Procedura civile II
Connessione tra parti diverse
(Per ora Art.102 litisconsorzio necessario si salta) - Art.103 litisconsorzio facoltativo - Art.105 intervento volontario - Art.106 intervento su istanza di parte - Art.107 intervento per ordine del giudice.
Ogni volta che si è chiamati c’è comunque un atto col quale si realizza l’intervento o la chiamata: nel caso del 106 è la parte che chiama che preparerà un atto di citazione rivolto al terzo chiamato; nell’art.107 il giudice dà l’ordine di chiamare e sarà poi una parte del giudizio a provvedere a redigere un atto di citazione e chiamare in causa il terzo.
Mentre nella connessione fra stesse parti queste sono già presenti in lite e si tratta di capire chi può replicare cosa (es. il convenuto, una volta costituito, propone domanda riconvenzionale verso l’attore, o eccezione di compensazione ecc.), adesso si hanno due parti nel giudizio e un terzo che sta fuori e che ad un certo punto entra in causa attraverso il veicolo dell’intervento/chiamata.
I processi sono molto più spesso multi-parti → le controversie sono spesso intrecciate tra loro e conseguenza di ciò è che il processo debba costituire un alloggio possibile per questa pluralità di interessi che si agita nella realtà sostanziale. Riprendendo i soliti esempi, sia nel caso di responsabilità sanitaria che di responsabilità stradale abbiamo esempi di legittimazione diretta e di azione diretta → ci torneranno utili perché vedremo che nei processi per responsabilità sanitaria le parti del processo sono più di una.
Esempio: nel momento in cui ci si ricovera in ospedale, si ha un rapporto con la struttura sanitaria, ma lo si ha anche col medico, gli infermieri, i membri dello staff: sono tutti soggetti potenzialmente danneggianti e possiamo immaginare un processo in cui il paziente, danneggiato, faccia causa a tutti questi danneggianti; magari il paziente muore e gli eredi fanno causa quindi abbiamo più parti anche dal lato attivo → abbiamo un processo multi-parti che si complicherebbe ancora se dovessimo chiamare in causa le assicurazioni ecc. Sono tutti esempi che mostrano come la realtà sostanziale sia complicata e, nel momento in cui si guarda al meccanismo processuale, dobbiamo vedere come si alloggia questa realtà nel processo.
Leggiamo congiuntamente gli artt.103, 105, 106, 107 perché vi ritroviamo gli stessi schemi di connessione presi da punti di vista diversi, si ripetono questi schemi e si atteggiano diversamente a seconda del tipo di norma.
Art.103 litisconsorzio facoltativo
“Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo,
Comma 1: quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.”
Litisconsorzio → un gruppo di persone nel medesimo processo; Facoltativo → questo gruppo di persone, dal lato attivo/passivo o entrambi, si aggrega in modo facoltativo, possono. La connessione che fa sì che questi soggetti possano agire nel medesimo processo è titolo petitum.
“Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la
Comma 2: separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.”
Art.105 intervento volontario
“Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far
Comma 1: valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.”
Lo schema di connessione che permette questo tipo di intervento è lo stesso che abbiamo letto con riferimento all’art.103 → la connessione per titolo e per petitum (oggetto) legittima tanto un litisconsorzio facoltativo quanto un intervento volontario.
La differenza è che si ha litisconsorzio facoltativo quando questi più soggetti, per esempio gli attori, si mettono d’accordo per agire tutti insieme e in questo caso la proposizione della domanda avviene congiuntamente da parte di tutti, non serve l’accordo per convenire in giudizio più soggetti perché l’attore li individua, li conviene (scrive un atto di citazione e glielo rivolge), ma bisogna trovare l’accordo fra i più attori: quando questo accordo non viene raggiunto abbiamo il meccanismo dell’intervento → i terzi che non hanno proposto la causa insieme all’attore, potranno intervenire nella causa proposta dall’attore in modo da far valere un diritto connesso per titolo/petitum.
Perché non propone la propria causa? Dobbiamo vedere caso per caso, comunque ricordiamo che è tutto o facoltativo volontario, magari la volontà del terzo nasce dal fatto che immagina che, unendo le forze, anche l’istruttoria possa essere più compiuta.
“Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti,
Comma 2: quando vi ha un proprio interesse.”
Art.106 intervento su istanza di parte
“Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.”
È un intervento coatto. Troviamo il fenomeno della garanzia che non c’è nei precedenti, ma non possiamo escludere che la garanzia sia una connessione per oggetto o per titolo, si tratterà di capire a che tipo di garanzia ci si riferisce e poi che connessione è. Quindi adesso garanzia è diversa da connessione per titolo/petitum, ma siccome le forme di connessione sono per parti, per oggetto e per titolo, la garanzia deve essere per forza per titolo o per oggetto.
“Ritiene comune la causa”, cos’è la comunanza? Anche la comunanza rientra in qualche schema che conosciamo, dato che queste norme si riferiscono alla connessione. Quindi abbiamo visto che in queste norme ci sono diverse terminologie, ma alla fin fine si ricade sempre nella connessione. A differenza del litisconsorzio facoltativo e dell’intervento volontario perché non è una scelta delle parti di agire congiuntamente o del terzo di intervenire, ma le parti costringono il terzo (intervento coatto) ad intervenire in giudizio.
Può poi capitare che sia il giudice.
Art.107 intervento per ordine del giudice
“Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.”
È sempre un intervento coatto con la differenza che la chiamata la fa il giudice. L’art.107 utilizza nuovamente l’espressione “comunanza” per l’ipotesi in cui è il giudice a ordinare l’intervento, non troviamo la garanzia.
Forme facoltative
- Connessione per oggetto e per titolo.
- “Comunanza” e “Garanzia” che ci costringono a pensare a quale schema di connessione fanno riferimento.
Mentre l’intervento su istanza di parte è legato sia alla comunanza che alla sola garanzia, l’intervento per ordine del giudice prevede la comunanza. Il riferimento alla facoltatività e alla volontarietà evoca la necessarietà → esisterà dunque un litisconsorzio necessario in cui più parti debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Ripassino
Connessione per oggetto: quando fra i due rapporti sostanziali esiste una identità di oggetto, nel senso che vertono sullo stesso bene della vita. Esempio: la controversia relativa a quel fondo Corneliano include anche Sempronio che a sua volta si afferma titolare di quel fondo: abbiamo Tizio, Caio e Sempronio che si affermano titolari e che stanno controvertendo ciascuno del proprio rapporto sostanziale, ciascuno avente ad oggetto il medesimo bene della vita che non è in comproprietà, dunque presuppone l’esistenza di tre rapporti connessi per oggetto. Ogni titolare è titolare di un diritto, ma non possono esistere tutti e 3 i diritti. Abbiamo una incompatibilità tra i rapporti che è ciò in cui si sostanzia la connessione per oggetto.
Connessione per titolo: quando l’elemento che congiunge i due rapporti sostanziali è il fatto costitutivo, la causa petendi → ciò da cui nasce il diritto. Esempio: sinistro stradale oppure una vicenda in cui un fatto illecito è commesso da più soggetti. Dobbiamo immaginare che ci sia una unicità di titolo con una serie di diritti diversi per oggetto → immaginiamo che una medesima condotta abbia procurato danni a più soggetti e avendo procurato danni a più soggetti questi vantano ciascuno il proprio diritto al risarcimento del danno per un ammontare diverso rispetto a quello degli altri, ma tutti originati dal medesimo fatto storico.
Quando la connessione per rapporti è legata al fatto possiamo avere sia un litisconsorzio facoltativo (103), sia un intervento volontario; dovremmo domandarci qual è la ragione che spinge il soggetto, che vanta un diritto collegato al diritto oggetto del processo dal medesimo fatto storico, ad entrare all’interno di quel processo. Sappiamo che il processo civile non ha per oggetto fatti, ma diritti, dunque, se l’elemento comune è il fatto, la ragione per cui si interviene in giudizio non è perché stando fuori si potrebbero avere delle ripercussioni sul proprio diritto perché comunque tutto quello che è di comune rispetto al processo pendente è l’accertamento storico e non fa giudicato, non condiziona, per cui intervengo per avere un accertamento in fatto migliore, per collaborare, per ottenere il medesimo accertamento costruito nella medesima maniera, è proprio volontario.
Se immagino che tipo di litisconsorzio e che tipo di intervento si può avere in un caso del genere, considerando che abbiamo più danneggiati, avremo un litisconsorzio facoltativo dal lato attivo → tanti soggetti che agiscono contro un unico danneggiante → abbiamo più attori ed un unico convenuto e torna la necessità che gli attori si accordino tra loro.
Esempio: Crollo del ponte Morandi → unico fatto storico → Abbiamo la morte di più persone → Una serie di parenti di danneggiati che dovranno agire nei confronti di coloro che hanno realizzato il ponte Morandi → In questo caso abbiamo più corresponsabili che rispondono nei confronti dei più attori a titolo di solidarietà.
Si ha un concorso di responsabilità e gli attori devono mettersi d’accordo, ognuno di loro avrà un proprio avvocato? O avranno un avvocato unico? Un concorso di condotte che genera un unico fatto storico che ha causato danni a più soggetti, è un fenomeno che andiamo a cercare dove si parla delle obbligazioni solidali.
Art.2055 c.c.
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
Comma 1: solido al risarcimento del danno.”
“Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”
Ultimo comma: Dal punto di vista della responsabilità risarcitoria abbiamo un unico fatto storico, il crollo del ponte Morandi, e il 2055 ci spiega che se il fatto è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e che nel dubbio le singole colpe si presumono uguali, il che significa che i 40 attori hanno davanti 6 convenuti che potrebbero agire in giudizio separatamente perché parliamo di obbligazioni solidali (si caratterizzano per il fatto che si può scegliere), ma immaginiamo di coinvolgerli tutti in questo giudizio: avremo 40 attori e 6 convenuti, tutto rimesso alla scelta delle parti (possono).
Importante: quando si parla di facoltatività si parla di una vicenda storica nella quale ci può essere l’esigenza di agire insieme, ma si può anche agire separatamente; certo è che se si agisce insieme l’accertamento del fatto storico si fa una volta sola, mentre se i processi venissero condotti separatamente, si potrebbe avere tanti accertamenti anche diversi tra loro → è un costo pensando anche alla consulenza tecnica, se ho 40 processi ho 40 consulenze tecniche. Siccome queste più cause penderanno davanti al medesimo ufficio giudiziario si avrà una riunione, quindi il simultaneus processus che si realizza col litisconsorzio facoltativo si raggiungerebbe comunque perché i giudici a una certa riunirebbero le cause.
Astrattamente si potrebbero avere tutti processi separati perché:
- L’accertamento del fatto storico non condiziona un processo rispetto all’altro.
- Perché abbiamo il principio che quando la trattazione congiunta aggrava la trattazione del processo, le cause possono essere separate. Esempio: per valutare le conseguenze dannose, alcune potrebbero essere facilmente accertabili altre, meno dunque si potrebbe preferire la separazione.
Quando invece non c’è questa facoltatività?
Immaginiamo la situazione della comproprietà del bene → il fondo Corneliano appartiene a Tizio, Caio e Sempronio perché sono i figli della defunta Mevia che ha lasciato loro in proprietà questo fondo; qualunque causa avesse a che fare con questo fondo coinvolgerebbe inevitabilmente Tizio, Caio e Sempronio perché non si può condannare rispetto al fondo in comproprietà senza avere nel processo i tre contitolari del fondo. Immaginiamo di possedere un’abitazione con altre persone, possiamo pensare che qualcuno tratti dell’abitazione senza di noi? No, la statuizione deve essere presa nel contraddittorio con tutti i comproprietari.
La differenza è che nel caso della connessione per oggetto abbiamo litisconsorzio facoltativo per cui non c’è bisogno che tutti quelli che si affermano titolari del diritto siano presenti in causa perché chi rimane fuori non è vincolato alla decisione presa fra chi è dentro; ugualmente quando la connessione è per fatto storico perché questo non si accerta con efficacia di giudicato per definizione, non possono esserci ripercussioni per chi è fuori.
Quando ci sarebbero ripercussioni è dove abbiamo un rapporto plurisoggettivo, come la comproprietà, e devo necessariamente avere tutti i contitolari del diritto. Detto così sembra che il rapporto plurisoggettivo porti sempre con sé il litisconsorzio necessario → non è così.
Il rapporto plurisoggettivo può essere sia obbligatorio che reale. Possiamo avere:
Obbligazione solidale → più soggetti sono tenuti a pagare l’intero, ma possono pagarlo separatamente e poi si rifaranno nei rapporti interni. Abbiamo più titolari dell’obbligo → art.2055 c.c. Nell’art.1292 vediamo come opera la solidarietà → “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione” abbiamo un rapporto plurisoggettivo, che dal lato obbligatorio fa capo in più soggetti; che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri” ciascuno può essere tenuto a pagare l’intero o ciascuno può chiedere l’intero, quando si dice “chiedere” ci si riferisce al giudizio → il litisconsorzio sarà facoltativo perché posso farlo da solo il processo, comunque sicuramente non è necessario e si capisce dal 1292 e dall’art.1306 “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido” ci può essere il processo tra il creditore e uno dei debitori. Il 1292 dice che posso chiedere a uno solo e il 1306 dice che la sentenza può essere pronunciata nei confronti di uno solo, posso scegliere. Chi sceglierò? Sceglierò quello che mi sembra più solvibile, poi sarà un problema del debitore. Chi farà entrare in giudizio gli altri debitori non convenuti dall’attore? L’art.1306 dice addirittura che la sentenza non ha effetto contro gli altri debitori. In quale modo il debitore scelto dall’attore decide di far entrare anche tutti gli altri debitori? Con una chiamata → intervento coatto, cioè che qualcuno è costretto ad entrare in giudizio, ma non per un litisconsorzio necessario, bensì perché chi è in causa ha necessità di allargare la schermaglia processuale a coloro coobbligati; una volta che sono entrati valuteremo chi paga cosa ecc.
Nel caso di diritto reale quel meccanismo non è praticabile perché il diritto reale non è frazionabile; in questo caso si potrebbe frazionare il diritto reale, ma solo in presenza dei comproprietari → art.784 c.p.c. parla della divisione, “Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.” Si scioglie la comunione con un procedimento davanti al giudice che prevede la presenza di tutti i contitolari. Il diritto reale si fraziona in litisconsorzio e dopo ci sono dei diritti individuali. Dobbiamo quindi distinguere i rapporti plurisoggettivi frazionabili e non.
3 marzo ’21
“Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.”
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