalla commistione, ovvero i poteri investigativi, di raccolta delle prove e di giudizio, si concentrano nelle mani del giudice inquisitore.
  • Accusatorio: netta separazione dei poteri investigativi e di accusa rispetto alla funzione di giudizio. Metodo migliore per accertare i fatti è lo scontro fra le parti, attraverso una struttura triadica: accusa al pubblico ministero, difesa imputato e giudizio al giudice. Il giudice si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato e ha un ruolo passivo, in quanto interviene dopo che il pubblico ministero formula un’accusa e le parti si attivano a ricercare prove.

*la passività è la garanzia della sua equidistanza dalle parti

2. Utilizzano metodi diversi di accertamento del fatto di reato

  • Inquisitorio: le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole, vengono raccolte in segreto e in forma scritta. Si accumulano come verbali nei registri del giudice inquisitore.
  • Accusatorio: le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole vengono raccolte pubblicamente, oralmente (oralità ed immediatezza), nel contraddittorio tra le parti (caratteristica fondamentale di questo sistema) e davanti al giudice equidistante.

*tende a trovare due forme di attuazione: forma radicale (prova a formarsi nel contraddittorio fra le parti) sorta di “sporting theory of justice” (processo sorta di competizione in cui vince il più abile, non chi ha più ragione) e la forma soft in cui viene meno dato che il giudice ha un ruolo più importante)

Articoli 498 e 499 codice di procedura

Art.498 codice di procedura: formazione delle prove attraverso un esame incrociato (aspetto caratteristico della forma accusatoria, diretto a far emergere elementi di conoscenza e verificare l’attendibilità delle persone). Si compone di tre momenti: esame diretto, esame e contro esame. Le domande nascono da chi ha introdotto il testimone, poi esame svolto dalle altre parti, infine concludendosi con chi lo ha ammesso in processo.

Art.499 codice di procedura: contraddittorio delle parti è sottoposto a regole. Al giudice è affidato il compito di curare che l’esame al testimone sia corretto: pertinenza, genuinità, lealtà.

Contraddittorio

Contraddittorio: fase che si caratterizza per la contesa fra le parti che si confrontano davanti al giudice. Principio che esprime l’esigenza che ogni questione venga dibattuta tra le parti e poi decisa dal giudice imparziale. Elemento confronto-scontro

  • Prove precostituite: sono entità che prendono corpo al di fuori del processo e a prescindere dall’esistenza di questo. Possono però fare il loro ingresso nel processo come prove, tipico esempio è il documento (ricevuta hotel). Il contraddittorio si declina esclusivamente come contraddittorio sulla prova: entrambe le parti devono essere messe in condizione di confrontarsi davanti al giudice sulle prove acquisite.
  • Prove costituende: entità che si formano nella sede processuale, si concretizzano nel rilascio di dichiarazioni dalle persone chiamate a parlare nel processo. Tipico esempio: testimonianze. Il contraddittorio si declina come contraddittorio per la prova: le dichiarazioni utilizzabili dal giudice sono soltanto quelle che nascono in risposta alle domande incrociate. Le parti devono comunque esercitare anche il contraddittorio sulla prova.

Altri due modelli processuali

  • Processo misto (combinazione modello inquisitorio e accusatorio. Sistema che si ispira al codice napoleonico 1808). La struttura è divisa nella fase istruttoria (si svolge in modo segreto e scritto) e il dibattimento (pubblicamente, oralmente e con la partecipazione di entrambe le parti). Il materiale raccolto con metodo inquisitorio viene travasato nel dibattimento andando a fondare la decisione del giudice.
  • Giustizia negoziata: modello processuale autonomo (sviluppo notevole in tempi moderni). Esempio patteggiamento.

Patteggiamento

Patteggiamento: imputato e pubblico ministero si accordano per proporre al giudice l’applicazione di una pena ridotta. Si caratterizza per la sua natura anti-cognitiva, ovvero il mancato accertamento della responsabilità dell’imputato, che consente al sistema-giustizia di risparmiare tempo e risorse, in cambio l’imputato ottiene una pena ridotta, la cui applicazione si basa dunque sulla concorde volontà espressa delle parti. Viene utilizzato per i reati di gravità contenuta.

[In Italia, il patteggiamento è l’applicazione della pena su richiesta delle parti]

  • Giustizia riparativa: nel nostro sistema concretizzazioni limitate. Prassi alternativa che vede il coinvolgimento attivo della vittima, il cui fine è ricercare una soluzione condivisa fra le parti.

Codice di procedura penale

Codice di procedura penale: risale al 1988 e da allora non è mai più stato varato un nuovo codice, ma sono state apportate molte modifiche.

  • Nacque sotto il vincolo della legge delega n.81 in cui il parlamento vincolò il governo a dare vita al processo penale di stampo accusatorio (era misto).

-disposizioni del codice rimaste inalterate: rimangono vincolate al rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega (ancora oggi nel caso contrario possono essere dichiarate incostituzionali)

-disposizioni modificate successivamente: non sono vincolate al rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega. Nascono fuori dai vincoli. Modifiche: struttura triadica e decisione sulla colpevolezza dell’imputato sulla base delle prove formate nel contraddittorio fra le parti davanti al giudice che deve decidere.

Processo di primo grado italiano: indagine preliminare, udienza preliminare e giudizio (se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio può essere condannato)

Si ricorre alla legge delega per disciplinare materie complesse che richiedono competenze tecniche specifiche e molto tempo. Formalmente emanati dal Presidente della Repubblica. Il governo adotta i decreti solo in caso di urgenza e necessità, diventano legge per scelta del Parlamento. Il decreto legislativo deve muoversi entro i principi e criteri direttivi, il tempo e l’oggetto fissato dalla legge-delega, in caso contrario incorre in un ”eccesso di delega”, violando l’art.76 costituzione, pertanto, una volta interpellata, la Corte Costituzionale dichiarerà l’incostituzionalità.

Art. 111 della costituzione

Art. 111 della costituzione: sulle orme della convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6), vengono inseriti i principi del “giusto processo”: le prove per stabilire se l’imputato è colpevole si devono formare nel contraddittorio.

  • Comma 2: contraddittorio e parità d’armi. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti al giudice terzo imparziale.
  • Comma 3: diritti difensivi basilari. La legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Ogni persona accusata di reato dispone del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa. Devono inoltre avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare persone che rendono dichiarazioni a loro carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a loro favore.
  • Comma 4 (prima parte): principio del contraddittorio nella formazione della prova. È una garanzia di un corretto accertamento dei fatti da una prospettiva oggettiva.
  • Comma 4 (seconda parte): la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore (=totale inaffidabilità).
  • Comma 5: eccezioni del contraddittorio nella formazione della prova. Regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. La costituzione impedisce dunque che si perdano dichiarazioni utili a causa di forze maggiori.
  • Comma 6: provvedimenti che hanno carattere organizzativo o di mero impulso processuale. Obbligo di motivare.
  • Comma 7: contro le sentenze, sempre ammesso ricorrere alla cassazione. È una garanzia contro eventuali violazioni di legge.

Procedimento penale

Procedimento penale: serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale.

  • Ordinario: procedimento ricco di garanzie, ma lungo e dispendioso.
  • Speciale: scopo di ridurre il numero di procedimenti destinati a passare attraverso tutte le tappe del procedimento ordinario (reato più grave, accertamenti più delicati).

La giustizia penale, viene fatta partire con l’acquisizione della notizia di reato e, con il compimento del primo atto successivo, inizia il procedimento penale.

Fasi del procedimento ordinario di primo grado

Fasi del procedimento ordinario di primo grado (può anche concludersi prima):

1. Indagini preliminari: si svolgono sotto la direzione del pubblico ministero, supportato dalla polizia giudiziaria. Le attività svolte in questa tappa hanno lo scopo di fornire al pubblico ministero gli elementi necessari per capire se nel caso concreto sono presenti gli estremi per creare un’accusa a capo di una persona determinata. Se non ci sono dovrà attivarsi affinché si arrivi alla chiusura del procedimento. Alla fine delle indagini il pubblico ministero ha due opzioni:

  • Esercitare l’azione penale (=attribuire un fatto costituente reato ad una persona determinata). Unica azione che avvia il processo. In questo caso il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio dell’imputato e il giudice dell’udienza preliminare successivamente fissa la data dell’udienza.
  • Chiedere al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione. In questo caso il procedimento si conclude prima di iniziare il processo.

2. Udienza preliminare: primo controllo sull’imputazione formulata dal pubblico ministero nel confronto fra le parti. L’oggetto del controllo è l’accusa formulata dal pubblico ministero che non dev’essere azzardata. Questa fase funziona da filtro, consente di evitare giudizi inutili. A conclusione dell’udienza:

  • Giudice udienza preliminare pronuncia una sentenza di non luogo a procedere.
  • Giudice udienza preliminare emette un decreto che dispone il giudizio.

3. Giudizio: fase dedicata a verificare la fondatezza delle accuse. Fulcro della tappa è il dibattimento, la cui attività centrale è l’istruzione dibattimentale: attività di assunzione delle prove. Il dibattimento è fondato dai principi di:

  • Pubblicità, udienze sono pubbliche. Solo in alcuni casi si procede a porte chiuse.
  • Oralità ed immediatezza, in dibattimento le prove dichiarative vengono assunte di fronte al giudice in modo orale.
  • Contraddittorio nella prova: esame incrociato.

E termina con:

  • Sentenza di proscioglimento.
  • Sentenza di condanna in esito al giudizio.

Impugnazione e giudizio di secondo grado

Il processo può proseguire oltre il primo grado se le parti richiedono l’impugnazione, ovvero contestano la sentenza. Atto con la quale una parte critica il provvedimento del giudice richiedendo la rimozione o la modifica

Giudizio di secondo grado:

1. Una o più parti hanno il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado, proponendo critiche che possono essere sia di fatto che di diritto (l’appellante lamenta una violazione di diritto). Mezzo di impugnazione l’appello.

2. Giudizio di appello:

  • Conferma della sentenza di primo grado: impugnazione non accolta.
  • Riforma, di tutto o in parte.

Altro mezzo di impugnazione: ricorso di cassazione (ne esiste solo una sul territorio nazionale: Roma) contro la sentenza di secondo grado, per motivi di diritto

Giudizio di cassazione

Giudizio di cassazione:

  • Rigetto del ricorso, processo termina.
  • Annullamento totale o parziale della decisione impugnata (= ricorso accolto).

-con rinvio. La corte di cassazione rinvia ad una altra sezione della corte d’appello che opererà come giudice di rinvio, con il compito di risolvere le questioni di fatto, risolvibili alla luce del diritto che la corte di cassazione ha espresso

-senza rinvio: processo termina

*regola: la corte di cassazione non può entrare nel merito della ricostruzione del fatto alla quale il giudice inferiore è arrivato valutando le prove a sua disposizione. Non è giudizio di terzo grado, è una garanzia contro eventuali violazioni di legge

Irrevocabilità della sentenza

Una volta scaduti i termini per l’esercizio dell’impugnazione: esaurimento dei gradi di giudizio.

Prima dell’irrevocabilità, l’imputato può essere sottoposto alla carcerazione o a misure restrittive meno pesanti, solo se ci sono esigenze specifiche:

  • Pericolo di inquinamento probatorio.
  • Pericolo di fuga.
  • Pericolo di particolari sviluppi criminosi.

Non è un’anticipazione della pena: “l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva” (art.27 comma 2 costituzione)

Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza può essere:

  • Eseguita.
  • Scatta il divieto di un secondo giudizio. Persona prosciolta e quella condannata non possono essere sottoposte a giudizio per lo stesso oggetto.

*a favore dei condannati: possibilità di revisione: mezzo di impugnazione straordinario che può portare a rimuovere una sentenza di condanna che è già passata in giudicato (casi previsti nell’art.630 c.p.p.)

*dopo l’archiviazione le indagini possono essere riaperte, spesso a carico della persona.

Procedimento e processo

Procedimento: serie di atti che inizia con il primo atto successivo alla ricezione della notizia di reato e comprende anche gli atti della fase esecutiva.

Processo: serie di atti che trae origine dalla formulazione dell’imputazione e si conclude nel momento in cui la sentenza che decide sull&r

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisaellischiaravalli167 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.
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