Estratto del documento

Regole e principi nei sistemi processuali

“Magistrato del pubblico ministero”

  • PM: pubblico ministero o G.D.: giudice per il dibattimento.
  • GIP: giudice per le indagini preliminari.
  • PG: polizia giudiziaria.
  • GUP: giudice dell’udienza preliminare.

Regole e principi nei sistemi processuali

Il processo penale può essere definito come l’insieme di atti, collegati tra loro, volti all’accertamento imparziale della responsabilità penale ed alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale: esso si basa sul concetto di procedura, intesa come l’iter necessario e strumentale all’applicazione del diritto penale sostanziale, allo scopo di accertare gli illeciti penali ed applicare le sanzioni ed è caratterizzato da due esigenze contrapposte:

  • L’interesse dello Stato alla difesa sociale ed alla repressione dei reati.
  • L’interesse a tutelare le garanzie di libertà dell’individuo coinvolto nel procedimento.

In ragione dei beni giuridici coinvolti nel processo penale, esso è regolamentato da una serie di norme, che possono essere suddivise in tre categorie.

Garanzie attinenti alla figura del giudice

1. La prima categoria tiene conto delle garanzie attinenti la figura del giudice: partiamo con l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York 1966), che riconosce i principi di imparzialità ed indipendenza del giudice, cosa che viene ribadita direttamente dall’art. 111 comma 2 Cost. Ital. (vedi art.) ed indirettamente dagli artt. 101 comma 2 e 108 comma 2 Cost. Ital. (vedi artt.).

L’art. 102 Cost. Ital. poi precisa che la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai magistrati ordinari e che non possono essere istituiti magistrati speciali, ma solo sezioni specializzate in determinate materie: questo rappresenta un corollario del principio del giudice naturale precostituito per legge previsto all’art. 25 Cost. (vedi art.), che pone un divieto di sottrazione del cittadino dal suo giudice ed un obbligo che il giudice che deve trattare una specifica causa venga predeterminato dalla legge; giudice naturale quindi sta a significare il giudice istituzionalmente competente per effetto di una legge anteriore al fatto; l’obiettivo della norma è quello di assicurare che il giudice sia costituito con legge e che sia costituito anteriormente alla commissione del reato; di conseguenza vige:

  • Il divieto di ogni mutamento con effetto retroattivo.
  • Il divieto di determinazione del giudice competente attraverso l’intervento di soggetti diversi dal legislatore.

Norme che regolano lo strumento processuale

2. La seconda categoria comprende le norme che regolano l’utilizzo dello strumento processuale. Il primo è l’art. 112 Cost. (vedi) che pone l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale. Questo obbligo però non è previsto a livello internazionale, ciò perché vi sono paesi (anglosassoni) in cui l’esercizio di tale azione è lasciato alla discrezionalità dell’autorità che procede. Nel nostro ordinamento tale obbligo spetta al PM, che ha il potere-dovere di esercitare una funzione dalla quale non può esimersi senza violare il principio di uguaglianza.

All’interno di questa categoria fondamentale è l’aspetto delle impugnazioni: l’art. 14 c. 5 del Patto internazionale del 1966 definisce le impugnazioni come un diritto dell’accusato a far esaminare la dichiarazione di colpevolezza e di condanna da una giurisdizione superiore, in conformità alla legge. L’impugnazione fa sì che le pronunce viziate e non corrispondenti ai criteri di giustizia vengano eliminate o modificate in modo tale da ridurre il più possibile il rischio degli errori giudiziari: nel nostro ordinamento il ricorso per Cassazione è sempre ammesso contro tutti i provvedimenti in materia di libertà personale. (art. 111 comma 6 Cost.)

Garanzie per l’accusato

3. La terza categoria è relativa all’insieme delle garanzie per l’accusato. In primis l’art. 24 Cost. (vedi) che espone l’inviolabilità del diritto di difesa, la quale è intesa come la possibilità per la parte di far valere le proprie ragioni e come la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un professionista tecnico.

Alla luce di questo principio bisogna capire se sia legittima l’autodifesa, intesa come il rifiuto alla difesa tecnica nel processo penale: la Corte cost. ha dichiarato l’irrinunciabilità della difesa tecnica, precisando che nel caso in cui l’imputato rifiuti di farsi difendere, è obbligatoria la presenza del difensore di ufficio, che assicura la regolarità del dibattimento e la possibilità dell’esercizio del diritto di difesa (sent. 125/1979). Successivamente la Corte ha precisato che l’autodifesa non esclude la difesa tecnica, anche nel caso in cui l’accusato sia dotato di sufficienti cognizioni (sent. 373/1994).

Altre norme che rientrano in questa categoria sono l’art. 14 n. 2 del Patto internazionale del 1966 e l’art. 6 n. 2 della Convenzione europea che enunciano la presunzione di innocenza, la quale opera finché la colpevolezza non sia legalmente accertata. Questo concetto è ribadito nell’art. 27 Cost. (vedi), anche se non negli stessi termini perché recita <<l’imputato non è considerato colpevole>> ed individua la definitività della condanna l’elemento rilevante per la trasformazione dell’imputato in colpevole.

Accanto a queste categorie di norme ce n’è una quarta definita procedural rights e che comprende quelle norme che garantiscono la effettività delle libertà civili: artt. 13-14-15 Cost. che prevedono la riserva giurisdizionale per ogni provvedimento che limiti le libertà in esse espresse e che ammettono eccezioni solo in casi di urgenza, purché ci sia sempre l’intervento immediato del giudice.

Sistemi penali e modelli processuali

I sistemi penali possono essere definiti come l’insieme di norme di comportamento che esercitino un controllo sulla criminalità, controllo che varia a seconda del tempo, dello spazio, dei rapporti e delle società considerate; quindi il processo penale è suscettibile di valutazioni e definizioni diverse a seconda degli strumenti di giudizio considerati: il sistema italiano è indirizzato a giungere ad una decisione giusta che contenga l’accertamento della verità; il sistema di common law è volto ad assicurare regole uguali per le parti. I modelli di processo penale si distinguono in inquisitorio ed accusatorio, che non sono distinti in maniera netta perché non esiste un processo inquisitorio o un processo accusatorio puro, ma solo sistemi processuali misti.

Il modello inquisitorio

Il modello inquisitorio è basato sul principio di autorità, in cui vi è un unico soggetto che esercita tutte le funzioni giurisdizionali, assumendo il ruolo di giudice, di accusa e di difesa dell’imputato; gli altri soggetti hanno un ruolo marginale perché hanno la funzione di subire la decisione dell’organo inquirente.

L’iniziativa probatoria spetta al giudice, che ricerca le fonti di prova con massima libertà ed avvalendosi di poteri coercitivi, come l’arresto o compiendo perquisizioni. La custodia cautelare dell’imputato è considerata come uno strumento incisivo per indurre l’imputato a confessare. In questo modello l’imputato è presunto colpevole e l’onere della prova grava sulla difesa dell’imputato che dispone però di limitati poteri per far valere le proprie ragioni e la propria innocenza. Delle deposizioni raccolte si redige sempre verbale scritto, ed in base a questo il giudice emetterà la sua decisione.

In questo modello si confondono le funzioni del giudice che è contiguo all’accusa e diventa giudice inquisitore, il quale riesce a raccogliere prove a favore e contro le parti: la prova, in particolare le prove costituende che si formano nell’ambito del processo, si forma dinanzi al giudice che pone domande imparziali e solo dopo che la prova si è formata, potranno intervenire le parti.

Il processo è scritto ed è contraddistinto da una segretezza esterna ed interna, in quanto gli atti processuali sono segreti sia ai soggetti esterni sia all’imputato.

Il modello accusatorio

Il modello accusatorio si caratterizza dalla netta separazione tra accusa e difesa da una parte ed un giudice terzo ed imparziale. Sono le parti che devono indagare, ossia formulare ipotesi ricostruttive dei fatti e cercare le prove, mentre il giudice deve valutare le prove raccolte dalle parti. Il contraddittorio si attua nella formazione della prova: con esso le parti hanno la possibilità di partecipare alla formazione della prova influendo in maniera sostanziale sulla ricostruzione del fatto storico. La testimonianza (prova costituenda) è affidata alle due parti davanti al giudice: le domande sono poste prima dalla parte che l’ha prodotta e poi dalla controparte, cross examination.

Il legislatore con la riforma ha adottato un sistema di stampo accusatorio ritenendo che la verità possa emergere più facilmente in un processo di parti, ognuna delle quali ricerca le prove in relazione al proprio interesse. Tuttavia sembra che nell’art. 358 cpp vi sia un elemento di inquisitorietà dato che la norma impone al PM di compiere nelle indagini preliminari accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini; ma leggendo l’art. 358 cpp combinato con l’art. 326 cpp, il quale impone che le indagini preliminari siano svolte per l’esercizio dell’azione penale, si capisce come sia necessario che il PM svolga le indagini anche a favore dell’indagato, perché deve valutare e capire se sia il caso o no di esercitare l’azione penale.

Fasi del processo accusatorio

Nel processo accusatorio possiamo distinguere diverse fasi:

  1. Indagini preliminari volte alla ricerca di elementi probatori dalla difesa e dall’accusa che sono posti in una posizione di parità: il PM raccoglie gli elementi necessari per valutare se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione; qualora egli ritenga di aver raccolto elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio esercita l’azione penale – chiedendo il rinvio a giudizio, qualora sia prevista l’udienza preliminare o – disponendo la citazione diretta in giudizio.

  2. Udienza preliminare: il PM è chiamato a confermare la sua richiesta di giungere al dibattimento ribadendo l’idoneità degli elementi raccolti per sostenere l’accusa. La difesa potrà attivare il contraddittorio sugli elementi raccolti dall’accusa o potrà optare tra uno dei riti speciali. L’idoneità degli elementi raccolti, dalla difesa e dall’accusa, durante le indagini preliminari sono sottoposte ad un primo vaglio da parte del GUP.

    • Se non sono richiesti riti alternativi e gli elementi sono considerati idonei per sostenere l’accusa in giudizio il GUP emetterà decreto di rinvio a giudizio, si andrà in dibattimento.
    • Se gli elementi sono considerati non idonei a sostenere l’accusa in giudizio il GUP emetterà sentenza di non luogo a procedere.
  3. Fase dibattimentale: si forma la prova in contraddittorio tra le parti con la tecnica del cross examination, ossia con l’esame incrociato dell’accusa e della difesa: le parti sono tenute a raccogliere le prove sufficienti a sostenere la propria posizione, a resistere agli attacchi ed a superare le prove addotte dalla controparte; esse hanno l’onere di sostenere le proprie argomentazioni pubblicamente ed oralmente di fronte al giudice, in una posizione di parità di diritti e di poteri fra accusa e difesa, al fine di convincere il giudice della fondatezza delle prove raccolte e della posizione presentata. Il giudice, terzo ed imparziale, valuta le prove presentate dalle parti e quelle che emergono durante il dibattimento e poi pronuncia sentenza.

Nel 1992 si ha la cd. svolta inquisitoria con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 500 cpp, considerata in contrasto con l’art. 3 Cost. ed in particolare con il principio della ragionevolezza: la norma limita l’utilizzo degli atti compiuti prima del dibattimento, in assenza di contraddittorio, ai fini della decisione. Questa concezione è alla base anche della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 513 cpp, modificato poi con l. 267/1997 che ha limitato l’utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese dai coimputati durante le indagini preliminari: le dichiarazioni dei coimputati nello stesso procedimento, in caso di sua assenza, contumacia, rifiuto di rispondere, non sono utilizzabili nei confronti degli accusati senza il loro consenso, mentre le dichiarazioni del coimputato in un altro procedimento sono utilizzabili solo con l’accordo delle parti. (vedi art. 513 commi 1 e 2 cpp)

Principi della fase dibattimentale

Il dibattimento è la fase del processo penale caratterizzata dalla molteplicità di atti, dalla varietà di poteri esercitabili e da un elevato numero di persone che vi possono partecipare: per questo tale fase è regolata da un insieme di norme volte ad assicurare la giustizia della decisione, tutelando contestualmente l’innocenza e la libertà dei soggetti, nonché le esigenze della collettività; a tal fine ci sono vari principi che governano la fase dibattimentale, che sono:

A. Il principio del favor rei

Questo principio è considerato:

  • Sia nel diritto penale sostanziale, in cui rileva come ratio di alcuni istituti, escludendo l’esistenza dell’illecito penale o ricollegando alla violazione della legge penale effetti meno gravi rispetto a quelli che normalmente si verificherebbero.
  • Sia nel diritto penale processuale, in cui in caso di contrasto di posizioni che caratterizzano l’attuazione della potestà punitiva, la legge fa prevalere l’interesse dell’imputato; il cpp prevede fattispecie in cui, a seconda dei casi, vi è parità delle parti o prevalenza degli interessi dell’accusa o della difesa: vi è prevalenza dell’accusa quando questo è portatore di interessi pubblici generali dell’intero ordinamento, l’esigenza di accertamento dei reati, mentre vi è prevalenza della difesa quando è portatore di interessi generali preminenti, scarcerazione per decorrenza dei termini.

Quando invece vi è parità tra gli interessi dell’accusa e della difesa si applica il principio del favor rei, secondo il quale tra più opzioni ugualmente possibili si applica quella più favorevole all’imputato. L’attuazione di questo principio impone di arrestare il processo e di far cadere la qualità di imputato appena maturi la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento; infatti in ogni stato e grado del processo il giudice dichiara con sentenza che:

  • Il fatto non sussiste.
  • L’imputato non lo ha commesso.
  • Il fatto non costituisce reato.
  • Il fatto non è previsto dalla legge come reato.
  • Il reato è estinto.
  • Manca una condizione per la procedibilità dell’azione penale.

<<In ogni stato e grado del processo>>, ciò significa che se la situazione sorge durante le indagini preliminari, il PM dovrà sollecitare il GIP ad emettere decreto di archiviazione.

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che riconosce espressamente questo principio, però è possibile individuare degli istituti che si ispirano ad esso:

  • L’insufficienza e la contraddittorietà delle prove sulle esimenti o sulla imputabilità può rilevare ai fini dell’assoluzione, preferendo l’assoluzione di un possibile colpevole piuttosto che la condanna di un possibile innocente.
  • Nella prescrizione, il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere quando, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il legislatore ha stabilito una gerarchia tra le formule di proscioglimento, facendo una distinzione fra:

  • Proscioglimento meramente processuale, quando l’imputato è prosciolto per ragioni di improcedibilità dell’azione del reato oppure di estinzione del reato.
  • Proscioglimento nel merito, perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, formule che scagionano l’imputato dall’addebito che il PM gli ha contestato come imputazione.

L’imputato è maggiormente avvantaggiato dal proscioglimento nel merito.

  • Il principio del ne bis in idem è ispirato al principio del favor rei, in quanto è prevista la pronuncia, in ogni stato e grado del processo, di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando risulta che l’imputato è già stato condannato o prosciolto per lo stesso fatto. Se poi più sentenze irrevocabili di condanna siano state pronunciate contro la stessa persona per lo stesso fatto, si applica sempre il principio del favor rei, e si esegue la sentenza che crea la situazione più vantaggiosa per l’imputato.
  • Il divieto di reformatio in peius è ispirato al principio del favor rei, in quanto in appello l’imputato non potrà mai vedersi irrogare una sanzione più grave di quella inflitta dal giudice di primo grado.

B. Il principio del contraddittorio

È stato introdotto dagli illuministi francesi e trova la sua espressione nell’art. 111 Cost., il quale è stato modificato dalla l.c. 2/1999 ponendolo al vertice dei principi che regolano il processo penale. Esso può essere interpretato

Anteprima
Vedrai una selezione di 25 pagine su 118
Procedura penale generale Pag. 1 Procedura penale generale Pag. 2
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 6
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 11
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 16
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 21
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 26
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 31
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 36
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 41
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 46
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 51
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 56
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 61
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 66
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 71
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 76
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 81
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 86
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 91
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 96
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 101
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 106
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 111
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura penale generale Pag. 116
1 su 118
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ruggero Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community