Concetti Chiave
- La legge ordinaria è riconosciuta come la fonte primaria del diritto, con un'importanza normativa significativa nel sistema giuridico attuale.
- Presenta un aspetto negativo, che impedisce l'intervento di atti diversi dalla legge, e un aspetto positivo, che impone l'intervento della legge nelle materie riservate.
- La procedura di approvazione di una legge ordinaria è regolata dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione italiana, delineando il potere legislativo del parlamento.
- Il parlamento è composto da due camere che esercitano la funzione legislativa in modo paritario, senza che una possa prevalere sull'altra.
- La Costituzione italiana definisce anche la titolarità dell'iniziativa legislativa e la procedura per l'approvazione delle leggi attraverso diversi articoli normativi.
La legge ordinaria come fonte primaria
La legge ordinaria è considerata la fonte primaria per eccellenza. In passato, essa veniva addirittura considerata la fonte del diritto per eccellenza.
La legge è contraddistinta da due aspetti:
- aspetto negativo, cioè il divieto di intervenire nella materia riservata da parte di atti diversi dalla legge;
- aspetto positivo, cioè l’obbligo per la legge di intervenire nelle materie per cui è prevista una riserva di legge.
Sebbene il sistema gerarchico sia oggi diverso, la legge rappresenta comunque una fonte dotata di una forza normativa estremamente rilevante.
Procedura di approvazione e bicameralismo
La procedura necessaria per l’approvazione di una legge ordinaria è disciplinata dagli articoli 70 e successivi della costituzione (tali articoli sono delle fonti sulla produzione poiché disciplinano le modalità attraverso cui sono prodotte le fonti del diritto). Il potere legislativo spetta al parlamento, composto da due camere, nessuna delle quali può prevalere sull’altra: si parla infatti di bicameralismo paritario. Ciò è espresso dall’articolo 70, il quale recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere». Il termine collettivamente evoca l’idea di un potere legislativo paritario, il quale viene appunto egualmente distribuito tra le due camere. La costituzione dedica all’iter legislativo sei articoli (70-75), la cui lettura consente di comprendere chi siano i titolari dell’iniziativa legislativa, entro quali limiti essa possa essere esercitata e, soprattutto, quale procedura deve essere attuata per approvare una legge ordinaria. La titolarità della funzione legislativa è inoltre regolata da due ulteriori articoli preposti dalla Costituzione italiana (articolo 76 e 77), i quali attribuiscono forza normativa ai cosiddetti «atti aventi forza di legge»: decreti legislativi e decreti legge.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della legge ordinaria nel sistema giuridico?
- Come avviene l'approvazione di una legge ordinaria in Italia?
- Quali articoli della Costituzione regolano l'iter legislativo e la titolarità della funzione legislativa?
La legge ordinaria è considerata la fonte primaria per eccellenza, caratterizzata da un aspetto negativo, che vieta interventi da atti diversi, e un aspetto positivo, che obbliga la legge a intervenire nelle materie riservate (testo).
L'approvazione di una legge ordinaria è disciplinata dagli articoli 70 e successivi della Costituzione, che stabiliscono un bicameralismo paritario, dove il potere legislativo è esercitato collettivamente dalle due camere del Parlamento (testo).
L'iter legislativo è regolato dagli articoli 70-75 della Costituzione, mentre la titolarità della funzione legislativa è disciplinata dagli articoli 76 e 77, che conferiscono forza normativa a decreti legislativi e decreti legge (testo).