Responsabilità civile del professionista
Informazioni sul corso
Corso di Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria della Sicurezza LM-26
Codice IUS/01
CFU 6
Docente: Flora Pirozzi
Caratteristiche dei codici
I codici sono considerati universali ed immutabili e perciò utilizzabili nel tempo e in più paesi. Il codice si presenta come un sistema di norme organico e sistematico strutturato in modo.
Storia del codice civile
Il code civil des français è stato promulgato il: 21 marzo 1804. Il codice civile del 1865, al pari del modello Proprietà francese, ruota per intero intorno alla.
Scuola storica del diritto
Secondo tale scuola, lo studio storico si sviluppa in Germania nella prima metà dell la del diritto è un criterio di rilevazione e di comprensione del formarsi delle regole giuridiche: il diritto non proviene dalle sole fonti statali, assumendo un ruolo fondamentale la consuetudine.
Codice civile e dogmatica pandettistica
La massima espressione della dogmatica con le iniziali B.G.B., adottato nel 1896, fu l’elaborazione del codice civile, e in vigore dal 1° gennaio 1900 comunemente indicato. Tratto saliente del codice civile fu quello della normativa civilistica e di quella commercialistica in un unico codice.
Contratto e prestazione
L’oggetto del contratto non è più “la cosa” (art. 1116 cod. civ. 1865), come in una economia connaturata ad un’economica fondata proprietaria, ma “la prestazione” (artt. 1346 ss.), sull’attività e sull’impresa.
Codice civile del 1942
Il codice civile del 1942 è tuttora in vigore. A tale longevità hanno concorso due circostanze fondamentali: l’una interna al codice, per l’ampio impiego di clausole generali e l’altra esterna al codice, cioè il processo di novellazione cui è continuamente assoggettato.
Principi fondamentali
Altro fondamentale criterio guida è espresso dal principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di classe o di censo, in funzione della unità del soggetto di diritto.
Il diritto come scienza sociale
Il diritto, pur con diverse impostazioni, è studiato come scienza sociale.
Principio personalista
Il principio personalista esprime unitariamente la sintesi dei diritti fondamentali della persona umana.
Ispirazione pluralistica
L'ispirazione pluralistica si esprime essenzialmente in due direzioni: ordinamentale e sociale.
Pluralismo ordinamentale e sociale
Il pluralismo ordinamentale importa il riconoscimento di altri ordinamenti giuridici, con i quali coordinare l’azione dell’ordinamento giuridico statale. Il pluralismo sociale implica la limitazione del diritto statale in favore degli statuti dei gruppi.
Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, è entrato in vigore dal 1° dicembre 2009.
Autonomia collettiva dei gruppi
L’autonomia collettiva dei gruppi dà luogo a statuti che si impongono ai singoli partecipanti come diritto proprio della specifica comunità, come tale applicato ed osservato, spesso presidiato da sanzioni previste dallo stesso statuto.
Organizzazione mondiale per il commercio
W.T.O. è l’Organizzazione mondiale per il commercio.
Globalizzazione
Il controllo del mercato globale avviene ad opera di singole potenze economiche e multinazionali. Il simbolo della moderna globalizzazione è la c.d. rivoluzione finanziaria dell’economia e del capitalismo.
Norme giuridiche
Le norme giuridiche si presentano come norme perfette, perché sono formate da un precetto e da una sanzione. Le c.d. norme premiali sono norme la cui osservanza, determina un vantaggio, ad esempio sono le norme che prevedono incentivi e sussidi per chi investe in aree depresse.
Norme di diritto strumentale e materiale
Le norme di diritto strumentale o formale sono norme che disciplinano l'attività umana nelle sue espressioni giuridiche o come tali sono considerate. Le norme di diritto materiale o sostanziale (anche dette proibitive) sono quelle attributive di situazioni giuridiche soggettive di interessi individuali o di gruppi.
Illecito civile
Esistono due modelli di illecito civile: illecito contrattuale ed illecito extracontrattuale. L'illecito contrattuale consiste nell'inadempimento dell'obbligazione contratta (art. 1218). L'art. 1218 prevede che il debitore è responsabile se non prova che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Prescrizione del diritto al risarcimento
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive di regola nel termine ordinario di dieci anni (ex art. 2946). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive di regola in cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.
Funzione della responsabilità civile
Secondo la tradizionale raffigurazione dottrinale, la responsabilità civile ha la funzione di sanzionare un comportamento riprovevole produttivo di un danno. Tradizionalmente, la responsabilità da fatto illecito si è dispiegata come sanzione per i comportamenti colpevoli lesivi di diritti soggettivi assoluti.
Prova del danno e oneri del danneggiato
In base alla visione sanzionatoria della responsabilità civile, il danneggiato ha l'onere di provare il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno prodotto e la colpevolezza dell’autore del fatto. La tutela sanzionatoria in base alla visione tradizionale della responsabilità civile presuppone la colpevolezza nel comportamento illecito tenuto.
Nuovi danni e funzione riparatoria
Un ruolo essenziale ad individuare la ragione dei nuovi danni, in ossequio alla funzione riparatoria della responsabilità civile, è svolto dall'impianto della Carta Costituzionale, in particolare gli artt. 2 e 3 e dalla normativa europea. La funzione riparatoria pone alla base del fondamento della responsabilità civile l'evento dannoso e la vittima, per risarcirlo.
Determinazione del soggetto responsabile
L'attuale problema della responsabilità civile intende determinare il soggetto ritenuto responsabile secondo un criterio legale, secondo un giudizio di comparazione e bilanciamento degli interessi in conflitto.
Danni punitivi
Il risarcimento ulteriore a carico dell'autore del danno che abbia agito con dolo o colpa grave, affianco all'obbligo di ristorare il danno arrecato, è proprio dei danni punitivi. La funzione dei danni punitivi consiste nella punizione come deterrenza, oltre alla riparazione del danno. Nel nostro sistema giuridico, l'istituto dei danni punitivi non trova riscontro nell'ordinamento, anche se non mancano sporadiche figure di riparazione associate alla punizione.
Inadempimento contrattuale
La responsabilità da inadempimento, ossia il c.d. illecito contrattuale, consiste in un'inattuazione dell'obbligazione assunta dal debitore. L'illecito contrattuale presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio precostituito tra le parti, e fa sorgere l'obbligazione di risarcimento del danno, che è succedanea rispetto all'obbligazione primaria.
Articolo 1218 del codice civile
La responsabilità per inadempimento di cui all'art. 1218 del codice civile è correlata al problema del ricorso dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. L'inadempimento del contratto deve valutarsi in base al complessivo contenuto del contratto, con una verifica del programma contrattuale e dell'assetto degli interessi attuato dalle parti, nonché delle fonti legislative di integrazione del contratto.
Esigibilità e imputabilità dell'inadempimento
Affinché si ravvisi un inadempimento contrattuale è necessario che l'obbligazione non adempiuta sia esigibile e che l'inadempimento sia imputabile alla parte inadempiente, importante, ossia grave, tenendo conto del principio di buona fede.
Tutela giudiziaria
Il contraente che invoca la tutela giudiziaria per l'inadempimento deve fornire in giudizio solo l'allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto inadempimento dell'altra parte.
Estinzione dell'obbligazione
L'obbligazione si estingue, secondo l'art. 1256 del codice civile, quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. I requisiti dell'impossibilità liberatoria sono la sopravvenienza, la non imputabilità al debitore e la definitività.
Sistema composito dell'impossibilità
Il nostro ordinamento, in merito all'impossibilità non imputabile, ha adottato un sistema composito, che attinge sia dall'impostazione teorica dell'impossibilità assoluta, sia da quella dell'impossibilità relativa.
Responsabilità da contatto sociale
Per responsabilità da contatto sociale si intende la responsabilità contrattuale in capo all'autore del danno anche in assenza di un pregresso vincolo obbligatorio dello stesso soggetto verso il danneggiato, in ossequio al dovere di diligenza e solidarietà che fa capo ai soggetti della relazione sociale.
Struttura dell'illecito
La struttura dell'illecito include due fondamentali profili: uno oggettivo e uno soggettivo.
Nesso di causalità
Il nesso di causalità del fatto dannoso consente di ricollegare il danno al comportamento dell'autore del fatto dannoso.
Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno in quanto conseguenza immediata e diretta.
Articolo 2043 del codice civile
L'art. 2043 c.c. disciplina l'illecito extracontrattuale.
Evento dannoso ingiusto
L'evento dannoso ingiusto implica una valutazione comparativa degli interessi del soggetto agente e del soggetto danneggiato.
Concetti di imputabilità e colpevolezza
I concetti di imputabilità e colpevolezza rientrano sia nel profilo oggettivo che nel profilo soggettivo dell'illecito. Normalmente, l'imputabilità va valutata con riferimento al momento del compimento del fatto dannoso.
Soggetto sotto l'eccitazione di sostanze
Il soggetto che sotto l'eccitazione di sostanze stupefacenti compie un illecito è un soggetto imputabile, perché la sua incapacità deriva da sua stessa colpa.
Colpevolezza
La colpevolezza rappresenta un criterio di valutazione della condotta dell'autore del danno.
Negligenza, imprudenza ed imperizia
Negligenza, imprudenza ed imperizia sono differenti vesti assunte dalla colpa.
Responsabilità civile nel nostro ordinamento
In merito alla responsabilità civile, il nostro ordinamento riconosce generalmente un favor per il creditore. L'ordinamento giuridico ha delineato determinato criteri per l'individuazione della responsabilità da inadempimento che è modulata in ragione degli interessi coinvolti; i modelli di criteri sono la responsabilità legata strettamente alla colpevolezza, la responsabilità aggravata e la responsabilità oggettiva.
Accertamento della colpevolezza
Per accertare le responsabilità legate alla colpevolezza si utilizza come criterio soggettivo tipizzato la diligenza generica del buon padre di famiglia ovvero quella qualificata per le obbligazioni connesse all'esercizio di un'attività professionale.
Responsabilità oggettiva
Le ipotesi di responsabilità oggettiva si hanno nei casi in cui il debitore risponde per il fatto in sé della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, indipendentemente dalla diligenza adoperata e dal ricorrere del caso fortuito o della forza maggiore.
Responsabilità per fatto degli ausiliari
Nelle ipotesi di responsabilità per fatto degli ausiliari è necessario che ricorra il c.d. rapporto di preposizione, tanto che la giurisprudenza ha escluso la responsabilità quando l'impossibilità non inerisce alla organizzazione dell'impresa.
Responsabilità per danni da prodotti difettosi
La responsabilità per danni da prodotti difettosi ha come fonte originaria la normativa comunitaria.
Clausole di esonero o limitazione della responsabilità
Nel nostro ordinamento in tema di responsabilità da inadempimento sono nulle le clausole di esonero o limitazione della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Secondo le norme del codice del consumo, nel caso in cui nei contratti tra professionista e consumatore sono inserite clausole che abbiano per oggetto od effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento, esse sono nulle anche se oggetto di trattativa.
Distribuzione dell'onere della prova
La distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore opera attraverso un'inversione dell'onere della prova, ossia non è il creditore a dovere provare il fatto dell'inadempimento, ma è il debitore a dovere provare l'assenza di responsabilità.
Termine di prescrizione dell'azione di responsabilità
Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità è in genere quello ordinario di dieci anni.
Articolo 1218 del codice civile
L'art. 1218 del codice civile dispone la sanzione civilistica a carico dell'autore dell'illecito al fine di ristorare il danno subito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento.
Strumenti di tutela del creditore
Lo strumento primario di tutela del creditore volto a soddisfare coattivamente l’interesse perseguito con il rapporto obbligatorio è il c.d. adempimento coattivo che consente al creditore la realizzazione coattiva del credito. Con l'esecuzione forzata in forma specifica il creditore consegue il medesimo bene oggetto dell'obbligazione.
Inadempimento di una obbligazione pecuniaria
Nelle ipotesi di inadempimento di una obbligazione pecuniaria, si può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata per espropriazione.
Risarcimento per equivalente
Il risarcimento per equivalente garantisce al creditore il risarcimento e mira a riparare il danno sofferto dal creditore con l'attribuzione allo stesso di una somma di danaro commisurata al pregiudizio subito.
Determinazione del danno risarcibile
Per la determinazione del danno risarcibile, anzitutto deve esistere un nesso di causalità tra il fatto dell'inadempimento o del ritardo e la conseguenza dannosa.
Articolo 1223 del codice civile
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve coprire l'integrale danno sofferto dal creditore, pertanto comprenderà la "perdita subita" dal creditore (c.d. danno emergente) come il "mancato guadagno" (c.d. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Sono risarcibili anche i danni prevedibili al momento della costituzione del rapporto obbligatorio solo se l'inadempimento o il ritardo dipendono da dolo del debitore.
Liquidazione del danno
La liquidazione del danno consiste nella risarcimento e perciò nella quantificazione dell'ammontare dell'importo dovuto dal debitore al creditore per ristorarlo del pregiudizio subito.
Principio dell'autoresponsabilità
Nei rapporti sociali, l'autore di un comportamento (commissivo o omissivo) dovrà subire i relativi effetti secondo il c.d. principio dell'autoresponsabilità.
Tutela della riservatezza e protezione dei dati
La riservatezza della vita privata e la protezione dei dati personali hanno ricevuto una più incisiva tutela mediante l'adozione di un codice.
Responsabilità precontrattuale
La violazione del dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede comporta una responsabilità precontrattuale.
Diritto d'autore
Il diritto d'autore è tutelato sia con riferimento alle creazioni intellettuali, sia con riferimento alle invenzioni industriali.
Diritto di credito
Il diritto di credito può essere leso anche da un terzo che compia atti nei confronti del debitore tali da rendere difficile la sua prestazione.
Responsabilità indiretta
La responsabilità indiretta si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto debba rispondere per gli atti illeciti compiuti da un altro soggetto.
Danno cagionato da persona incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace.
Ipotesi di responsabilità oggettiva
L'ipotesi di responsabilità oggettiva prescinde da ogni profilo soggettivo in capo al soggetto responsabile, come nel caso della responsabilità dei padroni e dei committenti.
Attività pericolosa
Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Causa di giustificazione nella responsabilità civile
L'art. 50 c.p. (consenso dell'avente diritto) e 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) sono norme del codice penale, applicabili come cause di giustificazione nella responsabilità civile.
Concorso di più soggetti nell'evento dannoso
Quando più soggetti concorrono a determinare l'evento dannoso, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri.
Responsabilità del notaio
Si parla di responsabilità del notaio in accezione plurima, in dipendenza dalla sua connotazione allo stesso tempo libero professionale e pubblicistica. La responsabilità penale del notaio è una responsabilità più grave di quella dei privati, essendo egli un pubblico ufficiale.
Prestazione professionale del notaio
La prestazione professionale del notaio consiste in una traduzione della volontà delle parti in linguaggio giuridico. Il notaio, diceva Irti, è il "custode" della parola, perché, a differenza dell'interprete, ascolta e interroga persone nel vivo presente, dialoga con le parti, ne raccoglie e seleziona gli scopi, che egli convertirà in significati di parole.
Accertamento dell'identità personale
L'accertamento dell'identità personale delle parti può generare una responsabilità civile del notaio, nel caso in cui questi, a causa della sua omissione, abbia inficiato la validità dell'acquisto da parte dell'acquirente.
Obblighi informativi del notaio
Il notaio è tenuto ad informare le parti anche con riguardo ad atti non da lui stipulati, ove ne sia richiesto, salvo che il cliente abbia espressamente limitato tale controllo alla mera regolarità formale dell'atto.
Consulenza fiscale
La consulenza fiscale rientra in una delle specifiche prestazioni richieste al notaio.
Visure
Le visure occorrono al fine della preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene. La visura catastale è preordinata all'accertamento della conformità oggettiva e soggettiva del bene.
Deroga alle visure
La deroga dall'effettuare le visure deve essere espressa, e comunque non riguarda le informazioni di cui comunque il notaio sia venuto a conoscenza in altro modo.
Diligenza del buon padre di famiglia
La diligenza del buon padre di famiglia rappresenta un parametro di riferimento per accertare la colpevolezza del debitore. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro.
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