Estratto del documento

Caratterizzata da scostamenti per eccesso o per difetto, nella realizzazione dei compiti e presentazione nell’espressione dei comportamenti rispetto a ciò che normalmente si attende. La disabilità è la legge n. 517 del 1977, che avviò le politiche di integrazione scolastica degli alunni con diverse abilità nel nostro Paese e qualificò il contesto italiano come precursore a livello internazionale della full inclusion.

Non si pone la questione di integrare il soggetto disabile in un contesto di astratta normalità, piuttosto si tratta di valorizzare al meglio le caratteristiche individuali: escludendo qualunque modalità stereotipata di approccio alla pluralità di situazioni e di prestazioni che caratterizzano ogni essere umano e rimuovendo dal percorso educativo le condizioni negative.

Nessuna persona, infatti, dovrebbe essere definita esclusivamente per sottrazione: non sa, non è in grado di fare, non può essere…; non è la carenza che dovrebbe contraddistinguere un profilo individuale ma la capacità di sentire, di comunicare, di agire, di pensare secondo la modalità personale.

La più avanzata ricerca scientifica tende ad affermare che il legame tra deficit e handicap va letto non tanto all’interno di un processo causale-lineare riguardante solo l’individuo quanto piuttosto all’interno di un paradigma sistemico che coinvolge variabili soggettive e ambientali.

Questa nuova attenzione alle situazioni di disabilità sollecita nuove forme di raccordo tra i diversi saperi e processi di collaborazione tra le diverse figure professionali. L’integrazione è il risultato di una società capace di accettare i propri limiti. Numerosi studi testimoniano come i soggetti con disabilità, integrati nei diversi contesti, presentano miglioramenti significativi sia sul piano dello sviluppo cognitivo sia su quello relazionale e offrono, inoltre, importanti opportunità di crescita ai compagni normodotati.

Definizione della pedagogia speciale ieri e oggi

Pedagogia speciale ieri

La pedagogia speciale è una forma arricchita di educazione generale, che tende a migliorare la vita di coloro che soffrono di handicap diversi. Arricchita nel senso che fa appello a metodi pedagogici moderni e a materiale tecnico per porre rimedio a certi tipi di deficienze. In mancanza di un intervento di questo genere, molti soggetti rischiano di restare, in qualche misura, disadattati e handicappati sul piano sociale e di non pervenire mai al pieno sviluppo delle loro capacità.

Pedagogia speciale oggi

La pedagogia speciale ha storicamente come referenti coloro che hanno – oggi diciamo – dei deficit, vale a dire coloro che hanno delle mancanze stabili, durevoli, effetto di traumi o eventi morbosi, che possono, non necessariamente devono, comportare degli svantaggi. Per questo noi oggi diciamo che la pedagogia speciale ha come compito maggiore quello di comprendere e studiare i deficit, per comprendere e studiare gli handicap. I primi per permettere l’accettazione in uno sviluppo compatibile, i secondi per permettere la collaborazione nella ricerca della loro riduzione.

Cap. I “La pedagogia speciale: dalla marginalità alla qualità delle integrazioni”

Introduzione

Per disabilità si intende qualsiasi limitazione o perdita, conseguente ad una menomazione, della capacità di svolgere un’attività nel modo considerato normale per un essere umano. Questa è caratterizzata da scostamenti per eccesso o per difetto, nella realizzazione dei compiti e nell’espressione dei comportamenti rispetto a ciò che normalmente si attende.

La disabilità è l’oggettivazione di una menomazione e determina dei disturbi a livello della persona che si estrinsecano in atti e comportamenti della vita di tutti i giorni. Mentre per integrare si intende promuovere la persona dell’altro ad essere se stessa, a mantenere la sua identità e ad espandersi progressivamente verso un rapporto di intimità, di amore e di collaborazione.

1. Dalla logica della marginalità alla logica dell’inserimento

Il primo intervento dello Stato in materia di istruzione ai minori anormali si ha con la riforma Gentile del 1923 (R. D. n. 3196 del 31/12/1923), con la quale l’istruzione obbligatoria venne estesa ai ciechi e ai sordomuti, non interessati da altre anomalie che ne impedissero loro l’adempimento, e dalla quale prende avvio l’organizzazione delle classi differenziali.

R.D. n. 653 del 4/05/1925 conferisce ai presidi la facoltà di allontanare alunni affetti da “malattie contagiose o ripugnanti”.

Art. 415 del Regolamento Generale dell’Istruzione Elementare del 1928 recita che quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può (con parere conforme dell’Ufficio Sanitario) proporre l’allontanamento definitivo dell’alunno al Direttore Didattico che curerà l’assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel Comune o d’accordo con la famiglia inizierà le pratiche opportune per il ricovero negli istituti per l’educazione dei corrigendi.

Quindi i comportamenti inadeguati determinano l’allontanamento del soggetto handicappato dai contesti naturali di appartenenza sia sul versante scolastico che su quello sociale e il suo inserimento in strutture speciali. I soggetti non sono riconosciuti come portatori di diritti.

1) In una prima fase, definita giuridicamente istituzione separata, le caratteristiche fondamentali sono: la legittimazione della separazione dei portatori di handicap dal contesto sociale, la monetizzazione dell’handicap come risposta ai bisogni e alle esigenze delle famiglie e la divisione dei cittadini con handicap in categorie individuate in base al tipo di deficit o alla sua causa. In questo periodo vi è stata la caduta del regime fascista e dello Stato monarchico.

Nascita della Carta Costituzionale del 1948 si presenta come il primo reale punto di partenza per il pieno riconoscimento e l’affermazione della dignità della persona disabile. Con la Costituzione, la nozione di uguaglianza effettiva dei cittadini viene finalmente configurata con pienezza giuridica. L’art. 38 comma 3 proclama gli inabili e i minorati ad avere diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

2) Negli anni ’60 si segnala un numero elevato degli atti normativi prodotti. Lo Stato ritiene suo preciso compito interessarsi e occuparsi direttamente anche degli handicappati psicofisici o gravi attraverso un rafforzamento e una diversificazione di strutture speciali.

In questa fase vi sono due importanti riforme che riguardano l’istituzione della scuola media unica e la nascita della scuola materna. La legge n. 1859 del 31/12/1962 istituisce le classi di aggiornamento alle quali possono accedere gli alunni bisognosi di cure necessarie alla frequenza della prima classe di scuola media e le classi differenziali alle quali possono accedere tutti gli alunni disadattati scolastici.

La legge n. 444 del 18/03/1968 vede i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni affetti da disturbi dell’intelligenza o da menomazioni fisiche e sensoriali o da disturbi del comportamento ospitati presso le sezioni speciali delle scuole materne statali e, per i casi più gravi, anche in vere e proprie scuole materne speciali.

Handicap nella fase precedente: connotata da marginalità quasi totale, esclusione e isolamento; in questa fase: è concepito come “malattia”. Questa concezione si basa su due principi: la diagnosi, come ricerca delle cause organiche e la cura, realizzata con interventi prettamente sanitari; quindi l’individuo viene identificato con la lesione dell’organo. La segregazione in luoghi isolati sembra la soluzione più idonea e anche nel settore scolastico la diversità viene intesa come malattia sociale e l’approccio è eminentemente di tipo medico.

3) Agli inizi degli anni ’70 ci sono le prime esperienze spontanee di inserimento scolastico che avvengono senza alcuna progettazione specifica, tanto da meritarsi l’etichetta di inserimenti selvaggi. Si formano quindi due schieramenti contrapposti: la richiesta della comunità sociale di un inserimento nelle classi comuni e il mondo della scuola e degli operatori che vorrebbero il mantenimento delle classi speciali.

A partire dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971, si assiste ad una graduale affermazione dei diritti civili dei soggetti handicappati. Viene sancito il principio secondo cui, per gli alunni in situazione di handicap, l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, facendo eccezione per i casi in cui i soggetti siano affetti da grandi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali (art. 28).

Sul piano pedagogico e didattico l’attenzione della legge 118 è centrata esclusivamente sugli interessi dell’alunno in situazione di handicap e non della comunità scolastica che lo circonda. L’eventuale insuccesso dell’inserimento non deve essere misurato solo sul terreno dell’apprendimento, ma anche su quello dell’inserimento.

Inserimento: vasta gamma di relazioni umane e sociali atte a sviluppare la personalità complessiva del minore e competenze distinte dalla semplice acquisizione di un determinato corredo di conoscenze.

Questa legge tuttavia prevede un limite all’integrazione per i soggetti affetti da gravi deficit, ciò favorisce la concreta creazione di un alibi che dà luogo ad episodi non isolati di emarginazione dei minori in situazione di handicap che diventa quindi un pesante fattore determinante.

L’ingresso degli alunni con disabilità nella scuola di tutti necessita di un vero e proprio riadattamento delle strutture scolastiche che deve prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli spazi, l’individuazione di approcci metodologici e didattici adeguati, nuove modalità relazionali e organizzative adattabili alle nuove esigenze.

Legge n. 820 del 24/09/1971 paventa le ipotesi di istituire il tempo pieno nelle scuole elementari e nuove forme di organizzazione didattica come il lavoro di gruppo o le classi aperte per disporre il maggior tempo a disposizione e favorire tali processi di riadattamento e adeguamento.

2. Verso una cultura dell’integrazione

Le forze politiche, sociali e sindacali danno il via a una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, contro la ghettizzazione delle scuole speciali.

Ora l’apprendimento diventa la risultante tra fattori intrinseci ed estrinseci del soggetto. Questo sottolinea la dimensione socio-affettiva e relazionale che può favorire ma anche condizionare gli apprendimenti. Il portatore di handicap ora viene considerato non più in funzione del suo deficit ma delle sue possibilità in vista del suo inserimento sociale.

Alla legge 517/77 si ispira e si collega la normativa successiva concernente l’integrazione, la quale non solo ha la funzione di rendere concretamente praticabile l’esercizio del diritto all’educazione e all’integrazione scolastica da parte del disabile, ma anche quella di ampliare le condizioni che avrebbero dovuto creare l’integrazione.

Da una parte la legislazione fa sua la problematica dell’integrazione dei bambini con disabilità all’interno dell’istituzione scolastica, dall’altra si preoccupa anche di dare rilevanza ai problemi che caratterizzano la persona con disabilità all’interno del proprio contesto sociale di vita.

“Progetto di vita”: percorso di maturazione che mette insieme e collega esperienze scolastiche, familiari e sociali in una dimensione di coerenza e efficacia.

Circolare Ministeriale n. 258 del 22/9/1983, servendosi di un’azione di rete, definisce le linee di intesa tra scuola, enti locali e Unità Sanitarie Locali chiamati a collaborare per l’attuazione di compiti e obiettivi comuni quali l’identificazione dell’handicap e le relative attestazioni, la programmazione del Piano Educativo Individualizzato, la prevenzione del disagio e del disadattamento, l’orientamento e la formazione degli operatori.

Circolare Ministeriale n. 250 del 3/9/1985 pone l’attenzione sull’importanza di imparare a conoscere le potenzialità del soggetto con disabilità al fine di individuarne i relativi bisogni educativi; sostenendo la logica di rete che vede impegnati scuola, enti locali, servizi sanitari locali e famiglia, viene predisposto un PEI da inserire all’interno della programmazione educativa e didattica.

Negli anni ’70 interviene una cultura nuova che porta dalla separazione all’integrazione, del soggetto in situazione di handicap. Tenendo presente che ogni persona è diversa, non c’è mai un’integrazione da parte degli altri ex-novo di un individuo; è la persona che integra se stessa, ritrovando se stessa.

Quindi si tratta di valorizzare le dotazioni individuali, escludendo qualunque modalità stereotipata di approccio alla pluralità di situazioni e di prestazioni che caratterizzano ogni essere umano e rimuovendo dal percorso educativo le condizioni negative. Nessuna persona, infatti, dovrebbe essere definita esclusivamente per sottrazione, non è la carenza che dovrebbe contraddistinguere un profilo individuale; piuttosto la capacità di sentire, di comunicare, di agire, di pensare secondo la peculiare modalità personale.

“Educazione”: sviluppo dell’unità e dell’integralità di se stessi a partire dalle capacità unitarie e integrali che si possiedono e, quindi, a partire innanzitutto dall’accettazione globale di sé. La persona integrale è una miniera inesauribile di risorse e di energie.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, nel 1974, nomina una commissione di studi, presieduta dalla senatrice F. Falcucci con il compito di fare il punto sui soggetti handicappati nella scuola italiana in modo da poter predisporre gli opportuni suggerimenti in merito al loro recupero scolastico e sociale.

La Relazione finale della predetta commissione, elaborata nell’anno successivo (1975), mette in discussione atteggiamenti ideologici, assetti istituzionali e organizzativi, metodi e tecniche educative, seguendo le nuove istanze nel campo della formazione e in quello dell’intervento sociale. I valori dell’accoglienza, della solidarietà, della diversità costituiscono la base dell’integrazione scolastica.

In base ai principi enunciati dalla relazione Falcucci, la scuola italiana deve:

  • Accogliere e istruire tutti i bambini;
  • Favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, attraverso un apprendimento molto articolato che valorizzi tutte le forme espressive degli alunni handicappati;
  • Avere una funzione di prevenzione e di recupero precoce delle difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo psico-fisico attraverso la generalizzazione della scuola materna.

Tutti questi principi si basano sull’assunto che all’origine di quasi tutti gli handicap vi sia una incapacità di comunicare con gli altri in modo adeguato (patologia della comunicazione). I coetanei normodotati possono stimolare le competenze di partenza nei soggetti in situazione di handicap.

Il documento Falcucci segna la presa di coscienza ufficiale dei problemi educativi dei soggetti disabili. Non è l’handicappato a dover essere differenziato, ma i metodi.

Legge n. 517 del 1977 sancisce il diritto all’inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle classi ordinarie con la soppressione di fatto della scuola speciale e delle classi differenziali. Istituisce la figura dell’insegnante di sostegno fornito di titolo di specializzazione. Prevede “attività scolastiche integrative” anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse.

Le difficoltà di applicazione di questa legge sono legate all’inadeguatezza delle strutture e all’atteggiamento culturale che continua a considerare l’handicap con criteri legati alla diversità e all’esclusione. Questa legge ha posto le basi per una scuola aperta a tutti, dando concretezza al principio del diritto allo studio per tutti i cittadini contemplato dalla Costituzione italiana (artt. 3 e 34).

La sentenza della Corte Costituzionale del 1987 e la successiva Circolare Ministeriale del 1988, assicurano ad ogni alunno con disabilità il diritto a essere integrato anche nella scuola superiore.

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” sancisce i diritti delle persone in situazione di handicap dal punto di vista dell’assistenza, dell’istruzione e dell’integrazione sociale e lavorativa. Interviene nella regolamentazione dei rapporti tra scuola e servizi socio-sanitari per consentire un processo di integrazione che non può essere solo quello scolastico ma anche e soprattutto sociale e personale.

La DPR del 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di Handicap” (immediatamente successivo alla legge quadro del 1992 e ad essa conseguente) rappresenta un documento nel quale viene definito il ruolo di supporto tecnico-specialistico affidato ai Servizi Sanitari chiamati a rispondere dei processi di integrazione insieme con la scuola.

Piano Educativo Individualizzato: documento in cui vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Dal 1994 al 1997 si sono alternati solo una serie di decreti legislativi o decreti ministeriali che puntualizzavano i compiti organizzativi di diversi autori quali province, provveditorato e scuole in tema di integrazione, tanto che ancora oggi i due provvedimenti enunciati rappresentano i soli che intervengono a regolare le prassi quotidiane di integrazione scolastica.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997 riconosce alle scuole personalità giuridica e autonomia didattica. Viene definita legge delega (59/97) e delega il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione. L’art. 21 di tale legge fa riferimento al principio dell’integrazione scolastica invitando le istituzioni scolastiche ad adottare modalità flessibili per l’attivazione di percorsi

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher roxx86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pedagogia speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Elia Giuseppe.
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