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Risposte aperte paniere di diritto dell'Unione Europea

Conclusioni della corte di giustizia nei casi Rüffert e Commissione c. Lussemburgo

Inerente al caso Rüffert, la Corte ha affermato che un contratto collettivo non può costituire un contratto collettivo dichiarato “di applicazione generale” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva n. 96/71/CE. Di conseguenza, la tariffa salariale imposta dal contratto collettivo nel caso di specie «non può essere considerata quale tariffa minima salariale, della medesima direttiva, che gli Stati membri hanno il diritto di imporre, sulla base di tale direttiva, alle imprese stabilite in altri Stati membri, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale. Allo stesso modo, la tariffa salariale in oggetto non poteva essere considerata, secondo la Corte, una condizione di lavoro e di occupazione più favorevole ai lavoratori.

La Corte ha motivato il suo ragionamento affermando che la disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire allo Stato membro ospitante di «subordinare l’effettuazione di una prestazione di servizi sul suo territorio al rispetto di condizioni di lavoro e di occupazione che vadano al di là delle norme imperative di protezione minima». Condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli ai sensi della direttiva n. 96/71/CE, infatti, possono essere applicate ai lavoratori distaccati sul territorio dello Stato membro ospitante solo in due casi. In primo luogo, la Corte fa salva la facoltà, per le imprese aventi sede in altri Stati membri, di sottoscrivere volontariamente nello Stato membro ospitante, in particolare nell’ambito di un impegno preso con il proprio personale distaccato, un contratto collettivo di lavoro eventualmente più favorevole. In secondo luogo, condizioni più favorevoli restano in vigore qualora i lavoratori distaccati ne godano già, in applicazione della legge o di contratti collettivi nello Stato membro di origine.

A questo riguardo occorre rilevare che l’aver ridotto la portata della clausola del trattamento più favorevole alle sole ipotesi citate risulta penalizzante in termini di tutela dei lavoratori contro fenomeni di dumping sociale. L’interpretazione della Corte di Giustizia data nel caso Rüffert appare, infatti, fortemente limitativa delle potenzialità insite nell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva n. 96/71/CE in termini di condizioni più favorevoli che potrebbero essere garantite ai lavoratori distaccati, nell’ambito della libera prestazione dei servizi.

Il medesimo orientamento espresso nella sentenza Rüffert è stato mantenuto, dalla Corte di Giustizia, nella sentenza Commissione delle Comunità europee c. Granducato del Lussemburgo, di poco successiva, in occasione di una procedura di infrazione. La sentenza aveva quindi ad oggetto, l’interpretazione della nozione di «disposizioni di ordine pubblico». Tale disposizione della direttiva concede allo Stato membro ospitante la possibilità di imporre, alle imprese che effettuano un distacco di lavoratori sul suo territorio, condizioni di lavoro e di occupazione, purché si tratti di disposizioni di ordine pubblico. Tale riserva rappresenterebbe, secondo quanto osservato dalla Corte, un’eccezione al sistema realizzato dalla direttiva n. 96/71/CE, nonché «una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi sul quale tale direttiva si fonda, e deve essere interpretata restrittivamente».

La Corte ha precisato che «nel contesto comunitario e, in particolare, in quanto giustificazione di una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi, tale nozione deve essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunità europea». Ne deriva, quindi, che l’ordine pubblico può essere invocato solamente in caso di minaccia «effettiva e sufficientemente grave» ad uno degli interessi fondamentali della collettività. La Corte ha escluso la possibilità, per uno Stato membro, di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, le proprie disposizioni di diritto del lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa straniera, in forza del richiamo all’ordine pubblico.

Adattamento dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione Europea

Nell’ordinamento italiano l’adattamento ai trattati di integrazione europea (da quello di Parigi del 1951 a quello di Lisbona del 2007) è sempre avvenuto con il procedimento speciale dell’ordine di esecuzione, ossia emanando un «atto (in genere legislativo) mediante il quale lo Stato, per dare piena ed intera esecuzione al trattato, rinvia in blocco alle norme in esso contenute». Una volta in vigore il trattato che al suo interno contenga una o più fonti normative a produzione continua, automatica e, in presenza di certe condizioni, anche direttamente efficace ed applicabile, non vi è più necessità, dunque, di ulteriori atti di adattamento da parte dello Stato membro. In generale, l’ordine di esecuzione può essere contenuto in una legge costituzionale, in una legge ordinaria o, se il trattato non importi modificazioni di legge, anche in un decreto amministrativo.

Attuazione del diritto dell'Unione Europea nell'ordinamento statale e regionale italiano

La Legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha introdotto, tra le altre cose, anche il doppio strumento normativo della «legge di delegazione europea» e della «legge europea» (artt. 29-30) per disciplinare «il processo di partecipazione dell’Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell’Unione europea» e garantire l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei poteri derivanti dall’appartenenza dell’Italia e così assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea.

La Legge n. 234/2012 disciplina anche la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione ed attuazione degli atti dell’Unione europea. Per quanto attiene al recepimento della normativa dell’Unione Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Costituzione), «il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali».

Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, invece, lo Stato interviene, al fine di evitare l’insorgere della responsabilità internazionale.

Effetti della sentenza della corte di giustizia in via pregiudiziale

Sappiamo che in linea di principio e fatti salvi i diritti acquisiti, la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia sulla questione di interpretazione e/o di validità del diritto dell’Unione ha effetti retroattivi. Nel caso delle sentenze pregiudiziali di invalidità, però, si applica per analogia l’art. 264, co. 2, che consente alla Corte di “precisare gli effetti dell’atto annullato” e, quindi, di applicarli ex nunc. Nel caso delle sentenze pregiudiziali di interpretazione, la Corte tende a far salvi i rapporti giuridici costituiti in buona fede e, inoltre, dispone l’efficacia non retroattiva della pronuncia quando il dubbio sull’interpretazione del diritto dell’Unione si legava ad una ambiguità oggettiva delle disposizioni e/o dei comportamenti degli Stati membri e della Commissione.

Funzioni della banca centrale europea

La Banca centrale europea è la banca centrale dei 19 Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro. L’obiettivo principale di questa Istituzione è mantenere la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro e preservare così il potere di acquisto della moneta unica. La BCE è un’istituzione ufficiale dell’UE che si colloca al centro dell’Eurosistema e anche del Meccanismo di vigilanza unico per quanto riguarda la vigilanza sulle banche.

In base all’articolo 127, paragrafo 2, del TFUE, i compiti fondamentali da assolvere tramite l’Eurosistema sono:

  • Definire e attuare la politica monetaria per l’area dell’euro
  • Svolgere le operazioni sui cambi
  • Detenere e gestire le riserve ufficiali dei paesi dell’area dell’euro (gestione di portafoglio)
  • Promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento

Inoltre, in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE e del Regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio (“regolamento sull’MVU”), la BCE assolve compiti specifici afferenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti. Essa svolge tali compiti nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico composto dalla stessa BCE e dalle autorità nazionali competenti.

Legittimati ad agire nel ricorso in carenza

I legittimati attivi ad agire in carenza sono gli Stati membri, le Istituzioni e le persone fisiche e giuridiche. È possibile distinguere fra ricorrenti privilegiati e ricorrenti non privilegiati. Alla prima categoria appartengono gli Stati e le Istituzioni europee che possono proporre ricorso a prescindere dall’esistenza di un loro interesse diretto rispetto all’atto di cui si chiede l’adozione. Alla seconda categoria appartengono le persone fisiche e giuridiche che, al contrario, ai fini della proposizione del ricorso, devono avere un interesse diretto alla emanazione dell’atto.

Destinatari del diritto di libera circolazione per il Titolo IV del TFUE

La disciplina giuridica del Titolo IV ha riguardo alle persone intese come esercenti un’attività di lavoro subordinato od autonomo, cioè come fattori produttivi del mercato interno. In particolare disciplina la libera circolazione delle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro:

  • Le persone che esercitano un’attività subordinata salariata o stipendiata (i “lavoratori”)
  • Le persone che esercitano un’attività autonoma in regime di “libertà o diritto di stabilimento” nel territorio di un altro Stato membro
  • Le persone che esercitano un’attività autonoma in regime di libera prestazione dei servizi” all’interno dell’Unione europea

Controllo della corte dei conti

La corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’UE (art. 285 comma 1 TFUE). Essa controllo la legittimità e la regolarità delle spese dell’UE e ne accerta la sana gestione finanziaria, e riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità. Il suo controllo è, quindi, esterno, in quanto effettuato sull’entrate e sulle uscite di altri organi, organismi ed istituzioni dell’UE. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti dell’entrate all’unione. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni e ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.

Art. 287.3 il controllo di norma è documentale, in caso di necessità però può aver luogo sul posto. Presenta al PE e al consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella gazzetta ufficiale dell’UE.

Principi generali del diritto dell'Unione Europea

Per principi generali si intendono quei principi non scritti, di carattere ampio, che derivano essenzialmente dall’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia. Essi hanno quindi un’origine pretoria, dato che è la Corte ad elaborarli traendoli da sistemi differenti da quello europeo ed adattandoli ad esso.

I principi generali del diritto dell’Unione europea assumono un rango pari ordinato rispetto ai Trattati e, dunque, superiore sia al diritto derivato che agli accordi internazionali conclusi dall’Unione. L’esistenza di tale categoria è riconosciuta dalla Corte di Giustizia stessa nell’analisi, applicazione e d’interpretazione del complessivo sistema giuridico, e rappresenta uno strumento di riferimento molto importante anche per gli organi che sono chiamati a gestire il processo di integrazione europea sia sul piano economico che giuridico e politico.

Nella prassi dell’Unione, infatti, la rilevanza e l’applicazione di tali principi risulta essere particolarmente rilevante. I principi generali rispondono a quell’esigenza, propria di ogni struttura normativo-istituzionale, di ritrovare un fattore che sia idoneo a colmare le lacune normative che inevitabilmente il sistema giuridico può rivelare. I principi generali contribuiscono, quindi, a completare il sistema e consentirne l’effettiva operatività, ad esempio individuando limiti e modalità di azione delle varie Istituzioni UE, nonché definendo le interrelazioni tra gli organi dell’Unione europea e i destinatari della loro azione, siano essi gli Stati membri o gli individui.

Portata generale dei regolamenti

Il requisito della “portata generale” si ricollega al fatto che i destinatari dell’atto giuridico sono individuati in modo astratto e nel loro complesso, ossia sulla base di elementi oggettivi. L’elemento costitutivo non sta dunque nel rivolgere il Regolamento necessariamente a tutti gli Stati membri e/o a tutte le persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio europeo ma nell’individuare “una o più categorie di destinatari astrattamente e nel loro complesso” in funzione di una fattispecie enucleata in termini altrettanto generali ed astratti.

In altri termini, la portata generale dell’atto non è determinata dal dato quantitativo rappresentato dal numero o dall’identità dei destinatari, bensì dal dato qualitativo rappresentato dal modo di individuazione dei destinatari che deve essere fondato su “una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto, in relazione con la sua finalità”.

Procedura del mandato d'arresto europeo

La procedura di consegna, introdotta dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d’arresto europeo, si basa sul principio generale dell’obbligatorietà, per lo Stato richiesto, di dare esecuzione alla decisione penale emessa nello Stato richiedente. Tale procedura si va a sostituire, al livello dell’Unione, alla tradizionale disciplina estradizionale che, pur prevedendo il coinvolgimento delle autorità giudiziarie, attribuiva ad organi politici – nel caso dell’Italia, il Ministro della Giustizia - la competenza ad adottare le decisioni fondamentali, sia sull’esecuzione della richiesta di estradizione, sia sulla presentazione della stessa.

Con la procedura introdotta dalla decisione quadro del 2002, le decisioni sull’esecuzione e sulla consegna sono affidate invece al giudice che riceve un mandato d’arresto europeo, essendo abolito il controllo ministeriale sulla richiesta di consegna. La competenza esclusiva in merito all’emissione, alla trasmissione e all’esecuzione del mandato d’arresto spetta quindi ora alle autorità giudiziarie competenti, determinate da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro. L’autorità giudiziaria emittente trasmette direttamente la richiesta all’autorità giudiziaria di esecuzione, che decide in modo indipendente e definitivo in merito all’arresto, alla custodia cautelare e alla consegna della persona ricercata.

Disposizioni del TFUE sulla cooperazione allo sviluppo

Con riguardo alla cooperazione allo sviluppo, i destinatari sono i Paesi in via di sviluppo (PVS) e l’obiettivo principale è “la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà” (art. 208, par. 1, co. 2, TFUE) in linea con il primo e più importante obiettivo dei Millennium Development Goals (individuati dalla 55ª Sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU nella Risoluzione 55/2 del 18 settembre 2000, A/RES/55/2, United Nations Millennium Declaration, e da raggiungere entro il 2015; il primo è appunto quello di eliminare la povertà estrema e la fame riducendo della metà tra il 1990 ed il 2015 il numero delle persone che vivono con meno di 1 dollaro al giorno e che soffrono la fame).

L’attuazione della politica commerciale da parte dell’Unione deve, da un lato, tenere conto dell’impatto che questa può avere sui PVS e, dall’altro, tenere conto degli obiettivi e rispettare gli impegni “riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti”. Questo ultimo obbligo di conformità grava anche sugli Stati membri nell’elaborazione ed attuazione delle loro politiche commerciali, come sancito dall’articolo 208, paragrafi 1 e 2 del TFUE.

Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Il principio di sussidiarietà (introdotto nel 1992 e disciplinato dall’art. 5, par. 3, TUE) riguarda l’intervento dell’Unione rispetto all’azione degli Stati membri in base al quale: «nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri». Nell’ambito di tale principio, l’Unione Europea si impegna a prendere in considerazione tutti i livelli governativi disponibili per affrontare le questioni in modo efficace e con il minor impatto sulla sovranità degli Stati membri.

Il principio di proporzionalità, d’altra parte, stabilisce che le azioni intraprese dall’Unione Europea non devono eccedere quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi dei trattati. Entrambi i principi guidano l’interazione tra le istituzioni dell’Unione e i governi degli Stati membri, assicurando che il potere decisionale sia esercitato il più vicino possibile ai cittadini.

Quando tali principi vengono violati, le conseguenze possono riguardare l’annullamento di atti legislativi o la modifica delle misure adottate, con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio conforme alle disposizioni dei trattati e alle esigenze degli Stati membri.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Ranaldi Valentina.
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