Concetti Chiave
- La legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione, salvo casi di urgenza dichiarati dalle camere.
- Il potere di rinvio legislativo consente al Presidente di chiedere una nuova deliberazione su una legge, motivando le sue ragioni in un messaggio alle camere.
- Se le camere approvano nuovamente la legge dopo il rinvio, il Presidente è obbligato a promulgarla, a meno che non sia incostituzionale.
- Dopo quindici giorni dalla promulgazione, la legge entra in vigore, a meno che non sia stabilito un diverso lasso di tempo dalle leggi stesse.
- Il ministro della giustizia è responsabile della pubblicazione delle leggi sulla gazzetta ufficiale, un compito che affonda le radici nell'epoca monarchica.
Processo di promulgazione delle leggi
Una volta approvata dalle due camere del parlamento, la legge deve essere promulgata entro un mese dal presidente della repubblica. Come stabilito dall’articolo 73, qualora le camere ne dichiarino l’urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata nel tempo da essa stabilita.
Potere di rinvio legislativo
L’articolo 74 stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Tale funzione è definita «potere di rinvio legislativo» e consente al presidente della repubblica, in casi specifici, di svolgere il suo ruolo di garante della costituzione. Quando una proposta di legge viene posta nuovamente all’attenzione dell’assemblea, quest’ultima ha il compito di riesaminare esclusivamente le parti su cui il presidente ha manifestato dei dubbi. L’atto con cui il capo dello Stato può rinviare una proposta di legge alle camere è un «messaggio motivato»: il presidente deve quindi spiegare espressamente le ragioni (motivazioni) che lo hanno indotto a riproporre il testo alle camere. Fino ad oggi, la funzione di rinvio è stata attuata diverse volte, ma nel corso di alcuni mandati presidenziali essa non è stata mai utilizzata. Come sancito dall’articolo 74, nel caso in cui l’assemblea approvi la proposta di legge anche nella seconda delibera, il presidente dovrà necessariamente promulgarla. L’imposizione di tale obbligo al presidente trova, secondo molti studiosi, dei limiti impliciti. Qualora una legge sia palesemente incostituzionale, il presidente può definitivamente rifiutare la promulgazione. Poiché tale procedimento è estremamente delicato, il presidente, invece di riproporre la legge alle camere con messaggio motivato, talvolta può scegliere di accompagnare la pubblicazione con un decreto che ne spieghi le implicazioni e chiarisca il motivo per cui la legge è stata pubblicata.
5.
Pubblicazione e vacatio legis
Pubblicazione. Dopo quindici giorni dalla sua promulgazione (vacatio legis) la legge entra in vigore, acquisendo quindi efficacia. Se le leggi stabiliscono, senza alcun tipo di maggioranza qualificata, un lasso di tempo diverso, la vacatio legis può subire modificazioni.
L’unico argomento su cui la costituzione non è chiara è l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la promulgazione di una legge e la sua pubblicazione. L’articolo 73, infatti, sancisce che le leggi debbano essere pubblicate «subito dopo la promulgazione». Il compito di provvedere alla pubblicazione di una legge ufficiale spetta al ministro della giustizia, il quale coordina e sovrintende la pubblicazione di una legge sulla gazzetta ufficiale. Tale onere trova le sue origini nell’epoca delle monarchie: in passato, il ministro della giustizia era colui che aveva il compito di attestare che il sigillo apposto dal re su una legge fosse autentico. Esistono alcune leggi la cui pubblicazione è periodica. Ne costituisce un esempio la legge di bilancio (che deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ogni anno). Esistono altre leggi che per scelta del parlamento hanno una loro ciclicità, come ad esempio la legge europea e la legge di delegazione europea, con cui la repubblica italiana recepisce le direttive dell’Ue, al fine di consentire allo Stato di adempiere agli obblighi internazionali.
Domande da interrogazione
- Qual è il termine per la promulgazione di una legge da parte del Presidente della Repubblica?
- Cosa prevede il potere di rinvio legislativo del Presidente della Repubblica?
- Quali sono i limiti al potere di promulgazione del Presidente della Repubblica?
- Qual è il ruolo del Ministro della Giustizia nella pubblicazione delle leggi?
- Cosa si intende per vacatio legis e come influisce sull'entrata in vigore delle leggi?
La legge deve essere promulgata entro un mese dal Presidente della Repubblica, salvo che le camere dichiarino l'urgenza, nel qual caso la legge è promulgata nel tempo stabilito da esse (articolo 73).
Il Presidente può chiedere una nuova deliberazione della legge con un messaggio motivato, e se le Camere approvano nuovamente, la legge deve essere promulgata (articolo 74).
Il Presidente può rifiutare la promulgazione di una legge palesemente incostituzionale, e in tal caso può accompagnare la pubblicazione con un decreto che ne spieghi le implicazioni.
Il Ministro della Giustizia è responsabile della pubblicazione ufficiale delle leggi sulla gazzetta ufficiale, un compito che risale all'epoca delle monarchie (articolo 73).
La vacatio legis è il periodo di quindici giorni dopo la promulgazione durante il quale la legge entra in vigore, a meno che non sia stabilito diversamente dalle leggi stesse.