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Risposte aperte paniere di diritto fallimentare

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

A quali soggetti la legge fallimentare attribuisce l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento?

In merito all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 L.F., successivamente riformato, il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Norme di collegamento tra diritto fallimentare e diritto societario

Si possono individuare numerosi ed interessanti punti di contatto tra la riforma della legge fallimentare intervenuta tra il 2005 e il 2007, e la riforma delle società di capitali intervenuta nel 2003 (con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche). Tra gli aspetti più significativi si ricordano le disposizioni in tema di disciplina di finanziamenti dei soci (art. 2467 e 2497-quinquies), patrimoni destinati (artt. 67 bis, 72-ter, 155 e 156), responsabilità degli organi sociali, responsabilità nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento (art.2497), (art. 146).

Effetti del fallimento per i creditori

Che cosa significa che tra i principali effetti del fallimento per i creditori vi è "il divieto di iniziare, o anche solo proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento"?

L’art 51 l.f. pone un divieto per i creditori a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento di iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, le azioni individuali esecutive o cautelari anche per i crediti maturati durante fallimento, tutto questo per fare in modo che possa realizzarsi la par condicio creditorum dalla quale deriva che tutti i creditori sono sottoposti ad un concorso carattere esecutivo. Il curatore è l’unico legittimato a proporre le azioni a tutela della massa dei creditori e, nel caso in cui siano pendenti azioni dirette alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del fallito, promossa da singoli creditori, questi ultimi perdono la legittimazione a proseguire, con la possibilità per il curatore di iniziare ex novo le stesse azioni, qualora non siano ancora prescritte, oppure di riassumere i giudizi interrotti per la dichiarazione di fallimento del debitore.

Effetti della sentenza di fallimento sui beni del fallito

Il fallimento produce sul fallito una serie di effetti personali ed economici. L’effetto più importante è quello che riguarda i beni dello stesso. Infatti, con la sentenza egli viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, compresi quelli che pervengano allo stesso durante il fallimento. Al contrario, non sono compresi nel fallimento i beni espressamente indicati nell'art. 46 L.F.: ovvero quelli di natura strettamente personale, gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e i salari che il fallito guadagna con la sua attività e che sono necessari per il mantenimento suo e del nucleo familiare, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale, le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Casi di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare

Non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere colpiti dall'azione revocatoria, nello specifico sono sottratti alla revoca domandata dal curatore:

  • Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
  • Rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
  • Vendite e preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, che costituiscono l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, o la sede principale dell'impresa dell'acquirente.
  • Atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che avevano lo scopo di risanare l’esposizione debitoria dello stesso e ad assicurarne il riequilibrio finanziario.
  • Atti, pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata.
  • Pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e collaboratori del fallito.
  • Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Punti di forza e debolezza delle soluzioni stragiudiziali per la crisi dell'impresa

Nonostante la previsione di soluzioni espressamente regolate dal legislatore con la riforma della legge fallimentare, le parti (l’impresa debitrice ed i suoi creditori) restano comunque libere di ricorrere alle cosiddette soluzioni stragiudiziali della crisi. Esse possono prevedere un impegno da parte del creditore a non richiedere l’adempimento delle obbligazioni (pactum de non petendo), oltre ad una dilazione dei pagamenti, piuttosto che un soddisfacimento a saldo e stralcio. In ogni caso tali soluzioni, di natura squisitamente convenzionale, senza alcun intervento da parte dell’autorità giudiziaria e senza la previsione di una relazione da parte di un professionista esperto, sono utilizzate in una situazione in cui si è già delineata la crisi dell’imprenditore, presentano numerosi profili di rischio. In primo luogo, è necessaria l’adesione alla proposta transattiva da parte di tutti i creditori, al fine di non ledere la parità di trattamento (par condicio creditorum). Il rispetto di tale condizione, soprattutto in presenza di numerosi creditori, rende difficoltoso il perfezionamento dell’accordo e spesso molto oneroso per le pretese dei creditori marginali. Inoltre, non è consentito di suddividere i creditori in classi, proponendo trattamenti differenziati alle singole classi. Infine, non è applicabile la transazione fiscale. Nell’ipotesi in cui l’accordo stragiudiziale non vada a buon fine e l’imprenditore venga successivamente dichiarato fallito, possono configurarsi profili di responsabilità sia civile che penale in capo ai responsabili dell’impresa, agli amministratori e agli organi di controllo, per avere procrastinato, con colpa o con dolo, lo stato di insolvenza dell’impresa stessa.

Contenuto del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie. Se il tribunale ritiene ammissibile la proposta con decreto, dichiara aperta la procedura. Il decreto è pubblicato (ex art. 166 l.f.) nelle stesse forme previste per la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 17 l.f. decreto ha.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bertacchini Elisabetta.
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